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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. UG CC, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 30.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2024 R.G. e vertente fra
,rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Rapone ed Parte 1 cod. fisc.
, C.F. 1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Melfi vico Gelsomina 34, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
" P.IVA 1 in persona del l' Controparte_1 c.f.
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale CP_2, Via Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura per notaio
Per 1 in Roma;
- RESISTENTE
P.IVA 2 in persona del suo Controparte_3 C.F.:
legale rappresentante pro tempore con sede legale alla via Torraca n. 2, 85100 Potenza, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera giusta procura in atti,
- RESISTENTE -
Oggetto: 67% di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 27.1.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' CP_2 in data 21.11.2023 che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, riconoscendole una invalidità tra il 34 e il 73% invalidità 50% e,
quindi, negando così il diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni critiche dell'operato della Commissione medica per cui, la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite. Cont Con memoria, depositata il 27.5.2024 e il 31.5.2024, 1'CP_2 el si sono costituite eccependo la Cont insussistenza del requisito sanitario come richiesto e il rigetto della domanda. L chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. affidata al dott. Persona 2
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico al dott. Per 3
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità del 68% a decorrere da gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
"II CTU attesta che Sulla scorta dei dati anamnestici e clinici, della documentazione sanitaria agli atti possiamo ritenere che la signora Parte 1 di anni 48, sia affetta da:
- Esiti di isterectomia totale in età fertile per k del collo dell'utero;
- Spondiloartrosi con if lieve;
piede cavo equino a destra;
fibromialgia;
- Disturbo depressivo.
Al fine di una corretta formulazione di un giudizio medico legale relativo alla definizione del grado di minorazione della capacità lavorativa determinato dal complesso patologico obiettivato nella
Tomasulo, è necessario fare elettivo riferimento, anche per via analogica, alle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità di cui al D.M. Del 05.02.1992.- Per l'isterectomia totale in età fertile si può indicare una percentuale di invalidità del 25% (codice 6603). La patologia osteoarticolare, globalmente valutata, determina una invalidità del 40% (codici 7010 e 7225), mentre il disturbo depresso incide sul complesso invalidante nella misura del 30% (codice 2208). Nel complesso tali patologie, adottando un criterio proporzionale-riduzionistico, permettono di addivenire ad una percentuale complessiva di invalidità del 68%, percentuale raggiunta del gennaio del 2024 e documentabile con la visita psichiatrica effettuata presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda CP 3 di Potenza.".
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della visita del ctu e quindi successiva alla domanda, vanno compensate per 4/5 e riconoscimento al ricorrente della quota di 1/5, e vanno pertanto liquidate con condanna dell' CP_1 in misura di euro 539,40; e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza, con esclusione dell'ASL atteso che la legittimazione passiva dell' CP_2 quale parte soccombente, va riconosciuta anche quanto alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento dell'esenzione dal ticket sanitario ai sensi della legge 537 del 1993, trattandosi di accertamento del diritto al beneficio (vds Cass. n. 26317 del 7 settembre 2022).
P.Q.M.
Parte 1 ogni Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Parte 1 invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 68% a decorrere da gennaio 2024;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l'CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 539,40 da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
UG CC
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. UG CC, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 30.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 263/2024 R.G. e vertente fra
,rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Rapone ed Parte 1 cod. fisc.
, C.F. 1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Melfi vico Gelsomina 34, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
" P.IVA 1 in persona del l' Controparte_1 c.f.
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale CP_2, Via Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura per notaio
Per 1 in Roma;
- RESISTENTE
P.IVA 2 in persona del suo Controparte_3 C.F.:
legale rappresentante pro tempore con sede legale alla via Torraca n. 2, 85100 Potenza, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera giusta procura in atti,
- RESISTENTE -
Oggetto: 67% di invalidità.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 27.1.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento amministrativo dell' CP_2 in data 21.11.2023 che ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, riconoscendole una invalidità tra il 34 e il 73% invalidità 50% e,
quindi, negando così il diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni critiche dell'operato della Commissione medica per cui, la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite. Cont Con memoria, depositata il 27.5.2024 e il 31.5.2024, 1'CP_2 el si sono costituite eccependo la Cont insussistenza del requisito sanitario come richiesto e il rigetto della domanda. L chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. affidata al dott. Persona 2
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico al dott. Per 3
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità del 68% a decorrere da gennaio 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
"II CTU attesta che Sulla scorta dei dati anamnestici e clinici, della documentazione sanitaria agli atti possiamo ritenere che la signora Parte 1 di anni 48, sia affetta da:
- Esiti di isterectomia totale in età fertile per k del collo dell'utero;
- Spondiloartrosi con if lieve;
piede cavo equino a destra;
fibromialgia;
- Disturbo depressivo.
Al fine di una corretta formulazione di un giudizio medico legale relativo alla definizione del grado di minorazione della capacità lavorativa determinato dal complesso patologico obiettivato nella
Tomasulo, è necessario fare elettivo riferimento, anche per via analogica, alle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità di cui al D.M. Del 05.02.1992.- Per l'isterectomia totale in età fertile si può indicare una percentuale di invalidità del 25% (codice 6603). La patologia osteoarticolare, globalmente valutata, determina una invalidità del 40% (codici 7010 e 7225), mentre il disturbo depresso incide sul complesso invalidante nella misura del 30% (codice 2208). Nel complesso tali patologie, adottando un criterio proporzionale-riduzionistico, permettono di addivenire ad una percentuale complessiva di invalidità del 68%, percentuale raggiunta del gennaio del 2024 e documentabile con la visita psichiatrica effettuata presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda CP 3 di Potenza.".
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della visita del ctu e quindi successiva alla domanda, vanno compensate per 4/5 e riconoscimento al ricorrente della quota di 1/5, e vanno pertanto liquidate con condanna dell' CP_1 in misura di euro 539,40; e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza, con esclusione dell'ASL atteso che la legittimazione passiva dell' CP_2 quale parte soccombente, va riconosciuta anche quanto alla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimento dell'esenzione dal ticket sanitario ai sensi della legge 537 del 1993, trattandosi di accertamento del diritto al beneficio (vds Cass. n. 26317 del 7 settembre 2022).
P.Q.M.
Parte 1 ogni Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Parte 1 invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 68% a decorrere da gennaio 2024;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l'CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 539,40 da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
UG CC