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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO R.G. n. 2606/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta NT - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2606/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZUCCHIATTI STEFANO, giusta delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis 51 c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni;
Il Tribunale rilevato
pagina 1 di 2 che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta, con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento delle loro figlie minorenni (artt. 473 bis 51 c.p.c. e 337 bis. ss. c.c.), riconosciute da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto delle minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.); visti gli artt. 337 bis ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, così come formulati nel ricorso introduttivo del 21.06.2025 (telematicamente depositato in data 25.06.2025), che costituisce parte integrante della presente sentenza;
accordi poi riconfermati all'udienza del 23.10.2025.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 27/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta NT JU FM
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO R.G. n. 2606/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU FM - Presidente
Benedetta NT - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2606/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, nata il [...] a [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZUCCHIATTI STEFANO, giusta delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis 51 c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni;
Il Tribunale rilevato
pagina 1 di 2 che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta, con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento delle loro figlie minorenni (artt. 473 bis 51 c.p.c. e 337 bis. ss. c.c.), riconosciute da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto delle minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.); visti gli artt. 337 bis ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, così come formulati nel ricorso introduttivo del 21.06.2025 (telematicamente depositato in data 25.06.2025), che costituisce parte integrante della presente sentenza;
accordi poi riconfermati all'udienza del 23.10.2025.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 27/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta NT JU FM
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