Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1955, n. 81
Articolo 2
Versione
7 aprile 1955
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 7 aprile 1955