Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23561 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8135 del 2022, proposto da
AN OS, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Fabbrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LV SS in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Uffici Scolastici Regionali per L'Abruzzo, Uffici Scolastici Regionali per Molise, Uffici Scolastici Regionali per Puglia, Uffici Scolastici Regionali per L'Emilia Romagna, Uffici Scolastici Regionali per Sicilia, Uffici Scolastici Regionali per Toscana, Uffici Scolastici Regionali per Veneto, Ambiti Territoriali Provinciali Bari, Ambiti Territoriali Provinciali Campobasso, Ambiti Territoriali Provinciali Isernia, Ambiti Territoriali Provinciali Lucca, Ambiti Territoriali Provinciali Modena, Ambiti Territoriali Provinciali Palermo, Ambiti Territoriali Provinciali Teramo, Ambiti Territoriali Provinciali Venezia, Ambiti Territoriali Provinciali Vicenza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva
1. dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 11 maggio 2022, nella parte in cui, all'art. art. 7, comma 4, lettera E), con riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non riconosciuto in Italia, dispone che l'inserimento in GPS avviene con riserva e “non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”;
2. dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, dell'11 maggio 2022, prot. m_pi AOODGPER REGISTRO UFFICIALE(U) 0018095.11-05-2022 emanato in attuazione dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte in cui dispone l'aperura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento in GPS dalle ore 9 del 12 maggio 2022 alle ore 23:59 del 31 maggio 2022;
3. di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento – e per quanto di interesse – al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese degli organismi ministeriali e consultivi preposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. DO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 9.7.2022 e depositato in pari data OS AN ha impugnati gli atti di cui in epigrafe, inerenti alle “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione in data 11 maggio 2022, nella parte in cui, all’art. 7, comma 4, lettera E), con riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non riconosciuto in Italia, dispone che l’inserimento in GPS avviene con riserva e “ non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto ”.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DELLA DIR. UE N°36/2005. IN MATERIA DI PROFESSIONI REGOLAMENTATE, NELLA PARTE IN CUI ILMINISTERO IMPEDISCE TOTALMENTE AI RICORRENTI ABILITATI (E CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO EX.ART 7 CO.4 LETT.E OM N°112/2022) IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE IN ITALIA.
II) ILLEGITTIMITA’ VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ACCESSO PARZIALE DI CUI AGLI ARTT.1 BIS E 5 SEPTIES E 3 CO.2 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 ATTUAZIONE DELL’ART.4 SEPTIES DELLA DIR. EUROPEA N.2005/36/CE E N.55/2013
III) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART: 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
2- Il 21.7.2022 si è costituito il Ministero dell’Istruzione per resistere al ricorso.
3- Con nota depositata il 15.9.2025 i ricorrenti hanno rappresentato, in relazione all’l'interesse nella prosecuzione del ricorso, si comunica che, le suddette graduatorie GPS ormai decadute e sostituite da altre, chiedono che l’intestato procedimento sia dichiarato estinto per sopravvenuta carenza d’interesse, con condanna di parte resistente alla soccombenza virtuale delle spese del giudizio.
4- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il Collegio –quantunque nutra dubbi sulla stessa ammissibilità o comunque improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione delle successive graduatorie (arg. sul punto dalla sentenza di questo Tribunale n. 15033 del 29.7.2025) - ritiene per il principio della c.d. ragion più liquida di dichiarare il ricorso improcedibile.
6- Per giurisprudenza consolidata “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
7- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella suddetta memoria depositata agli atti dell’odierno giudizio il 15.9.2025 palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
8- La natura in rito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TE, Presidente FF
DO IO, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IO | NA TE |
IL SEGRETARIO