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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.146/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2598/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata 24.10.2022, pendente tra quale titolare della omonima ditta di rivendita di Monopòli, Parte_1 domiciliato in Taranto presso l'avv. Andrea Cipriani dal quale è rappresentato e difeso;
- appellante -
e
domiciliato in Manduria (TA) presso l'avv. Meliana Francesca Ricchiuti dalla Controparte_1 quale è rappresentato e difeso;
- appellato -
All'udienza ex art.352 c.p.c. del 20.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.10.2019, , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta di rivendita di Monopoli, conveniva in giudizio , quale titolare del CED Studio Controparte_1 del dott. Gaetano Rossetti, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al pagamento di € 5.063,00, oltre interessi e/o altra somma inferiore ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di lite, compensi e oneri come per legge. Sosteneva l'attore che il convenuto, CP_ dal quale era stato assistito in qualità di consulente del lavoro, avesse omesso di comunicare all' la sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti del tabacchino negli anni 2014 (settembre - novembre 2014) e 2015 (maggio - agosto 2015), precludendogli il rilascio del DURC aziendale, con CP_ conseguente richiesta dell' ex art. 1 c. 1175° L 27.12.2006 n.296, di restituzione di tutte le agevolazioni (l'esonero contributi per tre anni) fruite negli anni successivi 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art 1 c. 118° e segg. L 23.12.2014 n. 190.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che lo avrebbe conferito l'incarico di Parte_1 consulente del lavoro non già a lui dott. bensì al dott. Eccepiva Controparte_1 Persona_1 altresì l'infondatezza della domanda e per l'effetto ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite.
Esperita la negoziazione assistita con esito negativo ed istruita la causa con produzione documentale delle parti, con la sentenza n. 2598/2022 del 24.10.2022 il Tribunale di Taranto, rigettata espressamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, rigettava comunque la domanda attrice, compensando per intero le spese di lite.
Con atto notificato il 21.04.2023 ha proposto appello. Si è costituito il Parte_1 eccependone la nullità dell'appello perché non contenente l'avvertimento di cui all'art. 163 CP_1
c. III n. 7 c.p.c. e l'invito a costituirsi il termine diverso da quello di settanta giorni previsto dall'art. 167 c.p.c., deducendo l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e concludendo comunque per l'infondatezza della domanda attorea, richiamando e ribadendo gli stessi argomenti proposti e le stesse contestazioni sollevate in primo grado, in via subordinata per la “limitazione” della condanna in ragione della condotta dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Preliminarmente, devono essere decise le eccezioni sollevate in rito da parte appellata.
Con la prima eccezione l'appellato ha eccepito la nullità dell'atto di appello, attesa la mancanza dei requisiti previsti dall'art.342 e 163 c.p.c., segnatamente dell'avvertimento di cui al comma III n. 7 dell'art. 163 c.p.c., nonché dell'invito al convenuto a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza avendo l'appellante invitato l'appellato a costituirsi venti giorni prima.
L'eccezione non è fondata.
In ordine all'invito a costituirsi nel giudizio di appello, posto che il termine per la costituzione in appello è di almeno venti giorni prima dell'udienza (e non di settanta giorni) indicata in citazione, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. come modificato dall'art. 3 c. IV lett. d) D. Lg. 31.10.2024 n. 164 qui applicabile ratione temporis ex art. 7 dello stesso D. Lg. 164/2024, correttamente l'appellante ha invitato il convenuto a costituirsi in appello almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di appello.
In ordine agli avvertimenti di cui all'art. 163 c. III n. 7 c.p.c., ritenuto che le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c. II c.p.c., previste solo per il giudizio di primo grado, non siano applicabili al giudizio di appello e che pertanto l'avvertimento di tali decadenze non sia richiesto per l'atto di appello, che l'avvertimento suddetto non possa essere “esteso” alle decadenze previste per l'appello (cioè quella per l'appello incidentale ex art. 343 c. I c.p.c. e quella relativa alle domande ed eccezioni assorbite in primo grado e da riproporre ex art. 346 c.p.c.) in mancanza di un'espressa previsione di legge (in tal senso Cass. civ. sez. VI 10.03.2022 n. 7772, Cass. civ. sez. un. 18.04.2013 n. 9407), ritenuto altresì che non sia applicabile l'avvertimento dell'obbligo della difesa tecnica e della facoltà di avvalersi del gratuito patrocinio in presenza dei suoi presupposti quando - come nel caso in esame - l'appello è notificato al difensore in quanto si presume che costui sappia dell'obbligo della difesa tecnica e della facoltà di chiedere il patrocinio a carico dello Stato se ve ne siano i presupposti, si ritiene di conseguenza che la mancanza nell'atto di appello, qui notificato al difensore dell'appellato, degli avvertimenti di cui all'art. 163 c. III n. 7 c.p.c. non sia motivo di nullità dello stesso.
Quanto alla dedotta inammissibilità dell'atto introduttivo sollevata ai sensi dalla parte appellata per l'asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., premesso in generale che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza e che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), si ritiene che nel caso in esame sia rinvenibile una puntuale critica alla sentenza impugnata in quanto è possibile ricavare dall'atto di appello l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura (quella in cui il tribunale ha ritenuto non dimostrate le omissioni del consulente del lavoro convenuto in giudizio e quelle in cui il tribunale ha ritenuto che la pretesa dell' al pagamento dei contributi del 2016, 2017 e 2018 riguardi CP_2 fattispecie diversa rispetto ai contributi del 2014 e del 2015 per il cui omesso pagamento non è stato rilasciato il DURC necessario per l'ottenimento delle agevolazioni ex art. 1 c. 118° e segg. L 23.12.2014 n. 190), nonché l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, cioè l'errata valutazione delle documentazione prodotta, a dire dell'appellante idonea a provare le omissioni del il mancato rilascio del DURC che ne è seguito, di conseguenza la CP_3 revoca delle agevolazioni suddette (cioè l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali negli anni 2016, 2017 e 2018) e la pretesa di pagamento a carico del dei contributi omessi Parte_1 egli anni 2016, 2017 e 2018. E a conferma dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., si rileva che la parte appellata si è difesa nel merito dell'appello, evidentemente manifestando di aver ben compreso le ragioni dell'impugnazione.
Ciò premesso, si rileva che con un unico lungo motivo di appello lo impugna la sentenza Parte_1 di rigetto, essendo la stessa, a suo dire, “illogica” poiché “frutto di errore e/o di una non attenta lettura degli atti di causa”. Sostiene l'appellante che il tribunale non ha correttamente valutato la documentazione allegata, né applicato quanto previsto dall'art. 1 c. 1175° L 27.12.2006 n. 296 in base al quale, come conseguenza delle mancate comunicazioni all' della sospensione dell'attività di CP_2 lavoro da parte del nel 2014 e nel 2015, del mancato rilascio del DURC e della revoca delle CP_3 agevolazioni nel 2016, 2017 e 2018 (esonero contributi), l' ha preteso il pagamento CP_2
(regolarizzazione) dei contributi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. A dire dello appellante, la documentazione prodotta dimostrerebbe il mancato rilascio del DURC a causa delle omesse comunicazioni dal all' della sospensione dell'attività di lavoro nel 2014 e ne 2015, CP_3 CP_2 nonché la revoca delle agevolazioni (esonero del pagamento dei contributi nel 2016 - 2018) e la pretesa dell' al pagamento dei contributi 2016 - 2018 che ne sarebbero seguite. CP_2
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso infatti brevemente che è inammissibile - per esistenza del giudicato sul punto - la contestazione in questa sede ribadita dal della sua legittimazione passiva (v. comparsa di CP_3 risposta, alla pag. 7) perché, essendo stata la questione decisa dal tribunale in modo espresso (v. nella motivazione della sentenza alla pag. 7 e nel dispositivo della sentenza) a sfavore del pur CP_3 rimasto vittorioso per altre ragioni, era onere del proporre sul punto appello incidentale ex CP_3 art. 343 c.p.c. (in tal senso, nel caso di rigetto da parte del giudice dell'eccezione proposta dal convenuto rimasto comunque vittorioso, cfr. Cass. civ. sez. un. 12.05.2017 n. 11799) e non limitarsi
- come ha fatto - alla riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c., si ritiene l'appello infondato.
Esaminando infatti la documentazione allegata e prodotta in primo grado nei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. e dunque utilizzabile dal tribunale, come dedotto dal nella comparsa di CP_3 risposta di primo grado (v. alle pagg. 8 e 9) e ribadito nella comparsa di risposta di secondo grado (v. alla pag. 8), l'invito a regolarizzare del 2.08.2018 (v. copia prodotta dall'appellante in primo grado) inviato dall' allo per la regolarizzazione e il pagamento dei contributi relativi al CP_2 Parte_1
2016, al 2017 e al 2018 (costituenti per l'appellante il danno seguìto alle omesse comunicazioni del relative al 2014 e al 2015), nella colonna “Natura Omissione”, fa un generico richiamo ad CP_3 una serie di “Inadempienze Aperte”, senza alcun riferimento alla debenza di tali contributi per la revoca ex art. 1 c. 1175° L.n. 296/2006 delle agevolazioni (l'esonero dei contributi per gli anni 2016
- 2018) conseguente alla mancata comunicazione all' della sospensione dell'attività lavorativa CP_2 negli anni 2014 e 2015 e al mancato rilascio del DURC (presupposto delle agevolazioni) che ne è seguito.
In sintesi, non vi è prova, nella documentazione tempestivamente prodotta in primo grado, che la pretesa avanzata dall' (e costituente il danno risarcibile, secondo l'appellante) con l'invito alla CP_2 regolarizzazione del 2.08.2018 sia effetto della revoca delle agevolazioni conseguenti alle omissioni contributive del 2014 - 2015 (e al mancato rilascio del DURC), che quelle somme da pagare siano cioè sotto il profilo causale collegabili alle mancate comunicazioni all' da parte del CP_2 CP_3 relative agli anni 2014 e 2015. E sul punto, sia pure molto sinteticamente, si è pronunciato il tribunale riconducendo in sentenza (v. alla pag.7) i “fatti storici collocati negli anni 2016, 2017 e 2018” a
“fattispecie diverse” dall'omessa comunicazione all' della sospensione dei dipendenti all' CP_2 CP_2 negli anni 2014 e 2015.
La documentazione tempestivamente prodotta in primo grado, dunque, non era e non è idonea a provare il collegamento causale tra le omesse denunce di sospensione dei lavoratori nel 2014 e 2015 e la revoca delle agevolazioni (esonero dagli obblighi contributivi) per gli anni 2016 - 2018 a cui ha fatto seguito la pretesa di pagamento dei contributi 2016-2018. CP_2
Con l'appello lo ha prodotto due mail dell' datate 2.02.2023 e 20.04.2023 (allegati Parte_1 CP_2
b e c) con allegate una comunicazione dell' del pagamento rateale e completo dei contributi del CP_2
2016 – 2018 dovuti per addebito ex art. 1 c. 1175° L. n. 296/2006 e una comunicazione dell' in CP_2 cui si precisava che la debenza degli stessi era dovuta alla revoca delle agevolazioni contributive dovuta al mancato pagamento dei contributi del 2014 e 2015.
Tale produzione è tuttavia preclusa dall'art. 345 c. III c.p.c. poiché il detto collegamento causale avrebbe potuto e dovuto provarsi in primo grado nei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., chiedendo all' e producendo già in primo grado attestazione sulla causale della pretesa dei contributi del CP_2
2016 -2018. Non possono i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. (nel testo vigente prima del 28.02.2023 e applicabile al giudizio di primo grado) essere elusi da mail inviate da un terzo e dalle allegate informative che potevano essere dallo acquisite e prodotte nei termini suddetti. Parte_1
In sintesi, la possibilità di ottenere e produrre tali prove (attestazioni e informative ) in primo CP_2 grado porta ad escludere che lo non potesse proporle e produrre nel giudizio di primo Parte_1 grado (requisito ex art. 345 c. III c.p.c. per l'ammissione in appello) e l'ammissibilità delle stesse in appello,
E non solo.
Vi sono infatti forti dubbi sulla legittimità dell'asserita revoca delle agevolazioni per il 2016 - 2018 conseguenti alle omissioni contributive del 2014 - 2015 (e al mancato rilascio del DURC) accertate dall' a causa delle mancate comunicazioni all' da parte del per gli anni 2014 e CP_2 CP_2 CP_3
2015.
Innanzitutto perché, premesso che l'appellante ha prodotto in primo grado copia dell'invito alla regolarizzazione dei contributi del 2014 e del 2015 emesso dall' il 14.03.2018 (v. allegato 8) e CP_2 la nota di rettifica del 1°.06.2018 (v. allegato 11) tratta dal fascicolo elettronico dello CP_2
e inviata dallo studio all' con cui si segnalava che nei periodi settembre Parte_1 CP_1 CP_2
- novembre 2014 e maggio - agosto 2015 lo non aveva avuto dipendenti, si rileva dal Parte_1 detto fascicolo elettronico che la nota di rettifica è stata “Chiusa”, cioè definita, ma non risulta che l' abbia proceduto al recupero di detti contributi del 2014 - 2015. CP_2 In secondo luogo, non sfugge che lo stesso attore ha in primo grado ammesso (v. citazione, alla pag. 1) che il ha comunicato al Centro per l'Impiego la sospensione dell'attività lavorativa dei CP_3 dipendenti nel periodo settembre - novembre 2014 e nel periodo maggio - agosto 2015. Posto che tale comunicazione ha effetti anche nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 4 bis c. VI D.Lg. 21.04.2000 CP_2
n. 181, si ritiene che tale comunicazione fosse sufficiente a segnalare anche all' la non CP_2 sussistenza di rapporti di lavoro (e dunque la non debenza dei contributi) in detti periodi. In sostanza, il ha adempiuto agli obblighi di comunicazione, al contrario di quanto allegato dallo CP_3
. E bene avrebbe fatto, pertanto, a contestare la pretesa dell' di revocare le Parte_1 CP_2 agevolazioni contributive del 2016 - 2018, piuttosto che pagare i contributi per il detto periodo.
Tale conclusione trova conferma indiretta nella circostanza che lo non ha provato e Parte_1 neppure allegato il pagamento dei contributi asseritamente “dovuti” per il 2014 e il 2015 (per l'omessa comunicazione della sospensione dell'attività lavorativa), per il cui mancato pagamento sarebbe stata revocata l'agevolazione per i contributi del 2016 - 2018.
Esclusa la prova “tempestiva” che i contributi del 2016 - 2018 siano stati pretesi dall' a causa CP_2 della revoca delle agevolazioni (esonero contributi) derivata dall'omesso versamento dei contributi del 2014 e del 2015 (con conseguente omesso rilascio del DURC) dovuti alla mancata comunicazione
- da parte del - della sospensione dell'attività lavorativa in detti periodi, escluso lo CP_3 inadempimento stesso degli obblighi di comunicazione da parte del viene meno ogni ipotesi CP_3 di responsabilità a carico del convenuto. Consegue la conferma del rigetto della domanda attorea.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello, liquidate in misura prossima ai parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell'avv. Meliana Francesca Ricchiuti che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta e difese conclusive scritte).
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello alla sentenza n. 2598/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 24.10.2022 proposto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_4 citazione notificato il 21.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite di appello Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Meliana Francesca Ricchiuti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 10.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.146/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2598/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata 24.10.2022, pendente tra quale titolare della omonima ditta di rivendita di Monopòli, Parte_1 domiciliato in Taranto presso l'avv. Andrea Cipriani dal quale è rappresentato e difeso;
- appellante -
e
domiciliato in Manduria (TA) presso l'avv. Meliana Francesca Ricchiuti dalla Controparte_1 quale è rappresentato e difeso;
- appellato -
All'udienza ex art.352 c.p.c. del 20.06.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.10.2019, , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta di rivendita di Monopoli, conveniva in giudizio , quale titolare del CED Studio Controparte_1 del dott. Gaetano Rossetti, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al pagamento di € 5.063,00, oltre interessi e/o altra somma inferiore ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di lite, compensi e oneri come per legge. Sosteneva l'attore che il convenuto, CP_ dal quale era stato assistito in qualità di consulente del lavoro, avesse omesso di comunicare all' la sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti del tabacchino negli anni 2014 (settembre - novembre 2014) e 2015 (maggio - agosto 2015), precludendogli il rilascio del DURC aziendale, con CP_ conseguente richiesta dell' ex art. 1 c. 1175° L 27.12.2006 n.296, di restituzione di tutte le agevolazioni (l'esonero contributi per tre anni) fruite negli anni successivi 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art 1 c. 118° e segg. L 23.12.2014 n. 190.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che lo avrebbe conferito l'incarico di Parte_1 consulente del lavoro non già a lui dott. bensì al dott. Eccepiva Controparte_1 Persona_1 altresì l'infondatezza della domanda e per l'effetto ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite.
Esperita la negoziazione assistita con esito negativo ed istruita la causa con produzione documentale delle parti, con la sentenza n. 2598/2022 del 24.10.2022 il Tribunale di Taranto, rigettata espressamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, rigettava comunque la domanda attrice, compensando per intero le spese di lite.
Con atto notificato il 21.04.2023 ha proposto appello. Si è costituito il Parte_1 eccependone la nullità dell'appello perché non contenente l'avvertimento di cui all'art. 163 CP_1
c. III n. 7 c.p.c. e l'invito a costituirsi il termine diverso da quello di settanta giorni previsto dall'art. 167 c.p.c., deducendo l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e concludendo comunque per l'infondatezza della domanda attorea, richiamando e ribadendo gli stessi argomenti proposti e le stesse contestazioni sollevate in primo grado, in via subordinata per la “limitazione” della condanna in ragione della condotta dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Preliminarmente, devono essere decise le eccezioni sollevate in rito da parte appellata.
Con la prima eccezione l'appellato ha eccepito la nullità dell'atto di appello, attesa la mancanza dei requisiti previsti dall'art.342 e 163 c.p.c., segnatamente dell'avvertimento di cui al comma III n. 7 dell'art. 163 c.p.c., nonché dell'invito al convenuto a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza avendo l'appellante invitato l'appellato a costituirsi venti giorni prima.
L'eccezione non è fondata.
In ordine all'invito a costituirsi nel giudizio di appello, posto che il termine per la costituzione in appello è di almeno venti giorni prima dell'udienza (e non di settanta giorni) indicata in citazione, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. come modificato dall'art. 3 c. IV lett. d) D. Lg. 31.10.2024 n. 164 qui applicabile ratione temporis ex art. 7 dello stesso D. Lg. 164/2024, correttamente l'appellante ha invitato il convenuto a costituirsi in appello almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di appello.
In ordine agli avvertimenti di cui all'art. 163 c. III n. 7 c.p.c., ritenuto che le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c. II c.p.c., previste solo per il giudizio di primo grado, non siano applicabili al giudizio di appello e che pertanto l'avvertimento di tali decadenze non sia richiesto per l'atto di appello, che l'avvertimento suddetto non possa essere “esteso” alle decadenze previste per l'appello (cioè quella per l'appello incidentale ex art. 343 c. I c.p.c. e quella relativa alle domande ed eccezioni assorbite in primo grado e da riproporre ex art. 346 c.p.c.) in mancanza di un'espressa previsione di legge (in tal senso Cass. civ. sez. VI 10.03.2022 n. 7772, Cass. civ. sez. un. 18.04.2013 n. 9407), ritenuto altresì che non sia applicabile l'avvertimento dell'obbligo della difesa tecnica e della facoltà di avvalersi del gratuito patrocinio in presenza dei suoi presupposti quando - come nel caso in esame - l'appello è notificato al difensore in quanto si presume che costui sappia dell'obbligo della difesa tecnica e della facoltà di chiedere il patrocinio a carico dello Stato se ve ne siano i presupposti, si ritiene di conseguenza che la mancanza nell'atto di appello, qui notificato al difensore dell'appellato, degli avvertimenti di cui all'art. 163 c. III n. 7 c.p.c. non sia motivo di nullità dello stesso.
Quanto alla dedotta inammissibilità dell'atto introduttivo sollevata ai sensi dalla parte appellata per l'asserita mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., premesso in generale che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza e che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), si ritiene che nel caso in esame sia rinvenibile una puntuale critica alla sentenza impugnata in quanto è possibile ricavare dall'atto di appello l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura (quella in cui il tribunale ha ritenuto non dimostrate le omissioni del consulente del lavoro convenuto in giudizio e quelle in cui il tribunale ha ritenuto che la pretesa dell' al pagamento dei contributi del 2016, 2017 e 2018 riguardi CP_2 fattispecie diversa rispetto ai contributi del 2014 e del 2015 per il cui omesso pagamento non è stato rilasciato il DURC necessario per l'ottenimento delle agevolazioni ex art. 1 c. 118° e segg. L 23.12.2014 n. 190), nonché l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, cioè l'errata valutazione delle documentazione prodotta, a dire dell'appellante idonea a provare le omissioni del il mancato rilascio del DURC che ne è seguito, di conseguenza la CP_3 revoca delle agevolazioni suddette (cioè l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali negli anni 2016, 2017 e 2018) e la pretesa di pagamento a carico del dei contributi omessi Parte_1 egli anni 2016, 2017 e 2018. E a conferma dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., si rileva che la parte appellata si è difesa nel merito dell'appello, evidentemente manifestando di aver ben compreso le ragioni dell'impugnazione.
Ciò premesso, si rileva che con un unico lungo motivo di appello lo impugna la sentenza Parte_1 di rigetto, essendo la stessa, a suo dire, “illogica” poiché “frutto di errore e/o di una non attenta lettura degli atti di causa”. Sostiene l'appellante che il tribunale non ha correttamente valutato la documentazione allegata, né applicato quanto previsto dall'art. 1 c. 1175° L 27.12.2006 n. 296 in base al quale, come conseguenza delle mancate comunicazioni all' della sospensione dell'attività di CP_2 lavoro da parte del nel 2014 e nel 2015, del mancato rilascio del DURC e della revoca delle CP_3 agevolazioni nel 2016, 2017 e 2018 (esonero contributi), l' ha preteso il pagamento CP_2
(regolarizzazione) dei contributi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. A dire dello appellante, la documentazione prodotta dimostrerebbe il mancato rilascio del DURC a causa delle omesse comunicazioni dal all' della sospensione dell'attività di lavoro nel 2014 e ne 2015, CP_3 CP_2 nonché la revoca delle agevolazioni (esonero del pagamento dei contributi nel 2016 - 2018) e la pretesa dell' al pagamento dei contributi 2016 - 2018 che ne sarebbero seguite. CP_2
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso infatti brevemente che è inammissibile - per esistenza del giudicato sul punto - la contestazione in questa sede ribadita dal della sua legittimazione passiva (v. comparsa di CP_3 risposta, alla pag. 7) perché, essendo stata la questione decisa dal tribunale in modo espresso (v. nella motivazione della sentenza alla pag. 7 e nel dispositivo della sentenza) a sfavore del pur CP_3 rimasto vittorioso per altre ragioni, era onere del proporre sul punto appello incidentale ex CP_3 art. 343 c.p.c. (in tal senso, nel caso di rigetto da parte del giudice dell'eccezione proposta dal convenuto rimasto comunque vittorioso, cfr. Cass. civ. sez. un. 12.05.2017 n. 11799) e non limitarsi
- come ha fatto - alla riproposizione della questione ex art. 346 c.p.c., si ritiene l'appello infondato.
Esaminando infatti la documentazione allegata e prodotta in primo grado nei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. e dunque utilizzabile dal tribunale, come dedotto dal nella comparsa di CP_3 risposta di primo grado (v. alle pagg. 8 e 9) e ribadito nella comparsa di risposta di secondo grado (v. alla pag. 8), l'invito a regolarizzare del 2.08.2018 (v. copia prodotta dall'appellante in primo grado) inviato dall' allo per la regolarizzazione e il pagamento dei contributi relativi al CP_2 Parte_1
2016, al 2017 e al 2018 (costituenti per l'appellante il danno seguìto alle omesse comunicazioni del relative al 2014 e al 2015), nella colonna “Natura Omissione”, fa un generico richiamo ad CP_3 una serie di “Inadempienze Aperte”, senza alcun riferimento alla debenza di tali contributi per la revoca ex art. 1 c. 1175° L.n. 296/2006 delle agevolazioni (l'esonero dei contributi per gli anni 2016
- 2018) conseguente alla mancata comunicazione all' della sospensione dell'attività lavorativa CP_2 negli anni 2014 e 2015 e al mancato rilascio del DURC (presupposto delle agevolazioni) che ne è seguito.
In sintesi, non vi è prova, nella documentazione tempestivamente prodotta in primo grado, che la pretesa avanzata dall' (e costituente il danno risarcibile, secondo l'appellante) con l'invito alla CP_2 regolarizzazione del 2.08.2018 sia effetto della revoca delle agevolazioni conseguenti alle omissioni contributive del 2014 - 2015 (e al mancato rilascio del DURC), che quelle somme da pagare siano cioè sotto il profilo causale collegabili alle mancate comunicazioni all' da parte del CP_2 CP_3 relative agli anni 2014 e 2015. E sul punto, sia pure molto sinteticamente, si è pronunciato il tribunale riconducendo in sentenza (v. alla pag.7) i “fatti storici collocati negli anni 2016, 2017 e 2018” a
“fattispecie diverse” dall'omessa comunicazione all' della sospensione dei dipendenti all' CP_2 CP_2 negli anni 2014 e 2015.
La documentazione tempestivamente prodotta in primo grado, dunque, non era e non è idonea a provare il collegamento causale tra le omesse denunce di sospensione dei lavoratori nel 2014 e 2015 e la revoca delle agevolazioni (esonero dagli obblighi contributivi) per gli anni 2016 - 2018 a cui ha fatto seguito la pretesa di pagamento dei contributi 2016-2018. CP_2
Con l'appello lo ha prodotto due mail dell' datate 2.02.2023 e 20.04.2023 (allegati Parte_1 CP_2
b e c) con allegate una comunicazione dell' del pagamento rateale e completo dei contributi del CP_2
2016 – 2018 dovuti per addebito ex art. 1 c. 1175° L. n. 296/2006 e una comunicazione dell' in CP_2 cui si precisava che la debenza degli stessi era dovuta alla revoca delle agevolazioni contributive dovuta al mancato pagamento dei contributi del 2014 e 2015.
Tale produzione è tuttavia preclusa dall'art. 345 c. III c.p.c. poiché il detto collegamento causale avrebbe potuto e dovuto provarsi in primo grado nei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., chiedendo all' e producendo già in primo grado attestazione sulla causale della pretesa dei contributi del CP_2
2016 -2018. Non possono i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. (nel testo vigente prima del 28.02.2023 e applicabile al giudizio di primo grado) essere elusi da mail inviate da un terzo e dalle allegate informative che potevano essere dallo acquisite e prodotte nei termini suddetti. Parte_1
In sintesi, la possibilità di ottenere e produrre tali prove (attestazioni e informative ) in primo CP_2 grado porta ad escludere che lo non potesse proporle e produrre nel giudizio di primo Parte_1 grado (requisito ex art. 345 c. III c.p.c. per l'ammissione in appello) e l'ammissibilità delle stesse in appello,
E non solo.
Vi sono infatti forti dubbi sulla legittimità dell'asserita revoca delle agevolazioni per il 2016 - 2018 conseguenti alle omissioni contributive del 2014 - 2015 (e al mancato rilascio del DURC) accertate dall' a causa delle mancate comunicazioni all' da parte del per gli anni 2014 e CP_2 CP_2 CP_3
2015.
Innanzitutto perché, premesso che l'appellante ha prodotto in primo grado copia dell'invito alla regolarizzazione dei contributi del 2014 e del 2015 emesso dall' il 14.03.2018 (v. allegato 8) e CP_2 la nota di rettifica del 1°.06.2018 (v. allegato 11) tratta dal fascicolo elettronico dello CP_2
e inviata dallo studio all' con cui si segnalava che nei periodi settembre Parte_1 CP_1 CP_2
- novembre 2014 e maggio - agosto 2015 lo non aveva avuto dipendenti, si rileva dal Parte_1 detto fascicolo elettronico che la nota di rettifica è stata “Chiusa”, cioè definita, ma non risulta che l' abbia proceduto al recupero di detti contributi del 2014 - 2015. CP_2 In secondo luogo, non sfugge che lo stesso attore ha in primo grado ammesso (v. citazione, alla pag. 1) che il ha comunicato al Centro per l'Impiego la sospensione dell'attività lavorativa dei CP_3 dipendenti nel periodo settembre - novembre 2014 e nel periodo maggio - agosto 2015. Posto che tale comunicazione ha effetti anche nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 4 bis c. VI D.Lg. 21.04.2000 CP_2
n. 181, si ritiene che tale comunicazione fosse sufficiente a segnalare anche all' la non CP_2 sussistenza di rapporti di lavoro (e dunque la non debenza dei contributi) in detti periodi. In sostanza, il ha adempiuto agli obblighi di comunicazione, al contrario di quanto allegato dallo CP_3
. E bene avrebbe fatto, pertanto, a contestare la pretesa dell' di revocare le Parte_1 CP_2 agevolazioni contributive del 2016 - 2018, piuttosto che pagare i contributi per il detto periodo.
Tale conclusione trova conferma indiretta nella circostanza che lo non ha provato e Parte_1 neppure allegato il pagamento dei contributi asseritamente “dovuti” per il 2014 e il 2015 (per l'omessa comunicazione della sospensione dell'attività lavorativa), per il cui mancato pagamento sarebbe stata revocata l'agevolazione per i contributi del 2016 - 2018.
Esclusa la prova “tempestiva” che i contributi del 2016 - 2018 siano stati pretesi dall' a causa CP_2 della revoca delle agevolazioni (esonero contributi) derivata dall'omesso versamento dei contributi del 2014 e del 2015 (con conseguente omesso rilascio del DURC) dovuti alla mancata comunicazione
- da parte del - della sospensione dell'attività lavorativa in detti periodi, escluso lo CP_3 inadempimento stesso degli obblighi di comunicazione da parte del viene meno ogni ipotesi CP_3 di responsabilità a carico del convenuto. Consegue la conferma del rigetto della domanda attorea.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello, liquidate in misura prossima ai parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell'avv. Meliana Francesca Ricchiuti che ne ha fatto istanza (v. comparsa di risposta e difese conclusive scritte).
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello alla sentenza n. 2598/2022 del Tribunale di Taranto pubblicata il 24.10.2022 proposto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_4 citazione notificato il 21.04.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite di appello Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Meliana Francesca Ricchiuti.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto il 10.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra