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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1891/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAFRICA MARIO e dall'avv. BARBARO DANIELA
ATTORE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DE P.IVA_1
TOMMASI MARIO
CONVENUTA
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la , al fine di essere Controparte_1
dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno sito in NA di
Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, neoformata particella 1369, derivante dal frazionamento dell'originaria particella 1222 – ex 73, formalmente intestato alla parte convenuta.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− di possedere da oltre vent'anni, in modo pacifico, pubblico, incontestato e senza alcuna opposizione da parte della o di terzi, Controparte_1
un terreno di 16.648,00 mq sito in NA di Reggio Calabria, identificato al Catasto
Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, particella 1369, derivante dal frazionamento dell'originaria particella 1222 – ex 73, formalmente intestato all'amministrazione convenuta,
− che, nel 1969, il padre di esso istante, , aveva realizzato sulla Persona_1
porzione di terreno corrispondente alla neoformata particella 1396 un campo da calcio con annessi servizi (gradinate, spogliatoi, ecc.), un parcheggio esterno e strade di collegamento alla via pubblica,
− che, sin dall'anno 1982, esso attore aveva utilizzato insieme al proprio padre, con animus rem sibi habendi, il terreno di cui si discute adibendolo ad impianto sportivo,
− che esso istante e il proprio padre avevano, inoltre, provveduto, a loro spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e dell'impianto sportivo ivi realizzato, fissandovi anche le sedi operative delle associazioni sportive “S.C.
NA”, 1969” e, successivamente, ”, poi Controparte_2 Controparte_3
” e concedendolo in uso a numerose società Controparte_4
sportive di serie superiore e non (Ravagnese, Pro-Sbarre, Archi, Croce Valanidi,
Maestrelli, San Rocco-Puzzi, Rapid Reggio, ecc.), anche per la disputa di tornei di
Lega e aziendali,
pagina 2 di 16 − che, dopo la morte di , avvenuta nel 1994, esso attore aveva Persona_1
continuato a comportarsi quale unico proprietario del terreno oggetto di causa e dell'impianto sportivo ivi realizzato, mediante tutte le manifestazioni esteriori riconducibili al diritto di proprietà.
ha dedotto di essere divenuto proprietario del terreno de quo e dei Parte_1
manufatti su di esso esistenti per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. e ha concluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e dichiarare che, per effetto di usucapione, il signor
, C.F. nato il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_2 Controparte_1 ivi residente in [...], è divenuto proprietario dell'immobile sito in località NA di Reggio Calabria, distinto al Catasto Terreni del Comune di
[...]
al Foglio di Mappa 5, particella 1396, di mq 16.648 (derivata dal frazionamento della CP_1
originaria particella 1222 – ex 73), ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di , con Controparte_1
esonero del Conservatore da ogni responsabilità; 2) condannare il convenuto al pagamento alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2019, si è tempestivamente costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare: Controparte_1
− l'inammissibilità della domanda avanzata da in quanto il bene Parte_1
oggetto di causa rientra nel patrimonio indisponibile dell'amministrazione convenuta,
− l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore in considerazione della carenza di legittimazione attiva del medesimo, dovendosi invece riconoscere la legittimazione ad agire in capo alle varie associazioni sportive che, nel corso degli anni, hanno usufruito e goduto dell'immobile de quo.
Nel merito, l'amministrazione convenuta ha invece contestato sotto vari profili la domanda avanzata da controparte, deducendone l'infondatezza.
Parte convenuta ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «accertare la natura di bene indisponibile, sì come argomentato al punto n. 1, e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di usucapione sottesa all'atto di citazione;
2. sempre in via preliminare, ma gradata, accertare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, sì come argomentato al punto n. 2, e,
pagina 3 di 16 per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di usucapione sottesa all'atto di citazione per carenza di condizione dell'azione;
3. nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice per come argomentato ai subb. nn. 3 e 4 della presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda avanzata da in considerazione Parte_1
dell'appartenenza del bene oggetto di causa al patrimonio indisponibile dell'amministrazione convenuta.
Nell'atto di citazione, parte convenuta ha allegato:
− che, con l'emanazione del P.R.G. del 1975, la porzione di terreno di cui si discute era stata destinata ad «attrezzature sportive e tempo libero»,
− che, successivamente, nell'ottica della finalizzazione del bene al soddisfacimento dell'interesse pubblico, la Provincia di Reggio Calabria e il Parte_2
avevano concluso un accordo di programma con il quale era stata concordata
[...] la «riqualificazione dell'area per destinare spazi pubblici alla fruizione collettiva»,
− che, nel 2008, la Provincia di Reggio Calabria aveva approvato l'inventario dei beni patrimoniali indisponibili, facendovi rientrare anche il terreno oggetto di causa,
− che, il 23.07.2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva espresso parare favorevole in relazione al progetto di cui al predetto accordo di programma,
− che il con le determine del 23.11.2010 e del 26.04.2011, Parte_2 aveva approvato il progetto esecutivo delle opere relative all'intervento,
pagina 4 di 16 − che l'iter procedimentale seguito dall'amministrazione convenuta si era concluso con l'approvazione del progetto definitivo esecutivo.
La ha dunque dedotto che il terreno di cui si discute Controparte_1
rientra nel patrimonio indisponibile dell'amministrazione convenuta, atteso che la destinazione operata nel P.R.G. del 1975 e la sua successiva concretizzazione mediante l'attività amministrativa sfociata nell'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione dell'area costituiscono elementi idonei ad imprimere al terreno una destinazione di interesse pubblico.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'amministrazione convenuta ha ulteriormente dedotto di essere divenuta proprietaria delle opere realizzate sul terreno (campo calcio con servizi annessi) per accessione ex art. 936 c.c. e di avere pertanto rispettato e concretamente realizzato l'attività programmatica prevista nel P.R.G. del 1975, con il quale l'area era stata destinata ad «attrezzature sportive e tempo libero», avendo predisposto strutture idonee e sufficienti a realizzare l'interesse pubblico indicato.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata dalla Controparte_1
sia infondata.
[...]
Deve infatti osservarsi che il terreno per cui è causa non rientra tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile degli Enti territoriali precisamente indicati nell'art. 826 c.c., né presenta le caratteristiche indicate dal comma 3 della medesima disposizione.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
«affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio» (Cass.
Civ., Sez. Un., 6019/2016).
Applicando tale principio al caso in esame, si deve rilevare che la destinazione del bene ad
«attrezzature sportive e tempo libero» operata nel P.R.G. del 1975 può certamente considerarsi pagina 5 di 16 una manifestazione della volontà dell'amministrazione convenuta di destinare il terreno di cui si discute ad un servizio pubblico;
tuttavia, la mera intenzione, comunque manifestata, di destinarlo ad un pubblico servizio non è sufficiente – come si è visto – ad imprimere all'immobile il carattere di indisponibilità, essendo altresì necessaria l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
Ebbene, la , sulla quale gravava il relativo onere ex Controparte_1
art. 2697 c.c., non ha fornito prova di aver concretamente ed effettivamente destinato l'immobile oggetto di causa ad un pubblico servizio.
Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che non è stata dimostrata l'effettiva riqualificazione dell'area di cui si discute da parte dell'amministrazione convenuta.
Dalla disamina del progetto esecutivo in atti si evince che l'originaria proposta prevedeva la riqualificazione di un lotto di terreno costituito anche dalla particella 73 del foglio di mappa 5
(dalla quale, a seguito di frazionamento, è derivata la particella 1369 oggetto di causa) mediante la destinazione della stessa a spazi collettivi polifunzionali, ma solo gli stralci I e II (relativi alla realizzazione di «una attrezzatura di quartiere» costituita da una sala polivalente, un'area a verde attrezzato con una piccola cavea e un tratto di nuova viabilità che integra e razionalizza la viabilità locale, una cabina Enel, una vasca d'accumulo d'acqua a servizio di un impianto di irrigazione oltre che dell'impianto antincendio della sala polivalente e un impianto di sollevamento per le acque reflue) sono stati approvati in data 23.11.2010 (cfr. all. 6 di parte convenuta).
Dal progetto definitivo sono stati invece esclusi lo stralcio V e, per quanto qui interessa, gli stralci III e IV, relativi alla «riqualificazione dell'area attualmente occupata da campo da calcio per nuovi campi sportivi (per calcetto e basket) oltre i servizi annessi e la sistemazione a verde delle altre aree contigue» (cfr. all. 6 di parte convenuta), dunque aventi ad oggetto proprio l'area per cui è causa.
Non è stata invece documentata l'eventuale, successiva, approvazione degli stralci III e IV e, in ogni caso, non vi è alcuna prova che la parte convenuta, nel corso degli anni, abbia concretamente posto in essere sul terreno oggetto di causa attività, opere di trasformazione o pagina 6 di 16 interventi di riqualificazione tali da stabilire un reale, e non meramente intenzionale, collegamento del bene con la funzione pubblica programmata.
Irrilevante è anche l'asserito acquisto, da parte dell'amministrazione convenuta, della proprietà dell'impianto sportivo presente nel terreno de quo per accessione ex art. 936 c.c., atteso che, come si vedrà più nel dettaglio nel punto 3 della presente sentenza, dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che l'impianto sportivo in questione, sin dalla sua costruzione nel 1969 da parte di , è sempre stato gestito da quest'ultimo e, dal Persona_1
1982, anche dall'attore, , i quali lo hanno adibito ad impianto sportivo Parte_1
privato (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni , , Testimone_1 Testimone_2
, e alle udienze del 09.11.2022, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
08.03.2023 e 25.10.2023).
L'immobile oggetto di causa non è stato quindi concretamente ed effettivamente destinato ad un pubblico servizio da parte dell'amministrazione convenuta, sicché non può rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili.
L'eccezione preliminare sollevata dalla deve pertanto Controparte_1
essere rigettata.
2. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda avanzata da per difetto di legittimazione attiva dell'attore. Parte_1
Ad avviso della la legittimazione ad agire Controparte_1
spetterebbe infatti alle associazioni sportive menzionate da parte attrice nell'atto di citazione
(“S.C. NA”, ” e, successivamente, ”, poi Controparte_5 CP_3 CP_3
”) che, nel corso degli anni, hanno avuto sede operativa nei CP_4 Controparte_4
luoghi oggetto di causa.
L'eccezione è infondata.
Com'è noto, in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire o a contraddire, da un lato, e questioni di merito relative alla titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, dall'altro lato, la verifica della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere effettuata solo in base alla domanda, cioè in base al diritto o al rapporto pagina 7 di 16 sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza (Cass. Civ., Sez. Un., 8573/1990).
La legittimazione ad agire o a contraddire difetta quindi solo qualora dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui chiede l'affermazione o che il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità in capo all'attore e in capo al convenuto delle posizioni attive e passive dedotte nella domanda.
Nel caso in esame, ha allegato di possedere, da oltre vent'anni, in modo Parte_1
pacifico, pubblico, incontestato e senza alcuna opposizione da parte della Controparte_1
o di terzi, un terreno di 16.648,00 mq sito in NA di Reggio Calabria,
[...]
identificato al Catasto Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, particella 1369 e di averne pertanto acquistato la proprietà per intervenuta usucapione ordinaria.
Tali allegazioni – a prescindere dalla loro fondatezza, la cui verifica attiene al merito della controversia – sono sufficienti a radicare la legittimazione attiva in capo all'attore.
L'eccezione preliminare sollevata dalla deve pertanto Controparte_1
essere rigettata.
3. Nel merito, ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., del terreno sito in NA di
Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, particella
1369, derivante dal frazionamento della originaria particella 1222 – ex 73.
La domanda è fondata.
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato pagina 8 di 16 dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio ha reso Parte_1
dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa, che si è concretizzata nella costruzione di opere sul terreno, nella manutenzione del bene e nella gestione dello stesso, anche attraverso la concessione in uso a terzi – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
In particolare, il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di Testimone_1
prova nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha riferito: «conosco i fatti di causa perché in più occasioni sono stato chiamato dall'attore per eseguire alcuni lavori nel campetto di calcio che ha in possesso;
preciso che io conoscevo anche il di lui padre;
io ero un ragazzino quando il padre dell'attore si rivolgeva al mio per chiedere interventi sul campo di calcio e terreno adiacente detto campo per svolgere interventi di realizzazione (scavi, livellamento). Preciso che la realizzazione del campo di calcio è avvenuta in diverse fasi. Mio padre ed oggi io possediamo macchinari di lavoro per il settore edilizio (scavatori, ruspe etc.)
[…] Preciso che per realizzare detti lavori il padre dell'attore si è avvalso di diverse ditte, tra cui quella di mio padre […] Preciso che nel 1969 il padre dell'attore aveva fatto realizzare sia
l'area parcheggio che le strade di collegamento con il campo e la via pubblica;
io, successivamente, dal 1981 o 1982, su incarico dell'attore ho ampliato e migliorato alcune strade;
ad esempio, una di dette vie era una piccola stradina in cui poteva accedersi solo con una macchina e io ho provveduto ad allargarla;
successivamente, qualche anno dopo, ho realizzato parcheggi esterni, prima in terra battura e ciottolame;
faccio presente che detta area successivamente ma da altra ditta è stata migliorata con asfalto […] Prima fu il padre dell'odierno attore a dare incarichi alle ditte e provvedere al pagamento;
successivamente lo
pagina 9 di 16 stesso attore mi risulta che mi abbia incaricato e pagato per l'opera svolta. Non sono stato io a realizzare gli spogliatoi che esistono ad oggi nelle aree in questione e che sono stati realizzati negli anni '70; confermo che invece che sono state realizzare opere di ampliamento e completamento dell'impianto che, come ho già detto, sono state realizzate in diversi periodi di tempo prima da mio padre e poi da me […] Io ho sempre visto l'attore e prima di lui il padre avere le chiavi della struttura e aprirci il cancello grande da cui potevano accedere Per_1
con i mezzi meccanici o il portoncino piccolo che fungeva solo da ingresso pedonale. Preciso che lato monte, nelle gradinate vi è un altro accesso pedonale mai io da quest'ultimo accesso non sono mai entrato […] Preciso che qualche anno fa, non ricordo con precisione la data ma ricordo che fu prima dell'epidemia da Covid-19, ho realizzato io su incarico dell'attore la nuova rete fognaria dell'impianto sportivo che collegava gli scarichi degli spogliatoi al pozzetto, in quanto la preesistente non funzionava più; preciso inoltre che ogni anno provvedevo io ai livellamenti del campo sportivo e alla manutenzione delle strade di comunicazione, visto che le piogge alluvionali danneggiavano sia il campo che le vie di comunicazione. Preciso ancora che la sistemazione del campo sportivo da parte mia e su incarico dell'attore avveniva anche in occasione di eventi sportivi ivi organizzati […] Posso dire che sulla base della vetustà dei tubi in gress dell'impianto fognario che io ho sostituito presumo che detto preesistete impianto fosse stato realizzato negli anni 60, quanto furono realizzati i primi spogliatoi;
i tubi infatti erano collegati per asservire i predetti spogliatoi» (cfr. verbale dell'udienza del
09.11.2022).
Il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova nn. 2, 3, Testimone_2
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha affermato: «conosco i fatti di causa perché io sono stato un arbitro di calcio e ho operato anche nella struttura dell'attore; sono stato anche negli anni 1982-1989 Presidente di una squadra di calcio e ho allenato la mia squadra nel detto campo sportivo. Sono stato anche Presidente della locale squadra di calcio
NA ed anche detta squadra si allena a e giocava nel predetto campo sportivo […] Posso dire che le strade che quando arbitravo erano sterrate nel tempo sono state migliorate dal padre dell'attore che le ha fatte asfaltare e che le ha anche fatte collegare col paese;
mi risulta che la strada che collega la struttura al paese porti il nome proprio di “ ”; Persona_1
pagina 10 di 16 preciso che ha anche fatto a proprie spese i muri di recinzione provvedendo a manutenerli visto che quando si demolivano li faceva ricostruire. […] Posso affermare che i cancelli di ingresso mi sono sempre stati aperti dai signori che avevano il possesso delle chiavi;
l'attore Pt_1 prima ed il di lui figlio poi si sono anche avvalsi dell'opera di un signore che all'inizio di ogni partita provvedeva a tracciare le linee del campo […] Preciso che la di cui ero Controparte_6 presidente utilizzava l'impianto ai fini del campionato interregionale e di eccellenza;
preciso che il campo e l'utilizzo della struttura mi venivano concessi direttamente dal signor , Pt_1 prima padre e poi figlio […] Mi risulta che quando la mia squadra giocava fuori casa, la struttura veniva usata da altre società» (cfr. verbale dell'udienza del 09.11.2022).
Il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova nn. 2, 3, Testimone_3
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha riferito: «conosco i fatti di causa in quanto sono stato per tantissimi anni amico fraterno del sig. , di cui conosco Persona_1 ovviamente il figlio […] Preciso che nell'occasione mi sono messo a disposizione del mio amico nel senso che mi sono recato sul posto più di una volta per pagare operai con assegni o solidi liquidi del mio amico […] Ricordo che furono realizzati spogliatoi in cemento in sostituzione di vecchie cabine in legno […] Preciso che le chiavi dall'attore e dal suo dante causa, a volte nel corso degli anni, venivano consegnata ad una persona preposta all'apertura e chiusura dell'impianto sportivo e in più occasioni anche a me […] Preciso che il figlio, odierno attore, ha apportato anche lui migliorie all'impianto sportivo […] Preciso che l'impianto necessita di continua manutenzione a tutt'oggi svolta dall'attore» (cfr. verbale dell'udienza dell'8.03.2023).
Il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova nn. Testimone_4
6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha affermato: «conosco i fatti e i luoghi di causa perché sono un amico di infanzia dell'attore […] Posso dire che quando ero un ragazzino nel predetto campo sportivo, che sapevo essere stato realizzato dal padre del mio amico, ci giocavo. […] Preciso, inoltre, che a volte c'era un custode che, su incarico degli , apriva Pt_1
e chiudeva l'impianto […] Le squadre e le società sportive usavano l'impianto su autorizzazione degli . […] Preciso di essere stato chiamato in alcune occasioni Pt_1
pagina 11 di 16 dall'attore per svolgere qualche lavoretto di manutenzione dell'impianto; preciso, inoltre, che anche il padre dell'odierno attore ha incaricato il mio, in occasione della costruzione dei nuovi spogliatoi, di svolgere tali lavori;
sono stato io da ultimo a provvedere alla manutenzione degli spogliatoi sempre su incarico dell'attore che ha acquistato i materiali e mi ha retribuito» (cfr. verbale dell'udienza dell'8.03.2023).
Infine, il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova Testimone_5
nn. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha riferito: «conosco i luoghi di causa in quanto fin da ragazzo mi sono sempre recato per giocare al pallone con amici;
conosco i luoghi in quanto mi recavo spesso con mio padre, che era muratore, e che su incarico dell'attore e del padre di questo ha svolto lavori di rifacimento e manutenzione degli spogliatoi
[…] Confermo che il padre dell'attore ha realizzato a propria cura e spese un impianto di calcio, ma non so dire in quale anno;
io personalmente frequento l'impianto in questione fin dal
1979 circa e ho sempre visto l'attore prendersi cura dell'impianto e prima di lui il padre,
[…] Preciso che io frequentavo i luoghi oggetto di causa anche prima che la Persona_1 strada fosse realizzata ad opera del padre dell'attore; vi erano dei viottoli sterrati e il padre dell'attore ha fatto realizzare una strada ampia e asfaltata che era denominata Via Miniera, ma che oggi è stata intitolata al signor colui che la ha realizzata […] Confermo Persona_1 che fu mio padre a provvedere su incarico dell'attore, ma ancor prima del padre di quest'ultimo, alle riparazioni e rifacimenti degli spogliatoi dell'impianto; non so dire in quale anno detti spogliatoi furono realizzati dal padre dell'odierno attore […] Ricordo che quando mio padre doveva eseguire lavori su mandato dell'attore e del di lui padre, erano sempre queste persone a consegnare le chiavi della struttura a mio padre» (cfr. verbale dell'udienza del
25.10.2023).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto dall'attore nell'atto di citazione, in particolare:
− che, nel 1969, ha realizzato sul terreno oggetto di causa, a proprie Persona_1
cure e spese, un impianto sportivo e, segnatamente, un campo da calcio con annessi servizi (quali gradinate, ecc.),
pagina 12 di 16 − che ha inoltre realizzato, a proprie cure e spese, all'esterno dell'area Persona_1
anzidetta, una zona adibita a parcheggio e strade di collegamento alla pubblica via,
− che ha conferito, nel 1973, nuovi incarichi di progettazione e Persona_1
realizzazione degli spogliatoi e, sul finire di detto anno, incarichi di ampliamento e completamento dell'impianto sportivo, sostenendo anche in tale circostanza tutti i costi per i professionisti, maestranze e materiali impiegati,
− che tali opere sono consistite nell'ampliamento del terreno di gioco e di quello adiacente, nella realizzazione di nuove recinzioni, di una tribuna, nella sistemazione degli spogliatoi già esistenti e delle strade di collegamento alla via pubblica dal medesimo in precedenza realizzate,
− che, dalla data di realizzazione dell'impianto sportivo (1969) ad oggi, il terreno oggetto di causa è stato munito da di recinzione e varchi/cancelli Persona_1
d'accesso,
− che, dal 1969, e, dal 1982, anche l'attore hanno avuto disponibilità Persona_1 esclusiva delle chiavi di accesso all'impianto e hanno utilizzato il terreno e le opere dai medesimi ivi realizzate adibendoli ad impianto sportivo,
− che, successivamente al decesso di , avvenuto nel 1994, fino ad oggi, Persona_1
ha continuato ad utilizzare il bene di cui si discute adibendolo Parte_1
ad impianto sportivo, comportandosi quale unico proprietario dello stesso,
− che, dal 1969, e, dal 1982, anche l'attore hanno fissato Persona_1 nell'immobile oggetto di causa le sedi operative delle associazioni sportive denominate “S.C. NA”, 1969” e, successivamente, Controparte_2 [...]
1969”, poi “ ”, CP_3 Controparte_4
− che, dal 1969 e per oltre vent'anni, e hanno Persona_1 Parte_1
concesso in uso il terreno e l'impianto sportivo a varie società sportive di serie superiore e non e hanno sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, sopportandone integralmente le relative spese.
Può dunque ritenersi provato che , dal 1982 insieme al proprio padre e Parte_1
dal 1994 in via esclusiva, ha posseduto continuativamente ed ininterrottamente l'immobile in pagina 13 di 16 controversia e che tale possesso è esercitato dal medesimo pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Ritiene questo Giudice che non colga nel segno la ricostruzione di parte convenuta secondo cui il potere di fatto sul bene sarebbe stato esercitato dalle varie associazioni sportive che, nel corso degli anni, hanno fissato la propria sede operativa nell'immobile de quo e hanno concretamente goduto del medesimo.
Dall'istruttoria espletata è infatti emerso che e, successivamente, l'attore Persona_1
hanno infatti concesso a varie associazioni sportive di fissare la sede operativa nei luoghi oggetto di causa, ma hanno sempre mantenuto la gestione dell'immobile (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e alle udienze del 09.11.2022, 08.03.2023 e Testimone_4 Testimone_5
25.10.2023).
Tale circostanza emerge anche dai documenti prodotti in giudizio da parte attrice, in particolare:
− nel verbale assembleare della “S.C. NA” del 01.06.1991 si dà atto che «la gestione dell'impianto sportivo di NA con la sua proprietà non rientra nella presente convenzione, rimanendo essa di esclusiva competenza del signor
[...]
(cfr. all. f di parte attrice), Per_1
− nel verbale soci 1969” del 24.11.1994, al punto c) viene Controparte_2
dichiarato che «è escluso dal patrimonio societario la titolarità, il possesso, la proprietà e la gestione della struttura dell'impianto sportivo sito in via Miniera
NA di , che i soci sottoscritti riconoscono di esclusiva pertinenza Controparte_1 del defunto socio prima e successivamente dell'erede socio Persona_1 Pt_1
» (cfr. all. d di parte attrice),
[...]
− nella dichiarazione soci 1969” del 12.01.1999 si legge che «i CP_3
sottoscritti e nella loro qualità di soci della Parte_3 Parte_4 [...]
dichiarano che la società S.G. NA 1969 disputante il Controparte_7 campionato di Eccellenza Calabrese per l'anno 1998/1999 ha propria struttura in
NA via Miniera;
che essi non accampano alcun diritto sulla predetta struttura
pagina 14 di 16 essendo la stessa di esclusiva appartenenza del sig. quale erede del Parte_1
signor (cfr. all. g di parte attrice). Persona_1
Tutto ciò considerato, si deve a questo punto aggiungere che il potere di fatto esercitato sulla res dall'attore, già protrattosi per oltre vent'anni alla data di instaurazione del presente giudizio,
è idoneo, di per sé, a giustificare l'acquisto della proprietà dell'immobile di cui si discute da parte di per intervenuta usucapione ordinaria, e ciò consente di non Parte_1
esaminare le eccezioni sollevate da parte convenuta in relazione alla possibilità di unire il possesso di a quello del padre ex art. 1146 c.c. Parte_1
Concludendo, il possesso esercitato dall'attore in modo pacifico, pubblico ed esclusivo per un periodo di oltre vent'anni risulta idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dell'ente proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte del possessore, che si è completamente sostituito al proprietario nell'utilizzazione dell'immobile, con quell'animus possidendi che – come si è detto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
deve pertanto essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione Parte_1
ordinaria, dell'immobile sito in NA di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni di tale
Comune, Sezione di NA, al foglio di mappa 5, particella 1369.
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la
[...]
deve essere condannata a rimborsare le spese di lite di parte Controparte_1
attrice, che verranno liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta, con applicazione dei valori medi di riferimento. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore dei difensori dell'attore, avv.
Mario Mafrica e avv. Daniela Barbaro, ex art. 93 c.p.c.
5. Si deve infine precisare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_8 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza che sia necessario uno specifico ordine o una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta usucapione Parte_1
ordinaria, dell'immobile sito in NA di Reggio Calabria, identificato al Catasto
Terreni del Comune di , Sezione di NA, al foglio di mappa 5, Controparte_1
particella 1369,
2. condanna la a rimborsare le spese di lite di Controparte_1
, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso e in euro 264,00 Parte_1
per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A, disponendone la distrazione in favore dei difensori dell'attore, avv. Mario Mafrica e avv. Daniela Barbaro, ex art. 93 c.p.c.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/05/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1891/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAFRICA MARIO e dall'avv. BARBARO DANIELA
ATTORE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DE P.IVA_1
TOMMASI MARIO
CONVENUTA
OGGETTO
Usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, la , al fine di essere Controparte_1
dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, del terreno sito in NA di
Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, neoformata particella 1369, derivante dal frazionamento dell'originaria particella 1222 – ex 73, formalmente intestato alla parte convenuta.
