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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 13.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1542/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Paolozzi e Parte_1 domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso rappresentato e difeso in CP_1 questa fase di giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. Nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , elettivamente domiciliato in Nola Strada Statale Variante
[...] CP_10
7 bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.3.2024, la parte ricorrente deduceva che il Tribunale di Nola sez. lavoro, con sentenza n. 2946/14, depositata in cancelleria in data
22.5.2014, gli riconosceva il diritto a percepire la pensione per ciechi civili ex L.
66/62, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati a CP_1 decorrere dal 22.3.2002, oltre accessori dal dovuto al soddisfo;
che, sulla scorta di detto titolo esecutivo, notificava atto di precetto onde porre in esecuzione la predetta sentenza;
che il Tribunale adito con ordinanza n. 220/15 assegnava le somme pignorate, riguardante i ratei arretrati dall'1.4.2002 al 22.5.2014; che, con successiva sentenza n.1545/2020, pubblicata il 4.11.2020, il Tribunale Nola sez. lavoro, condannava l al pagamento in suo favore dei ratei arretrati CP_1 dall'1.3.2014 al .5.6.2018, oltre interessi legali come per legge;
che l'appello proposto dall' avverso la predetta sentenza, veniva rigettato dalla Corte di CP_1
Appello di Napoli con sentenza n. 595/24; che nonostante ciò l' non CP_11 provvedeva al pagamento della prestazione assistenziale;
che alla data d'iscrizione a ruolo del presente giudizio, non aveva ottenuto la corresponsione di € 25.048,58 per i ratei arretrati dall'1.7.2018 al 4.3.2024 a titolo di pensione per ciechi civili assoluti.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «Che l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro,
1 previa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare:
1) L' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 25.048,58, quali ratei arretrati di pensione per ciechi civili assoluti ex L. 66/62, dal 01/07/2018 al 04/03/2024, come da allegati conteggi (all. 5), oltre interessi maturati e maturandi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2) Altresì condannare l in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento CP_1 delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario». Si costituiva l e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_11 contendere, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione, in favore del sig. , degli Parte_1 arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, così come dichiarato dalla stessa ricorrente con le note d'udienza del 3.3.2025. Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
2 Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
tenuto conto del contegno CP_ processuale dell' che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il CP_11 ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente e liquidate solo in data 3.3.2025 (cfr. prospetto cassetto previdenziale allegato alla CP_ memoria di costituzione dell' ), ben oltre il termine di 120 giorni previsto dalla normativa ed in ogni caso solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 932,50, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv.to
Antonio Paolozzi dichiaratosi antistatario.
Nola, 13.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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