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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale e in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice estensore,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 191 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima vertente
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura a margine del Parte_1 Parte_2 ricorso, dall'avv. VIOTTI SANTO presso cui elettivamente domiciliano;
- ATTRICI-
CONTRO
, rappresentato/a e difeso/a, giusta procura a Controparte_1 CodiceFiscale_1 margine del ricorso, dall'avv. GUARINO GASPARE presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici in epigrafe indicate, premesso di aver avuto notizia della pubblicazione del testamento olografo della di loro madre, deceduta Persona_1 in data 8.6.2020, in cui veniva nominato erede universale il figlio , fratello delle Controparte_1 odierni attrici, chiedevano che venisse dichiarata la nullità del testamento per mancanza di autografia, nonché accertata l'annullabilità dello stesso in quanto effetto di errore o comunque di dolo. Precisavano, altresì, che gli atti di disposizione posti in essere dalla defunta erano da intendersi quali lesivi della quota di legittima delle odierne attrici.
Integrato correttamente il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale resisteva Controparte_1 alla domanda delle attrici chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata.
All'udienza del 3 giugno le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che l'accordo, prodotto in giudizio e sottoscritto dalle parti, fosse recepito in sentenza. Il giudice rinviava all'udienza del 20 giugno 2025 per la discussione- decisione nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
Orbene, non vi è dubbio che la transazione sia riferibile al rapporto di cui è causa;
nel documento è chiaro il riferimento alla volontà delle parti di porre fine a tutte le liti insorte sulle questioni relative all'eredità della sig.ra Persona_1
Orbene, ritiene questo giudice che, nella specie sia intervenuta valida transazione nel corso del giudizio.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza, nella ipotesi di transazione intervenuta nel corso del giudizio, in ordine alla pronuncia che il giudice deve rendere, si è espressa nei termini che seguono.
In linea generale, nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della Corte di Cassazione individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. tra le altre Cass. 2003, n. 1950).
In particolare, si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. In ogni caso sia l'una che l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia giudiziale che presuppone però che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (Cass. 2014, n. 2063).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che la parte attrice e la parte convenuta hanno espressamente dato atto che le questioni controverse in causa sono state definite bonariamente ( come risulta dall'atto transattivo allegato agli atti del 27.02.2025) e dunque non possono più formare oggetto della presente statuizione.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006). Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta devono essere integralmente compensate, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da e nei confronti di , ogni altra istanza Parte_1 Parte_2 Controparte_1 disattesa o reietta e domanda assorbita, così dispone:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott. Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale e in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice estensore,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 191 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima vertente
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura a margine del Parte_1 Parte_2 ricorso, dall'avv. VIOTTI SANTO presso cui elettivamente domiciliano;
- ATTRICI-
CONTRO
, rappresentato/a e difeso/a, giusta procura a Controparte_1 CodiceFiscale_1 margine del ricorso, dall'avv. GUARINO GASPARE presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici in epigrafe indicate, premesso di aver avuto notizia della pubblicazione del testamento olografo della di loro madre, deceduta Persona_1 in data 8.6.2020, in cui veniva nominato erede universale il figlio , fratello delle Controparte_1 odierni attrici, chiedevano che venisse dichiarata la nullità del testamento per mancanza di autografia, nonché accertata l'annullabilità dello stesso in quanto effetto di errore o comunque di dolo. Precisavano, altresì, che gli atti di disposizione posti in essere dalla defunta erano da intendersi quali lesivi della quota di legittima delle odierne attrici.
Integrato correttamente il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale resisteva Controparte_1 alla domanda delle attrici chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata.
All'udienza del 3 giugno le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che l'accordo, prodotto in giudizio e sottoscritto dalle parti, fosse recepito in sentenza. Il giudice rinviava all'udienza del 20 giugno 2025 per la discussione- decisione nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
Orbene, non vi è dubbio che la transazione sia riferibile al rapporto di cui è causa;
nel documento è chiaro il riferimento alla volontà delle parti di porre fine a tutte le liti insorte sulle questioni relative all'eredità della sig.ra Persona_1
Orbene, ritiene questo giudice che, nella specie sia intervenuta valida transazione nel corso del giudizio.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza, nella ipotesi di transazione intervenuta nel corso del giudizio, in ordine alla pronuncia che il giudice deve rendere, si è espressa nei termini che seguono.
In linea generale, nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della Corte di Cassazione individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. tra le altre Cass. 2003, n. 1950).
In particolare, si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. In ogni caso sia l'una che l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia giudiziale che presuppone però che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (Cass. 2014, n. 2063).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che la parte attrice e la parte convenuta hanno espressamente dato atto che le questioni controverse in causa sono state definite bonariamente ( come risulta dall'atto transattivo allegato agli atti del 27.02.2025) e dunque non possono più formare oggetto della presente statuizione.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006). Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta devono essere integralmente compensate, stante l'espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da e nei confronti di , ogni altra istanza Parte_1 Parte_2 Controparte_1 disattesa o reietta e domanda assorbita, così dispone:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott. Francesca Garofalo