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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1474/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, via Gustavo Vagliasindi n. 9, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Antonino Chiarenza che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, p.iva CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
E CONTRO
, in persona del Presidente Controparte_2
pro tempore, con sede in Catania via Santa Maria La Grande n. 5, p. i.v.a.: P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.02.2025, ha contestato le conclusioni Parte_1 rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 5014/2024 r.g., assumendo, in estrema sintesi, che il CTU non ha adeguatamente valutato il proprio quadro patologico, in costante peggioramento e, in particolare, la certificazione fisiatrica del 4.11.2024, dalla quale si evince che “le autonomie della ricorrente, essendo tutte ridotte e difficoltose, possono
“richiedere aiuto”” e ciò anche in considerazione del fatto che la stessa presenta una grave limitazione funzionale che, associata al sovrappeso ed a una quasi totale assenza di forza muscolare, può provocare perdite di equilibrio con conseguenti cadute accidentali.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di “dichiarare il (suo) diritto … alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge n. 18/1980 e s.m.i., prevista per gli inabili con permanente totale inabilità lavorativa ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o comunque impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1 Luglio 2023), o dalla data accertata in corso di lite, oltre ai ratei maturandi, nonché agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, nonché accertare la “situazione di gravità” e il diritto ai benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della
Legge n. 104/1992 dalla data accertata in corso di lite, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”. CP_ In data 20.05.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 4.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va dichiarata la contumacia dell' la CP_3
Pagina 2 quale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Rispetto al thema decidendum per cui è causa, in ogni caso, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , stante che “una lettura sistematica e Controparte_4
complessiva delle diverse disposizioni rilevanti in materia di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile induce ad affermare che unico soggetto legittimato è l'
[...]
” (tra le varie, si rinvia a Cass. 07.09.2022 n. 26317). Controparte_5
Sempre sul piano processuale, ancora, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 14.02.2025 e, dunque, in osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il
21.01.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 23.12.2024.
Nel merito, va osservato che “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali
e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis
c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva. Tale pronuncia, pertanto, non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, declaratoria subordinata ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass., sez. lav., 26 agosto 2020, n. 17787; negli stessi termini, già Cass., sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 27010)” (Cass. 18.10.2022, n. 30596).
Ciò posto, la ricorrente ha contestato il giudizio medico legale espresso dal consulente tecnico d'ufficio nominato in fase sommaria per non aver ravvisato la sussistenza del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento né quello legittimante il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, ma, condividendo le valutazioni svolte dalla competente Commissione Medica, ha concluso che le afflizioni di cui
è affetta sono tali da renderla invalida totale e permanente nella misura del 100% e Parte_1 portatrice di handicap non grave ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della citata l. n.104/1992.
Al fine di riscontrare l'incidenza delle minorazioni lamentate dalla ricorrente rispetto alla propria sfera di autonomia, il predetto consulente dell'Ufficio, in adempimento del mandato ricevuto, dopo aver attenzionato con scrupolosità tutta la documentazione medica prodotta in atti e raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica della periziata, ha condotto l'esame obiettivo della stessa, sì appurando personalmente che trattasi di soggetto “Normotipo macrosplancnico, in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Il sensorio è integro;
la cute e le mucose sono di colorito normale;
il pannicolo adiposo sottocutaneo è abbondantemente rappresentato. L'apparato muscolare è normotonico e normotrofico”.
Pagina 3 Inoltre, per quanto qui rileva, il CTU ha accertato:
- con riferimento all'“apparato respiratorio”, la presenza di “Torace di forma tronco- conica, ipo-espansibile con gli atti del respiro. F.V.T. normo-trasmesso. Suono plessico normale. Basi polmonari ipo-espansibili. Murmure vescicolare ridotto su tutto l'ambito polmonare”;
- con riferimento all'“apparato cardiovascolare” che “All'ispezione, itto della punta non visibile né palpabile. Non si nota la presenza di anomale pulsazioni e/o tumefazioni L'aia cardiaca percussoriamente non è ben delimitabile. I toni cardiaci sono parafonici. Polsi periferici normo-pulsanti. Frequenza : 70 b/m' P.A.: 135/80 mmHg”;
- con riferimento all'“apparato digerente” che l'“Addome normoconformato, con cicatrice ombelicale normointroflessa;
esso è trattabile ed indolente alla palpazione sia superficiale che profonda. Gli organi ipocondriaci non sono palpabili. bilateralmente negativo. Punti Per_1 ureterali non dolenti”;
- con riferimento all'“apparato osteoarticolare”, che sussiste “Rachide apparentemente in asse. Dolore riferito alla digito-pressione mirata della apofisi spinose cervicali e lombo- sacrali, con sensibile limitazione funzionale dei movimenti della colonna vertebrale. Dolenti e limitati i movimenti di spalle, anche e ginocchia. I passaggi posturali e le deambulazione sono autonomamente possibili, anche se difficoltosi ed abbisognevoli di appoggio”.
- con riferimento al “sistema nervoso” che esso è “Apparentemente indenne”.
Procedendo a compendiare il complessivo quadro patologico riscontrato a carico della ricorrente alla luce della documentazione allegata in atti, del referto della visita specialistica fisiatrica del 4.11.2024 prodotta successivamente all'espletamento della visita medico legale e di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha diagnosticato che è Parte_1 affetta da “Deficit statico dinamico di grado moderato in soggetto poliartosico – Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado severo in soggetto broncopatico in trattamento con C-
PAP ed O2 terapia – Pregressa cardioversione elettrica di fibrillazione atriale in soggetto iperteso”.
Nell'apprezzare l'incidenza invalidante delle patologie in parola, l'ausiliare dell'Ufficio ha osservato che “L'odierna periziata è … affetta da broncopatia cronica in OSAS (sindrome delle
Apnee Ostruttive del Sonno) di grado severo… (stante) l'indice AHI calcolato come pari a
65,2. … Per il suo trattamento, ella fruisce di dispositivo C-PAP (per ventilazione meccanica a pressione positiva) e di ossigenoterapia, che, come da piano terapeutico, viene praticata per 12 ore al giorno. È stata anche rilevata la presenza di un deficit statico dinamico di entità che è possibile definire come moderata, che, almeno fino ad ora, non ha privato la periziata della
Pagina 4 autonomia deambulatoria. È stato rilevato, infatti, che passaggi posturali e deambulazione, per quanto difficoltosi ed abbisognevoli di appoggio, avvengono senza necessità di intervento di terza persona. Valutazione, quest'ultima, del tutto sovrapponibile a quella proveniente da visita specialistica fisiatrica, che, parimenti descrive deambulazione ancora autonoma con necessità di appoggio monolaterale. In ultimo, va ricordato dell'anamnestica cardioversione elettrica di fibrillazione atriale, che, per quanto è dato sapere, non è mai recidivata. Peraltro, la documentazione sanitaria versata in atti illustra una normale funzione cardiaca, con conservata cinesi segmentaria e globale”.
Alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite in atti, le conclusioni del CTU in ordine alla sussistenza in capo a di affezioni invalidanti nella misura del 100% ma Parte_1
non tali da rendere necessaria l'assistenza da parte di terze persone si palesano frutto di una condivisibile valutazione critica e ponderata delle risultanze mediche acquisite in atti.
Non a caso, la Suprema Corte, nell'interpretare i requisiti sanitari richiesti alternativamente per accedere all'indennità di accompagnamento (rectius: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità della presenza di quest'ultimo per compiere gli atti quotidiani della vita di un'assistenza continua) ha sottolineato che il concetto di “impossibilità” non può essere riduttivamente inteso come semplice difficoltà di deambulazione, ma è ben diverso e più rigoroso in quanto deve risolversi in una limitazione di spostamenti nello spazio e nel tempo tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, concetto quest'ultimo che esprime l'esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni episodici contesti ovvero soltanto alcuni atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o degli atti giornalieri (Cass. 02.08.2016, n. 16092 che richiama tra le altre Cass. 3.04.1999, n. 3228; Cass. 9.10.1998, n. 10056; conf. ancora, ex plurimis, Cass. 30.03.2011, n.7273; Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella specie, il CTU si è soffermato nella valutazione del grado di disautonomia di
[...]
escludendo sul piano psichico e fisico, proprio in considerazione di una riscontrata Parte_1
sua residua capacità deambulatoria e valutativa, che la stessa rientri tra coloro che non siano in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, non apparendo superfluo evidenziare che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale senza che rilevino –come si è detto- episodiche situazioni, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori
Pagina 5 dalla propria abitazione), ovvero al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana. E da questo punto di vista, la certificazione fisiatrica del 4.11.2024 si limita ad affermare che le
“Autonomie tutte ridotte che possono richiedere aiuto (deambulazione anserina con bastone)”
e, dunque, ammettendo la sussistenza, per quanto “anserina”, di una residua capacità deambulatoria della Parte_1
Non sono presenti in atti certificazioni attestanti l'oggettivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente né dalla documentazione emergono elementi tali da denotare che le capacità motorie, intellettive e cognitive della stessa siano compromesse al punto di non consentire in autonomia l'espletamento delle proprie funzioni basali (quali lavarsi, vestirsi, spostarsi, continenza sfinteriale e autonomia in toilette, alimentazione autonoma;
assunzione dei farmaci, preparazione dei pasti).
Né, del resto, la difesa della ricorrente, ha fornito elementi dai quali poter ravvisare una palese devianza del giudizio medico legale espresso dal CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa era tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, sicché le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico, insufficiente di per sé per disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico.
Quanto alla condizione di handicap, va rilevato che la previsione del comma 1 dell'art. 3 della l. n.104/1992 ricorre in presenza di un soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione”. A norma del comma 3 dell'art. 3 della l. n.104/1992, la gravità di tale condizione va riconosciuta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Dalle risultanze probatorie in atti, allo stato, non è possibile ritenere che la situazione di minorazione integralmente considerata in cui si versa la periziata, tenuto conto dell'età dello stesso e della sua capacità deambulatoria e dell'integrità delle facoltà cognitive, determini una situazione di marcata emarginazione personale o nella sfera di relazione.
In considerazione di quanto precede ed altresì tenuto conto che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria,
Pagina 6 restano condivise le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria e, per l'effetto, va affermato che è affetta da un grado di Parte_1
invalidità in misura pari al 100% nonché portatore di handicap non grave, restando per il resto rigettato il ricorso.
Le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione vanno dichiarate irripetibili in ragione delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c.; per le medesime ragioni, i costi della CTU espletata in fase sommaria restano posti a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% a far data dalla domanda amministrativa.
ACCERTA altresì in capo a la sussistenza del requisito sanitario funzionale Parte_1 al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap non grave a norma dell'art. 3 comma 1 della l. n.104/1992.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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