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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARINELLI Parte_1 C.F._1
MASSIMO con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BUSANI CHIARA Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del
09/04/2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le parti hanno contratto matrimonio in ACCRA (GHANA) in data 05/01/2002, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2021 del
Comune di Formigine (MO), atto n. 24, parte 2, serie C e dalla loro unione sono nati i figli in data 04/10/1991, in data 22/12/1987 e in data Per_1 Per_2 Per_3
07/06/1989, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato in data 08/03/2024, parte ricorrente ha presentato domanda cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Via Don
Minzoni n. 41, Formigine (MO) alla sig.ra nessun riconoscimento di Pt_2
mantenimento in capo alla moglie essendo la stessa autonoma economicamente e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge, il divorzio alle medesime condizioni.
3. All'udienza del 10/07/2024, è comparsa personalmente anche parte resistente. Il
Giudice si è riservato.
4. In pari data, parte resistente si è costituita, chiedendo, in via preliminare, di accertare l'irregolarità della notifica e di rimettere la convenuta in termini affinché la stessa possa costituirsi e spiegare le proprie difese nel merito;
in ogni caso, di pronunciare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo e di porre a carico del ricorrente il pagamento della somma una tantum di €15.000, a titolo di mantenimento della moglie.
5. Con provvedimento dell'11/07/2024, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'11/12/2024 ed ha disposto il rinnovo della notifica alla resistente.
6. In data 07/11/2024, a seguito del rinnovo della notifica, parte resistente ha provveduto nuovamente a depositare comparsa di costituzione e risposta chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale e condanna del marito al pagamento a favore della moglie della somma di € 15.000 una tantum, a titolo di regolamento di ogni pregressa pendenza economica nei confronti della moglie, ovvero, in subordine, pagamento a carico del ricorrente di una somma mensile di euro
600,00 titolo di mantenimento della moglie, in ragione della sua minore capacità reddituale.
7. In data 21/11/2024 e 05/12/2024, parte ricorrente ha depositato memorie.
8. All'udienza dell'11/12/2024 è stata sentita la resistente.
9. Con ordinanza del 15/12/2024, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473-bis 22 c.p.c. In particolare, il Giudice, considerato che non vi sono domande accessorie, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della resistente, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 09/04/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note scritte, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.
11. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza così come emerso dal tenore degli atti difensivi delle parti.
Essendo i figli della coppia tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le uniche statuizioni accessorie riguardano le domande avanzate da parte resistente - richiesta di assegnazione della causa coniugale;
pronuncia di separazione con addebito in capo al marito;
richiesta di mantenimento – in merito alle quali si rileva quanto segue.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, non vi è luogo a provvedere stante la mancanza dei requisiti richiesti a tal fine ex art. 337-sexies c.c., atteso che non vi sono figli minorenni ovvero maggiorenni e non economicamente autosufficienti il cui interesse deve essere primariamente tutelato.
La domanda di addebito è infondata in quanto dedotta in maniera del tutto generica;
difatti la resistente non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Parimenti non si ravvisano i presupposti per porre a carico del marito un contributo al mantenimento a favore della moglie, avendo i coniugi redditi sostanzialmente assimilabili
(cfr. come emerso dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza).
Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato a Parte_1
KUMASI (GHANA), il 10/11/1962 e nata ad [...], il Parte_2
07/05/1968, unitisi in matrimonio in data 05/01/2002 in ACCRA (GHANA), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di FORMIGINE (MO) dell'anno 2021, atto. n. 24, parte II, serie C;
2. rigetta tutte le altre domande;
3. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio;
4. spese al definitivo;
5. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORMIGINE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data
27/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARINELLI Parte_1 C.F._1
MASSIMO con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTE nei confronti di:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BUSANI CHIARA Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del
09/04/2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le parti hanno contratto matrimonio in ACCRA (GHANA) in data 05/01/2002, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2021 del
Comune di Formigine (MO), atto n. 24, parte 2, serie C e dalla loro unione sono nati i figli in data 04/10/1991, in data 22/12/1987 e in data Per_1 Per_2 Per_3
07/06/1989, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso depositato in data 08/03/2024, parte ricorrente ha presentato domanda cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Via Don
Minzoni n. 41, Formigine (MO) alla sig.ra nessun riconoscimento di Pt_2
mantenimento in capo alla moglie essendo la stessa autonoma economicamente e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge, il divorzio alle medesime condizioni.
3. All'udienza del 10/07/2024, è comparsa personalmente anche parte resistente. Il
Giudice si è riservato.
4. In pari data, parte resistente si è costituita, chiedendo, in via preliminare, di accertare l'irregolarità della notifica e di rimettere la convenuta in termini affinché la stessa possa costituirsi e spiegare le proprie difese nel merito;
in ogni caso, di pronunciare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo e di porre a carico del ricorrente il pagamento della somma una tantum di €15.000, a titolo di mantenimento della moglie.
5. Con provvedimento dell'11/07/2024, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'11/12/2024 ed ha disposto il rinnovo della notifica alla resistente.
6. In data 07/11/2024, a seguito del rinnovo della notifica, parte resistente ha provveduto nuovamente a depositare comparsa di costituzione e risposta chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale e condanna del marito al pagamento a favore della moglie della somma di € 15.000 una tantum, a titolo di regolamento di ogni pregressa pendenza economica nei confronti della moglie, ovvero, in subordine, pagamento a carico del ricorrente di una somma mensile di euro
600,00 titolo di mantenimento della moglie, in ragione della sua minore capacità reddituale.
7. In data 21/11/2024 e 05/12/2024, parte ricorrente ha depositato memorie.
8. All'udienza dell'11/12/2024 è stata sentita la resistente.
9. Con ordinanza del 15/12/2024, sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473-bis 22 c.p.c. In particolare, il Giudice, considerato che non vi sono domande accessorie, essendo i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della resistente, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 09/04/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note scritte, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.
11. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza così come emerso dal tenore degli atti difensivi delle parti.
Essendo i figli della coppia tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le uniche statuizioni accessorie riguardano le domande avanzate da parte resistente - richiesta di assegnazione della causa coniugale;
pronuncia di separazione con addebito in capo al marito;
richiesta di mantenimento – in merito alle quali si rileva quanto segue.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, non vi è luogo a provvedere stante la mancanza dei requisiti richiesti a tal fine ex art. 337-sexies c.c., atteso che non vi sono figli minorenni ovvero maggiorenni e non economicamente autosufficienti il cui interesse deve essere primariamente tutelato.
La domanda di addebito è infondata in quanto dedotta in maniera del tutto generica;
difatti la resistente non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
Parimenti non si ravvisano i presupposti per porre a carico del marito un contributo al mantenimento a favore della moglie, avendo i coniugi redditi sostanzialmente assimilabili
(cfr. come emerso dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza).
Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato a Parte_1
KUMASI (GHANA), il 10/11/1962 e nata ad [...], il Parte_2
07/05/1968, unitisi in matrimonio in data 05/01/2002 in ACCRA (GHANA), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di FORMIGINE (MO) dell'anno 2021, atto. n. 24, parte II, serie C;
2. rigetta tutte le altre domande;
3. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio;
4. spese al definitivo;
5. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORMIGINE (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data
27/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale