Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 13/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1189 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marino Parte_1
Iannacchero, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Tagliamento, n.165
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mariano, con cui elettivamente domicilia presso la propria sede in Avellino, alla via Degli Imbimbo, nn. 10/12
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/05/24, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n. 425/24 del Tribunale di Avellino, che, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla somma di euro 1.075,80 corrisposta, nelle more del giudizio, a titolo di differenze retributive, aveva condannato l'Asl di Avellino al pagamento della retribuzione dovuta per ulteriori 14,52 ore, secondo i parametri indicati nella delibera n.1155/2017, oltre interessi legali, con compensazione integrale delle spese di lite.
L'odierna appellante ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando, con il primo motivo di gravame, l'erroneità della
Con il secondo motivo d'appello, l'impugnante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Sul punto, ha osservato che alla soccombenza CO della avrebbe dovuto conseguire la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali in luogo della loro compensazione. Invero, ad avviso dell'appellante, l'accoglimento parziale del ricorso, essendo riferibile ad una domanda unitaria articolata in un unico capo, non ha dato luogo ad un'ipotesi di reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese, ma al più avrebbe potuto determinare la compensazione in presenza di uno dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., assenti nel caso di specie.
L'appellante ha, pertanto, chiesto alla Corte adita di accertare il suo diritto a percepire la retribuzione dovutale per complessive 77 ore di lavoro e, dunque, per ulteriori 30,56 ore rispetto alle 46,44 ore retribuitele dalla Asl di Avellino, per un importo orario di euro 19,14 e, conseguentemente, di condannare l'appellata a corrispondere in suo favore la somma di euro 584,91 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge;
ha chiesto, altresì, di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, vinte le spese del presente grado.
Si è costituita la Asl di Avellino che ha chiesto il rigetto integrale dell'appello in quanto infondato per le ragioni espresse in memoria.
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità sopra dette e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In via preliminare si evidenzia che la statuizione del primo giudice che ha ritenuto non accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente in relazione ai giorni 25 giugno e 9 luglio 2018 non è stata attinta da alcuna censura – avendo l'appellante riconosciuto di essere in congedo per ferie in questi due giorni -, per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato.
Oggetto del presente grado di giudizio è, dunque, l'accertamento dello svolgimento dell'attività lavorativa a supporto delle unità vaccinali del CVD di Avellino, da parte della anche in tutte Pt_1 le giornate di lunedì del mese di marzo 2018 (specificamente, nei giorni 5, 12, 19 e 26) dalle ore 15.00 alle ore 18.30 al fine di stabilire la spettanza, in favore dell'impugnante, della retribuzione per ulteriori 14 ore lavorate rispetto alle 46,44 ore già retribuite dall'Asl Avellino ed a quelle ulteriori riconosciute in sentenza (14 ore e 52 minuti).
Per una migliore comprensione dei fatti di causa, occorre riportare nel dettaglio quanto dedotto in primo grado dalla ossia: Pt_1
- di essere stata dipendente dell'ASL di Avellino dal 23.1.1996 al 30.9.2019 con qualifica di Infermiere;
- di avere partecipato al progetto denominato “linee progettuali G4 Piano Regionale della prevenzione 2016/2018” espletato a supporto CO delle unità vaccinali del CVD di Avellino, giusta delibera n. 1155/2017, dal febbraio 2018 al luglio 2018;
- di avere svolto dette attività al di fuori dell'orario di lavoro ogni lunedì dalle 15.00 alle 18.30, a far data dal 5.2.2018 sino al mese di luglio 2018, per un totale di 25 giorni e 87,5 ore di lavoro, quantificate in euro 1.674,75 secondo i parametri di retribuzione oraria fissati dalla ASL nella delibera n.1155/2017 (paga oraria di euro 19,14);
- di non avere mai ricevuto la retribuzione spettante per tale attività, a nulla essendo valse le reiterate richieste in tal senso CO avanzate all' .
CO Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Avellino di condannare l' convenuta al pagamento della retribuzione dovutale per le 87,50 ore di lavoro svolte, pari ad euro 1.674,75 o, comunque, della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.
