Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12526/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.12526/24 V.G. sul ricorso svolto da e da;
Parte_1 Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il Visto del P.M. ;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note congiunte del 9.12.24, e, segnatamente: ” 1. La piccola verrà Per_1 affidata congiuntamente a entrambi i genitori, i quali si impegnano a curarla, educarla e istruirla con costanza e continuità; i genitori,
2. la minore continuerà a essere Per_1 collocata prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Roma, Via Costanzo Casana n. 147, ove ha l'attuale residenza;
3. la minore continuerà a frequentare la Scuola dell'Infanzia “Istituto Santa Chiara” sita in Ostia Lido (RM), Viale della Pineta Per_1
n. 26; 4. per quanto attiene i successivi gradi di istruzione, i genitori, di comune accordo, hanno convenuto che la minore frequenterà le scuole primarie e secondarie di primo grado più vicine alla residenza di quest'ultima;
5. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore. In caso di disaccordo varranno, comunque, le seguenti modalità: a) ogni settimana nelle giornate del martedì e del giovedì - con facoltà di modifica delle dette giornate di comune accordo tra i genitori – con prelievo dalla scuola o dall'attuale residenza alle ore 13:00, riaccompagnandola presso l'abitazione di residenza della minore entro le ore 19:00 della medesima giornata, salvo impegni imprevisti che dovranno essere comunicati alla madre tempestivamente o, in ogni caso, entro le ore 20:00 del giorno precedente;
b) due weekend alterni al mese, da concordare con la madre entro le ore 20:00 del primo giovedì del mese, con prelievo della minore dall'attuale residenza alle ore 20:00 del venerdì, riaccompagnandola presso l'abitazione di residenza entro le ore 21:00 della domenica;
c) laddove, nei giorni di cui ai punti 5.a) e 5.b), dovesse essere occupata con attività ludiche/sportive/ricreative – previamente Per_1 comunicate dalla madre al padre, sarà cura del padre occuparsi di accompagnarla e assisterla;
d) per quanto concerne le festività natalizie,
trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo compreso tra il 24/12 al 31/12 (iniziando con la madre per l'annualità Per_1
2024) e con l'altro genitore il periodo compreso tra il 31/12 e il 06/01 (iniziando con il padre per l'annualità 2024/2025), in entrambi i casi dalle ore 10:00 del giorno iniziale e sino alle ore 20:00 del giorno finale;
f) per quanto concerne le giornate di Pasqua,
Pasquetta, 01 e 02 novembre, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno e le rimanenti feste di calendario, ciascun genitore trascorrerà con tali giornate in maniera alternata (iniziando con la madre per l'annualità 2025) dalle ore 10:00 alle ore 20:00; g) ciascun Per_1 genitore potrà trascorrere con il giorno del suo compleanno ad anni alterni (iniziando con la madre per l'annualità 2024/2025) Per_1
e, per ciascun anno, il genitore che non avrà trascorso con la figlia il giorno del compleanno di quest'ultima, terrà con sé la minore il giorno immediatamente successivo dalle ore 10:00 alle ore 20:00, restando fermi gli eventuali impegni scolastici;
h) ciascun genitore potrà trascorrere con il giorno del proprio compleanno dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Stante il fatto che il compleanno della madre Per_1 coincide con il giorno della festa del papà, il padre terrà con sé la figlia la sera o il giorno immediatamente successivo, restando fermi gli eventuali impegni scolastici;
i) a partire dall'estate 2024, trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio e due Per_1 settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, trascorrerà con il Per_1 padre l'ultima settimana di ciascun mese di giugno, luglio e agosto, in ogni caso, dalle ore 9.00 del giorno iniziale alle ore 19.00 del giorno finale;
l) in caso di viaggi all'estero, questi andranno previamente concordati tra i genitori almeno entro 30 giorni dal medesimo viaggio, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore;
8. per quanto attiene il mantenimento della minore, il padre corrisponderà, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00 a titolo di spese ordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti Parte_2 coordinate IBAN [...];
9. per quanto attiene le spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Roma, comprese quelle afferenti il corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto) che riguardano , Per_1 queste, preventivamente concordate e previa esibizione dei documenti giustificativi, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Si specifica che in caso di disaccordo si applica quanto prescritto dal Protocollo di codesto Tribunale;
10. i genitori si impegnano, sin d'ora, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, nonché a favorire un rapporto intenso e continuativo della figlia con l'altro genitore e con il suo contesto familiare (nonni, zii, cugini, ecc.) e garantire liberi e continui contatti, anche telefonici, della figlia con il genitore non presente;
13. i genitori si prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della minore;
eventuali viaggi all'estero con la minore dovranno essere concordati fra i genitori;
14. con la sottoscrizione del presente atto, le parti concordano di attribuire immediata efficacia esecutiva alle condizioni ivi contemplate;
15. regolamentato quanto sopra, le parti dichiarano di non avere null'altro che possa formare oggetto di reciproche pretese”;
- Nulla sulle spese
Roma 16.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi