Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/01/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2025REG.PROV.COLL.
N. 03738/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3738 del 2024, proposto da:
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 1351/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, l’avvocato Riccardo Zenone in sostituzione dell’avvocato Guido Marone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha impugnato la sentenza n. 1351 del 28 febbraio 2024 con cui il Tar Campania ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Ministro dell'istruzione n. 1081 del 28 aprile del 2022, ove interpretato nel senso di precludergli l'assunzione e/o il collocamento all'interno della graduatoria di merito della procedura per la classe concorsuale A027 – matematica e scienze, considerato anche il titolo di riserva connesso alla propria condizione di invalido civile, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.
L’appellato si è costituito nel presente grado di giudizio depositando documentazione e memoria conclusiva con cui ha da una parte prospettato la sostanziale inammissibilità dell’appello per intervenuta acquiescenza e, dall’altra, ne ha dedotto l’infondatezza chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appellato ha partecipato alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente prevista dal comma 9 bis dell’art. 59 del d.l. n. 73/2021, concorrendo per i posti banditi nella regione Campania con riferimento alla classe concorsuale A027 – matematica e scienze.
Nella domanda ha specificato di avere diritto alla quota di riserva ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 in quanto soggetto riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 46%, prevista dall’art. 4, comma 3 bis, legge 68/1999, e quindi regolarmente iscritto nel relativo elenco presso il centro provinciale dell’impiego di Nola, nonché versante in stato di disoccupazione.
All’esito delle prove selettive, egli ha conseguito il punteggio complessivo pari a 117,50.
Con decreto direttoriale prot. n. 45858 del 5 dicembre 2022 l’Ufficio scolastico regionale per la Campania ha approvato la graduatoria definitiva per la classe concorsuale A027 formulando un elenco in cui sono stati inclusi i soli candidati vincitori, senza alcuna indicazione circa il possesso del titolo di godimento dei benefici di cui alla l. n. 68/1999.
Con pec del 6 dicembre 2022 l’appellato ha diffidato l’Ufficio scolastico regionale per la Campania a rettificare in autotutela la graduatoria provvedendo al suo inserimento siccome titolare del diritto alla riserva del posto.
L’amministrazione, tuttavia, non ha dato seguito alla diffida ma, con avviso prot. n. 22722 del 6 dicembre 2022, ha comunicato ai vincitori l’avvio delle operazioni di nomina.
Con successivo avviso prot. n. 23005 del 13 dicembre 2022, quindi, sono state aperte le funzioni telematiche inerenti all’indicazione degli istituti scelti dai vincitori, mentre con successivo decreto direttoriale prot. n. 23435 del 21 dicembre 2022, l’amministrazione ha disposto il conferimento degli incarichi nei confronti dei vincitori.
3. Il Tar Campania, dinanzi al quale tali atti sono stati impugnati, in sede cautelare ha ritenuto priva di fumus la relativa domanda con ordinanza riformata dal Consiglio di Stato che l’ha accolta ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione la normativa a tutela delle categorie protette, malgrado non fosse prevista la formazione di una graduatoria degli idonei, in quanto quest’ultima previsione serve solo ad impedire ulteriori assunzioni mediante scorrimento.
Uniformandosi a detti principi il Tar ha accolto il ricorso affermando che devono trovare applicazione le norme in tema di posti riservati alle categorie protette, esistendo una graduatoria sulla base del cui ordine collocare gli aventi diritto.
4. Ritenendo errata la sentenza il Ministero l’ha impugnata formulando un unico motivo di violazione degli artt. 1, 3, 7 e 16 della l. n. 68/99, nonché dell’art. 59, comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2022, n. 73, difetto di istruttoria con riferimento al rispetto della quota di riserva di cui all’art. 3 della l. 68/99.
In sintesi con l’unico motivo d’appello l’amministrazione sostiene che, in considerazione della natura e delle (conseguenti) modalità di selezione, al concorso straordinario per cui è causa non sarebbero applicabili le norme che contemplano una quota di riserva a favore dei disabili ( rectius : delle persone con disabilità, secondo la nuova terminologia di cui all’articolo 4 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62).
Evidenzia che questa procedura selettiva, contemplata dal comma 9 bis dell’art. 59 del decreto legge n.73/2021, serve ad attribuire i posti residui, non coperti con il concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 449/2020, né con quello straordinario di cui all’art. 59 comma 4 del medesimo decreto legge.
Diversamente da quanto normalmente accade, in questa occasione, all’esito degli esami, proprio per la natura di procedura finalizzata al definitivo riassorbimento dei docenti già precari, invece di essere approvata una vera e propria graduatoria, è stata stilata unicamente la lista di coloro che avevano riportato il punteggio più alto, in numero pari a quello dei posti messi a concorso.
L’esatta corrispondenza tra posti messi a concorso e vincitori, prevista dall’art. 9, comma 3, del d.l. n.73/2021, e la conseguente mancanza di una graduatoria da far scorrere, secondo la doglianza in esame, avrebbe dunque strutturalmente precluso l’operatività della riserva.
Inoltre sarebbe mancata, da parte del ricorrente in primo grado, la dimostrazione della necessità di soddisfare la quota di riserva legislativamente prevista, pertanto il Tar non avrebbe potuto accogliere il ricorso non avendo il ricorrente assolto all’onere di provare un elemento costitutivo della fattispecie azionata (art. 2697 c.c.).
Non sarebbe stata acquisita alcuna prova, nel presente giudizio, che l’amministrazione debba allinearsi in termini di assunzione alle quote di riserva previste dall’art. 3, procedendo ad assunzioni obbligatorie di persone affette da disabilità, né il Tar ha richiesto alcun adempimento istruttorio al fine di procedere ad un accertamento in tal senso.
5. Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dall’appellato, essendo l’appello da respingere.
Come già affermato dalla sezione in una recente pronuncia dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi (sentenza 13 novembre 2024, n. 9126), il comma 9 bis dell’art. 59 del d.l. n.73 del 2021 prevede espressamente che « le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito »: ciò dimostra che le graduatorie erano contemplate anche da questa procedura straordinaria.
La conferma di tale assunto è ravvisabile nel dato che il ridetto comma 9 bis è stato modificato dall’art. 5, comma 11 quater, del d. l. n. 198 del 2022 e oggi prevede lo scorrimento dei rinunciatari presenti nella graduatoria di merito, nei limiti dei posti attribuiti alla procedura concorsuale: previsione che, evidentemente, non avrebbe senso se, anche in questo caso, come per tutti gli altri concorsi, la norma non prevedesse per l’appunto una graduatoria, oltre ai soggetti che, collocatisi in posizione utile, hanno immediatamente diritto all’assunzione.
Quanto precede smentisce dunque l’assunto di parte appellante secondo cui la procedura in questione non prevedeva la formazione di graduatorie e rende persuasivo che, al caso di specie, analogamente a quanto previsto per le graduatorie ad esaurimento, siano applicabili i principi dettati dalla sentenza n. 4110 del 2007 delle Sezioni unite civili della Cassazione che ha statuito che la graduatoria ad esaurimento vada considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ex lege n. 68/1999, quale graduatoria unica.
Va inoltre ricordato che l’art. 16 della legge n. 68 del 1999, con una previsione generale di ampia portata, dalla quale il d.l. n. 73 del 2011 non ha espressamente previsto di derogare, in tema di partecipazione delle persone con disabilità ai concorsi per il pubblico impiego, prevede che costoro, qualora « abbiano conseguito le idoneità nei relativi concorsi possono essere assunti ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso ».
Né vale obiettare che in questo concorso non era prevista una soglia di idoneità. Infatti l’attribuzione di un punteggio al candidato, cosa che nel caso di specie è accaduta con riferimento alla parte appellante, vale implicitamente quale giudizio equivalente al superamento della soglia di idoneità, laddove si intenda, correttamente, il significato di questo termine quale validazione dell’astratta capacità del candidato a svolgere le mansioni corrispondenti al posto messo a concorso.
Inoltre, a conferma della necessità di garantire la riserva, nel bando (decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione n. 1081 del 6 maggio 2022) era previsto che i candidati dichiarassero in sede di domanda di partecipazione « l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta » (art. 4, lett. n).
Tale previsione costituisce inequivocabile elemento in favore della tesi della parte appellata, in quanto tale clausola non avrebbe avuto alcun significato e non sarebbe dovuta essere apposta qualora nella procedura in questione non potesse essere applicato il meccanismo delle riserve.
Dunque il complessivo quadro giurisprudenziale e normativo depone nel senso che, anche in questa procedura, a prescindere dalle modalità di selezione adottate, andava garantita una quota di riserva alle persone con disabilità.
In altre parole il bando di concorso non poteva derogare alle norme generali in materia di tutela delle persone con disabilità, non aggirabili neppure per fronteggiare esigenze eccezionali che non a caso non sono contemplate in nessuna parte della legge n. 68 del 1999, e tanto meno per procedere a reclutamenti straordinari: il che significa che ogni tipologia di concorso per il pubblico impiego deve rispettare le quote di riserva a tutela delle persone con disabilità.
Non appare possibile un’interpretazione abrogans che pervenga alla sostanziale disapplicazione delle regole fondamentali che presidiano il collocamento dei lavoratori invalidi, dal momento che non si rinvengono oggettive e valide esigenze di interesse pubblico che impediscano di estenderne l’applicazione anche al meccanismo straordinario di reclutamento di cui è causa che, pur nella sua specialità, risponde comunque ai canoni di selezione concorsuale trasparente e imparziale.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
6. La sostanziale novità delle questioni trattate, nonostante il precedente citato, giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.