Versione
7 aprile 1955
7 aprile 1955
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.