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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. CARMELA ROMA
Ricorrente
Contro
I N A I L con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia NA o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.12.2022, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di IN l'NA, affermando di essere affetto da malattia invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_1 resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva, in particolare, l'odierna istante che la malattia per cui è causa era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
Pertanto, in data 14.6.22 (n. identificativo 000107252), l'istante presentava all'NA, denuncia per il riconoscimento della malattia professionale, contestuale domanda di indennizzo del danno biologico e rendita NA e di ogni altra provvidenza, sulla scorta della certificazione medica di malattia professionale redatta dal Dr. , con la quale si accertava che la sig.ra Persona_1
è affetta da “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx e sin”, di chiara origine Parte_1 professionale, che avrebbe portato allo sviluppo di una patologia ad eziologia professionale invalidante nella misura del 17% allegando alla stessa esami e certificazioni mediche
Rimasta inevasa tale domanda, così come la successiva istanza di visita medica collegiale avanzata in data 14.9.22, veniva introdotto il presente giudizio.
L'NA, costituitosi, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine, depositata la relazione peritale, decisa all'udienza odierna come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
La parte ricorrente nella specie agisce per ottenere i benefici previdenziali conseguenti al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dalla ricorrente e le diverse patologie successivamente insorte, che hanno determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, le patologie lamentate dal ricorrente.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, poi, dott. dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_2 parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente: “La sig. Parte_1 di anni 53, occupato per circa 31 anni quale bracciante agricola presso varie aziende agricole, risulta odiernamente affetta da: 1) “sofferenza neurogena del nervo mediano (sindrome da intrappolamento al polso) bilaterale (trattata chirurgicamente bilateralmente e per recidiva a dx) di entità lieve”;2) “tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle a lieve-moderata incidenza funzionale a destra e lieve a sinistra”. Può ora rispondersi al quesito del signor Giudice, in ordine all'eventuale origine professionale della
“tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle a lieve-moderata incidenza funzionale a destra e lieve a sinistra” diagnosticata, in quanto l'origine professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale è stata già ammessa in tutela dall'NA, col riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica del 6%. Il ricorrente risulta affetto dalle malattie denunciate. Se il lavoratore può dimostrare di essere stato occupato in una delle lavorazioni morbigene tabellate, non è tenuto a dimostrare di aver contratto la malattia “a causa “ della lavorazione, in quanto in tal caso vige la cosiddetta presunzione legale d'origine. La malattia denunciata oggetto di accertamento peritale (tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori), è prevista alla voce 78) a), (“malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”,
“tendinite del sovra spinoso”), correlabile alle “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”) delle “Nuove Tabelle delle Malattie professionali nell'Agricoltura”, così come pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21.07.2008. Esistono consolidate evidenze di eccesso di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (per movimenti ripetuti a carico della spalla e mantenimento prolungato di posture incongrue) nell'attività di bracciante agricolo. Un apprezzabilissimo e recente lavoro scientifico redatto da NA (che si acclude quale ALLEGATO n.1) ), attribuisce un significativo incremento del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in ambito agricolo (“Schede di Rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura”, Rischi e Prevenzione, Volume II°, 2014, che riportano (per le lavorazioni per maggior tempo espletate dalla ricorrente) a pag. 28 (Lavorazione di legatura delle viti) e a pag.32 (Lavorazione della vendemmia) e rispettivamente, i seguenti Punteggi Check-list OCRA riferiti ad 8 ore di adibizione al compito: 1) 18,6 (rischio medio, per l'arto superiore destro); 2) 32,6 (rischio elevato, per l'arto superiore destro) e 26,6 (rischio elevato, per l'arto superiore sinistro). La risulta essere stato occupata per circa 31 anni quale bracciante agricola Pt_1 prevalentemente nelle lavorazioni della vite a tendone, è credibile pertanto che possa essere stata significativamente esposta a “lavorazioni che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue”. Ad avviso dello scrivente può pertanto reputarsi abbastanza provato che la malattia “tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle a lieve-moderata incidenza funzionale a destra e molto lieve a sinistra”, possa avere origine professionale. Per quel che attiene alla data di insorgenza della malattia in misura indennizzabile, può ben credersi che la stessa avesse la stessa consistenza funzionale attuale già prima della domanda amministrativa del 10.06.2022 (vedasi per questo Referto ecografia muscolo tendinea spalla destra e sinistra in data 13.04.2022 presso SDA Diagnostica per Immagini Fasano (BR), da cui emerge tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla bilaterale già impegnativa). Considerato che le denunce di malattia professionale sono avvenute il 10.06.2022, per la valutazione del danno devono obbligatoriamente applicarsi le tabelle di cui al D.M. 12.07.2000. Per la diagnosi n.1 (sindrome del tunnel carpale bilaterale già ammessa in tutela col 6%), sarà presa in considerazione la voce n.163 (esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità, per cui è previsto un danno biologico fino al 7%) da considerare nel caso che ci occupa (per la bilateralità, per la lieve compromissione funzionale e per gli esiti cicatriziali chirurgici ) con il 6 % di menomazione totale dell'integrità psicofisica. La stessa percentuale va presa in considerazione dall'epoca della denuncia di tecnopatia del 10.06.2022. Non vi sono state successive variazioni del danno. Per la diagnosi n.2 (tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle a lieve-moderata incidenza funzionale a destra e lieve a sinistra) saranno prese in considerazione le voci 223 (“anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole” – valutata fino al 25% a destra e fino al 20% a sinistra -) e 227 (“esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” – apprezzata fino al 4%). Nel caso che ci occupa (per la prima voce e rispettivamente per la spalla destra e sinistra) potrà essere preso proporzionalmente in considerazione 1/8 del 25 % (3 % circa) e 1/10 del 20% (2 % ) e poco più di 1/2 (per la bilateralità) per la seconda voce (3 %) che insieme (a scalare) corrispondono al 7,79 % da arrotondare all'8%. Considerato che la ricorrente ha in precedenza avuto dall'NA di IN (vedasi ALLEGATO n.2), l'ammissione in tutela della “sindrome del tunnel carpale bilaterale” col riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 6% (caso n.519012400 del 10/06/ 2022, che è da confermare) , si può stabilire che competa il riconoscimento complessivo (a scalare) di un danno biologico del 13,52 % (da arrotondare al 14%). Può ritenersi altresì che non vi siano state successive variazioni funzionali delle patologie di cui trattasi. Il consulente medico di parte convenuta NA (dott.ssa , che non era presente alle Persona_3 operazioni peritali), con una serie di argomentazioni non condivisibili, ritiene di mettere in discussione la diagnosi di malattia all'epoca della sua denuncia, l'origine professionale della stessa ed i postumi permanenti attribuiti dallo scrivente CTU. Spiace contraddire la stimata collega ma si ha l'obbligo di fare ancora una volta presente che l'NA di IN ha già ammesso in tutela alla stessa assicurata (caso n.519012400 del 10.06.2022) una
“sindrome del tunnel carpale bilaterale”) con l'attribuzione di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 6%, riconoscendo pertanto che la medesima sia stata esposta a
“lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”, cosi come previsto al punto 23) b), pag.58, del D.M. 09.04.2008 “Nuove Tabelle delle Malattie professionali nell'Agricoltura”. Di cosa si discute allora? Lo scrivente CTU ha dimostrato inoltre che è molto probabile che la ricorrente (durante la sua lunga attività lavorativa di bracciante agricolo) possa essere stata significativamente esposta a
“lavorazioni che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue”. L'NA stesso, nella sua Pubblicazione “Schede di Rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura”, Rischi e Prevenzione, Volume II°, 2014, ascrive un significativo incremento del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in ambito agricolo, che per le lavorazioni per maggior tempo espletate dalla ricorrente (Lavorazione di legatura delle viti e della vendemmia ) riportano rispettivamente (pag. 28 e pag.32), Punteggi Check-list OCRA riferiti ad 8 ore di adibizione al compito: 1) 18,6 (rischio medio, per l'arto superiore destro); 2) 32,6 (rischio elevato, per l'arto superiore destro) e 26,6 (rischio elevato, per l'arto superiore sinistro). Non possono essere ritenuti plausibili i rilievi circa la diagnosi di malattia e la metodologia valutativa del relativo danno che sono state invece oggetto di ragionevole attenzione ed adeguato approfondimento. Si ritiene pertanto che vi siano solide basi medico legali per confermare le proprie conclusioni.” Infine, lo stesso consulente ha così concluso: “1. la ricorrente è risultata essere affetta dalle malattie denunciate: 1) “sofferenza neurogena del nervo mediano (sindrome da intrappolamento al polso) bilaterale (trattata chirurgicamente bilateralmente e per recidiva a dx) di entità lieve”; 2)
“tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle a lieve-moderata incidenza funzionale a destra e lieve a sinistra”;
2. la riconducibilità eziologica (o almeno concausale) della “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale” denunciata, all'attività lavorativa di bracciante agricolo per circa 31 anni svolta dalla ricorrente, può essere ammessa, in quanto risulta sufficientemente evidente una esposizione a “lavorazioni che comportino a carico della spalla movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue”;
3. l'altra infermità da cui è affetta la perizianda “sindrome del tunnel carpale bilaterale”, risulta già ammessa in tutela dall'NA di IN (caso n.519012400 del 10.06.2022), con l'attribuzione di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 6%, che su conferma;
4. per quanto evidenziato in discussione, può ritenersi che la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica complessiva conseguente, sia quantificabile nella misura del 14 % (quattordicipercento) e che tale condizione sia insorta dall'epoca delle domande amministrative del 10.06.2022; 5. l'anzidetto danno del 14 % non risulta successivamente variato ed ha attualmente la stessa consistenza funzionale.”
