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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11281/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Federica Aversa
E
CP_1
Avv. Gianluca Varvo
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"a)i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco con dovere di comunicarereciprocamente ogni variazione del proprio domicilio o della propria residenza;
ble parti, avendo raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento condiviso dei lorofigli, CP_2 ed intendono regolamentarne la frequentazione, tenuto conto della loroetà e nel loro preminente interesse, alle seguenti condizioni:
- Entrambi i figli rimarranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i qualieserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
8.Tenuto conto che al nucleo familiare così composto partecipa, altresì, la minore Persona 1 nata il [...] da una precedente relazione della sig.ra Pt 1 e postain regime di affidamento condiviso, con collocamento presso la madre. Je particoncordemente dichiarano di impegnarsi affinché permanga inalterato il rapporto tra CP_2, e Pt 2 ;
- I figli minori saranno collocati con la madre presso la casa familiare sita in Roma alla Via Jacopo Gaetano
Stefaneschi n. 18, dalla quale il padre si allontanerà portando con sé i propri effetti personali entro il 31 luglio 2024;
- le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
- il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta padre e figli congiuntamente lo desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di questi ultimi, e comunque sempre previo avviso ed accordo con la madre;
CP
- In ogni caso, fermo quanto sopra, il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i propri figli, CP_2 e a settimane alterne nel week end prelevandoli dall'uscita della scuola del venerdì e riportandoli presso la casa materna la domenica sera alle ore 19.30, per la cena. Nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, lo stesso avrà diritto al pernotto nella giornata del lunedì, ove preleverà i propri figli dall'uscita della scuola e li riporterà a scuola il martedì mattina. Nella settimana, invece, ove il pernotto del week end spetterà alla madre, il padre avrà diritto a tenere con se i figli in modo alternato sempre nelle sue settimane: il pomeriggio del martedì, del mercoledì e del giovedì, ove li preleverà da scuola e li ripoterà a casa della madre entro le 19.30, tranne il mercoledì ove pernotteranno con il padre;
alternativamente il padre li preleverà dall'uscita della scuola il mercoledì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio e pernotteranno con lui la notte del mercoledì e del giovedì e li ripoterà a scuola la mattina seguente del giovedì e del venerdì.
- durante le feste natalizie i minori trascorreranno il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale e di santo Stefano con l'altro, l'ultimo giorno dell'anno con un genitore ed il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno dell'Epifania con il genitore con cui è stata trascorsa la sola Vigilia di Natale, così per anni alterni.
- durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, così ad anni alterni.
- il compleanno dei figli verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo, con ciascun genitore ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il proprio compleanno nonché la festa della mamma odel papà;
-
Ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé i figli per una settimana durante il periodo invernale previa
-
comunicazione da inviare entro il 30 Novembre di ogni anno;
- durante le vacanze estive, ciascuno dei coniugi avrà il diritto di tenere con sé i figli per complessivi 15 giorni, non consecutivi, preferibilmente alternando le settimane di agosto tra genitori e con date da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno, a seconda delle possibilità e disponibilità dei coniugi stessi. I genitori avranno altresì la facoltà di tenere con sé i figli per una settimana intera durante il mese di giugno oppure di luglio.
c)il sig. CP 1 corrisponderà a favore della sig.ra Pt 1, a titolo di contributo per ilmantenimento dei figli CP 2 e in considerazione del tempo trascorso con loro, cosìcome sopra concordato, la somma di €
300,00 (trecento/00) cadauno, per un totalecomplessivo di € 600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,somma da corrispondersi entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni mese, oltre al
50% delleeventuali spese straordinarie così come indicate e previste nel Protocollo del Tribunale Civiledi
Roma che i coniugi sottoscrivono unitamente al presente ricorso che qui deve intendersiintegralmente riportato e trascritto. Le Parti concordano che gli assegni familiari resterannoa carico della sig.ra Pt 1, con espressa autorizzazione a favore del datore di lavoro da partedel sig. CP 1 La sig.ra Pt 1, infine, si obbliga a liberare il sig. CP 1 dalla fideiussioneda questi prestato per l'acquisto dell'immobile sito in
Tarquinia Via di Capo Verde snc entroe non oltre il mese di Dicembre 2027.
d)la sig.ra Parte 1 ed il sig. CP 1 entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento;
e)i ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, e di ognialtro documento valido per l'espatrio.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 15.1.2019 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, parte I, atto n. 00006
,
serie 14);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 10.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 11281/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Federica Aversa
E
CP_1
Avv. Gianluca Varvo
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"a)i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto reciproco con dovere di comunicarereciprocamente ogni variazione del proprio domicilio o della propria residenza;
ble parti, avendo raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento condiviso dei lorofigli, CP_2 ed intendono regolamentarne la frequentazione, tenuto conto della loroetà e nel loro preminente interesse, alle seguenti condizioni:
- Entrambi i figli rimarranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i qualieserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
8.Tenuto conto che al nucleo familiare così composto partecipa, altresì, la minore Persona 1 nata il [...] da una precedente relazione della sig.ra Pt 1 e postain regime di affidamento condiviso, con collocamento presso la madre. Je particoncordemente dichiarano di impegnarsi affinché permanga inalterato il rapporto tra CP_2, e Pt 2 ;
- I figli minori saranno collocati con la madre presso la casa familiare sita in Roma alla Via Jacopo Gaetano
Stefaneschi n. 18, dalla quale il padre si allontanerà portando con sé i propri effetti personali entro il 31 luglio 2024;
- le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
- il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta padre e figli congiuntamente lo desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di questi ultimi, e comunque sempre previo avviso ed accordo con la madre;
CP
- In ogni caso, fermo quanto sopra, il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i propri figli, CP_2 e a settimane alterne nel week end prelevandoli dall'uscita della scuola del venerdì e riportandoli presso la casa materna la domenica sera alle ore 19.30, per la cena. Nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, lo stesso avrà diritto al pernotto nella giornata del lunedì, ove preleverà i propri figli dall'uscita della scuola e li riporterà a scuola il martedì mattina. Nella settimana, invece, ove il pernotto del week end spetterà alla madre, il padre avrà diritto a tenere con se i figli in modo alternato sempre nelle sue settimane: il pomeriggio del martedì, del mercoledì e del giovedì, ove li preleverà da scuola e li ripoterà a casa della madre entro le 19.30, tranne il mercoledì ove pernotteranno con il padre;
alternativamente il padre li preleverà dall'uscita della scuola il mercoledì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio e pernotteranno con lui la notte del mercoledì e del giovedì e li ripoterà a scuola la mattina seguente del giovedì e del venerdì.
- durante le feste natalizie i minori trascorreranno il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale e di santo Stefano con l'altro, l'ultimo giorno dell'anno con un genitore ed il primo giorno dell'anno con l'altro, il giorno dell'Epifania con il genitore con cui è stata trascorsa la sola Vigilia di Natale, così per anni alterni.
- durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, così ad anni alterni.
- il compleanno dei figli verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, ovvero, in caso di disaccordo, con ciascun genitore ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il proprio compleanno nonché la festa della mamma odel papà;
-
Ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé i figli per una settimana durante il periodo invernale previa
-
comunicazione da inviare entro il 30 Novembre di ogni anno;
- durante le vacanze estive, ciascuno dei coniugi avrà il diritto di tenere con sé i figli per complessivi 15 giorni, non consecutivi, preferibilmente alternando le settimane di agosto tra genitori e con date da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno, a seconda delle possibilità e disponibilità dei coniugi stessi. I genitori avranno altresì la facoltà di tenere con sé i figli per una settimana intera durante il mese di giugno oppure di luglio.
c)il sig. CP 1 corrisponderà a favore della sig.ra Pt 1, a titolo di contributo per ilmantenimento dei figli CP 2 e in considerazione del tempo trascorso con loro, cosìcome sopra concordato, la somma di €
300,00 (trecento/00) cadauno, per un totalecomplessivo di € 600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,somma da corrispondersi entro e non oltre i primi dieci giorni di ogni mese, oltre al
50% delleeventuali spese straordinarie così come indicate e previste nel Protocollo del Tribunale Civiledi
Roma che i coniugi sottoscrivono unitamente al presente ricorso che qui deve intendersiintegralmente riportato e trascritto. Le Parti concordano che gli assegni familiari resterannoa carico della sig.ra Pt 1, con espressa autorizzazione a favore del datore di lavoro da partedel sig. CP 1 La sig.ra Pt 1, infine, si obbliga a liberare il sig. CP 1 dalla fideiussioneda questi prestato per l'acquisto dell'immobile sito in
Tarquinia Via di Capo Verde snc entroe non oltre il mese di Dicembre 2027.
d)la sig.ra Parte 1 ed il sig. CP 1 entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento;
e)i ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, e di ognialtro documento valido per l'espatrio.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 15.1.2019 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, parte I, atto n. 00006
,
serie 14);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 10.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi