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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1851/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA PP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1851/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 [...]
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
Controparte_13 CP_14 Controparte_15 [...]
, CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
,
[...] Controparte_23 Controparte_24
,
[...] Controparte_25 Controparte_26 Controparte_27
, ,
[...] Controparte_28 CP_29 Controparte_30 [...]
Controparte_31 Controparte_32 CP_33
, rappresentati e difesi dall'avv. LA MONICA EVELYN;
[...]
-ricorrente- nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_34
COSENTINO RITA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina1 di 11
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- I ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' esponendo CP_35 di essere attualmente alle dipendenze di quest'ultima, quali ex LSU stabilizzati, e di essere stati impiegati fino alla stabilizzazione in ogni settore (amministrativo, contabile, trasporto valori ed altri), ad eccezione delle mansioni strettamente sanitarie. Deducevano di avere, sin dall'assunzione, contribuito al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con conseguente diritto di partecipare alla distribuzione interna del fondo di produttività. Hanno chiesto, pertanto, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 368/2001, la condanna dell'Azienda convenuta al pagamento del trattamento salariale accessorio di produttività.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto CP_35 della domanda, contestando specificamente i motivi posti a suo fondamento ed eccependo in via preliminare l'estinzione del diritto per prescrizione. Deduceva, in particolare, l'azienda resistente l'impossibilità di assimilare giuridicamente i rapporti di lavoro con gli ex LSU ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ed opponeva la mancata copertura finanziaria finalizzata al pagamento della produttività.
1.2.- Lo scrivente magistrato è subentrato al precedente in data
25.11.2025, a seguito di provvedimento n. 38/2025 del Presidente del
Tribunale in attuazione del piano di definizione dei procedimenti maturi per la decisione di cui all'art. 3, comma 9, DL 117/2025.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Le parti ricorrenti rivendicano il proprio diritto a percepire i premi di produttività collettiva previsti in caso di raggiungimento degli obiettivi di performance da parte dell'unità operativa di appartenenza, evidenziando che l'estromissione da tale sistema premiante è illegittima, in quanto fondata esclusivamente sulla pagina2 di 11
discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari e, pertanto, soltanto in ragione della natura del loro rapporto di lavoro.
3.1.- Le doglianze sono fondate.
3.2.- Si premette che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo:
l'«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, prevede che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
L'art. 6 D.Lgs. 368/2001, applicabile ratione temporis al caso di specie, nel recepire detta direttiva, ha cristallizzato in norma interna il principio di non discriminazione, prevedendo che “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Oltre all'elencazione di istituti contrattuali, la disposizione pone una clausola generale, volta a riconoscere il principio di non discriminazione per "ogni altro trattamento in atto nell'impresa per
i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili" e, quindi, anche in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato, a condizione che le prestazioni, da questi ultimi rese, siano comparabili a quelle rese dai lavoratori a tempo indeterminato.
pagina3 di 11
In proposito, la CGUE ha avuto modo di precisare che la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori possa motivarsi, alla luce della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro, soltanto in presenza di ragioni oggettive, non potendo la differenza di trattamento giustificarsi per il solo fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se la stessa risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria, e non per il solo motivo che l'attività lavorativa sia prestata a tempo determinato (si veda in proposito CGUE 08.09.2011, C-177/10).
Sulla questione, la Corte di Cassazione con sentenza n. 196 dell'11/01/2016 ha evidenziato che “Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato
(nella specie, della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”.
A medesime conclusioni è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23487 del 2015, che ha riconosciuto il compenso incentivante in favore del personale della Croce Rossa italiana, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
La CGUE ha, infine, avuto modo di precisare che le prescrizioni di cui all'Accordo quadro e della Direttiva sono applicabili anche ai rapporti pagina4 di 11
di lavoro sorti con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (si vedano: CGUE 13.09.2007, C-307/2005 e CGUE 04.07.2006, C-
212/04), trattandosi di "norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza" che devono trovare applicazione a "tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro".
Si osserva, altresì, che “E' in effetti vero che se da una parte i lavori socialmente utili, per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000), sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (come in questo caso fatto dall'ente utilizzatore attraverso la stipula di contratti
d'opera in regime di collaborazione co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata (v., a sostegno, Cass.
n. 10951 del 8/5/2018, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”). (C.
App. Roma, 08.11.2019, n.3070).
3.3.- Nell'ipotesi di specie, i contratti stipulati tra i ricorrenti e l' resistente sono formalmente qualificati quali contratti a CP_34 tempo determinato, dovendosi desumere la natura subordinata del pagina5 di 11
rapporto di lavoro dallo stesso contenuto del regolamento contrattuale, atteso lo svolgimento da parte dei lavoratori di mansioni contemplate dai contratti collettivi applicabili al comparto, con conseguente applicabilità del D.Lgs. 368/2001.
3.4.- Si aggiunge che, con orientamento applicativo RAL 1803 del
02.12.2015, l' ha fornito risposta alla specifica domanda se “i CP_36 lavoratori LSU, contrattualizzati a tempo determinato, ai sensi della legge n. 147/2013 e del decreto del Ministero del Lavoro del 1712/2014, ed impiegati nei servizi dell'ente, possono partecipare alla distribuzione del fondo di produttività”.
In particolare, l' ha chiarito che “è evidente che, relativamente CP_36 al trattamento economico, non sussistono apprezzabili motivazioni, connesse alle caratteristiche del contratto a termine, idonee a giustificare una eventuale deroga al principio generale di “non discriminazione”; … la garanzia economica a favore dei lavoratori con contratto a termine riguarda non solo il trattamento stipendiale, ma anche tutte le altre voci del trattamento accessorio;
pertanto, questi beneficiano sia dei compensi legati alla durata ed alle caratteristiche della prestazione lavorativa (ad. es. straordinario, turno, ecc.) sia di quelli correlati alle specifiche condizioni o modalità di esecuzione della stessa (indennità di rischio, di disagio, maneggio valori, ecc.), nel rispetto delle medesime regole valevoli per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato, come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa;
ugualmente, non vi sono motivi e ragioni giuridiche che possono giustificare, senza violare il principio di non discriminazione, l'esclusione di questa categoria di personale, e per il solo fatto di essere titolari di un contratto a termine, dai sistemi di produttività adottati dall'ente, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, ove questi riguardino la generalità degli altri dipendenti a tempo indeterminato”.
4.- Alcuna specifica contestazione è stata mossa da parte resistente con riferimento alla fattiva partecipazione di ciascuna parte ricorrente al raggiungimento dei risultati aziendali, come, peraltro,
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risulta dalle schede di valutazione in atti, per cui, anche sotto tale profilo, non sussiste alcun ostacolo al riconoscimento della pretesa avanzata dai ricorrenti.
5.- Deve concludersi, pertanto, che i ricorrenti hanno maturato il diritto al trattamento salariale accessorio di produttività, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi in virtù del combinato disposto di cui all'art. 22, comma 36, L. 724/1994 e art. 16, comma 6,
L. 412/1991, a far tempo dai seguenti anni di contrattualizzazione, così come documentati in atti:
1. , a partire dal 01/01/2007 Parte_1
2. , a partire dal 01/01/2007 Parte_2
3. , a partire dal 01/01/2007 Parte_3
4. , a partire dal 01/09/2009 Parte_4
5. , a partire dal 01/01/2007 Parte_5
6. , a partire dal 01/09/2009 Parte_6
7. , a partire dal 01/09/2009 Parte_7
8. , a partire dal 01/01/2007 Parte_8
9. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_1
10. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_2
11. , a partire dal 01/05/2003 Controparte_3
12. , a partire dal 01/09/2009 CP_4
13. , a partire dal 01/03/2011 Controparte_5
14. , a partire dal 01/09/2009 CP_6
15. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_7
16. a partire dal 01/11/2012 CP_8
17. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_9
18. Lo Giudice , a partire dal 01/01/2007 CP_10
19. , a partire dal 01/01/2007 CP_11
20. , a partire dal 01/01/2007 CP_12
21. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_13
22. , a partire dal 01/01/2007 CP_14
23. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_15
24. , a partire dal 01/09/2009 CP_16
pagina7 di 11
25. , a partire dal 01/05/2003 Controparte_17
26. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_18
27. , a partire dal 01/01/2007 CP_19
28. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_20
29. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_21
30. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_22
31. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_23
32. , a partire dal 01/05/2003 Controparte_24
33. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_25
34. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_26
35. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_27
36. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_28
37. , a partire dal 01/09/2009 CP_29
38. a partire dal 01/01/2007 Controparte_30
39. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_31
40. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_32
41. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_33
6.- Rispetto alle riconosciute differenze retributive, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione sollevate dall'Amministrazione resistente. Trattandosi di emolumenti da corrispondere con cadenza annuale, siffatti crediti si prescrivono nel termine di 5 anni ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4), c.c., ma il termine – a mente del precetto normativo risultante dall'intervento della Corte costituzionale n. 63 del 1966 - non decorre in costanza di rapporto non assistito da stabilità reale, come nel caso di specie, visto che il rapporto di lavoro per poter continuare ha dovuto essere oggetto di ripetute proroghe. Secondo la Corte il precetto costituzionale contenuto nell'art. 36 Cost. ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finché permane il rapporto di lavoro e la condizione di metus del lavoratore dovuta all'incombente possibilità del licenziamento o, possiamo aggiungere, del mancato rinnovo del contratto di lavoro. Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto pagina8 di 11
della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente "ex post".
Nel caso di specie i ricorrenti, quali lavoratori con contratto a termine, non hanno beneficiato della stabilità reale sino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, potendo solo da tale momento dirsi decorrente il termine quinquennale di prescrizione.
L' ha allegato che “parte dei ricorrenti è stata assunta CP_35 con contratto a tempo indeterminato in data 1.06.14, mentre altra parte in data 1.03.17”, senza, però, individuare specificamente coloro che sono stati assunti nel 2014 o nel 2017.
Tenuto conto della circostanza che la notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta, così come allegato dall' resistente, in CP_34 data 17.02.2022, ha interrotto il termine di prescrizione con riferimento ai diritti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato l'01.03.2017, in assenza di allegazioni e prove circa l'identificazione dei lavoratori, che abbiano stipulato il contratto in tale data, piuttosto che l'01.06.2014, non è possibile stabilire per quali, fra questi ultimi, sia decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., dovendosi, pertanto, rigettare l'eccezione
Cont sollevata dall' , sulla quale ricade il relativo onere della prova.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, della circostanza che nessuna attività istruttoria è stata compiuta, con applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 4, comma
2, DM 55/2014, attesa la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, nonché della riduzione, nella misura del 30%, di cui al successivo comma 4, stante l'assenza di distinte questioni di fatto e di diritto esaminate.
P Q M
pagina9 di 11
CONDANNA l' al pagamento in favore di ciascun ricorrente CP_35 del trattamento salariale accessorio di produttività, oltre rivalutazione ed interessi, a far tempo dai seguenti anni:
1. , a partire dal 01/01/2007 Parte_1
2. , a partire dal 01/01/2007 Parte_2
3. a partire dal 01/01/2007 Parte_3
4. , a partire dal 01/09/2009 Parte_4
5. , a partire dal 01/01/2007 Parte_5
6. , a partire dal 01/09/2009 Parte_6
7. , a partire dal 01/09/2009 Parte_7
8. a partire dal 01/01/2007 Parte_8
9. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_1
10. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_2
11. , a partire dal 01/05/2003 Controparte_3
12. , a partire dal 01/09/2009 CP_4
13. , a partire dal 01/03/2011 Controparte_5
14. , a partire dal 01/09/2009 CP_6
15. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_7
16. a partire dal 01/11/2012 CP_8
17. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_9
18. Lo Giudice , a partire dal 01/01/2007 CP_10
19. , a partire dal 01/01/2007 CP_11
20. , a partire dal 01/01/2007 CP_12
21. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_13
22. , a partire dal 01/01/2007 CP_14
23. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_15
24. , a partire dal 01/09/2009 CP_16
25. a partire dal 01/05/2003 Controparte_17
26. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_18
27. , a partire dal 01/01/2007 CP_19
28. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_20
29. a partire dal 01/01/2007 Controparte_21
30. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_22
pagina10 di 11
31. a partire dal 01/01/2007 Controparte_23
32. a partire dal 01/05/2003 Controparte_24
33. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_25
34. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_26
35. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_27
36. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_28
37. , a partire dal 01/09/2009 CP_29
38. a partire dal 01/01/2007 Controparte_30
39. a partire dal 01/01/2007 Controparte_31
40. , a partire dal 01/01/2007 Controparte_32
41. , a partire dal 01/09/2009 Controparte_33
PONE in capo all' le spese del presente giudizio, che si CP_35 liquidano in complessivi euro 259,00 a titolo di spese documentate ed euro 14.719,11 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su quest'ultimo importo per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Enna, 18/12/2025
Il giudice
CA PP
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