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato:
− di possedere da oltre vent'anni, in modo pacifico, pubblico, incontestato e senza alcuna opposizione da parte della o di terzi, Controparte_1
un terreno di 16.648,00 mq sito in NA di Reggio Calabria, identificato al Catasto
Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, particella 1369, derivante dal frazionamento dell'originaria particella 1222 – ex 73, formalmente intestato all'amministrazione convenuta,
− che, nel 1969, il padre di esso istante, , aveva realizzato sulla Persona_1
porzione di terreno corrispondente alla neoformata particella 1396 un campo da calcio con annessi servizi (gradinate, spogliatoi, ecc.), un parcheggio esterno e strade di collegamento alla via pubblica,
− che, sin dall'anno 1982, esso attore aveva utilizzato insieme al proprio padre, con animus rem sibi habendi, il terreno di cui si discute adibendolo ad impianto sportivo,
− che esso istante e il proprio padre avevano, inoltre, provveduto, a loro spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno e dell'impianto sportivo ivi realizzato, fissandovi anche le sedi operative delle associazioni sportive “S.C.
NA”, 1969” e, successivamente, ”, poi Controparte_2 Controparte_3
” e concedendolo in uso a numerose società Controparte_4
sportive di serie superiore e non (Ravagnese, Pro-Sbarre, Archi, Croce Valanidi,
Maestrelli, San Rocco-Puzzi, Rapid Reggio, ecc.), anche per la disputa di tornei di
Lega e aziendali,
pagina 2 di 16 − che, dopo la morte di , avvenuta nel 1994, esso attore aveva Persona_1
continuato a comportarsi quale unico proprietario del terreno oggetto di causa e dell'impianto sportivo ivi realizzato, mediante tutte le manifestazioni esteriori riconducibili al diritto di proprietà.
ha dedotto di essere divenuto proprietario del terreno de quo e dei Parte_1
manufatti su di esso esistenti per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. e ha concluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e dichiarare che, per effetto di usucapione, il signor
, C.F. nato il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_2 Controparte_1 ivi residente in [...], è divenuto proprietario dell'immobile sito in località NA di Reggio Calabria, distinto al Catasto Terreni del Comune di
[...]
al Foglio di Mappa 5, particella 1396, di mq 16.648 (derivata dal frazionamento della CP_1
originaria particella 1222 – ex 73), ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di , con Controparte_1
esonero del Conservatore da ogni responsabilità; 2) condannare il convenuto al pagamento alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2019, si è tempestivamente costituita in giudizio la , eccependo in via preliminare: Controparte_1
− l'inammissibilità della domanda avanzata da in quanto il bene Parte_1
oggetto di causa rientra nel patrimonio indisponibile dell'amministrazione convenuta,
− l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore in considerazione della carenza di legittimazione attiva del medesimo, dovendosi invece riconoscere la legittimazione ad agire in capo alle varie associazioni sportive che, nel corso degli anni, hanno usufruito e goduto dell'immobile de quo.
Nel merito, l'amministrazione convenuta ha invece contestato sotto vari profili la domanda avanzata da controparte, deducendone l'infondatezza.
Parte convenuta ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di «accertare la natura di bene indisponibile, sì come argomentato al punto n. 1, e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda di usucapione sottesa all'atto di citazione;
2. sempre in via preliminare, ma gradata, accertare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, sì come argomentato al punto n. 2, e,
pagina 3 di 16 per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda di usucapione sottesa all'atto di citazione per carenza di condizione dell'azione;
3. nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice per come argomentato ai subb. nn. 3 e 4 della presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda avanzata da in considerazione Parte_1
dell'appartenenza del bene oggetto di causa al patrimonio indisponibile dell'amministrazione convenuta.
Nell'atto di citazione, parte convenuta ha allegato:
− che, con l'emanazione del P.R.G. del 1975, la porzione di terreno di cui si discute era stata destinata ad «attrezzature sportive e tempo libero»,
− che, successivamente, nell'ottica della finalizzazione del bene al soddisfacimento dell'interesse pubblico, la Provincia di Reggio Calabria e il Parte_2
avevano concluso un accordo di programma con il quale era stata concordata
[...] la «riqualificazione dell'area per destinare spazi pubblici alla fruizione collettiva»,
− che, nel 2008, la Provincia di Reggio Calabria aveva approvato l'inventario dei beni patrimoniali indisponibili, facendovi rientrare anche il terreno oggetto di causa,
− che, il 23.07.2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva espresso parare favorevole in relazione al progetto di cui al predetto accordo di programma,
− che il con le determine del 23.11.2010 e del 26.04.2011, Parte_2 aveva approvato il progetto esecutivo delle opere relative all'intervento,
pagina 4 di 16 − che l'iter procedimentale seguito dall'amministrazione convenuta si era concluso con l'approvazione del progetto definitivo esecutivo.
La ha dunque dedotto che il terreno di cui si discute Controparte_1
rientra nel patrimonio indisponibile dell'amministrazione convenuta, atteso che la destinazione operata nel P.R.G. del 1975 e la sua successiva concretizzazione mediante l'attività amministrativa sfociata nell'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione dell'area costituiscono elementi idonei ad imprimere al terreno una destinazione di interesse pubblico.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., l'amministrazione convenuta ha ulteriormente dedotto di essere divenuta proprietaria delle opere realizzate sul terreno (campo calcio con servizi annessi) per accessione ex art. 936 c.c. e di avere pertanto rispettato e concretamente realizzato l'attività programmatica prevista nel P.R.G. del 1975, con il quale l'area era stata destinata ad «attrezzature sportive e tempo libero», avendo predisposto strutture idonee e sufficienti a realizzare l'interesse pubblico indicato.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata dalla Controparte_1
sia infondata.
[...]
Deve infatti osservarsi che il terreno per cui è causa non rientra tra i beni facenti parte del patrimonio indisponibile degli Enti territoriali precisamente indicati nell'art. 826 c.c., né presenta le caratteristiche indicate dal comma 3 della medesima disposizione.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
«affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio» (Cass.
Civ., Sez. Un., 6019/2016).
Applicando tale principio al caso in esame, si deve rilevare che la destinazione del bene ad
«attrezzature sportive e tempo libero» operata nel P.R.G. del 1975 può certamente considerarsi pagina 5 di 16 una manifestazione della volontà dell'amministrazione convenuta di destinare il terreno di cui si discute ad un servizio pubblico;
tuttavia, la mera intenzione, comunque manifestata, di destinarlo ad un pubblico servizio non è sufficiente – come si è visto – ad imprimere all'immobile il carattere di indisponibilità, essendo altresì necessaria l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
Ebbene, la , sulla quale gravava il relativo onere ex Controparte_1
art. 2697 c.c., non ha fornito prova di aver concretamente ed effettivamente destinato l'immobile oggetto di causa ad un pubblico servizio.
Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che non è stata dimostrata l'effettiva riqualificazione dell'area di cui si discute da parte dell'amministrazione convenuta.
Dalla disamina del progetto esecutivo in atti si evince che l'originaria proposta prevedeva la riqualificazione di un lotto di terreno costituito anche dalla particella 73 del foglio di mappa 5
(dalla quale, a seguito di frazionamento, è derivata la particella 1369 oggetto di causa) mediante la destinazione della stessa a spazi collettivi polifunzionali, ma solo gli stralci I e II (relativi alla realizzazione di «una attrezzatura di quartiere» costituita da una sala polivalente, un'area a verde attrezzato con una piccola cavea e un tratto di nuova viabilità che integra e razionalizza la viabilità locale, una cabina Enel, una vasca d'accumulo d'acqua a servizio di un impianto di irrigazione oltre che dell'impianto antincendio della sala polivalente e un impianto di sollevamento per le acque reflue) sono stati approvati in data 23.11.2010 (cfr. all. 6 di parte convenuta).
Dal progetto definitivo sono stati invece esclusi lo stralcio V e, per quanto qui interessa, gli stralci III e IV, relativi alla «riqualificazione dell'area attualmente occupata da campo da calcio per nuovi campi sportivi (per calcetto e basket) oltre i servizi annessi e la sistemazione a verde delle altre aree contigue» (cfr. all. 6 di parte convenuta), dunque aventi ad oggetto proprio l'area per cui è causa.
Non è stata invece documentata l'eventuale, successiva, approvazione degli stralci III e IV e, in ogni caso, non vi è alcuna prova che la parte convenuta, nel corso degli anni, abbia concretamente posto in essere sul terreno oggetto di causa attività, opere di trasformazione o pagina 6 di 16 interventi di riqualificazione tali da stabilire un reale, e non meramente intenzionale, collegamento del bene con la funzione pubblica programmata.
Irrilevante è anche l'asserito acquisto, da parte dell'amministrazione convenuta, della proprietà dell'impianto sportivo presente nel terreno de quo per accessione ex art. 936 c.c., atteso che, come si vedrà più nel dettaglio nel punto 3 della presente sentenza, dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che l'impianto sportivo in questione, sin dalla sua costruzione nel 1969 da parte di , è sempre stato gestito da quest'ultimo e, dal Persona_1
1982, anche dall'attore, , i quali lo hanno adibito ad impianto sportivo Parte_1
privato (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni , , Testimone_1 Testimone_2
, e alle udienze del 09.11.2022, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
08.03.2023 e 25.10.2023).
L'immobile oggetto di causa non è stato quindi concretamente ed effettivamente destinato ad un pubblico servizio da parte dell'amministrazione convenuta, sicché non può rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili.
L'eccezione preliminare sollevata dalla deve pertanto Controparte_1
essere rigettata.
2. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda avanzata da per difetto di legittimazione attiva dell'attore. Parte_1
Ad avviso della la legittimazione ad agire Controparte_1
spetterebbe infatti alle associazioni sportive menzionate da parte attrice nell'atto di citazione
(“S.C. NA”, ” e, successivamente, ”, poi Controparte_5 CP_3 CP_3
”) che, nel corso degli anni, hanno avuto sede operativa nei CP_4 Controparte_4
luoghi oggetto di causa.
L'eccezione è infondata.
Com'è noto, in virtù della distinzione tra questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire o a contraddire, da un lato, e questioni di merito relative alla titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, dall'altro lato, la verifica della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere effettuata solo in base alla domanda, cioè in base al diritto o al rapporto pagina 7 di 16 sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza (Cass. Civ., Sez. Un., 8573/1990).
La legittimazione ad agire o a contraddire difetta quindi solo qualora dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui chiede l'affermazione o che il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità in capo all'attore e in capo al convenuto delle posizioni attive e passive dedotte nella domanda.
Nel caso in esame, ha allegato di possedere, da oltre vent'anni, in modo Parte_1
pacifico, pubblico, incontestato e senza alcuna opposizione da parte della Controparte_1
o di terzi, un terreno di 16.648,00 mq sito in NA di Reggio Calabria,
[...]
identificato al Catasto Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, particella 1369 e di averne pertanto acquistato la proprietà per intervenuta usucapione ordinaria.
Tali allegazioni – a prescindere dalla loro fondatezza, la cui verifica attiene al merito della controversia – sono sufficienti a radicare la legittimazione attiva in capo all'attore.
L'eccezione preliminare sollevata dalla deve pertanto Controparte_1
essere rigettata.
3. Nel merito, ha agito in giudizio al fine di essere dichiarato Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., del terreno sito in NA di
Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni di tale Comune al foglio di mappa 5, particella
1369, derivante dal frazionamento della originaria particella 1222 – ex 73.
La domanda è fondata.
Com'è noto, l'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria di beni immobili ai sensi dell'art. 1158 c.c. presuppone un comportamento umano – c.d. corpus possessionis – continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla res, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge – cioè 20 anni –, un potere corrispondente a quello del proprietario, che sia rivelatore anche all'esterno di una indiscussa, esclusiva e piena signoria sulla cosa, a cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del titolare formale del bene, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato pagina 8 di 16 dal possessore;
il corpus possessionis deve inoltre essere accompagnato, per tutto il periodo di tempo richiesto dalla legge, dall'animo di tenere la cosa come propria – c.d. animus rem sibi habendi –, cioè dalla volontà di escludere gli altri dalle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
Ciò premesso in termini generali, nell'odierno giudizio ha reso Parte_1
dimostrazione della continuativa ultraventennale disponibilità dell'immobile oggetto di causa, che si è concretizzata nella costruzione di opere sul terreno, nella manutenzione del bene e nella gestione dello stesso, anche attraverso la concessione in uso a terzi – condotte, queste, costituenti tipico atto di esercizio del diritto dominicale –.
In questo senso si sono infatti concordemente espressi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità e connessa veridicità del narrato non vi è motivo di dubitare.
In particolare, il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di Testimone_1
prova nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha riferito: «conosco i fatti di causa perché in più occasioni sono stato chiamato dall'attore per eseguire alcuni lavori nel campetto di calcio che ha in possesso;
preciso che io conoscevo anche il di lui padre;
io ero un ragazzino quando il padre dell'attore si rivolgeva al mio per chiedere interventi sul campo di calcio e terreno adiacente detto campo per svolgere interventi di realizzazione (scavi, livellamento). Preciso che la realizzazione del campo di calcio è avvenuta in diverse fasi. Mio padre ed oggi io possediamo macchinari di lavoro per il settore edilizio (scavatori, ruspe etc.)
[…] Preciso che per realizzare detti lavori il padre dell'attore si è avvalso di diverse ditte, tra cui quella di mio padre […] Preciso che nel 1969 il padre dell'attore aveva fatto realizzare sia
l'area parcheggio che le strade di collegamento con il campo e la via pubblica;
io, successivamente, dal 1981 o 1982, su incarico dell'attore ho ampliato e migliorato alcune strade;
ad esempio, una di dette vie era una piccola stradina in cui poteva accedersi solo con una macchina e io ho provveduto ad allargarla;
successivamente, qualche anno dopo, ho realizzato parcheggi esterni, prima in terra battura e ciottolame;
faccio presente che detta area successivamente ma da altra ditta è stata migliorata con asfalto […] Prima fu il padre dell'odierno attore a dare incarichi alle ditte e provvedere al pagamento;
successivamente lo
pagina 9 di 16 stesso attore mi risulta che mi abbia incaricato e pagato per l'opera svolta. Non sono stato io a realizzare gli spogliatoi che esistono ad oggi nelle aree in questione e che sono stati realizzati negli anni '70; confermo che invece che sono state realizzare opere di ampliamento e completamento dell'impianto che, come ho già detto, sono state realizzate in diversi periodi di tempo prima da mio padre e poi da me […] Io ho sempre visto l'attore e prima di lui il padre avere le chiavi della struttura e aprirci il cancello grande da cui potevano accedere Per_1
con i mezzi meccanici o il portoncino piccolo che fungeva solo da ingresso pedonale. Preciso che lato monte, nelle gradinate vi è un altro accesso pedonale mai io da quest'ultimo accesso non sono mai entrato […] Preciso che qualche anno fa, non ricordo con precisione la data ma ricordo che fu prima dell'epidemia da Covid-19, ho realizzato io su incarico dell'attore la nuova rete fognaria dell'impianto sportivo che collegava gli scarichi degli spogliatoi al pozzetto, in quanto la preesistente non funzionava più; preciso inoltre che ogni anno provvedevo io ai livellamenti del campo sportivo e alla manutenzione delle strade di comunicazione, visto che le piogge alluvionali danneggiavano sia il campo che le vie di comunicazione. Preciso ancora che la sistemazione del campo sportivo da parte mia e su incarico dell'attore avveniva anche in occasione di eventi sportivi ivi organizzati […] Posso dire che sulla base della vetustà dei tubi in gress dell'impianto fognario che io ho sostituito presumo che detto preesistete impianto fosse stato realizzato negli anni 60, quanto furono realizzati i primi spogliatoi;
i tubi infatti erano collegati per asservire i predetti spogliatoi» (cfr. verbale dell'udienza del
09.11.2022).
Il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova nn. 2, 3, Testimone_2
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha affermato: «conosco i fatti di causa perché io sono stato un arbitro di calcio e ho operato anche nella struttura dell'attore; sono stato anche negli anni 1982-1989 Presidente di una squadra di calcio e ho allenato la mia squadra nel detto campo sportivo. Sono stato anche Presidente della locale squadra di calcio
NA ed anche detta squadra si allena a e giocava nel predetto campo sportivo […] Posso dire che le strade che quando arbitravo erano sterrate nel tempo sono state migliorate dal padre dell'attore che le ha fatte asfaltare e che le ha anche fatte collegare col paese;
mi risulta che la strada che collega la struttura al paese porti il nome proprio di “ ”; Persona_1
pagina 10 di 16 preciso che ha anche fatto a proprie spese i muri di recinzione provvedendo a manutenerli visto che quando si demolivano li faceva ricostruire. […] Posso affermare che i cancelli di ingresso mi sono sempre stati aperti dai signori che avevano il possesso delle chiavi;
l'attore Pt_1 prima ed il di lui figlio poi si sono anche avvalsi dell'opera di un signore che all'inizio di ogni partita provvedeva a tracciare le linee del campo […] Preciso che la di cui ero Controparte_6 presidente utilizzava l'impianto ai fini del campionato interregionale e di eccellenza;
preciso che il campo e l'utilizzo della struttura mi venivano concessi direttamente dal signor , Pt_1 prima padre e poi figlio […] Mi risulta che quando la mia squadra giocava fuori casa, la struttura veniva usata da altre società» (cfr. verbale dell'udienza del 09.11.2022).
Il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova nn. 2, 3, Testimone_3
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha riferito: «conosco i fatti di causa in quanto sono stato per tantissimi anni amico fraterno del sig. , di cui conosco Persona_1 ovviamente il figlio […] Preciso che nell'occasione mi sono messo a disposizione del mio amico nel senso che mi sono recato sul posto più di una volta per pagare operai con assegni o solidi liquidi del mio amico […] Ricordo che furono realizzati spogliatoi in cemento in sostituzione di vecchie cabine in legno […] Preciso che le chiavi dall'attore e dal suo dante causa, a volte nel corso degli anni, venivano consegnata ad una persona preposta all'apertura e chiusura dell'impianto sportivo e in più occasioni anche a me […] Preciso che il figlio, odierno attore, ha apportato anche lui migliorie all'impianto sportivo […] Preciso che l'impianto necessita di continua manutenzione a tutt'oggi svolta dall'attore» (cfr. verbale dell'udienza dell'8.03.2023).
Il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova nn. Testimone_4
6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha affermato: «conosco i fatti e i luoghi di causa perché sono un amico di infanzia dell'attore […] Posso dire che quando ero un ragazzino nel predetto campo sportivo, che sapevo essere stato realizzato dal padre del mio amico, ci giocavo. […] Preciso, inoltre, che a volte c'era un custode che, su incarico degli , apriva Pt_1
e chiudeva l'impianto […] Le squadre e le società sportive usavano l'impianto su autorizzazione degli . […] Preciso di essere stato chiamato in alcune occasioni Pt_1
pagina 11 di 16 dall'attore per svolgere qualche lavoretto di manutenzione dell'impianto; preciso, inoltre, che anche il padre dell'odierno attore ha incaricato il mio, in occasione della costruzione dei nuovi spogliatoi, di svolgere tali lavori;
sono stato io da ultimo a provvedere alla manutenzione degli spogliatoi sempre su incarico dell'attore che ha acquistato i materiali e mi ha retribuito» (cfr. verbale dell'udienza dell'8.03.2023).
Infine, il teste ha confermato le circostanze indicate nei capitoli di prova Testimone_5
nn. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritti, e ha riferito: «conosco i luoghi di causa in quanto fin da ragazzo mi sono sempre recato per giocare al pallone con amici;
conosco i luoghi in quanto mi recavo spesso con mio padre, che era muratore, e che su incarico dell'attore e del padre di questo ha svolto lavori di rifacimento e manutenzione degli spogliatoi
[…] Confermo che il padre dell'attore ha realizzato a propria cura e spese un impianto di calcio, ma non so dire in quale anno;
io personalmente frequento l'impianto in questione fin dal
1979 circa e ho sempre visto l'attore prendersi cura dell'impianto e prima di lui il padre,
[…] Preciso che io frequentavo i luoghi oggetto di causa anche prima che la Persona_1 strada fosse realizzata ad opera del padre dell'attore; vi erano dei viottoli sterrati e il padre dell'attore ha fatto realizzare una strada ampia e asfaltata che era denominata Via Miniera, ma che oggi è stata intitolata al signor colui che la ha realizzata […] Confermo Persona_1 che fu mio padre a provvedere su incarico dell'attore, ma ancor prima del padre di quest'ultimo, alle riparazioni e rifacimenti degli spogliatoi dell'impianto; non so dire in quale anno detti spogliatoi furono realizzati dal padre dell'odierno attore […] Ricordo che quando mio padre doveva eseguire lavori su mandato dell'attore e del di lui padre, erano sempre queste persone a consegnare le chiavi della struttura a mio padre» (cfr. verbale dell'udienza del
25.10.2023).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno dunque confermato quanto dedotto dall'attore nell'atto di citazione, in particolare:
− che, nel 1969, ha realizzato sul terreno oggetto di causa, a proprie Persona_1
cure e spese, un impianto sportivo e, segnatamente, un campo da calcio con annessi servizi (quali gradinate, ecc.),
pagina 12 di 16 − che ha inoltre realizzato, a proprie cure e spese, all'esterno dell'area Persona_1
anzidetta, una zona adibita a parcheggio e strade di collegamento alla pubblica via,
− che ha conferito, nel 1973, nuovi incarichi di progettazione e Persona_1
realizzazione degli spogliatoi e, sul finire di detto anno, incarichi di ampliamento e completamento dell'impianto sportivo, sostenendo anche in tale circostanza tutti i costi per i professionisti, maestranze e materiali impiegati,
− che tali opere sono consistite nell'ampliamento del terreno di gioco e di quello adiacente, nella realizzazione di nuove recinzioni, di una tribuna, nella sistemazione degli spogliatoi già esistenti e delle strade di collegamento alla via pubblica dal medesimo in precedenza realizzate,
− che, dalla data di realizzazione dell'impianto sportivo (1969) ad oggi, il terreno oggetto di causa è stato munito da di recinzione e varchi/cancelli Persona_1
d'accesso,
− che, dal 1969, e, dal 1982, anche l'attore hanno avuto disponibilità Persona_1 esclusiva delle chiavi di accesso all'impianto e hanno utilizzato il terreno e le opere dai medesimi ivi realizzate adibendoli ad impianto sportivo,
− che, successivamente al decesso di , avvenuto nel 1994, fino ad oggi, Persona_1
ha continuato ad utilizzare il bene di cui si discute adibendolo Parte_1
ad impianto sportivo, comportandosi quale unico proprietario dello stesso,
− che, dal 1969, e, dal 1982, anche l'attore hanno fissato Persona_1 nell'immobile oggetto di causa le sedi operative delle associazioni sportive denominate “S.C. NA”, 1969” e, successivamente, Controparte_2 [...]
1969”, poi “ ”, CP_3 Controparte_4
− che, dal 1969 e per oltre vent'anni, e hanno Persona_1 Parte_1
concesso in uso il terreno e l'impianto sportivo a varie società sportive di serie superiore e non e hanno sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, sopportandone integralmente le relative spese.
Può dunque ritenersi provato che , dal 1982 insieme al proprio padre e Parte_1
dal 1994 in via esclusiva, ha posseduto continuativamente ed ininterrottamente l'immobile in pagina 13 di 16 controversia e che tale possesso è esercitato dal medesimo pubblicamente, pacificamente e in modo indiscusso.
Ritiene questo Giudice che non colga nel segno la ricostruzione di parte convenuta secondo cui il potere di fatto sul bene sarebbe stato esercitato dalle varie associazioni sportive che, nel corso degli anni, hanno fissato la propria sede operativa nell'immobile de quo e hanno concretamente goduto del medesimo.
Dall'istruttoria espletata è infatti emerso che e, successivamente, l'attore Persona_1
hanno infatti concesso a varie associazioni sportive di fissare la sede operativa nei luoghi oggetto di causa, ma hanno sempre mantenuto la gestione dell'immobile (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e alle udienze del 09.11.2022, 08.03.2023 e Testimone_4 Testimone_5
25.10.2023).
Tale circostanza emerge anche dai documenti prodotti in giudizio da parte attrice, in particolare:
− nel verbale assembleare della “S.C. NA” del 01.06.1991 si dà atto che «la gestione dell'impianto sportivo di NA con la sua proprietà non rientra nella presente convenzione, rimanendo essa di esclusiva competenza del signor
[...]
(cfr. all. f di parte attrice), Per_1
− nel verbale soci 1969” del 24.11.1994, al punto c) viene Controparte_2
dichiarato che «è escluso dal patrimonio societario la titolarità, il possesso, la proprietà e la gestione della struttura dell'impianto sportivo sito in via Miniera
NA di , che i soci sottoscritti riconoscono di esclusiva pertinenza Controparte_1 del defunto socio prima e successivamente dell'erede socio Persona_1 Pt_1
» (cfr. all. d di parte attrice),
[...]
− nella dichiarazione soci 1969” del 12.01.1999 si legge che «i CP_3
sottoscritti e nella loro qualità di soci della Parte_3 Parte_4 [...]
dichiarano che la società S.G. NA 1969 disputante il Controparte_7 campionato di Eccellenza Calabrese per l'anno 1998/1999 ha propria struttura in
NA via Miniera;
che essi non accampano alcun diritto sulla predetta struttura
pagina 14 di 16 essendo la stessa di esclusiva appartenenza del sig. quale erede del Parte_1
signor (cfr. all. g di parte attrice). Persona_1
Tutto ciò considerato, si deve a questo punto aggiungere che il potere di fatto esercitato sulla res dall'attore, già protrattosi per oltre vent'anni alla data di instaurazione del presente giudizio,
è idoneo, di per sé, a giustificare l'acquisto della proprietà dell'immobile di cui si discute da parte di per intervenuta usucapione ordinaria, e ciò consente di non Parte_1
esaminare le eccezioni sollevate da parte convenuta in relazione alla possibilità di unire il possesso di a quello del padre ex art. 1146 c.c. Parte_1
Concludendo, il possesso esercitato dall'attore in modo pacifico, pubblico ed esclusivo per un periodo di oltre vent'anni risulta idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dell'ente proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte del possessore, che si è completamente sostituito al proprietario nell'utilizzazione dell'immobile, con quell'animus possidendi che – come si è detto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione.
deve pertanto essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione Parte_1
ordinaria, dell'immobile sito in NA di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni di tale
Comune, Sezione di NA, al foglio di mappa 5, particella 1369.
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la
[...]
deve essere condannata a rimborsare le spese di lite di parte Controparte_1
attrice, che verranno liquidate direttamente nel dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta, con applicazione dei valori medi di riferimento. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore dei difensori dell'attore, avv.
Mario Mafrica e avv. Daniela Barbaro, ex art. 93 c.p.c.
5. Si deve infine precisare che la presente sentenza è un titolo che l' è Controparte_8 tenuto a trascrivere ai sensi dell'art. 2651 c.c., senza che sia necessario uno specifico ordine o una specifica autorizzazione da parte del Giudice.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta usucapione Parte_1
ordinaria, dell'immobile sito in NA di Reggio Calabria, identificato al Catasto
Terreni del Comune di , Sezione di NA, al foglio di mappa 5, Controparte_1
particella 1369,
2. condanna la a rimborsare le spese di lite di Controparte_1
, che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso e in euro 264,00 Parte_1
per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A, disponendone la distrazione in favore dei difensori dell'attore, avv. Mario Mafrica e avv. Daniela Barbaro, ex art. 93 c.p.c.
Sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/05/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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