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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12911/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Andromeda Rosa presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 25.10.1972 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 con l'Avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26 gennaio 2002
(anno 2002 - atto n. 55 - reg. 01 - parte 2 – serie A)
In separazione dei beni.
con la seguente IA minore: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali del presente giudizio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
4) la minore verrà affidata ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo alla IA e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla sua salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza, tempi che vengono di seguito stabiliti in ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici della minore;
Per_
5) disporsi il collocamento della minore in via paritetica presso ciascun genitore il quale provvederà in via diretta al mantenimento della stessa a prescindere dai tempi di permanenza. In Per_ particolare, la ORa terrà con sé da lunedì della prima e della terza settimana del Parte_1 mese, sino al lunedì mattina successivo allorquando la riaccompagnerà a scuola o presso la casa paterna nel corso delle vacanze, mentre il OR terrà con sé la minore per ugual periodo nella seconda e Pt_2 nella quarta settimana del mese, a sua volta accompagnando la IA a casa della madre nei periodi di vacanza anziché a scuola. Tali accordi in punto collocazione, potranno subire delle variazioni a seconda dei desiderata della minore, senza che ciò autorizzi ambo le parti a chiedere un'integrazione all'altra a titolo di contributo al mantenimento.
6) Spese straordinarie al 50% come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017. che di seguito integralmente si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti pagina 2 di 6 sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Nel corso delle vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori avranno diritto di avere con sé la IA nei seguenti periodi:
- due settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- vanno in alternanza i giorni del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre e patrono salvo che la festività cada durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con la IA, anche in questo caso compatibilmente con gli impegni ed i desiderata della minore;
- in ogni caso, in particolari occasioni (es: compleanno di ciascun genitore, festa papà/mamma e compleanno IA) il genitore che avrà con sé la IA nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere qualche ora con i minori nell'arco della giornata, preferibilmente pagina 3 di 6 cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo della IA;
8) Il OR si obbliga a provvedere per il futuro all'acquisto in via esclusiva di tutto il vestiario Pt_2 Per_ che occorrerà alla IA , senza nulla chiedere a titolo di rimborso alla ORa Qualora Parte_1
l'acquisto di detto vestiario venisse effettuato dalla ORa per mere ragioni Parte_1 logistiche/organizzative, dovrà essere preventivamente autorizzato dal OR e successivamente Pt_2 documentato.
9) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ORa a far data dalla sua uscita Parte_1 dalla casa coniugale ai sensi del successivo art. 14.
10) Dato atto dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, dichiarare reciprocamente rinunciata qualsiasi domanda di mantenimento a favore dell'altro coniuge.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) Per quanto attiene alla casa coniugale, di proprietà dei coniugi e Parte_2 Parte_1 per la quota indivisa di ½ (un mezzo) ciascuno, il OR si obbliga ad acquistare dalla Parte_2 ORa – che si obbliga ad alienare – la quota pro indivisa del 50% di piena proprietà Parte_1 dell'unità immobiliare (appartamento, vano cantina e relativo box) sita nel Comune di Milano, Via
Lampugnano, 151/2, piano 1 (appartamento), S1 (vano cantina e box), identificata nel Catasto
Fabbricati del Comune di Milano come segue:
- Foglio 172, particella 43, sub. 703, Z.C. 3, Cat. A/3, Classe 6, Cons. 5,5 vani, r.c. Euro 1.022,58;
- Foglio 172, particella 43, sub. 717, Z.C. 3, Cat. C/6, Classe 8, Cons. 13 mq, piano S1, r.c. Euro 88,62.
12) Il prezzo di compravendita viene concordemente fissato nella somma di € 157.000,00 (Euro centocinquantasettemila/00) – comprensiva degli arredi e dei corredi esistenti, che resteranno dunque pertinenziali alla casa ed in uso al Signor – da corrispondersi a mezzo assegno circolare in Pt_2 occasione del rogito notarile di compravendita, da stipularsi presso il Notaio scelto dalla parte acquirente entro giorni sessanta dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di omologa della presente separazione, fermo restando che onorari notarili, tasse e imposte del relativo rogito notarile di cessione saranno ad esclusivo carico di parte cessionaria. Resta altresì convenuto tra le parti che l'acquisto della quota immobiliare in parola avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, noto nella tecnica commerciale come “visto e piaciuto” e, per il fatto, parte cedente rilascerà nel predetto rogito le mere garanzie inderogabili di legge: a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio parte cedente nulla garantirà nei confronti di parte cessionaria in ordine all'odierna agibilità dell'immobile e alla conformità e corretto funzionamento degli impianti insistenti nell'immobile.
13) I coniugi dichiarano espressamente che il contenuto degli accordi di natura patrimoniale sopra elencati e dettagliati ai punti 11) e 12) sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14) I coniugi concordano che la IG dovrà lasciare la casa coniugale entro 60 giorni Parte_1 successivi alla stipula dell'atto notarile di vendita immobiliare, asportando i propri effetti personali. 15)
I coniugi concordano che, sino al giorno in cui la IG lascerà la casa coniugale, tutte le Parte_1 spese verranno suddivise al 50% (bollette, spese condominiali, ecc).
