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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia
SEZIONE QUARTA
R.G. 557/2023
La Corte d'appello di Venezia, SEZIONE QUARTA, in persona dei magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa da
( e p.iva , con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
gli avv.ti Katy Rovini e Giacomo Guidoni contro
( ), con l'avv. Benito An- CP_1 C.F._1
tonio Esposito
e contro
( ), con l'avv. Federica CP_2 C.F._2
Barbuto; oggetto: danni a cose;
appello avverso la sentenza n. 1554/2022 del Tribunale di Treviso emessa il 29.9.2022; causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istan- za, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in via principale di- chiarare l'effettiva prova del credito vantato dalla scrivente e con- dannare i sigg.ri e , in solido tra loro, CP_1 CP_2
ai sensi dell'art. 292 D. Lvo 209/05 alla restituzione in favore delle
nq della somma di €. 30.987.41 oltre ad interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo non- ché alle spese di lite riconosciute in favore della sig.ra CP_1
in primo grado ed ammontanti ad €.
4.000.00 oltre rimborso forfetta- rio, iva e cap;
sempre in via principale rigettare e respingere le ri- chieste preliminari di prescrizione del diritto atteso che le stesse risul- tano inammissibile e irrituali non essendo state proposte mediante appello incidentale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i giudizi;
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte adita respingere il proposto gravame di appello per- ché infondato e rimasto sfornita di prova la domanda in primo grado, oltre che prescritta la relativa domanda e per non aver notificato la domanda di rivalsa all'atto della sua proposizione, conseguentemen- te, confermare la sentenza gravata con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali relative al giudizio di ap- pello, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario, nel ri- spetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO voglia CP_2
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare la sentenza di Parte_1
primo grado. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anti- statario.
pag. 2/7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1554/2022 il Tribunale di Treviso ha respinto la domanda di che aveva agito in prime cure in rival- Parte_1
sa nei confronti dei sig.ri e ex art. 292 CP_1 CP_3
C.d.A. per ottenerne la condanna in via solidale al pagamento della somma di € 30.987,41 oltre interessi, quale importo corrisposto alla sig.ra (che non è parte del giudizio) a titolo di risarcimen- Parte_2
to dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorsole in data
26/04/1993 e causato dall'autoveicolo – risultato privo di assicurazio- ne – di proprietà della convenuta e condotto dal convenuto, accertando come l'attrice, pur gravata dall'onere probatorio, non avesse fornito prova nel merito del pagamento effettuato alla danneggiata con Pt_2
condanna alla refusione delle spese di soccombenza.
2. ha interposto gravame formulando un unico Parte_1
motivo in ordine alla: «mancanza di prova del credito ed erroneo ap- prezzamento della documentazione prodotta».
3. Gli appellati si sono costituiti insistendo entrambi per il rigetto dell'appello e la causa viene rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
4. Il gravame non è fondato. L'appellante articola un unico motivo di doglianza (pagg. 3 – 5), contestando la decisione del Tribunale poi- ché non avrebbe ritenuto bastevole la quietanza dimessa agli atti dall'attrice (all. 5) a comprova del pagamento eseguito – quale impre- sa designata alla liquidazione dei danni conseguiti per sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada – a favore della sig.ra Pt_3
[...
assumendo il Giudice a quo il valore solo indiziario del documento pag. 3/7 attoreo nel difetto di «ulteriori elementi probatori utilmente valorizza- bili».
5. Osserva la Corte sul punto come la quietanza, anche laddove sottesa ad una transazione, vede partecipi i soli soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio ad essa afferente, assumendo tra questi perciò eventuale valore di prova in merito all'avvenuto pagamento ovvero di prova del fatto costitutivo dell'obbligazione, fermo restando che per la prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte del beneficiario, la quietanza resta – e così è nella fattispecie che ci occu- pa - una scrittura proveniente da un terzo per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che vengo- no attribuiti alla parte che l'ha sottoscritta.
6. E invero «in relazione ad ipotesi di quietanza, la scrittura pro- veniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità» (Cass. 15529/2023).
7. Nel caso de quo il Tribunale ha correttamente ritenuto non rag- giunta la prova dell'avvenuto pagamento dell'attrice sulla base della mera quietanza, non risultando quale prova autosufficiente ai fini della dimostrazione del fatto, tenuto conto che l'attrice in primo grado non ha dedotto ed ancor meno provato le modalità e tempistiche del prete- so versamento ovvero dimesso prova documentale dell'esborso soste- nuto.
8. Sul punto, infatti, lo stesso all. 5 dell'appellante non reca alcuna indicazione sulla «data di effettivo pagamento dell'indennizzo», né ancor prima reca le modalità dello stesso che sono state lasciate in bianco negli spazi del modulo allegato.
pag. 4/7 9. D'altro canto, l'assunto attoreo per cui la danneggiata con la sottoscrizione dell'atto transattivo (con data del 2001) avrebbe «di- chiarato di essere stata regolarmente risarcita per i danni subiti nel sinistro de quo» è smentito per tabulas considerando che lo stesso li- quidatore risulta aver sottoscritto il modulo solo in epoca successiva, apparentemente il «21.06.2004» (ossia a tre anni di distanza dalla sot- toscrizione della sig.ra con la dicitura «siete autorizzati a paga- Pt_2
re a chi e secondo quanto precede»: questa ulteriore circostanza con- ferma che all'atto della firma della danneggiata l'importo non le era stato corrisposto. In altre parole, dalla documentazione prodotta non si desume quando l'asserito versamento si sarebbe verificato, essendo stato di fatto posticipato a data da destinarsi, poiché dal modulo non si rinviene alcun elemento cronologico a conforto (nel difetto di ulteriore prova di qualsivoglia «effettivo pagamento dell'indennizzo») e atteso che l'attrice non ha dimostrato - in corso del giudizio - che la sig.ra abbia poi avuto realmente la disponibilità della somma. Pt_2
10. Di conseguenza, per agire in regresso ex art. 292 CdA nei con- fronti dei danneggianti, l'assicuratore doveva dimostrare in concreto l'eseguito pagamento, vertendosi nell'ambito di un rapporto giuridico del tutto autonomo e distinto rispetto a quello con la danneggiata (ter- za estranea nel giudizio), emergenza mancata nella fattispecie de qua nell'assenza di una prova idonea a dimostrare il momento in cui è sor- to per il diritto di agire in via di rivalsa, tenuto al- Parte_1
tresì conto che dall'esame documentale neppure è emerso (ovvero è rinvenibile) il dies a quo dal quale far perciò decorrere il termine pre- scrizionale (decennale, a partire giorno in cui l'impresa designata avrebbe provveduto all'effettivo pagamento del risarcimento a favore pag. 5/7 della danneggiata (vd. Cass. SU 21514/2022), con evidente vulnus an- che del diritto di difesa dei convenuti.
11. In definitiva, considerato che l' «atto di transazione e quietan- za» (all. 5) dell'attrice è res inter alios acta, la quietanza non ha as- sunto un valore probante privilegiato, ma meramente indiziario di prova atipica, liberamente e correttamente valutata dal Giudice di pri- mo grado, anche alla luce del principio di vicinanza della prova che imponeva a di acquisire e fornire ogni elemento istrut- Parte_1
torio utile (da ritenersi agevolmente producibile in presenza di un ef- fettivo pagamento) a fondamento dei fatti e domanda formulata nel giudizio. L'appello proposto va pertanto respinto, assorbendo ogni al- tra questione.
12. Le spese del grado seguono poi la soccombenza e atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione sono liquidate applicando i valo- ri previsti dallo scaglione di riferimento (da € 26.000,00 a €
52.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività pre- stata (art. 4 DM 55/2014).
13. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché l'impugnante deve versare un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza n. 1554/2022 del Tribunale di Treviso;
pag. 6/7 2. condanna l'appellante a rifondere le spese del secondo grado li- quidate per compenso in € 6.946,00 a favore di ciascuna parte appella- ta separatamente costituita, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antista- tari;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originaria- mente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Venezia, 23.1.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia
SEZIONE QUARTA
R.G. 557/2023
La Corte d'appello di Venezia, SEZIONE QUARTA, in persona dei magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promossa da
( e p.iva , con Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
gli avv.ti Katy Rovini e Giacomo Guidoni contro
( ), con l'avv. Benito An- CP_1 C.F._1
tonio Esposito
e contro
( ), con l'avv. Federica CP_2 C.F._2
Barbuto; oggetto: danni a cose;
appello avverso la sentenza n. 1554/2022 del Tribunale di Treviso emessa il 29.9.2022; causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istan- za, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in via principale di- chiarare l'effettiva prova del credito vantato dalla scrivente e con- dannare i sigg.ri e , in solido tra loro, CP_1 CP_2
ai sensi dell'art. 292 D. Lvo 209/05 alla restituzione in favore delle
nq della somma di €. 30.987.41 oltre ad interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo non- ché alle spese di lite riconosciute in favore della sig.ra CP_1
in primo grado ed ammontanti ad €.
4.000.00 oltre rimborso forfetta- rio, iva e cap;
sempre in via principale rigettare e respingere le ri- chieste preliminari di prescrizione del diritto atteso che le stesse risul- tano inammissibile e irrituali non essendo state proposte mediante appello incidentale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i giudizi;
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA : voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte adita respingere il proposto gravame di appello per- ché infondato e rimasto sfornita di prova la domanda in primo grado, oltre che prescritta la relativa domanda e per non aver notificato la domanda di rivalsa all'atto della sua proposizione, conseguentemen- te, confermare la sentenza gravata con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali relative al giudizio di ap- pello, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario, nel ri- spetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO voglia CP_2
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare la sentenza di Parte_1
primo grado. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anti- statario.
pag. 2/7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1554/2022 il Tribunale di Treviso ha respinto la domanda di che aveva agito in prime cure in rival- Parte_1
sa nei confronti dei sig.ri e ex art. 292 CP_1 CP_3
C.d.A. per ottenerne la condanna in via solidale al pagamento della somma di € 30.987,41 oltre interessi, quale importo corrisposto alla sig.ra (che non è parte del giudizio) a titolo di risarcimen- Parte_2
to dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorsole in data
26/04/1993 e causato dall'autoveicolo – risultato privo di assicurazio- ne – di proprietà della convenuta e condotto dal convenuto, accertando come l'attrice, pur gravata dall'onere probatorio, non avesse fornito prova nel merito del pagamento effettuato alla danneggiata con Pt_2
condanna alla refusione delle spese di soccombenza.
2. ha interposto gravame formulando un unico Parte_1
motivo in ordine alla: «mancanza di prova del credito ed erroneo ap- prezzamento della documentazione prodotta».
3. Gli appellati si sono costituiti insistendo entrambi per il rigetto dell'appello e la causa viene rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
4. Il gravame non è fondato. L'appellante articola un unico motivo di doglianza (pagg. 3 – 5), contestando la decisione del Tribunale poi- ché non avrebbe ritenuto bastevole la quietanza dimessa agli atti dall'attrice (all. 5) a comprova del pagamento eseguito – quale impre- sa designata alla liquidazione dei danni conseguiti per sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada – a favore della sig.ra Pt_3
[...
assumendo il Giudice a quo il valore solo indiziario del documento pag. 3/7 attoreo nel difetto di «ulteriori elementi probatori utilmente valorizza- bili».
5. Osserva la Corte sul punto come la quietanza, anche laddove sottesa ad una transazione, vede partecipi i soli soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio ad essa afferente, assumendo tra questi perciò eventuale valore di prova in merito all'avvenuto pagamento ovvero di prova del fatto costitutivo dell'obbligazione, fermo restando che per la prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte del beneficiario, la quietanza resta – e così è nella fattispecie che ci occu- pa - una scrittura proveniente da un terzo per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che vengo- no attribuiti alla parte che l'ha sottoscritta.
6. E invero «in relazione ad ipotesi di quietanza, la scrittura pro- veniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità» (Cass. 15529/2023).
7. Nel caso de quo il Tribunale ha correttamente ritenuto non rag- giunta la prova dell'avvenuto pagamento dell'attrice sulla base della mera quietanza, non risultando quale prova autosufficiente ai fini della dimostrazione del fatto, tenuto conto che l'attrice in primo grado non ha dedotto ed ancor meno provato le modalità e tempistiche del prete- so versamento ovvero dimesso prova documentale dell'esborso soste- nuto.
8. Sul punto, infatti, lo stesso all. 5 dell'appellante non reca alcuna indicazione sulla «data di effettivo pagamento dell'indennizzo», né ancor prima reca le modalità dello stesso che sono state lasciate in bianco negli spazi del modulo allegato.
pag. 4/7 9. D'altro canto, l'assunto attoreo per cui la danneggiata con la sottoscrizione dell'atto transattivo (con data del 2001) avrebbe «di- chiarato di essere stata regolarmente risarcita per i danni subiti nel sinistro de quo» è smentito per tabulas considerando che lo stesso li- quidatore risulta aver sottoscritto il modulo solo in epoca successiva, apparentemente il «21.06.2004» (ossia a tre anni di distanza dalla sot- toscrizione della sig.ra con la dicitura «siete autorizzati a paga- Pt_2
re a chi e secondo quanto precede»: questa ulteriore circostanza con- ferma che all'atto della firma della danneggiata l'importo non le era stato corrisposto. In altre parole, dalla documentazione prodotta non si desume quando l'asserito versamento si sarebbe verificato, essendo stato di fatto posticipato a data da destinarsi, poiché dal modulo non si rinviene alcun elemento cronologico a conforto (nel difetto di ulteriore prova di qualsivoglia «effettivo pagamento dell'indennizzo») e atteso che l'attrice non ha dimostrato - in corso del giudizio - che la sig.ra abbia poi avuto realmente la disponibilità della somma. Pt_2
10. Di conseguenza, per agire in regresso ex art. 292 CdA nei con- fronti dei danneggianti, l'assicuratore doveva dimostrare in concreto l'eseguito pagamento, vertendosi nell'ambito di un rapporto giuridico del tutto autonomo e distinto rispetto a quello con la danneggiata (ter- za estranea nel giudizio), emergenza mancata nella fattispecie de qua nell'assenza di una prova idonea a dimostrare il momento in cui è sor- to per il diritto di agire in via di rivalsa, tenuto al- Parte_1
tresì conto che dall'esame documentale neppure è emerso (ovvero è rinvenibile) il dies a quo dal quale far perciò decorrere il termine pre- scrizionale (decennale, a partire giorno in cui l'impresa designata avrebbe provveduto all'effettivo pagamento del risarcimento a favore pag. 5/7 della danneggiata (vd. Cass. SU 21514/2022), con evidente vulnus an- che del diritto di difesa dei convenuti.
11. In definitiva, considerato che l' «atto di transazione e quietan- za» (all. 5) dell'attrice è res inter alios acta, la quietanza non ha as- sunto un valore probante privilegiato, ma meramente indiziario di prova atipica, liberamente e correttamente valutata dal Giudice di pri- mo grado, anche alla luce del principio di vicinanza della prova che imponeva a di acquisire e fornire ogni elemento istrut- Parte_1
torio utile (da ritenersi agevolmente producibile in presenza di un ef- fettivo pagamento) a fondamento dei fatti e domanda formulata nel giudizio. L'appello proposto va pertanto respinto, assorbendo ogni al- tra questione.
12. Le spese del grado seguono poi la soccombenza e atteso l'integrale rigetto dell'impugnazione sono liquidate applicando i valo- ri previsti dallo scaglione di riferimento (da € 26.000,00 a €
52.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività pre- stata (art. 4 DM 55/2014).
13. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché l'impugnante deve versare un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza n. 1554/2022 del Tribunale di Treviso;
pag. 6/7 2. condanna l'appellante a rifondere le spese del secondo grado li- quidate per compenso in € 6.946,00 a favore di ciascuna parte appella- ta separatamente costituita, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antista- tari;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originaria- mente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Venezia, 23.1.2025.
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
pag. 7/7