Avverso l'elaborato peritale inviato in bozza alle parti in data 04/05/2025 nessuna di esse avanzava osservazioni e/o note critiche ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva.
Sul punto si riportano i principi già espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n. 6048/2018 e n. 12629/2015) ai quali il Tribunale ritiene di doversi conformare: “L'art. 13, comma
6, d.lgs. n. 38/2000 stabilisce che “Il grado di menomazione dell' integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale.
Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata”. L'intero comma 6 disciplina fattispecie di infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3), seguite da eventi lesivi sotto il nuovo regime, e distingue due diverse ipotesi, allo scopo di raccordare il precedente ed il nuovo sistema indennitario:
a) il primo periodo riguarda i casi di valutazione delle menomazioni preesistenti extralavorative o professionali non indennizzate in rendita;
tali menomazioni preesistenti assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 T.U.; b) Il secondo periodo riguarda invece la diversa ipotesi degli infortuni o malattie professionali anteriori indennizzate in rendita o in capitale ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; in tal caso,
l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di malattie professionali o infortuni verificatisi o denunciati prima del 12 luglio 2000, e il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.
Vi è dunque una netta separazione tra i due regimi, con un regime più favorevole per il lavoratore rispetto all'unificazione dei postumi invalidanti (previsto dall'art. 80 t.u. e dal d.lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, art. 13 comma 4).
La fattispecie che ne occupa attiene alla seconda parte dell'art. 13 comma 6 d.lgs. n. 38/2000. In base alla norma di legge risulta che qualora il lavoratore goda di una rendita per una malattia professionale denunciata prima dell'entrata in vigore della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 38/2000 (ovvero prima del 25 luglio del 2000) e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale (non importa se concorrente o coesistente) il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenti menomazioni;
ed il lavoratore percepirà pertanto sia la rendita già liquidata in base al t.u. n. 1124/65, sia la prestazione per la nuova malattia da liquidarsi in base allo stesso art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000.” (CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2021, n. 19532).
Facendo applicazione dei suddetti principi il Tribunale ritiene di dover riconoscere il danno biologico nella misura (8%) acclarata dalla Ctu in atti non potendosi procedere al cumulo con il precedente danno biologico già liquidato nella misura del 6% per la “sindrome del tunnel carpale bilaterale” menomazione questa peraltro nemmeno mai menzionata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e in ordine alla quale non è mai stato nemmeno richiesto alcun cumulo (cfr. conclusioni ricorso introduttivo).
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
Ne consegue che il ricorso va accolto, dovendosi ritenere che la malattia professionale acclarata, raggiunga la percentuale del 8% e, pertanto, l'NA deve essere condannato al pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alla predetta malattia nella suddetta misura (8%). Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'NA nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico dell'NA.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, in persona del Giudice del Lavoro, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura dell'8%;
• condanna l'NA al pagamento della relativa prestazione in considerazione del predetto grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
• condanna l'NA al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano nella misura di €. 2.600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario di parte ricorrente;
• pone le spese di ctu a carico dell'NA in via definitiva.
IN, 01/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio