Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1999, n. 408
Articolo 2
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11 novembre 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.
Entrata in vigore il 11 novembre 1999