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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13471 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28286/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, nella persona del Dott. Giuseppe Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
NT (FR) via Santo Spirito snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Cassone del Foro di Cassino, , elettivamente domiciliato presso il suo Studio C.F._1
in 03043 Cassino (FR) Piazza Labriola n. 19, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego di permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione _2
speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 15/04/2024 e notificato al ricorrente in data 07/06/2024.
Premette il ricorrente di essere cittadino egiziano;
di essere arrivato in Italia da minorenne;
che una volta compiuti i 18 anni è dovuto andare via dalla casa-famiglia presso cui era stato collocato;
che si è trovato in Italia in difficoltà, senza famiglia e senza occupazione;
che nell'ambito di questa situazione disagiata, non avendo mezzi di sostentamento, ha commesso il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 4 DPR 309/1990; che per questa condotta ha ricevuto la condanna a due anni di reclusione e €10.000,00 di multa;
che è stata disposta la sospensione condizionale della pena detentiva e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
che la condanna è stata posta a fondamento del diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla
Questura di in data 15/04/2024; di avere una relazione con la cittadina italiana _2
. Parte_2
Si sono costituiti il e la Questura di Frosinone chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
***
L'azione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Il provvedimento impugnato è il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di che, come è noto, è di regola sottoposto alla _2
giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso di specie, tuttavia, la giurisdizione del giudice ordinario si fonda sul diritto soggettivo all'unità familiare fatto valere da parte ricorrente, derivante dal rapporto di relazione affettiva con la IG.ra . Parte_2
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha sempre affermato che “per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongano a favore dell'esclusione da Per_1
e c. Paesi Bassi, § 38; e altri c. Regno Unito (dec.); c. Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Paesi Bassi (dec.)”. L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Üner c. Paesi
Bassi [G.C.], ric. n° 46410/99, sent. 18/10/06 § 59, CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; Per_6 Per_7
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_8 CP_3
c. Italia [GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § 159).
[...]
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) Persona_9
[GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_6 Per_10
professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], § Persona_11
71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_12 Per_13 Per_14 Parte_3
Satamedia Oy c. AN GC ).
[...]
Come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza nazionale e sovranazionale, elemento primario nella valutazione della nozione di “vita privata e familiare” dello straniero, sono i rapporti personali e affettivi instaurati sul territorio.
Di conseguenza, in astratto può di certo rilevare una convivenza, seppur non registrata, ma la stessa deve acquisire le caratteristiche di un rapporto apprezzabile, oltre che stabile;
nel caso di specie, però, il ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi prova o elemento di prova volto a dimostrare la stabilità del suo rapporto con la cittadina italiana. In particolare, ha omesso di dimostrare l'idoneità della relazione con la cittadina italiana Parte_2
ad assumere i caratteri di unità familiare alla luce della nozione di “vita privata e familiare” come sopra delineata. Il ricorrente non ha fornito alcun tipo di documentazione in grado di dimostrare quanto affermato nel ricorso e nelle note in sostituzione dell'udienza, ma si è limitato ad affermare che i due hanno una relazione affettiva e che vivono insieme, supportati anche dai familiari della ragazza. Nella specie, però, non ha documentato alcunché rispetto alla relazione, ad esempio quando si sono conosciuti, da quanto tempo persiste la relazione affettiva tra i due, dove vivono, ecc., né ha fornito elementi utili a darne prova. Il ricorrente non ha articolato idonei mezzi di prova, limitandosi a chiedere l'audizione del ricorrente che, nella presente procedura si declina come un interrogatorio libero di per sé non determinante e a chiedere di “ammettersi prova per testi su tutte le circostanze di cui alla premessa del presente atto indicando sin d'ora e Parte_2
RODI Maria disposte a deporre”.
L'articolazione dei mezzi di prova non può essere generica, ma deve riguardare l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, ai sensi dell'art 244 c.p.c.
Infine, si segnala che nel provvedimento di diniego di permesso di soggiorno a fondamento della pericolosità sociale si fa riferimento, oltre che alla condanna menzionata in materia di stupefacenti, a “diversi precedenti penali a lui ascritti”. Rispetto a tale circostanza, il ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi elemento utile alla verifica del dato documentale, mancando di depositare persino il suo casellario giudiziale.
Alla luce di quanto detto il ricorso non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio ed euro 602,00 per la fase introduttiva), oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 10/09/2025 Il Giudice Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, nella persona del Dott. Giuseppe Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], e residente in Parte_1
NT (FR) via Santo Spirito snc, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Cassone del Foro di Cassino, , elettivamente domiciliato presso il suo Studio C.F._1
in 03043 Cassino (FR) Piazza Labriola n. 19, come da mandato in atti;
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego di permesso di soggiorno.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione _2
speciale (richiesta con istanza rivolta direttamente alla Questura al di fuori del procedimento di richiesta della protezione internazionale) emesso il 15/04/2024 e notificato al ricorrente in data 07/06/2024.
Premette il ricorrente di essere cittadino egiziano;
di essere arrivato in Italia da minorenne;
che una volta compiuti i 18 anni è dovuto andare via dalla casa-famiglia presso cui era stato collocato;
che si è trovato in Italia in difficoltà, senza famiglia e senza occupazione;
che nell'ambito di questa situazione disagiata, non avendo mezzi di sostentamento, ha commesso il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 e 4 DPR 309/1990; che per questa condotta ha ricevuto la condanna a due anni di reclusione e €10.000,00 di multa;
che è stata disposta la sospensione condizionale della pena detentiva e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
che la condanna è stata posta a fondamento del diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla
Questura di in data 15/04/2024; di avere una relazione con la cittadina italiana _2
. Parte_2
Si sono costituiti il e la Questura di Frosinone chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
***
L'azione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Il provvedimento impugnato è il diniego di permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di che, come è noto, è di regola sottoposto alla _2
giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso di specie, tuttavia, la giurisdizione del giudice ordinario si fonda sul diritto soggettivo all'unità familiare fatto valere da parte ricorrente, derivante dal rapporto di relazione affettiva con la IG.ra . Parte_2
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha sempre affermato che “per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongano a favore dell'esclusione da Per_1
e c. Paesi Bassi, § 38; e altri c. Regno Unito (dec.); c. Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Paesi Bassi (dec.)”. L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Üner c. Paesi
Bassi [G.C.], ric. n° 46410/99, sent. 18/10/06 § 59, CEDU 2006-XII).
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata”
è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; Per_6 Per_7
c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_8 CP_3
c. Italia [GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § 159).
[...]
Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) Persona_9
[GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_6 Per_10
professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Romania [GC], § Persona_11
71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_12 Per_13 Per_14 Parte_3
Satamedia Oy c. AN GC ).
[...]
Come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza nazionale e sovranazionale, elemento primario nella valutazione della nozione di “vita privata e familiare” dello straniero, sono i rapporti personali e affettivi instaurati sul territorio.
Di conseguenza, in astratto può di certo rilevare una convivenza, seppur non registrata, ma la stessa deve acquisire le caratteristiche di un rapporto apprezzabile, oltre che stabile;
nel caso di specie, però, il ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi prova o elemento di prova volto a dimostrare la stabilità del suo rapporto con la cittadina italiana. In particolare, ha omesso di dimostrare l'idoneità della relazione con la cittadina italiana Parte_2
ad assumere i caratteri di unità familiare alla luce della nozione di “vita privata e familiare” come sopra delineata. Il ricorrente non ha fornito alcun tipo di documentazione in grado di dimostrare quanto affermato nel ricorso e nelle note in sostituzione dell'udienza, ma si è limitato ad affermare che i due hanno una relazione affettiva e che vivono insieme, supportati anche dai familiari della ragazza. Nella specie, però, non ha documentato alcunché rispetto alla relazione, ad esempio quando si sono conosciuti, da quanto tempo persiste la relazione affettiva tra i due, dove vivono, ecc., né ha fornito elementi utili a darne prova. Il ricorrente non ha articolato idonei mezzi di prova, limitandosi a chiedere l'audizione del ricorrente che, nella presente procedura si declina come un interrogatorio libero di per sé non determinante e a chiedere di “ammettersi prova per testi su tutte le circostanze di cui alla premessa del presente atto indicando sin d'ora e Parte_2
RODI Maria disposte a deporre”.
L'articolazione dei mezzi di prova non può essere generica, ma deve riguardare l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, ai sensi dell'art 244 c.p.c.
Infine, si segnala che nel provvedimento di diniego di permesso di soggiorno a fondamento della pericolosità sociale si fa riferimento, oltre che alla condanna menzionata in materia di stupefacenti, a “diversi precedenti penali a lui ascritti”. Rispetto a tale circostanza, il ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi elemento utile alla verifica del dato documentale, mancando di depositare persino il suo casellario giudiziale.
Alla luce di quanto detto il ricorso non merita accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio ed euro 602,00 per la fase introduttiva), oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 10/09/2025 Il Giudice Giuseppe Ciccarelli