16) La IG rinuncia sin d'ora e per il futuro a godere dei benefici fiscali derivanti dal Parte_1 pagamento delle spese straordinarie condominiali aventi ad oggetto la facciata del condominio per recupero classe energetica (cappotto) ed il rifacimento balconi, i cui importi verranno pertanto portati interamente in detrazione dal Signor Le parti concordano di ribadire tale clausola anche Pt_2 nell'atto notarile di compravendita. pagina 4 di 6 17) Le parti si accordano affinché la somma di denaro pari ad € 6.000,00 circa, in essere sul libretto di deposito Coop n. 77012445, cointestato tra i coniugi, venga interamente consegnata alla ORa
madre del OR entro dieci giorni dalla data in cui verrà pubblicata la Parte_3 Pt_2 sentenza di omologa della presente separazione.
18) Relativamente al n. [...], in essere presso ING Direct, Parte_4 cointestato ai ORi e gli stessi si accordano affinché la somma di € 14.900,59, Parte_1 Pt_2 venga divisa tra loro nella misura del 50% entro dieci giorni dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di omologa della presente separazione. La somma che, successivamente alla suddetta divisione, residuerà nel medesimo conto corrente non potrà essere utilizzata dai genitori se non per Per_ finalità afferenti alle esigenze della IA , trattandosi di proventi derivanti da mance e regalie alla stessa.
19) Per quanto attiene l'autovettura Yaris targata GD880WG di proprietà del OR , il Parte_2 cui finanziamento per l'acquisto grava tuttavia sul conto n. 1000/12594 aperto presso Intesa Sanpaolo, cointestato tra i coniugi, le parti si accordano affinché, al termine del finanziamento - nel mese di gennaio o febbraio 2025 – il OR non riscatti l'autovettura e la somma restituita dall'ente Pt_2 finanziatore al medesimo, venga divisa tra le parti al 50%.
20) I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 26.01.2002 (anno 2002 - atto n. 55 - reg. 01 - parte 2 – serie A);
pagina 5 di 6 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Andromeda Rosa presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 25.10.1972 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 con l'Avv. David Levi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26 gennaio 2002
(anno 2002 - atto n. 55 - reg. 01 - parte 2 – serie A)
In separazione dei beni.
con la seguente IA minore: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 novembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali del presente giudizio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
4) la minore verrà affidata ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni di straordinaria amministrazione, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo alla IA e relative all'istruzione, al sistema educativo, alla scelta delle discipline sportive e alla sua salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in concomitanza ai rispettivi tempi di permanenza, tempi che vengono di seguito stabiliti in ragione degli impegni lavorativi dei coniugi e scolastici della minore;
Per_
5) disporsi il collocamento della minore in via paritetica presso ciascun genitore il quale provvederà in via diretta al mantenimento della stessa a prescindere dai tempi di permanenza. In Per_ particolare, la ORa terrà con sé da lunedì della prima e della terza settimana del Parte_1 mese, sino al lunedì mattina successivo allorquando la riaccompagnerà a scuola o presso la casa paterna nel corso delle vacanze, mentre il OR terrà con sé la minore per ugual periodo nella seconda e Pt_2 nella quarta settimana del mese, a sua volta accompagnando la IA a casa della madre nei periodi di vacanza anziché a scuola. Tali accordi in punto collocazione, potranno subire delle variazioni a seconda dei desiderata della minore, senza che ciò autorizzi ambo le parti a chiedere un'integrazione all'altra a titolo di contributo al mantenimento.
6) Spese straordinarie al 50% come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017. che di seguito integralmente si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti pagina 2 di 6 sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Nel corso delle vacanze estive, natalizie e pasquali, i genitori avranno diritto di avere con sé la IA nei seguenti periodi:
- due settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
- una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- vanno in alternanza i giorni del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre e patrono salvo che la festività cada durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con la IA, anche in questo caso compatibilmente con gli impegni ed i desiderata della minore;
- in ogni caso, in particolari occasioni (es: compleanno di ciascun genitore, festa papà/mamma e compleanno IA) il genitore che avrà con sé la IA nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere qualche ora con i minori nell'arco della giornata, preferibilmente pagina 3 di 6 cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo della IA;
8) Il OR si obbliga a provvedere per il futuro all'acquisto in via esclusiva di tutto il vestiario Pt_2 Per_ che occorrerà alla IA , senza nulla chiedere a titolo di rimborso alla ORa Qualora Parte_1
l'acquisto di detto vestiario venisse effettuato dalla ORa per mere ragioni Parte_1 logistiche/organizzative, dovrà essere preventivamente autorizzato dal OR e successivamente Pt_2 documentato.
9) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ORa a far data dalla sua uscita Parte_1 dalla casa coniugale ai sensi del successivo art. 14.
10) Dato atto dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, dichiarare reciprocamente rinunciata qualsiasi domanda di mantenimento a favore dell'altro coniuge.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) Per quanto attiene alla casa coniugale, di proprietà dei coniugi e Parte_2 Parte_1 per la quota indivisa di ½ (un mezzo) ciascuno, il OR si obbliga ad acquistare dalla Parte_2 ORa – che si obbliga ad alienare – la quota pro indivisa del 50% di piena proprietà Parte_1 dell'unità immobiliare (appartamento, vano cantina e relativo box) sita nel Comune di Milano, Via
Lampugnano, 151/2, piano 1 (appartamento), S1 (vano cantina e box), identificata nel Catasto
Fabbricati del Comune di Milano come segue:
- Foglio 172, particella 43, sub. 703, Z.C. 3, Cat. A/3, Classe 6, Cons. 5,5 vani, r.c. Euro 1.022,58;
- Foglio 172, particella 43, sub. 717, Z.C. 3, Cat. C/6, Classe 8, Cons. 13 mq, piano S1, r.c. Euro 88,62.
12) Il prezzo di compravendita viene concordemente fissato nella somma di € 157.000,00 (Euro centocinquantasettemila/00) – comprensiva degli arredi e dei corredi esistenti, che resteranno dunque pertinenziali alla casa ed in uso al Signor – da corrispondersi a mezzo assegno circolare in Pt_2 occasione del rogito notarile di compravendita, da stipularsi presso il Notaio scelto dalla parte acquirente entro giorni sessanta dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di omologa della presente separazione, fermo restando che onorari notarili, tasse e imposte del relativo rogito notarile di cessione saranno ad esclusivo carico di parte cessionaria. Resta altresì convenuto tra le parti che l'acquisto della quota immobiliare in parola avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, noto nella tecnica commerciale come “visto e piaciuto” e, per il fatto, parte cedente rilascerà nel predetto rogito le mere garanzie inderogabili di legge: a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio parte cedente nulla garantirà nei confronti di parte cessionaria in ordine all'odierna agibilità dell'immobile e alla conformità e corretto funzionamento degli impianti insistenti nell'immobile.
13) I coniugi dichiarano espressamente che il contenuto degli accordi di natura patrimoniale sopra elencati e dettagliati ai punti 11) e 12) sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14) I coniugi concordano che la IG dovrà lasciare la casa coniugale entro 60 giorni Parte_1 successivi alla stipula dell'atto notarile di vendita immobiliare, asportando i propri effetti personali. 15)
I coniugi concordano che, sino al giorno in cui la IG lascerà la casa coniugale, tutte le Parte_1 spese verranno suddivise al 50% (bollette, spese condominiali, ecc).
16) La IG rinuncia sin d'ora e per il futuro a godere dei benefici fiscali derivanti dal Parte_1 pagamento delle spese straordinarie condominiali aventi ad oggetto la facciata del condominio per recupero classe energetica (cappotto) ed il rifacimento balconi, i cui importi verranno pertanto portati interamente in detrazione dal Signor Le parti concordano di ribadire tale clausola anche Pt_2 nell'atto notarile di compravendita. pagina 4 di 6 17) Le parti si accordano affinché la somma di denaro pari ad € 6.000,00 circa, in essere sul libretto di deposito Coop n. 77012445, cointestato tra i coniugi, venga interamente consegnata alla ORa
madre del OR entro dieci giorni dalla data in cui verrà pubblicata la Parte_3 Pt_2 sentenza di omologa della presente separazione.
18) Relativamente al n. [...], in essere presso ING Direct, Parte_4 cointestato ai ORi e gli stessi si accordano affinché la somma di € 14.900,59, Parte_1 Pt_2 venga divisa tra loro nella misura del 50% entro dieci giorni dalla data in cui verrà pubblicata la sentenza di omologa della presente separazione. La somma che, successivamente alla suddetta divisione, residuerà nel medesimo conto corrente non potrà essere utilizzata dai genitori se non per Per_ finalità afferenti alle esigenze della IA , trattandosi di proventi derivanti da mance e regalie alla stessa.
19) Per quanto attiene l'autovettura Yaris targata GD880WG di proprietà del OR , il Parte_2 cui finanziamento per l'acquisto grava tuttavia sul conto n. 1000/12594 aperto presso Intesa Sanpaolo, cointestato tra i coniugi, le parti si accordano affinché, al termine del finanziamento - nel mese di gennaio o febbraio 2025 – il OR non riscatti l'autovettura e la somma restituita dall'ente Pt_2 finanziatore al medesimo, venga divisa tra le parti al 50%.
20) I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto dei figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 26.01.2002 (anno 2002 - atto n. 55 - reg. 01 - parte 2 – serie A);
pagina 5 di 6 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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