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27 febbraio 2016
27 febbraio 2016
Art. 232-bis. (( (Rifiuti di prodotti da fumo). )) (( 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. ))
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. ))
Commentari • 5
- 1. Reati ambientali: il Governo interviene con il D.L. n. 116/2025Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 agosto 2025 · 1
1. Le modifiche apportate al TU in materia ambientale Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. testo unico in materia ambientale), molte delle norme ivi contemplate sono state emendate dal decreto legge n. 116 del 2025. Le modifiche apposte all'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 In particolare, la prima, a essere stata soggetta a modifiche tra quelle inerenti la materia penale, è l'art. 255 che, come è noto, prevede il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi (adesso rinominata, come vedremo da qui a breve, alla luce di siffatta novità normativa, abbandono di rifiuti non pericolosi. Difatti, l'art. 1, co. 1, lett. b), decreto legge n. 116 del 2025 …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Campobasso, sentenza 11/07/2023, n. 525Provvedimento: N. R.G. 362/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice RB AT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 362/2022, trattenuta in decisione in data 5.04.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da: Controparte_1 , (C.F. P.IVA_1 ) in persona del Sindaco p.t. con il patrocinio dell'avv. Mariateresa D'AMICO, elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura della PROVIINCIA DI CAMPOBASSO, in Via Roma n. 47, 86100 CP_1 APPELLANTE contro Controparte_2 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. VANORIO …Leggi di più...
- competenza Tribunale·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- art. 6 d.lgs. 150/2011·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- violazione normativa ambientale·
- art. 15 C.d.S.·
- art. 192 d.lgs. 152/2006·
- incompetenza per materia·
- riqualificazione violazione