Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2353/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa NN Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2353 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Maria la Carità alla via Polveriera n. 22/A, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Sicignano, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] – C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Torre del Greco alla via Nazionale n. 562, presso lo studio dell'Avv.
Francesca Pinto, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Daniele Di
Palma, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
In particolare, il ricorrente ha concluso affinché, preliminarmente, siano dichiarate inammissibili tutte le domande nuove, irritualmente e tardivamente proposte ed in particolare la domanda di condanna al pagamento della quota del 40% del proprio
TFR, tra l'altro non ancora maturato;
venga determinato l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare esclusivamente l'assegno di euro 200,00 in favore della figlia sino a quando la medesima non sarà economicamente Persona_1 autosufficiente e nulla in favore della coniuge, modificando in tal senso le condizioni previste nella sentenza di separazione;
solo in via subordinata, ha chiesto di confermare i provvedimenti adottati in sede di udienza presidenziale. Di contro, la resistente ha chiesto di confermare i provvedimenti adottati all'udienza presidenziale: vale a dire confermare l'assegno di mantenimento dell'importo di euro 200,00 per la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, ancora convivente con la Per_1 madre, nonché l'assegno di mantenimento di euro 200,00 per sé, come già stabilito con la sentenza di separazione, oltre alla quota del 40% del TFR del . Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n. 2117/2023 pubblicata in data 17.07.2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scafati da ed , il Parte_1 CP_1
Collegio è chiamato a decidere solo in ordine ai rapporti accessori ed, in particolare, in relazione alla verifica dei presupposti per l'eventuale riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne nonché dell'eventuale Per_1 assegno divorzile in favore della ed alla richiesta, avanzata da quest'ultima, di CP_1 corresponsione da parte del del 40% del TFR maturato fino alla cessazione degli Pt_1 effetti civili del matrimonio.
Con ricorso depositato in data 28.04.2022, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Scafati in data 19.09.1981, dalla cui unione erano nate tre figlie: NN, in data
04.02.1983, , in data 27.05.1985, e in data 08.11.1991. Il ricorrente Per_2 Per_1 deduceva che era separato dalla moglie dal 09.05.2011, quando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n.
431/2011, a seguito della comparizione degli stessi in data 25.03.2010 dinanzi al
Presidente del Tribunale, passata in cosa giudicata come da attestazione di cancelleria del 28.11.2022.
2 Con la su citata sentenza, veniva disposto l'obbligo in capo al di Pt_1 corrispondere alla la somma mensile di euro 600,00, di cui euro 200,00 a titolo di CP_1 mantenimento del coniuge ed euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_2 Per_1
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva di disporre la modifica delle condizioni di separazione ed annullare l'assegno disposto a titolo di mantenimento della coniuge e dei figli.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia della cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo di confermare le condizioni poste alla base della sentenza di separazione n. 431/2011 resa dal Tribunale in data 09.05.2011 nel giudizio iscritto al n. 1798/2009 R.G.
All'udienza cartolare del 14.12.2022, il giudice delegato, dava i provvedimenti provvisori, revocando le disposizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita delle figlie e ormai maggiorenni;
revocando l'obbligo imposto Per_2 Per_1 al di versare il contributo al mantenimento per la figlia , divenuta Pt_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
confermando l'obbligo a carico del di versare Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese alla , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con Per_1 la madre, l'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e confermando, nel resto, le condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 13.03.2022, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. (60+20), e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 23.03.2023.
Il Tribunale di Torre Annunziata, vista la su citata sentenza non definitiva n.
2117/2023 emessa in data 17.07.2023 rimetteva le parti dinanzi al G.I per la continuazione della causa per le questioni accessorie all'udienza del 18.10.2023, poi differita al 07.02.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione anche sulle questioni accessorie, evidenziandosi che dovevano ritenersi inammissibili le domande spiegate oltre i termini di rito all'uopo concessi, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.11.2024.
3 All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le statuizioni di carattere accessorio, e dunque a stabilire se possa essere previsto (e in che misura) un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed un Per_1 assegno divorzile in favore della , nonché se possa essere accolta la domanda, CP_1 avanzata da parte resistente, di versamento di una quota parte del TFR maturato dal coniuge in costanza di matrimonio.
In via preliminare occorre evidenziare che sia nella comparsa di costituzione e risposta per la fase presidenziale, sia in quella della fase di merito (tempestivamente depositata in data 09.02.2023) ha chiesto di confermare le condizioni poste CP_1 alla base della sentenza di separazione n. 431/2011 resa dal Tribunale di Torre
Annunziata (NA) in data 09.05.2011 nel giudizio iscritto al n. 1798/2009 R.G., e dunque nel contrastare la domanda del di revoca dei contributi economici a suo carico, Pt_1 ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé e per le figlie maggiorenni conviventi non economicamente autonome.
Il Collegio ritiene di poter qualificare la domanda della , in base ai fatti CP_1 allegati a sostegno della stessa, come riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
La infatti nel contestare la prospettazione del marito di non doverle più CP_1 nulla per essere le figlie divenute autonome ed essa resistente percettrice di reddito di cittadinanza, ha allegato di essere titolare della pensione di invalidità civile n. 07003626, percependo un rateo pensionistico pari ad € 300,00 circa lordo, non percependo nessun reddito di cittadinanza;
di versare in uno stato di assoluto bisogno e di riuscire a vivere decorosamente solo grazie alla modesta pensione di invalidità ed al sostegno economico della figlia NN, unica titolare del RDC;
che, per contro , era Parte_1 impiegato presso il Comune di Santa Maria La Carità (NA) e percepiva un reddito da lavoro dipendente pari ad € 25.353,32 annui netti (CUD 2021), oltre a beneficiare delle detrazioni per le figlie per un importo di € 1.462,05.
Inoltre l subito dopo aver chiesto la conferma per sé di un assegno di CP_1 mantenimento ha anche chiesto al Tribunale di stabilire che la quota del 40% di TFR o
TFS maturata dal coniuge dovrà esserle corrisposta per essere stata coniugata dal 1981 al 2011, data in cui si è legalmente separata.
All'uopo ha allegato che il a breve avrebbe maturato il diritto alla pensione, con Pt_1 contestuale diritto a percepire il trattamento di fine rapporto o di fine servizio dal datore
4 di lavoro Comune di Santa Maria La Carità (NA), di cui chiedeva la sua quota parte ai sensi dell''art. 12 bis della legge n. 898/1970 (c. d. legge sul divorzio), chiaramente dunque facendo riferimento alla percezione dell'assegno divorzile.
Ciò posto, per quanto concerne i provvedimenti di natura economica inerenti la prole, dunque, il Tribunale, ritiene che alla luce delle conformi conclusioni delle parti va confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia convivente con la madre, e pacificamente non economicamente indipendente. Per_1
Sul punto preme, invero, osservare che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ., 2392/2008).
Nel caso in esame, la resistente ha allegato che figlia (nata il Per_1
08.11.1991), è disoccupata, che ha conseguito il diploma universitario presso la facoltà di Scienze della Formazione ma ha dovuto interrompere gli studi a causa dei gravi problemi economici in cui versa il suo nucleo familiare.
Le predette allegazioni non sono state specificamente contestate dal ricorrente che anzi ha concluso chiedendo “di voler confermare l'assegno di mantenimento solo per la figlia , allo stato nubile e non ancora autosufficiente” e che “venga determinato Per_1
l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare esclusivamente l'assegno di euro 200,00 in favore della figlia , sino a quando la medesima non sarà economicamente Persona_1 autosufficiente e nulla in favore della coniuge, modificando in tal senso le condizioni previste nella sentenza di separazione” (cfr note di trattazione scritta depositate in data
13.11.224).
Il Collegio, dunque, alla luce della situazione patrimoniale delle parti dalle stesse rappresentata, e delle conclusioni conformi in merito, reputa adeguato confermare a carico di , a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Parte_1 Per_1 ma non economicamente autosufficienti, l'assegno mensile di euro 200,00, come stabilito in sede di ordinanza presidenziale. Detta somma deve, dunque, essere versata alla CP_1
5 entro il 5 di ogni mese e deve essere rivalutata annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto, infine, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
6 Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che
7 possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque
8 dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, nella fattispecie in esame, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato circa trent'anni, prima della separazione (si sono spostati in data 19.09.1981, e separati con sentenza emessa in data 09.05.2011), nell'ambito del quale alla carriera lavorativa del marito, impiegato presso il Comune di Santa Maria La
Carità, non corrisponde un inquadramento altrettanto stabile della moglie nel mondo del lavoro, tale da consentire alla stessa quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Ne discende la sussistenza di uno obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte dell'occupazione stabile del D'Auria, che risulta percepire la somma lorda annuale pari ad euro 23.353,32 (cfr. CUD 2021 in atti), la resistente non dispone di mezzi economici adeguati, avendo quest'ultima dichiarato e provato di essere invalida al 75 % e di percepire euro 300,00 mensili a titolo di pensione di invalidità (cfr allegato 8 comparsa di costituzione e risposta).
Si tiene, dunque, in considerazione che in base all'età della stessa (66 anni) ed alle difficili condizioni dell'attuale mercato del lavoro, nonché della sua invalidità, sia difficilmente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche della possano in CP_1 futuro migliorare.
È, inoltre pacifico e non contestato il fatto che la resistente, durante tutta la durata del matrimonio, non abbia mai prestato al di fuori del contesto familiare alcuna attività lavorativa dedicandosi, semmai, alla conduzione della vita familiare e alla cura dei propri figli. Deve, pertanto, ragionevolmente dedursi che la richiedente abbia comunque offerto il proprio contributo alla famiglia occupandosi delle incombenze domestiche e dedicando il proprio tempo alla crescita dei figli sulla base di una condivisa scelta familiare, compensando di fatto l'apporto economico fornito dall'attività lavorativa
9 dell'altro coniuge e sgravando quest'ultimo da ulteriori adempimenti familiari in un'ottica di solidale ripartizione dei ruoli all'interno della famiglia.
A tal fine, deve necessariamente essere valorizzata anche la considerevole durata del matrimonio, protratto per oltre vent'anni.
Per le ragioni esposte, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla resistente di previsione a carico del di un assegno divorzile in suo favore debba essere Pt_1 accolta.
Pertanto, per quanto concerne la determinazione del quantum del predetto assegno, la cui quantificazione, come detto, va commisurata ad una serie di parametri, quali la durata del matrimonio e la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, il
Tribunale, valutata ogni circostanza e, in particolare, tenuto del reddito annuo del
D'Auria e della situazione reddituale della (e dunque dello squilibrio reddituale CP_1 esistente fra i due), ritiene equo stabilire detto importo nella misura mensile di euro
200,00, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione CP_1
ISTAT.
Quanto alla richiesta formulata da parte resistente circa il riconoscimento di una quota dell'indennità di fine rapporto spettante al ricorrente a fronte della maturazione dei requisiti per il congedo in pensione dell'ex coniuge, si richiama il disposto dell'art. 12 bis, commi 1 e 2, della L. 898/1970.
Tale norma, infatti, riconosce espressamente il diritto del coniuge divorziato, a condizione che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, a vedersi riconoscere una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge (nella misura del 40%, da calcolarsi limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Avendo riguardo al momento temporale in cui è stata formulata tale richiesta da parte resistente, (in sede di memoria integrativa depositata in data 09.02.2023) giova precisare che la disposizione sopra menzionata deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del diritto del richiedente a percepire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge sussiste qualora tale indennità venga a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente a essa coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo
"status" e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/12/2010, n. 25520; Cass. Civ., Sez. VI, 22/03/2018, n. 7239; Trib. Roma, Sez. I,
01/10/2021, n. 94). Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/03/2018, n. 7239).
10 In particolare, è stato espressamente affermato dalla Suprema Corte che 'in tema di divorzio, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di Tfr, fondata sull'art. 12 bis l. 1° dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti'; in definitiva, alla luce della connessione tra la domanda di assegno divorzile e quella di attribuzione della quota di indennità di fine rapporto spettante all'altro coniuge:
'quest'ultima può essere proposta anche nell'ambito del procedimento di divorzio, sicché in tal caso l'indennità in oggetto va liquidata ricorrendone tutti i presupposti di legge - con la medesima sentenza di divorzio, pur se diventa esigibile solo dal passaggio in giudicato di quest'ultima' (Cassazione civile sez. I, 14/11/2008, n. 27233).
Nel caso odierno, la domanda è stata proposta fin dall'instaurazione del giudizio nella fase di merito, ma deve evidenziarsi che la dedotta circostanza dell'avvenuto pensionamento del ricorrente dal 01.09.2023 è tutt'altro che pacifica, in quanto il nel contestare la domanda in esame ha replicato di non aver ancora maturato il Pt_1
TFR.
Tuttavia, la resistente, pur formulando domanda in tal senso, nulla ha provato in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'assegnazione della quota del 40% del TFR maturato in corso di matrimonio. Invero va rilevato che il , come pacificamente Pt_1 risulta dagli atti di giudizio e dalle stesse dichiarazioni delle parti, sicuramente non aveva maturato il diritto alla percezione del TFR all'epoca della proposizione della domanda di divorzio, e non vi è prova in atti della successiva cessazione del rapporto di lavoro (in atti vi è solo allegata una richiesta di informazioni sul TFR al datore di lavoro del , cfr Pt_1 allegato 8 prima comparsa conclusionale depositata in data 08.05.2023).
Sarebbe stato, dunque, onere della fornire la prova nell'ambito del presente CP_1 giudizio dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del coniuge, ma tale prova non è stata fornita, sicchè la domanda in esame non può accogliersi.
Tale conclusione, fondata sulla centralità del momento della maturazione del diritto a percepire l'indennità piuttosto che sulla materiale corresponsione della stessa, è suffragata da quanto evincibile sia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sez. VI,
20/06/2014, n.14129 secondo la quale sussistono i presupposti di cui all'art. 12 bis se l'indennità è 'maturata' nel corso della procedura del divorzio) che di merito (v. Tribunale
Savona, 09/12/2020, secondo cui 'ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 12 bis della legge divorzio è il momento nel quale matura il diritto all'indennità
11 di fine rapporto e non quello, successivo, nel quale tale indennità viene concretamente erogata'; in tal senso, comunque, anche Cass. Civ. sez. VI, 22/03/2018, n.7239).
In definitiva la domanda proposta dalla non può che essere dichiarata CP_1 inammissibile in questa sede.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2117/2023 così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente l'assegno mensile di euro 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 200,00, entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
3) dichiara inammissibile la domanda, avanzata dalla resistente, di versamento in proprio favore di una quota parte del TFR maturato dal coniuge in costanza di matrimonio;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa NN Lopiano
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