La Asl di Avellino, nel costituirsi in giudizio, rappresentava di avere provveduto, nel mese di giugno del 2022, al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti per un importo pari ad euro 1.075,80. Eccepiva che le ore di attività lavorativa svolte dalla ricorrente nell'ambito del summenzionato progetto fossero pari a 46,44 – e non a 87,50, come asserito in ricorso -, in quanto per i mesi di febbraio e marzo 2018 non risultava la vidimazione con il codice 090, finalizzata ad attestare la presenza del dipendente presso il centro vaccinale, mentre nei giorni 25 giugno 2018 e 9 luglio 2018 la ricorrente risultava in congedo per ferie.
Orbene, il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, ha considerato provato lo svolgimento dell'attività vaccinale, da parte della ricorrente, anche nei giorni 5,12,19 e 26 febbraio 2018, per i quali veniva prodotta in giudizio un'autocertificazione dell'attività svolta sottoscritta dal direttore della Parte_2
, escludendo invece dal computo i giorni 25 giugno e 9 luglio
[...] 2018, in cui la lavoratrice risultava in congedo per ferie, nonché i giorni 5,12,19 e 26 marzo 2018, per i quali non vi era evidenza in atti né di un'autocertificazione della ricorrente né di altra documentazione attestante la vidimazione con codice 090.
Pertanto, il primo Giudice ha ritenuto che la avesse Pt_1 espletato la suddetta attività di supporto vaccinale per complessivi 18 giorni, corrispondenti a 60,08 ore, e che, dunque, residuasse rispetto a quanto già riconosciuto dall'Amministrazione una differenza oraria di 14 ore e 52 minuti, da liquidarsi secondo i parametri individuati dalla delibera n. 1155/2017 (importo orario pari ad € 19,14).
Orbene, con il primo motivo di censura, l'appellante si duole dell'omessa valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie dalle quali era emersa la prova dello svolgimento dell'attività vaccinale anche nel mese di marzo 2018, atteso che la CO teste escussa, dipendente aveva confermato Testimone_1 appieno le circostanze dedotte a sostegno della domanda attorea.
La doglianza è fondata.
Il giudice di prime cure, relativamente al periodo di causa, ha escluso l'espletamento della prestazione lavorativa da parte dell'appellante statuendo che “Quanto invece ai giorni 5,12,19 e 26 marzo 2018, non risulta in atti né un'autocertificazione del lavoratore né dalla documentazione depositata dall'Amministrazione risulta alcuna vidimazione con codice 090” (cfr. pagina 3 della sentenza appellata), senza nulla argomentare in merito alle risultanze della prova testimoniale acquisita.
Fermo restando che il giudice non ha alcun obbligo di “richiamare” le risultanze delle prove orali, dovendosi impegnare, invece, a far cogliere i presupposti che lo hanno condotto alla formazione del proprio convincimento, questa Corte ritiene di doversi discostare dagli esiti cui è pervenuto sul punto il primo Giudicante
Si osserva, invero, che gli esiti dell'esperita prova testimoniale confermano l'assunto attoreo in merito all'espletamento dell'attività di supporto vaccinale per il periodo di causa.
Giova in proposito riportare le risultanze dell'istruttoria svolta. La teste anch'ella infermiera, già dipendente Testimone_1 CO dell' , all'udienza del 4.10.2023, ha dichiarato di avere lavorato con l'appellante al progetto denominato “linee progettuali G4 piano regionale prevenzione 2016/2018”, consistente nell'effettuazione di vaccini – per il meningococco B – ai bambini, su base volontaria, nonché nella somministrazione di altri vaccini.
In merito alla questione controversa ha riferito: “E' vero. Confermo che la ricorrente, dal mese di febbraio del 2018 a quello di luglio del 2018, ha svolto attività lavorativa nell'ambito del progetto anzidetto, in tutte le giornate del lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30.” E, ancora: “La ricorrente, all'epoca, lavorava a Solofra;
ella svolgeva l'attività a supporto del progetto vaccinale il lunedì pomeriggio, da febbraio a luglio 2018, fuori dal suo normale orario di servizio. ADR: L'attività vaccinale veniva svolta presso il polo vaccinale di Avellino/via degli Imbimbo. ADR: Quando svolgevamo l'attività di supporto vaccinale dovevamo timbrare il cartellino con il codice 090. So che la ricorrente, poiché prestava servizio a Solofra, non era inizialmente abilitata a timbrare con il codice 090 presso sede del distretto di Avellino. Tale abilitazione è avvenuta all'incirca un paio di mesi dopo l'inizio dell'attività di supporto, iniziata, come detto, a febbraio 2018.”.
Osserva questo Collegio che la deposizione testimoniale raccolta è pienamente attendibile, non recando incertezze né intrinseche contraddizioni.
Tale attendibilità è, peraltro, suffragata dal fatto che la teste riferisce circostanze di diretta conoscenza, dal momento che lavorava insieme all'appellante presso la medesima struttura (id est il polo vaccinale di Avellino, sito in via degli Imbimbo). Sul punto, ha chiarito infatti: “Io, nelle giornate di lunedì del periodo CO anzidetto mi trovavo in struttura, presso l' di via degli Imbimbo perché ivi prestavo attività lavorativa, con il rientro pomeridiano di lunedì.”
Pertanto, non coglie nel segno l'eccezione formulata dalla parte resistente nella sua memoria di costituzione laddove lamenta l'inattendibilità - oltre che la genericità - della deposizione testimoniale raccolta, in particolare facendola discendere dall'omessa indicazione dei giorni di ferie dell'impugnante (ossia il 25.6.2018 e il 9.7.2018), circostanza questa che, a suo dire, dimostrerebbe una lacunosa conoscenza dei fatti di causa da parte della testimone.
Al contrario, ad avviso di questa Corte, il fatto che la non Tes_1 abbia specificato i due lunedì in cui l'appellante era in congedo per ferie su un apprezzabile lasso temporale compreso tra febbraio 2018 e luglio 2018, avvalora la credibilità del teste in questione. Orbene, da quanto dichiarato dalla teste - la quale, seppure senza dovizia di particolari, ha confermato di avere visto la ogni Pt_1 lunedì da febbraio a luglio 2018 svolgere attività lavorativa presso il polo vaccinale di Avellino, includendovi dunque anche il mese di marzo 2018 – emerge la prova dell'avvenuto svolgimento, da parte dell'appellante, dell'attività vaccinale nei giorni 5, 12, 19 e 26 marzo 2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:30, peraltro neppure specificamente negata dalla ASL appellata, che non ha allegato alcuna circostanza per cui l'attività svolta tutti i mesi sarebbe stata non espletata nel mese di marzo.
Quanto poi alla mancata timbratura con il codice 090 si è accertato in corso di causa che, fino ad aprile 2018, la non aveva Pt_1 potuto procedere alla vidimazione della presenza in quanto non abilitata al cod. 090.
Alla luce delle osservazioni sopra formulate, deve ritenersi, quindi, che i giorni in cui parte appellante ha espletato la propria attività nell'ambito del predetto progetto sono pari a 22 giorni per complessive 77 ore e che, quindi, permane ancora una differenza oraria di 14 ore rispetto a quanto già riconosciuto da parte resistente (46,44 ore) e dal giudice di prime cure.
CO La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della , delle ulteriori 14 ore di lavoro riconosciute in Pt_1 questa sede del gravame per un importo complessivo pari ad euro 267,00 [euro 19,14 per 14).
La sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata in tale senso.
L'accoglimento del primo motivo di appello porta, di conseguenza, anche ad accogliere il secondo motivo, risultando del tutto ingiustificata la integrale compensazione delle spese di lite operata in sentenza, atteso che la somma finale riconosciuta alla ricorrente, odierna appellante, corrisponde, seppure per difetto di pochi euro, alla somma richiesta in ricorso.
Va, pertanto, disposta la condanna dell'Asl Avellino, in quanto soccombente, al pagamento delle spese legali del primo grado a favore dell'appellante.
All'accoglimento dell'appello consegue anche la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta complessità della questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma CO dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la resistente al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di euro 267,00, oltre gli intessi legali.
Condanna altresì la Asl di Avellino al pagamento delle spese di lite del doppio grado che si liquidano in euro 1.300,00 per il primo grado e in euro 900,00 per il secondo grado, oltre iva, cpa e spese, con attribuzione.
Napoli 13/5/25
Il Presidente rel. est.