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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 1239/2024 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
ai sensi degli artt. 281 sexies comma 3 cpc e 350 bis cpc
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, Parte_1
dall'avv. Vincenzo Cirillo e dall'avv. Francesco Esposito, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Torre Annunziata (NA) alla via Dei Mille n. 73
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per Controparte_1
atto del Notaio in Milano del 27.01.2022, rep. 27274 in calce alla comparsa di costituzione e Persona_1
1 risposta, dall'avv. Stanislao Uliano e dall'avv. Floriana Uliano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Castellammare di Stabia (NA) alla via E. De Nicola n. 7
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...], Sc. C, int. 20 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3484/2023 del 31.01.2023,
pubblicata il 13.09.2023 in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
L'appellante con atto di citazione ritualmente notificato nelle date del 13.05.2019 e del Parte_1
07.05.2019 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano rispettivamente la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e , per sentir accertare la
[...] Controparte_2
responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro verificatosi in Torre Annunziata Controparte_2
alla via Vittorio Veneto, angolo via Vesuvio, il giorno 30.01.2015 verso le ore 19.00 e sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà.
Più nello specifico, l'appellante premetteva che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, il motoveicolo tipo Honda Tg. DL41388 di sua proprietà si trovava a percorrere regolarmente la via Vittorio Veneto,
quando veniva investito dal motociclo tipo Piaggio tg. X4XWX5, di proprietà di ed Controparte_2
assicurato per la r.c.a. con il cui conducente, provenendo da via Vesuvio, si immetteva Controparte_1
in via Vittorio Veneto senza arrestarsi al segnale di Stop e così urtava l'Honda, facendolo rovinare al suolo e causando al motoveicolo danni alla parte laterale destra, quantificati in € 2.000,00 circa dal preventivo di parte.
2 Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo di sua proprietà, oltre sosta tecnica,
interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Instaurato il contradditorio, entrambi i convenuti, sebbene ritualmente citati in giudizio, non si costituivano rimanendo contumace.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, disattesa la richiesta di espletamento di c.t.u. tecnica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 3484/2023 impugnata, il giudice di pace adito, dichiarava l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attrice, in quanto la richiesta di risarcimento era stata inoltrata mediante posta privata anziché mediante , e, inoltre, non vi era certezza circa la riferibilità tra la Controparte_3
ricevuta di inoltro e di ricezione e la raccomandata allegata;
nulla disponeva in merito alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di appello notificato in data 04.03.2024 ed in data 07.03.2024
rispettivamente a e a ha proposto appello sulla base Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
di un solo motivo ovvero per “violazione degli artt. 145, 148 d.lgs. n. 209/2005 ed errata applicazione della norma di cui alla legge n. 69/2009 e succ. mod. in ordine alla riserva di sull'invio di CP_3
raccomandate, contestando la declaratoria di improponibilità ed improcedibilità della domanda attorea pronunciata dal giudice di primo grado e riproponendo tutte le deduzioni, difese e richieste formulate in primo grado.
Quindi l'appellante ha chiesto in riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di proponibilità
e procedibilità della domanda attorea, la condanna dei convenuti, in solido, all'integrale risarcimento dei danni riportati dal motoveicolo di sua proprietà, quantificati in € 2.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione informatica dell'atto, con attribuzione ai difensori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, per cui Controparte_2
ne va dichiarata la contumacia.
Si è costituita, invece, in persona del legale rappresentante p.t., che preliminarmente Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c; ha poi contestato la fondatezza dei motivi di appello, non ritenendo censurabile la decisione del giudice di pace, adeguatamente motivata sulla base della corretta interpretazione della normativa in materia. Ha contestato la fondatezza della domanda
3 anche alla luce delle risultanze istruttorie, insufficienti a provare i fatti dedotti dall'attore, nonché
l'eccessiva quantificazione dei danni lamentati. Ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in via gradata ha chiesto di graduare le responsabilità tra attore e convenuto e di ridurre in punto di quantum le pretese attoree, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Ricostruito il fascicolo del primo grado di giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 10.02.2025, questo giudice ha fissato l'udienza del 27.2.2025 per la discussione ex art. 350 bis c.p.c., con termine fino a 7 gg. prima per il deposito di note conclusionali scritte.
Orbene, in primo luogo va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. (04.03.2024) dal deposito della gravata sentenza (13.09.2023).
Va, poi, osservato che l'appello, tempestivamente iscritto a ruolo, è ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando ad esaminare il motivo di appello, lo stesso è fondato per i motivi di seguito indicati.
Il giudice di pace ha ritenuto di dover dichiarare la domanda improponibile ed improcedibile, in quanto la richiesta di risarcimento era stata inoltrata mediante posta privata anziché mediante Controparte_3
tenendo conto del disposto dell'art. 145, 283 e ss. d. lgs. n. 209/2005, “che prevede la preventiva richiesta
di risarcimento danni debba essere effettuato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non
ammettendo forme equipollenti” e dell'assunto che “la riserva a favore delle era Controparte_3
assoluta relativamente agli invii raccomandati ed assicurati ...”, in base alla richiamata normativa in materia susseguitasi nel tempo;
ha evidenziato, inoltre, che nella raccomandata allegata dall'attore “inoltrata a
mezzo posta privata e con ricevuta di ”, “non vi è alcuna certezza circa la riferibilità tra la CP_3
4 ricevuta di inoltro e di ricezione e la raccomandata allegata”; ha ritenuto, quindi, la lettera di messa in mora inviata dall'attore alla compagnia convenuta inidonea a soddisfare i principi e le condizioni di validità
previsti dalla norma di riferimento.
L'appellante lamenta l'erronea la valutazione della documentazione esibita, in particolare della lettera di messa in mora inviata alla inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento Controparte_1
regolarmente sottoscritta e timbrata dalla compagnia destinataria, che provvedeva anche alla gestione del sinistro nella fase stragiudiziale. Evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condizione di proponibilità della domanda di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209/2005, ovvero la richiesta di risarcimento rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta anche con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, trattandosi di una “istanza risarcitoria”, non equiparabile a un atto giudiziario, per cui non risulta corretto il richiamo -operato dalla sentenza impugnata- alla inesistenza della notificazione di atti processuali che risulti eseguita mediante servizio postale non gestito da Riguardo alla mancanza di certezza in merito alla Controparte_3
riferibilità tra la ricevuta di inoltro e quella di ricezione, evidenzia la difficoltà di provare il contenuto della lettera raccomandata, che comunque non era mai stata contestato dalla compagnia.
contesta tali argomentazioni e sottolinea la correttezza della decisione impugnata, Controparte_1
deducendo che le raccomandate pervenute tramite un operatore privato sono prive di valore legale e, in particolare, le missive erano state inoltrate negli anni 2016 e 2018 allorquando non tutti i gestori privati erano in possesso di regolare licenza onde operare nel settore postale;
evidenzia, inoltre, l'improponibilità
della domanda attorea anche per mancata messa a disposizione allo studio tecnico fiduciario della compagnia del veicolo danneggiato per la constatazione dei danni.
Orbene, in ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005,
ha allegato due lettere di costituzione in mora inoltrate tramite raccomandate a/r della posta Parte_1
privata “Posta Express” (n. identificativi 14196751242-3 e 14241227875-3), ricevute dalla società
assicuratrice in data 14.11.2016 e in data 19.10.2018, come attestato da timbro e firma di ricezione.
Le stesse sono state ritenute irrituali dal giudice di pace, con conseguente declaratoria di improponibilità ed improcedibilità (quest'ultima erroneamente richiamata, in quanto la richiesta di risarcimento attiene alla sola proponibilità) della domanda risarcitoria attorea.
5 In merito, va evidenziato che il D.Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, espletato da
[...]
Controparte_3
Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in
via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre
1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, art. 201” (cfr. Cass. civ. 19.12.2014, n. 27021).
La L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), ha poi espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del
1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n.
285 del 1992, art. 201 (cfr. Cass. civ. 11.10.2017, n. 23887; Cass. civ. 07.09.2018, n. 21884).
Tuttavia, l'atto di costituzione in mora, più specificamente la richiesta risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, non può essere considerato un atto giudiziario, fattispecie per le quali sussiste la riserva assoluta di notifica in capo a . Infatti, secondo un oramai solido orientamento CP_3
giurisprudenziale, per l'atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n.
12078/2003).
Con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento di cui di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209/2005 (Codice
delle assicurazioni private), “La condizione di proponibilità della domanda, cioè la richiesta rivolta
all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di
provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari" (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 05.07.2022, n.
6 21211: nella specie, la preventiva richiesta di risarcimento alla società assicuratrice era stata inoltrata a mezzo posta privata, ritenuta rituale;
cfr. anche Cass. Sez. 3, ordinanza 23.12.2020, n. 29464), non potendo,
oltretutto, tale richiesta -qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera "istanza risarcitoria"
che assolve la funzione di consentire "una anticipata c satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase
stragiudiziale" (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111)- equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessità "che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui
viene esperita l'azione" (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 05.05.2022, n. 21211; Cass. civ. Sez. 3, sent.
31.07.2017, n. 18940; Cass. Sez. 3, sent. 02.07.2010, n. 15733).
Va, pertanto, escluso che la domanda di risarcimento ex art. 145 d.lgs. n. 209/2005 possa essere equiparata ad un atto giudiziario, nel qual caso si applicherebbe il principio espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione (sent. 10.01.2020, n. 299) secondo cui deve ritenersi inesistente e non sanabile la notificazione degli “atti processuali” eseguita mediante servizio postale non gestito dalla società Controparte_3
Ne consegue che deve ritenersi pienamente ammissibile la domanda risarcitoria ex art. 145 d.lgs. n.
209/2005 inoltrata all'assicuratore a mezzo posta privata anziché mediante . CP_3
Nel caso che ne occupa, inoltre, si evince facilmente che l'atto di messa in mora risulta essere arrivato a conoscenza del debitore, avendo l'impresa assicuratrice apposto timbro di ricevimento sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, il cui numero di identificativo corrisponde a quello riportato sulla ricevuta di accettazione (n. 14196751242-3; 14241227875-3).
Va, ancora, precisato, che “la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente
all'avviso di ricevimento della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di
contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del
destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (cfr. Cass. civ.
n. 10630 del 22.05.2015; n. 23920/2013 e n. 15762/2013).
Nel caso di specie non vi è stata alcuna tempestiva contestazione in merito alla mancata ricezione della richiesta di risarcimento o ad una difformità tra la lettera di messa in mora allegata e quella ricevuta dalla compagnia.
Va poi osservato che , nel richiedere il risarcimento con le suindicate messa in mora ha Parte_1
osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148, comma primo, stante l'indicazione dell'avente diritto al risarcimento, del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
7 l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005
fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “
nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione o alcun invito a perizia per la constatazione dei danni rimasti privi di riscontro.
Invero, ha depositato -solo nel giudizio di appello e tardivamente ai sensi dell'art. 345 Controparte_1
c.p.c. - perizia negativa dello “Studio Associato Media Res” di Roma deducendo la mancata messa a disposizione del veicolo danneggiato per la constatazione dei danni e, quindi, l'improponibilità della domanda per avere il danneggiato impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta, tenendo una condotta non collaborativa e contraria ai principi di buona fede e correttezza, con conseguente sospensione dei termini per l'offerta risarcitoria ai sensi dell'art. 148, terzo comma, d.lgs. n. 209/2005.
L'eccezione, tuttavia, oltre che inammissibile in quanto tardivamente formulata, non è neanche fondata,
non avendo la convenuta fornito la prova di aver inoltrato l'invito a perizia al danneggiato.
Per tutto quanto dedotto ed osservato, va rilevata la fondatezza delle censure dell'appellante e, quindi,
l'accoglimento del motivo di appello;
ne consegue che la domanda formulata dall'appellante Parte_1
può essere dichiarata proponibile.
Passando all'esame del merito, sulla scorta della dichiarazione testimoniale raccolta e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (preventivo di riparazione e foto del motoveicolo danneggiato,
copia della sentenza relativa a giudizio connesso), può ritenersi accertata la verificazione del sinistro dedotto dall'appellante secondo la dinamica prospettata.
Il testimone escusso in primo grado (cfr. verbale di udienza del 17.06.2022), sig. , Testimone_1
indifferente alle parti, dichiarava di aver assistito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, allorquando il motoveicolo tipo Honda SH di colore scuro, che percorreva la via Vittorio Veneto in direzione Torre del Greco, veniva investito dal motoveicolo tipo Piaggio, che provenendo da via Vesuvio si immetteva in via Vittorio Veneto senza fermarsi al segnale di Stop presente
8 all'intersezione e di conseguenza il urtava con la propria parte anteriore, precisamente con la ruota Pt_2
anteriore, la parte posteriore destra, all'altezza della marmitta, dell'Honda, che rovinò al suolo sul lato sinistro. Precisava che anche il rovinò al suolo, pur non ricordando su quale lato, e che entrambi i Pt_2
conducenti dei veicoli coinvolti, che erano soli a bordo degli stessi e che indossavano il casco protettivo, si rialzarono da soli e si scambiarono i dati tra loro;
dichiarava che l'Honda SH riportò danni da graffiatura lungo la fiancata sinistra, mentre il conducente perdeva sangue dal naso.
Le dichiarazioni del teste appaiono piuttosto precise, avendo lo stesso individuato il luogo esatto dell'evento dannoso, la dinamica del sinistro, i punti di impatto tra i veicoli, le conseguenze dannose subite dal veicolo dell'attore.
ha, altresì, prodotto preventivo di riparazione e foto dei danni dell'Honda SH – pur se non Parte_1
chiaramente visibili- attestanti i danni riportati dal veicolo, seppure solo in parte coincidenti con quelli riferiti dal teste.
E' allegata in atti sentenza n. 1142/2019 del 30.01.2019 del Giudice di pace di Torre Annunziata, depositata all'udienza del 17.06.2022, relativa al giudizio promosso da , conducente dell'Honda SH in Parte_3
occasione del sinistro, nei confronti dei medesimi convenuti, e in Controparte_2 Controparte_1
cui veniva accertata la responsabilità esclusiva dell'appellato, quale proprietario del motoveicolo Piaggio,
nella causazione del sinistro.
Si ricorda che “la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui
all'art. 2909 c.c., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in
ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia
indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la
sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di
giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. n. 4241/2013, n. 19492/2007, n. 5763/2005).
Pur non essendo vincolante la sentenza che ha definito il precedente giudizio -di cui, tra l'altro, non vi è
prova del passaggio in giudicato-, considerato che nelle due cause, che pure hanno ad oggetto lo stesso fatto storico, non vi è coincidenza tra tutte le parti e vi è diversità di petitum, essendo il primo giudizio promosso dal conducente del veicolo attoreo per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali
9 subite ed il secondo promosso dal proprietario del ciclomotore per il risarcimento dei danni al veicolo, la stessa costituisce un ulteriore elemento di prova da valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Va ancora aggiunto che dai documenti allegati risultano provate la titolarità attiva e quella passiva delle parti nel rapporto dedotto in giudizio;
in particolare la titolarità attiva dell'attore è provata dalla copia del libretto di circolazione relativo al motoveicolo Honda SH, quella passiva di è provata Controparte_2
dalla visura del ciclomotore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli, quella di , non è Controparte_1
contestata dalla compagnia, che, anzi, provvedeva alla gestione stragiudiziale della lite.
Sulla base del complessivo esame degli elementi probatori acquisiti in primo grado, possono ritenersi provati il fatto storico dedotto dall'attore e la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo
Piaggio di proprietà del convenuto , la cui condotta di guida ha avuto certamente Controparte_2
efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro.
Difatti, ritiene chi scrive che sia stata ampiamente superata la presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro ex art. 2054, comma 2, c.c. Sul punto, peraltro, è noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, da un lato vale il principio secondo cui il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (v. Cass. n. 12444/2008); dall'altro, deve invocarsi l'ulteriore principio secondo cui, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (v. Cass. civ. nn. 7532/2012; 29883/2008; Cass. n. 2556/2006).
Nel caso di specie, inoltre, appare certamente provata la condotta colposa del conducente del veicolo dell'appellato, essendo ravvisabile a carico dello stesso la violazione dell'art. 140, comma 1, d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (codice della strada), il quale prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché la violazione dell'art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), che al primo comma prevede che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
10 prudenza al fine di evitare incidenti”, al quarto comma ed al quinto comma sancisce che “ I conducenti
devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. ... I conducenti sono
tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando
sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale”; nella sua condotta è, ancora, ravvisabile la violazione dell'art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(codice della strada), primo comma, secondo cui “I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, ..., per voltare a destra o a sinistra,
per impegnare un'altra strada, ..., devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi ...”.
A fronte del comportamento del conducente del veicolo dell'appellato, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di un comportamento colposo del conducente del veicolo dell'appellante che abbia potuto avere incidenza causale nel verificarsi del sinistro, atteso che lo stesso si trovava a percorrere regolarmente la strada nella corsia di sua competenza, quando veniva investito dal veicolo dell'appellato.
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello e della domanda dell'appellante deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore nella produzione causale dell'evento Pt_2
sinistroso per cui è causa, con conseguente condanna degli appellati, e Controparte_1 P_
, in solido, al risarcimento dei danni subiti da .
[...] Parte_1
Per quanto attiene al danno patrimoniale subito dall'appellante , si ribadisce che il danno Parte_1
materiale relativo al veicolo Honda SH è comprovato in termini di an debeatur dalle dichiarazioni rese dal teste, dalla documentazione fotografica esibita e dal preventivo di parte attrice.
In merito al quantum debeatur, l'istante ha allegato preventivo di spesa -seppure senza timbro del redattore-, che quantifica il danno dell'Honda SH in € 2.078,29 (€ 1.703,52 + € 374,77 per Iva).
Orbene, il preventivo di parte relativo alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato, costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via
11 equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte
d'Appello di Roma - Sez. III, Sen. n. 4978/2012). E' stato, altresì, precisato che, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è
impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e che, inoltre, nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cassazione civile, sez. III, n. 8004 del 18.04.2005).
Nel caso in oggetto, relativamente ai danni subiti dal veicolo Honda SH, gli stessi sono riprodotti nelle dodici foto allegate, sono confermati dal teste, sia pure solo in parte (il teste riferisce di danni alla parte laterale sinistra, mentre il preventivo riguarda prevalentemente danni alla parte anteriore e destra) e, inoltre, la perizia allegata contiene in dettaglio i danni con le relative voci di spesa (specchio dx, manopola gas, peso volante, leva manubrio dx, arredo copertura maniglia, coperchio del manubrio anteriore, parafango anteriore, copertura inferiore anteriore, arredo gradino pavimento, coperchio inferiore destro,
sottocoperchio, pedana poggiapiedi dx, arredo copertura corpo dx, arredo portatore bagagli, protettore marmitta, parabrezza), in parte coincidenti con quelli riprodotti dalle foto.
Attesa, tuttavia, la necessità di scorporare dal preventivo parti i cui danni non sono né confermati dal teste né agevolmente visibili dalle foto o che risultano danneggiate lievemente e non necessitano di sostituzione potendo essere riparate (es. danni allo specchio, alla manopola gas, alla pedana, all'arredo portatore bagagli, al poggiapiedi), considerata la difficoltà di una quantificazione precisa dei danni e restando il preventivo prodotto un atto di parte, questo Giudice ritiene equo ridurre la liquidazione dei danni in complessivi € 1.350,00, iva inclusa.
Si ricorda che la tesi giurisprudenziale prevalente, affermata anche in tema di circolazione stradale,
prevede, in caso di risarcimento dei danni a veicoli, anche il riconoscimento dell'Iva, precisando che “poiché
il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in
base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la
12 riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al
rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a
titolo di rivalsa, al committente ” (cfr. Cass. Civ. sez. II, 19.07.2022 n. 22580; Cass. n. 14535/2013; Cass. Civ.
n. 1688/10).
Non può essere riconosciuta alcuna somma per danno da sosta tecnica, non avendone il danneggiato provato la sussistenza. Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito, a più riprese, l'indirizzo che ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato, che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo
(Cass. n. 9348/2019; Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718).
In definitiva, l'ammontare complessivo della somma dovuta a è pari a € 1.350,00, oltre Parte_1
interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del sinistro (30.01.2015) ed annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari
a € 1.490,85-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di €
1.490,85 -.
Per tutto quanto sopra, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento, in favore di , della somma di euro € 1.490,85, oltre interessi legali dalla Parte_1
data odierna sino al saldo.
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
13 Alla luce di tali principi, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza,
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano d'ufficio nella misura indicata in dispositivo, in applicazione, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della causa nonché della somma effettivamente liquidata a titolo risarcitorio ( assai prossima al limite edittale minimo di cui allo scaglione di riferimento), secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, tenuto conto di un valore ricompreso tra i valori minimi e quelli medi di cui allo scaglione di riferimento (valore della causa, da € 1.100,00 ad euro
5.200,00), con esclusione, per il giudizio di secondo grado, delle spese per la fase istruttoria, non espletata.
Va precisato che non è riconoscibile la maggiorazione del 30% chiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del
DM 55/2014 dalla difesa dell'appellante per i compensi del secondo grado, posto che i collegamenti ipertestuali contenuti nell'atto di appello -che consentono la navigazione all'interno dell'atto, ma non la ricerca testuale dei documenti allegati- non hanno comportato, nel caso di specie, una significativa riduzione dei tempi di consultazione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19.07.2023, n. 21365; Cass. civ. Sez. II,
Ord., 16.05.2022, n. 15572; Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2994/2024 del 01.07.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, n. 3484/2023 del Giudice
di Pace di Torre Annunziata, accerta la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Piaggio
tg. X4XWX5 di proprietà di ed assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_1
in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa;
[...]
b) Condanna e , in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2 Controparte_1
solido, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni riportati dal Parte_1
veicolo Honda SH di sua proprietà, della somma di € 1.350,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del sinistro (30.01.2015) ed annualmente rivalutata secondo l'indice
Istat, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto pari a € 1.490,85-,
oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 1.490,85 ;
14 c) Condanna e , in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2 Controparte_1
solido, al pagamento delle spese processuali di primo grado, in favore di , che liquida Parte_1
in € 125,00 per spese ed € 949,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione all'avv. Francesco Esposito e all'avv.
Vincenzo Cirillo;
d) Condanna e , in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_2 Controparte_1
solido, al pagamento delle spese processuali di secondo grado, in favore di , che Parte_1
liquida in € 145,00 per spese e € 1.276,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione all'avv. Francesco Esposito e all'avv.
Vincenzo Cirillo.
Torre Annunziata, 27.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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