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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (P.I.: già in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Comito APPELLANTI contro
(c.f.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Nicola Salzano APPELLATO
(c.f.: ), (c.f.: CP_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
), (c.f.: e CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 CodiceFiscale_4 Luigi Fortunato APPELLATI
La causa è stata posta in decisione con ordinanza dell'11 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2012, conveniva Parte_5 innanzi al Tribunale di Palermo il , Controparte_4 CP_1 per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento al sesto piano dell'edificio condominiale.
Deduceva, infatti: che sin dal 2009 aveva avuto problemi di infiltrazioni d'acqua nel soffitto di quasi tutti i vani dell'appartamento e che aveva sollecitato ripetutamente l'amministratore del a eseguire i lavori di ripristino dei cornicioni;
CP_1
1 che era stato costretto a trasferirsi con la famiglia nella villetta estiva di Isola delle
Femmine e che, a seguito di una richiesta di provvedimento d'urgenza al Tribunale,
l'amministratore del Condominio si era finalmente attivato con la Controparte_5
affidando l'appalto dei lavori del Condominio, con l'incarico di realizzare i lavori di
[...] ripristino dell'appartamento; e che, per tale motivo, aveva abbandonato il giudizio relativo al provvedimento d'urgenza; che la ditta appaltatrice, dopo avere iniziato i lavori della facciata, li interrompeva nel maggio 2012; e che l'amministratore della ditta, intervenuto all'assemblea condominiale del
15 maggio 2012, dichiarava di non volere riprendere i lavori né rispettare l'accordo per quelli da eseguire all'interno dell'appartamento, in quanto erano cambiate le condizioni economiche;
che si era accordato verbalmente con l'amministratore del Condominio per effettuare direttamente i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, anticipandone le spese, e che aveva dato l'incarico alla Ideal Casa;
che in data 17 luglio 2012 aveva inviato al la richiesta di restituzione della CP_1 somma spesa e che il non aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto. CP_1
Si costituiva il , contestando la domanda. Controparte_1
Eccepiva che la mancata esecuzione dei lavori nell'appartamento dell'attore era dovuta alla ditta appaltatrice la quale in un primo momento si era rifiutata Parte_2 di eseguirli, e alla condotta ostativa dell'attore, il quale non aveva consentito l'esecuzione dei lavori alla predetta ditta che successivamente aveva manifestato la volontà di adempiere.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa della chiedeva Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni:
- dichiarare che quest'ultima era tenuta ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile dell'attore, in forza del contratto di appalto del 12.12.2011 per la ristrutturazione dell'edificio condominiale e successiva scrittura del 24.01.2012 per l'esecuzione dei lavori nell'immobile dell'attore;
- rigettare le domande proposte nei confronti del;
CP_1
- in subordine, condannare la terza chiamata a pagare in favore del CP_1
l'importo spettante all'attore, da accertare nel corso del giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la chiedendo il Parte_2 rigetto della domanda nei propri confronti, siccome infondata nell'an e nel quantum.
Eccepiva che la scrittura del 24.01.2012 conteneva un elenco dei lavori da eseguirsi nell'appartamento dell'attore, cui non era seguito un formale conferimento dell'incarico per
2 quella esecuzione;
che tali lavori potevano eseguirsi solo dopo il completamento delle opere appaltate per il rifacimento dei prospetti e dei cornicioni del;
che quest'ultimo si CP_1 era reso inadempiente nel pagamento dei SAL e che per tali motivi l'impresa era stata costretta a sospendere i lavori, oltre che per le avverse condizioni meteorologiche;
che, ultimati i lavori nel Condominio, in data 28.06.2012 l'impresa si era recata a mezzo dei propri operai presso l'appartamento dell'attore e che non le era stato consentito l'accesso; che era venuta a conoscenza che l'attore, con l'assenso dell'Amministratore, aveva dato l'incarico di eseguire i lavori ad altra ditta di fiducia.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale. Quindi, a seguito del decesso dell'attore, si costituivano in prosecuzione i Sigg.ri CP_2 Controparte_3
e , rispettivamente moglie e figli dell'attore. Parte_3 Parte_4
Il Tribunale di Palermo adito, con la sentenza n. 4650/2018 emessa il 26 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc, così decideva:
- in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il
[...]
a corrispondere in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3
e la somma di € 14.053,33, con gli interessi al
[...] Parte_3 Parte_4 tasso legale e il risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
- condannava la a corrispondere al Parte_2 [...]
, la somma di €. 14.053,33, oltre interessi legali e il maggior Controparte_1 danno da rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condannava il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite;
CP_1
- condannava la a rifondere il Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite.
[...]
Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto in motivazione: che gli ammaloramenti agli intonaci dei soffitti dell'appartamento di proprietà del
[...]
erano riconducibili a infiltrazioni di acqua piovana proveniente dai cornicioni d'attico CP_3 dell'ultimo piano, come comprovato dalla documentazione in atti non specificamente contestata, costituita dalla consulenza tecnica del 15.10.2010 dell'Arch. e dal CP_6 computo metrico del 24.01.2012 dell'Arch. documenti entrambi redatti su Persona_1 incarico dell'Amministratore del;
CP_1 che dal computo metrico emergeva che il costo per il ripristino dell'appartamento ammontava a € 11.053,33;
3 che il era responsabile dei danni ex art. 2051 c.c. provenienti dalla cosa in CP_1 custodia e che anche la scrittura del 24.01.2012 tra l'Amministratore del Condominio e la aveva valore confessorio in ordine alla necessità di eseguire i lavori in essa indicati e Pt_2 alla responsabilità condominiale;
che agli attori spettava il danno conseguente alla spesa di € 1.000,00 sostenuta per la sistemazione della casa di Isola delle Femmine, presso cui erano stati costretti a trovare rifugio;
nonché gli ulteriori danni, liquidati in via equitativa in € 500,00 per ciascuno, conseguenti al disagio subito per avere dovuto lasciare la propria abitazione e i confort connessi, riparando presso la casa di Isola delle Femmine;
che doveva accogliersi la domanda spiegata dal condominio nei confronti della
[...]
la quale con la scrittura del 24.01.2012 si era obbligata a eseguire, senza Parte_2 ulteriore onere economico a carico del Condominio, i lavori in essa descritti relativi all'immobile di proprietà degli attori e che tale obbligazione non era stata eseguita, determinando anche i successivi disagi e danni e causando la odierna causa;
che, pertanto, la doveva essere condannata a corrispondere al Parte_2
la somma di € 14.053,33 a titolo di rimborso di quanto il era tenuto CP_1 CP_1
a corrispondere agli attori in forza della decisione assunta.
Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2019, ha Parte_2 proposto appello affidato a quattro motivi, chiedendo in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del condominio in ordine alla chiamata della (già nel giudizio di prime cure. Parte_1 Parte_2
Ritenere e dichiarare la sentenza impugnata affetta da vizio di ultra petizione, avendo il
Giudice di prime cure pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ritenere e dichiarare la non obbligata all'esecuzione delle Parte_1 opere nell'appartamento del sig. . Parte_5
Rigettare, in ogni caso, per i motivi tutti dedotti in narrativa, le domande condannatorie formulate nei confronti della Parte_1
Ritenere e dichiarare la non responsabile per la mancata Parte_2 esecuzione dei lavori all'interno dell'appartamento di proprietà . CP_3
In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere sussistente il diritto degli attori in primo grado al risarcimento dei danni, ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità della nella causazione degli Parte_1 stessi.
4 Ritenere e dichiarare il , unico ed esclusivo Controparte_7 responsabile dei danni subiti dagli eredi e, per l'effetto, condannare il solo CP_3 condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi del sig. . Parte_5
In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la non Parte_1 responsabile per gli ulteriori danni patrimoniale ed extrapatrimoniali di cui è condanna in sentenza, per come indicati in narrativa al punto n. 4.
Disporre la ripetizione delle somme eventualmente pagate dalla GE. DI. CO in esecuzione della sentenza di primo grado …”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale ha omesso di dichiarare la sua estromissione per difetto di legittimazione ad agire del in CP_1 ordine alla chiamata in causa. Deduce, a sostegno, che la facoltà di chiamare terzi in causa non risultava dalla procura alle liti;
e che la scrittura privata del 24.01.2012, successiva al contratto di appalto, non era stata autorizzata e/o ratificata dal Condominio.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 Cpc.
Deduce, infatti:
- che il Tribunale ha liquidato a titolo di risarcimento del danno una somma maggiore di quella complessivamente richiesta in primo grado dalla parte attrice, riconoscendo alla stessa l'importo di € 11.053,33 quale costo per l'eliminazione delle cause dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, invece, la parte attrice aveva chiesto il riconoscimento dell'importo di € 6.908,29 per costo dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno del proprio appartamento dalla Ditta
Ideal Casa, come da fattura prodotta;
- che l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni esulavano dall'oggetto del giudizio, trattandosi delle opere da eseguirsi in forza del contratto di appalto del 12.12.2011, e che tali opere erano state effettivamente eseguite dall'impresa appaltatrice.
Con il terzo articolato motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado siccome viziata per insufficiente motivazione, laddove la statuizione di condanna nei propri confronti è stata emessa sul presupposto che essa appellante si fosse obbligata, con la scrittura del
24.01.2012, ad eseguire i lavori nell'immobile degli attori e che tale obbligazione non era stata eseguita.
Sul punto, deduce che:
5 - la scrittura privata del 24.01.2012 non era vincolante, stante la mancanza di un formale conferimento dell'incarico, della data di inizio dei lavori e dell'apposita approvazione dell'assemblea del;
CP_1
- in base alla detta scrittura privata collegata al contratto di appalto del 12.12.2011, il costo dei lavori necessari da eseguire nell'appartamento rientrava nel totale delle CP_3 spese a carico dei condomini per il rifacimento del prospetto dell'edificio;
- l'inadempimento del nel pagamento dei SAL certificati dalla Direzione CP_1
Lavori, comprovato documentalmente, ha impedito la regolare prosecuzione e ultimazione dei lavori condominiali e, quindi, la successiva, esecuzione delle opere all'interno dell'appartamento di parte attrice;
quindi, il Tribunale ha errato nel non dare rilevanza all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta da essa appellante;
- le avverse condizioni meteorologiche avevano determinato una sospensione dei lavori nel mese di aprile 2022, autorizzata dalla Direzione Lavori, nonché il ritardo nella consegna di alcuni materiali;
- ultimati i lavori esterni relativi al Condominio, l'Impresa appaltatrice si è dichiarata pronta a intervenire all'interno dell'appartamento del , fissando la data di inizio per CP_3 il 28 giugno 2012, ma il Sig. non glielo ha consentito, avendo dato incarico alla CP_3
Ideal Casa.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza impugnata, laddove è stata condannata alle altre voci di danno per gli altri disagi sofferti da parte attrice, risalenti ad epoca precedente al contratto di appalto e alla scrittura privata.
Si è costituito il , contestando la Controparte_1 fondatezza delle ragioni a sostegno dell'appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti e CP_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
deducendo
[...] specificamente, in relazione al secondo motivo di appello, di avere comunicato ai procuratori delle parti, a mezzo pec del 19.12.2018, di rinunciare alle ulteriori somme richieste “… al solo scopo di evitare un inutile appello …”.
Con atto depositato in cancelleria il 21 novembre 2019, la appellante ha dichiarato di essersi trasformata in società a responsabilità limitata, assumendo la denominazione di
“ , mantenendo gli stessi numeri di P.IVA e R.E.A. e Parte_1 deducendo che, ai sensi dell'art. 2498 c.c., la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo alla estinzione dell'ente e correlativa creazione di uno nuovo e
6 diverso soggetto in luogo di quello precedente, e non incidendo, pertanto, sui rapporti processuali facenti capo all'originaria organizzazione societaria modificata, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità.
Tutto ciò premesso, il terzo motivo di appello, da esaminare prioritariamente per la definizione del giudizio, è fondato.
Dalla produzione documentale in atti, si evince che:
- In epoca fine 2010, l'Amministratore del Condominio appellato diede incarico all'Arch. per l'accertamento dei danni presenti nell'edificio condominiale. CP_6
Nella relazione di consulenza tecnica a firma del detto professionista del 15 dicembre 2010 si legge, per quanto rileva in questa sede: che nell'appartamento al piano terzo di proprietà
[...]
si era verificato il danneggiamento degli intradossi dei soffitti di quasi tutti i vani e che CP_3 la causa del degrado era riconducibile a infiltrazioni d'acqua piovana attraverso le porzioni di intonaco limitrofe al cornicione d'attico di ultimo piano;
che i lavori di ripristino degli interni dei locali andavano eseguiti solo al momento in cui sarebbero state eliminate le cause delle infiltrazioni.
- L'incarico al tecnico da parte del Condominio è successivo a due diffide dell'aprile
2009 e del giugno 2010, con le quali il Sig. intimava all'Amministratore Parte_5 del Condominio di provvedere alla riparazione delle parti condominiali, causa delle infiltrazioni al proprio appartamento e dei conseguenti danni già oggetto di precedenti segnalazioni. Alla relazione del tecnico, sono seguite ulteriori diffide del nel CP_3 gennaio 2011 ed è incontestato che lo stesso abbia proposto un ricorso per ottenere un provvedimento d'urgenza, poi abbandonato, a seguito della stipula del contratto di appalto tra il Condominio e l'odierna appellante.
- In data 12 dicembre 2011, l'Amministratore del Condominio e l'Impresa appaltatrice, odierna appellante, stipulavano un contratto di appalto per la esecuzione dei lavori nell'edificio condominiale approvati con deliberazione assembleare del 22 marzo 2011, per l'importo complessivo di € 121.600,00 oltre Iva. Il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato in 180 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna da redigere entro 15 giorni dalla stipula del contratto. Il termine per il pagamento degli stadi di avanzamento dei lavori
(S.A.L.), della misura minima di € 15.000,00, era di 10 giorni dalla data di emissione.
- Inoltre, con scrittura privata del 24 gennaio 2012, l'Amministratore del Condominio e il legale rappresentante dell'appellante, premettendo gli accordi tra il primo e il Sig.
[...]
relativamente ai lavori da eseguire nell'appartamento di quest'ultimo da Parte_5 parte dell'Impresa appaltatrice, elencavano specificamente i lavori e le modalità per la loro
7 realizzazione, dichiarando altresì che l'Impresa non aveva diritto a pretendere alcunché dal
Sig. per l'esecuzione di quei lavori, in quanto detti lavori rientravano nel totale CP_3 delle spese a carico dei condomini per il rifacimento dei prospetti dell'edificio condominiale.
- Nell'assemblea del del 15 maggio 2012, in relazione al primo punto CP_1 all'OdG, l'Amministratore informava i Condomini che l'Impresa appaltatrice aveva comunicato per iscritto la volontà di interrompere la esecuzione dei lavori a causa del mancato pagamento del 4° SAL emesso il 23 aprile 2012 e che il aveva CP_1 effettuato un bonifico in acconto di € 2.000,00 per quel titolo.
Ciò posto, in relazione ai profili di doglianza contenuti nel motivo in esame, si osserva:
- Innanzitutto appare fondata l'eccezione di inadempimento formulata dall'odierna appellante in primo grado, posto che la stessa aveva già eseguito la propria prestazione e che l'inadempimento non era di lieve importanza. Peraltro, in epoca precedente all'assemblea del
Condominio di cui sopra, l'Impresa aveva in più occasioni contestato il mancato pagamento degli stati di avanzamento man mano maturati, come si evince dai doc.it nn. 4, 5, 6 allegati al fascicolo di parte.
Sotto tale aspetto, le ragioni a sostegno della chiamata in causa spiegate dal
, ovvero la responsabilità della terza chiamata (per i danni subiti dalla parte CP_1 attrice) per inadempimento dell'accordo con il , sono paralizzate dalla eccezione CP_1
“inadimpleti non est adimpledum” fondatamente proposta dall'Impresa nei confronti della propria chiamante.
- Deve ritenersi che l'inizio dei lavori nell'appartamento del Sig. coincideva CP_3 con la conclusione dei lavori condominiali, alla luce della consulenza tecnica del 15 dicembre
2010 e in mancanza di diverse previsioni nel rapporto tra il Condominio e l'Impresa appaltatrice. Sul punto, non vi è prova che, alla data in cui l'Impresa ha chiesto di accedere nell'appartamento del Sig. per l'esecuzione dei lavori, il termine di ultimazione dei CP_3 lavori condominiali era già scaduto, considerato che esso decorreva dal verbale di consegna e che risulta in atti un periodo di sospensione dei lavori di 31 giorni per le avverse condizioni meteo, autorizzato dalla Direzione dei Lavori (doc. 7) in conformità all'art. 2 del contratto di appalto.
- Non appare sussistente a carico dell'Impresa appaltatrice la responsabilità per le voci di danno invocate da parte attrice.
È pacifico che i costi di ripristino dell'appartamento gravavano sul , in CP_1 quanto i danni erano originati da parti condominiali, tant'è che erano contemplati nel totale delle spese a carico dei condomini. L'attore, quindi, aveva esegu ito direttamente i lavori di
8 ripristino a propria cura e spese e non aveva ricevuto la restituzione dell'importo anticipato, come dallo stesso richiesto in via stragiudiziale al Condominio (doc. 19 di parte attrice). Sul punto, il non ha dedotto, a sostegno della chiamata in causa, di avere eseguito CP_1 alcun esborso a quel titolo in favore dell'Impresa appaltatrice, circostanza che comunque va esclusa sulla base degli atti.
Le ulteriori voci di danno, per la sistemazione della villetta estiva in Isola delle
Femmine e per i disagi subiti dagli attori, non sono imputabili all'odierna appellante, in quanto si sono verificati in epoca precedente alla conclusione del contratto, e ancor prima dell'incarico al tecnico del novembre 2010 da parte del . Allo stesso modo, non CP_1 può imputarsi all'appellante l'altra voce di danno, seppur disattesa dal Tribunale, relativa alle spese affrontate dall'attore per il procedimento ex art. 700 Cpc, in quanto anch'essa risalirebbe comunque ad epoca precedente a qualsivoglia rapporto con la terza chiamata delle altre parti in causa.
In sostanza, le voci di danno richieste da parte attrice erano riferibili unicamente alla condotta del , che peraltro non ha proposto appello avverso la statuizione di CP_1 condanna a suo carico. Il , infatti, dapprima ha procrastinato gli interventi per la CP_1 eliminazione delle cause di infiltrazione e poi ha omesso di restituire le somme anticipate dall'attore per i lavori di ripristino del proprio appartamento, che pure aveva autorizzato e che erano a carico del . CP_1
In conclusione, all'accoglimento del terzo motivo di appello consegue l'assorbimento degli altri motivi. In base al principio di soccombenza, il va condannato al CP_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante; sussistono, invece, i presupposti per la compensazione delle spese, per entrambi i gradi, nel rapporto tra l'appellante e la parte attrice in primo grado, la quale non ha dato causa alla chiamata di terzo.
Sussistono, altresì, i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di appello nel rapporto tra il e gli altri appellati. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
già avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
[...] Parte_2
4650/2018 emessa il 26 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accoglie il terzo motivo di appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dal nei confronti della terza chiamata Parte_6 [...]
con atto di citazione per chiamata di terzo notificato il 18 ottobre 2013; Parte_2
9 2) dichiara assorbiti il primo, secondo e quarto motivo di appello;
3) condanna il , in persona del legale Parte_6 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della (già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.800,00 per il primo grado, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva, e in € 4.324,90 per il grado di appello di cui € 391,90 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
4) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto tra la
[...]
già e i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
e ; Parte_3 Parte_4
5) compensa le spese del presente grado di appello nel rapporto tra le parti appellate.
Così deciso in Palermo, lì 16 aprile 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
10
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 154/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da (P.I.: già in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Comito APPELLANTI contro
(c.f.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Nicola Salzano APPELLATO
(c.f.: ), (c.f.: CP_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
), (c.f.: e CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(c.f.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 CodiceFiscale_4 Luigi Fortunato APPELLATI
La causa è stata posta in decisione con ordinanza dell'11 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2012, conveniva Parte_5 innanzi al Tribunale di Palermo il , Controparte_4 CP_1 per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento al sesto piano dell'edificio condominiale.
Deduceva, infatti: che sin dal 2009 aveva avuto problemi di infiltrazioni d'acqua nel soffitto di quasi tutti i vani dell'appartamento e che aveva sollecitato ripetutamente l'amministratore del a eseguire i lavori di ripristino dei cornicioni;
CP_1
1 che era stato costretto a trasferirsi con la famiglia nella villetta estiva di Isola delle
Femmine e che, a seguito di una richiesta di provvedimento d'urgenza al Tribunale,
l'amministratore del Condominio si era finalmente attivato con la Controparte_5
affidando l'appalto dei lavori del Condominio, con l'incarico di realizzare i lavori di
[...] ripristino dell'appartamento; e che, per tale motivo, aveva abbandonato il giudizio relativo al provvedimento d'urgenza; che la ditta appaltatrice, dopo avere iniziato i lavori della facciata, li interrompeva nel maggio 2012; e che l'amministratore della ditta, intervenuto all'assemblea condominiale del
15 maggio 2012, dichiarava di non volere riprendere i lavori né rispettare l'accordo per quelli da eseguire all'interno dell'appartamento, in quanto erano cambiate le condizioni economiche;
che si era accordato verbalmente con l'amministratore del Condominio per effettuare direttamente i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, anticipandone le spese, e che aveva dato l'incarico alla Ideal Casa;
che in data 17 luglio 2012 aveva inviato al la richiesta di restituzione della CP_1 somma spesa e che il non aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto. CP_1
Si costituiva il , contestando la domanda. Controparte_1
Eccepiva che la mancata esecuzione dei lavori nell'appartamento dell'attore era dovuta alla ditta appaltatrice la quale in un primo momento si era rifiutata Parte_2 di eseguirli, e alla condotta ostativa dell'attore, il quale non aveva consentito l'esecuzione dei lavori alla predetta ditta che successivamente aveva manifestato la volontà di adempiere.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa della chiedeva Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni:
- dichiarare che quest'ultima era tenuta ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile dell'attore, in forza del contratto di appalto del 12.12.2011 per la ristrutturazione dell'edificio condominiale e successiva scrittura del 24.01.2012 per l'esecuzione dei lavori nell'immobile dell'attore;
- rigettare le domande proposte nei confronti del;
CP_1
- in subordine, condannare la terza chiamata a pagare in favore del CP_1
l'importo spettante all'attore, da accertare nel corso del giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la chiedendo il Parte_2 rigetto della domanda nei propri confronti, siccome infondata nell'an e nel quantum.
Eccepiva che la scrittura del 24.01.2012 conteneva un elenco dei lavori da eseguirsi nell'appartamento dell'attore, cui non era seguito un formale conferimento dell'incarico per
2 quella esecuzione;
che tali lavori potevano eseguirsi solo dopo il completamento delle opere appaltate per il rifacimento dei prospetti e dei cornicioni del;
che quest'ultimo si CP_1 era reso inadempiente nel pagamento dei SAL e che per tali motivi l'impresa era stata costretta a sospendere i lavori, oltre che per le avverse condizioni meteorologiche;
che, ultimati i lavori nel Condominio, in data 28.06.2012 l'impresa si era recata a mezzo dei propri operai presso l'appartamento dell'attore e che non le era stato consentito l'accesso; che era venuta a conoscenza che l'attore, con l'assenso dell'Amministratore, aveva dato l'incarico di eseguire i lavori ad altra ditta di fiducia.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e documentale. Quindi, a seguito del decesso dell'attore, si costituivano in prosecuzione i Sigg.ri CP_2 Controparte_3
e , rispettivamente moglie e figli dell'attore. Parte_3 Parte_4
Il Tribunale di Palermo adito, con la sentenza n. 4650/2018 emessa il 26 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc, così decideva:
- in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il
[...]
a corrispondere in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3
e la somma di € 14.053,33, con gli interessi al
[...] Parte_3 Parte_4 tasso legale e il risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
- condannava la a corrispondere al Parte_2 [...]
, la somma di €. 14.053,33, oltre interessi legali e il maggior Controparte_1 danno da rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condannava il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite;
CP_1
- condannava la a rifondere il Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite.
[...]
Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto in motivazione: che gli ammaloramenti agli intonaci dei soffitti dell'appartamento di proprietà del
[...]
erano riconducibili a infiltrazioni di acqua piovana proveniente dai cornicioni d'attico CP_3 dell'ultimo piano, come comprovato dalla documentazione in atti non specificamente contestata, costituita dalla consulenza tecnica del 15.10.2010 dell'Arch. e dal CP_6 computo metrico del 24.01.2012 dell'Arch. documenti entrambi redatti su Persona_1 incarico dell'Amministratore del;
CP_1 che dal computo metrico emergeva che il costo per il ripristino dell'appartamento ammontava a € 11.053,33;
3 che il era responsabile dei danni ex art. 2051 c.c. provenienti dalla cosa in CP_1 custodia e che anche la scrittura del 24.01.2012 tra l'Amministratore del Condominio e la aveva valore confessorio in ordine alla necessità di eseguire i lavori in essa indicati e Pt_2 alla responsabilità condominiale;
che agli attori spettava il danno conseguente alla spesa di € 1.000,00 sostenuta per la sistemazione della casa di Isola delle Femmine, presso cui erano stati costretti a trovare rifugio;
nonché gli ulteriori danni, liquidati in via equitativa in € 500,00 per ciascuno, conseguenti al disagio subito per avere dovuto lasciare la propria abitazione e i confort connessi, riparando presso la casa di Isola delle Femmine;
che doveva accogliersi la domanda spiegata dal condominio nei confronti della
[...]
la quale con la scrittura del 24.01.2012 si era obbligata a eseguire, senza Parte_2 ulteriore onere economico a carico del Condominio, i lavori in essa descritti relativi all'immobile di proprietà degli attori e che tale obbligazione non era stata eseguita, determinando anche i successivi disagi e danni e causando la odierna causa;
che, pertanto, la doveva essere condannata a corrispondere al Parte_2
la somma di € 14.053,33 a titolo di rimborso di quanto il era tenuto CP_1 CP_1
a corrispondere agli attori in forza della decisione assunta.
Con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2019, ha Parte_2 proposto appello affidato a quattro motivi, chiedendo in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del condominio in ordine alla chiamata della (già nel giudizio di prime cure. Parte_1 Parte_2
Ritenere e dichiarare la sentenza impugnata affetta da vizio di ultra petizione, avendo il
Giudice di prime cure pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ritenere e dichiarare la non obbligata all'esecuzione delle Parte_1 opere nell'appartamento del sig. . Parte_5
Rigettare, in ogni caso, per i motivi tutti dedotti in narrativa, le domande condannatorie formulate nei confronti della Parte_1
Ritenere e dichiarare la non responsabile per la mancata Parte_2 esecuzione dei lavori all'interno dell'appartamento di proprietà . CP_3
In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere sussistente il diritto degli attori in primo grado al risarcimento dei danni, ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità della nella causazione degli Parte_1 stessi.
4 Ritenere e dichiarare il , unico ed esclusivo Controparte_7 responsabile dei danni subiti dagli eredi e, per l'effetto, condannare il solo CP_3 condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi del sig. . Parte_5
In via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la non Parte_1 responsabile per gli ulteriori danni patrimoniale ed extrapatrimoniali di cui è condanna in sentenza, per come indicati in narrativa al punto n. 4.
Disporre la ripetizione delle somme eventualmente pagate dalla GE. DI. CO in esecuzione della sentenza di primo grado …”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale ha omesso di dichiarare la sua estromissione per difetto di legittimazione ad agire del in CP_1 ordine alla chiamata in causa. Deduce, a sostegno, che la facoltà di chiamare terzi in causa non risultava dalla procura alle liti;
e che la scrittura privata del 24.01.2012, successiva al contratto di appalto, non era stata autorizzata e/o ratificata dal Condominio.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 Cpc.
Deduce, infatti:
- che il Tribunale ha liquidato a titolo di risarcimento del danno una somma maggiore di quella complessivamente richiesta in primo grado dalla parte attrice, riconoscendo alla stessa l'importo di € 11.053,33 quale costo per l'eliminazione delle cause dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, invece, la parte attrice aveva chiesto il riconoscimento dell'importo di € 6.908,29 per costo dei lavori di ristrutturazione eseguiti all'interno del proprio appartamento dalla Ditta
Ideal Casa, come da fattura prodotta;
- che l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni esulavano dall'oggetto del giudizio, trattandosi delle opere da eseguirsi in forza del contratto di appalto del 12.12.2011, e che tali opere erano state effettivamente eseguite dall'impresa appaltatrice.
Con il terzo articolato motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado siccome viziata per insufficiente motivazione, laddove la statuizione di condanna nei propri confronti è stata emessa sul presupposto che essa appellante si fosse obbligata, con la scrittura del
24.01.2012, ad eseguire i lavori nell'immobile degli attori e che tale obbligazione non era stata eseguita.
Sul punto, deduce che:
5 - la scrittura privata del 24.01.2012 non era vincolante, stante la mancanza di un formale conferimento dell'incarico, della data di inizio dei lavori e dell'apposita approvazione dell'assemblea del;
CP_1
- in base alla detta scrittura privata collegata al contratto di appalto del 12.12.2011, il costo dei lavori necessari da eseguire nell'appartamento rientrava nel totale delle CP_3 spese a carico dei condomini per il rifacimento del prospetto dell'edificio;
- l'inadempimento del nel pagamento dei SAL certificati dalla Direzione CP_1
Lavori, comprovato documentalmente, ha impedito la regolare prosecuzione e ultimazione dei lavori condominiali e, quindi, la successiva, esecuzione delle opere all'interno dell'appartamento di parte attrice;
quindi, il Tribunale ha errato nel non dare rilevanza all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta da essa appellante;
- le avverse condizioni meteorologiche avevano determinato una sospensione dei lavori nel mese di aprile 2022, autorizzata dalla Direzione Lavori, nonché il ritardo nella consegna di alcuni materiali;
- ultimati i lavori esterni relativi al Condominio, l'Impresa appaltatrice si è dichiarata pronta a intervenire all'interno dell'appartamento del , fissando la data di inizio per CP_3 il 28 giugno 2012, ma il Sig. non glielo ha consentito, avendo dato incarico alla CP_3
Ideal Casa.
Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza impugnata, laddove è stata condannata alle altre voci di danno per gli altri disagi sofferti da parte attrice, risalenti ad epoca precedente al contratto di appalto e alla scrittura privata.
Si è costituito il , contestando la Controparte_1 fondatezza delle ragioni a sostegno dell'appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti e CP_2 Controparte_3 Parte_3 Parte_4
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
deducendo
[...] specificamente, in relazione al secondo motivo di appello, di avere comunicato ai procuratori delle parti, a mezzo pec del 19.12.2018, di rinunciare alle ulteriori somme richieste “… al solo scopo di evitare un inutile appello …”.
Con atto depositato in cancelleria il 21 novembre 2019, la appellante ha dichiarato di essersi trasformata in società a responsabilità limitata, assumendo la denominazione di
“ , mantenendo gli stessi numeri di P.IVA e R.E.A. e Parte_1 deducendo che, ai sensi dell'art. 2498 c.c., la trasformazione di una società di persone in società di capitali non dà luogo alla estinzione dell'ente e correlativa creazione di uno nuovo e
6 diverso soggetto in luogo di quello precedente, e non incidendo, pertanto, sui rapporti processuali facenti capo all'originaria organizzazione societaria modificata, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità.
Tutto ciò premesso, il terzo motivo di appello, da esaminare prioritariamente per la definizione del giudizio, è fondato.
Dalla produzione documentale in atti, si evince che:
- In epoca fine 2010, l'Amministratore del Condominio appellato diede incarico all'Arch. per l'accertamento dei danni presenti nell'edificio condominiale. CP_6
Nella relazione di consulenza tecnica a firma del detto professionista del 15 dicembre 2010 si legge, per quanto rileva in questa sede: che nell'appartamento al piano terzo di proprietà
[...]
si era verificato il danneggiamento degli intradossi dei soffitti di quasi tutti i vani e che CP_3 la causa del degrado era riconducibile a infiltrazioni d'acqua piovana attraverso le porzioni di intonaco limitrofe al cornicione d'attico di ultimo piano;
che i lavori di ripristino degli interni dei locali andavano eseguiti solo al momento in cui sarebbero state eliminate le cause delle infiltrazioni.
- L'incarico al tecnico da parte del Condominio è successivo a due diffide dell'aprile
2009 e del giugno 2010, con le quali il Sig. intimava all'Amministratore Parte_5 del Condominio di provvedere alla riparazione delle parti condominiali, causa delle infiltrazioni al proprio appartamento e dei conseguenti danni già oggetto di precedenti segnalazioni. Alla relazione del tecnico, sono seguite ulteriori diffide del nel CP_3 gennaio 2011 ed è incontestato che lo stesso abbia proposto un ricorso per ottenere un provvedimento d'urgenza, poi abbandonato, a seguito della stipula del contratto di appalto tra il Condominio e l'odierna appellante.
- In data 12 dicembre 2011, l'Amministratore del Condominio e l'Impresa appaltatrice, odierna appellante, stipulavano un contratto di appalto per la esecuzione dei lavori nell'edificio condominiale approvati con deliberazione assembleare del 22 marzo 2011, per l'importo complessivo di € 121.600,00 oltre Iva. Il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato in 180 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna da redigere entro 15 giorni dalla stipula del contratto. Il termine per il pagamento degli stadi di avanzamento dei lavori
(S.A.L.), della misura minima di € 15.000,00, era di 10 giorni dalla data di emissione.
- Inoltre, con scrittura privata del 24 gennaio 2012, l'Amministratore del Condominio e il legale rappresentante dell'appellante, premettendo gli accordi tra il primo e il Sig.
[...]
relativamente ai lavori da eseguire nell'appartamento di quest'ultimo da Parte_5 parte dell'Impresa appaltatrice, elencavano specificamente i lavori e le modalità per la loro
7 realizzazione, dichiarando altresì che l'Impresa non aveva diritto a pretendere alcunché dal
Sig. per l'esecuzione di quei lavori, in quanto detti lavori rientravano nel totale CP_3 delle spese a carico dei condomini per il rifacimento dei prospetti dell'edificio condominiale.
- Nell'assemblea del del 15 maggio 2012, in relazione al primo punto CP_1 all'OdG, l'Amministratore informava i Condomini che l'Impresa appaltatrice aveva comunicato per iscritto la volontà di interrompere la esecuzione dei lavori a causa del mancato pagamento del 4° SAL emesso il 23 aprile 2012 e che il aveva CP_1 effettuato un bonifico in acconto di € 2.000,00 per quel titolo.
Ciò posto, in relazione ai profili di doglianza contenuti nel motivo in esame, si osserva:
- Innanzitutto appare fondata l'eccezione di inadempimento formulata dall'odierna appellante in primo grado, posto che la stessa aveva già eseguito la propria prestazione e che l'inadempimento non era di lieve importanza. Peraltro, in epoca precedente all'assemblea del
Condominio di cui sopra, l'Impresa aveva in più occasioni contestato il mancato pagamento degli stati di avanzamento man mano maturati, come si evince dai doc.it nn. 4, 5, 6 allegati al fascicolo di parte.
Sotto tale aspetto, le ragioni a sostegno della chiamata in causa spiegate dal
, ovvero la responsabilità della terza chiamata (per i danni subiti dalla parte CP_1 attrice) per inadempimento dell'accordo con il , sono paralizzate dalla eccezione CP_1
“inadimpleti non est adimpledum” fondatamente proposta dall'Impresa nei confronti della propria chiamante.
- Deve ritenersi che l'inizio dei lavori nell'appartamento del Sig. coincideva CP_3 con la conclusione dei lavori condominiali, alla luce della consulenza tecnica del 15 dicembre
2010 e in mancanza di diverse previsioni nel rapporto tra il Condominio e l'Impresa appaltatrice. Sul punto, non vi è prova che, alla data in cui l'Impresa ha chiesto di accedere nell'appartamento del Sig. per l'esecuzione dei lavori, il termine di ultimazione dei CP_3 lavori condominiali era già scaduto, considerato che esso decorreva dal verbale di consegna e che risulta in atti un periodo di sospensione dei lavori di 31 giorni per le avverse condizioni meteo, autorizzato dalla Direzione dei Lavori (doc. 7) in conformità all'art. 2 del contratto di appalto.
- Non appare sussistente a carico dell'Impresa appaltatrice la responsabilità per le voci di danno invocate da parte attrice.
È pacifico che i costi di ripristino dell'appartamento gravavano sul , in CP_1 quanto i danni erano originati da parti condominiali, tant'è che erano contemplati nel totale delle spese a carico dei condomini. L'attore, quindi, aveva esegu ito direttamente i lavori di
8 ripristino a propria cura e spese e non aveva ricevuto la restituzione dell'importo anticipato, come dallo stesso richiesto in via stragiudiziale al Condominio (doc. 19 di parte attrice). Sul punto, il non ha dedotto, a sostegno della chiamata in causa, di avere eseguito CP_1 alcun esborso a quel titolo in favore dell'Impresa appaltatrice, circostanza che comunque va esclusa sulla base degli atti.
Le ulteriori voci di danno, per la sistemazione della villetta estiva in Isola delle
Femmine e per i disagi subiti dagli attori, non sono imputabili all'odierna appellante, in quanto si sono verificati in epoca precedente alla conclusione del contratto, e ancor prima dell'incarico al tecnico del novembre 2010 da parte del . Allo stesso modo, non CP_1 può imputarsi all'appellante l'altra voce di danno, seppur disattesa dal Tribunale, relativa alle spese affrontate dall'attore per il procedimento ex art. 700 Cpc, in quanto anch'essa risalirebbe comunque ad epoca precedente a qualsivoglia rapporto con la terza chiamata delle altre parti in causa.
In sostanza, le voci di danno richieste da parte attrice erano riferibili unicamente alla condotta del , che peraltro non ha proposto appello avverso la statuizione di CP_1 condanna a suo carico. Il , infatti, dapprima ha procrastinato gli interventi per la CP_1 eliminazione delle cause di infiltrazione e poi ha omesso di restituire le somme anticipate dall'attore per i lavori di ripristino del proprio appartamento, che pure aveva autorizzato e che erano a carico del . CP_1
In conclusione, all'accoglimento del terzo motivo di appello consegue l'assorbimento degli altri motivi. In base al principio di soccombenza, il va condannato al CP_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante; sussistono, invece, i presupposti per la compensazione delle spese, per entrambi i gradi, nel rapporto tra l'appellante e la parte attrice in primo grado, la quale non ha dato causa alla chiamata di terzo.
Sussistono, altresì, i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di appello nel rapporto tra il e gli altri appellati. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
già avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
[...] Parte_2
4650/2018 emessa il 26 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 281 sexies Cpc, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accoglie il terzo motivo di appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dal nei confronti della terza chiamata Parte_6 [...]
con atto di citazione per chiamata di terzo notificato il 18 ottobre 2013; Parte_2
9 2) dichiara assorbiti il primo, secondo e quarto motivo di appello;
3) condanna il , in persona del legale Parte_6 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della (già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, che liquida in € 3.800,00 per il primo grado, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva, e in € 4.324,90 per il grado di appello di cui € 391,90 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
4) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nel rapporto tra la
[...]
già e i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3
e ; Parte_3 Parte_4
5) compensa le spese del presente grado di appello nel rapporto tra le parti appellate.
Così deciso in Palermo, lì 16 aprile 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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