CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori:
dott.ssa Rossella Milone Presidente
dott.ssa Beatrice Saccardi Giudice
dott.ssa Elisa Fazzini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2797/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CIVITANOVE MARCHE, CORSO UMBERTO I, 50, presso il proprio studio, il quale dichiara di difendersi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO, 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREA AIELLO, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dei compensi di avvocato.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare che la società agricola Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve all'Avv. Prof. la
[...] Parte_1
somma di € 28.918,74 di cui € 8.628,42 per i compensi professionali relativi al procedimento n.
2059/2020 R.G. della Corte di Appello di Milano ed € 20.290,32 per i compensi professionali relativi
al procedimento n. 2060/2020 R.G. della Corte di Appello di Milano, come sopra meglio descritti, e,
per l'effetto, condannare la società agricola in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore dell'Avv. Prof. della complessiva somma di Parte_1
€ 28.918,74 oltre interessi di mora a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza conclusiva del
presente procedimento. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio”;
per “disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, - in via preliminare, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc.
civ., in attesa che la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, in seno al procedimento iscritto al n.
895/2024 del R.Gen. e successivamente all'annullamento dell'ordinanza del G.I.P. di Milano disposta
con provvedimento del 19.12.2023, provveda al deposito delle motivazioni e statuisca, quindi, in ordine
anche alla natura delle spese per l'opera prestata dal ricorrente per conto dell'Amministrazione
Giudiziaria e poi il Tribunale di Milano si pronunzi in sede di conseguente giudizio di rinvio;
- nel
merito, in via principale, rigettare la domanda del ricorrente di liquidazione e condanna della Società pagina 2 di 8 al pagamento dei corrispettivi richiesti, trattandosi di un impegno di Controparte_1
spesa contratto in ogni caso dall'Amministratore Giudiziario, dr. , per ragioni del Controparte_2
proprio Ufficio, senza avere alcun potere di rappresentanza della società e, per di più, senza avere
nella suddetta veste alcuna legittimazione al conferimento di quell'incarico, siccome riguardante una
componente patrimoniale (i.e. i crediti verso Snam ET Gas S.p.a.) estranei al sequestro e, quindi, alla
propria gestione giudiziaria;
- in via subordinata, ove Codesta Corte dovesse ritenere l'impegno di
spesa assunto dall'Amministratore Giudiziario imputabile alla società, liquidare le competenze
maturate dal ricorrente tendo conto ora dell'inopponibilità a questa dei preventivi di spesa sottoscritti
dal dr. (in difetto di potere di rappresentanza) ora dell'effettivo contributo e dell'entità CP_2
dell'opera prestata dal prof. su incarico di quest'ultimo. Con vittoria delle spese”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, ha agito davanti alla Corte d'appello di Parte_1
Milano, chiedendo che fosse condannata al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
€ 28.918,74, a titolo di compenso professionale per l'attività prestata, di cui € 8.628,42 per il procedimento n. 2059/2020 ed € 20.290,32 per il procedimento n. 2060/2020, entrambi incardinati davanti alla Corte d'appello di Milano. A fondamento della sua domanda di liquidazione, il ricorrente ha asserito: 1) di avere svolto la propria attività professionale per conto e nell'interesse di parte resistente;
2) che, in particolare, con riferimento al procedimento RG n. 2059/2020, il mandato alle liti gli era stato conferito con procura del 29.01.2021 sottoscritta da , amministratore Controparte_2
giudiziario della resistente, previa autorizzazione del GIP del tribunale di Milano del 10.12.2020, a seguito della convalida, con decreto del 20.08.2020, del sequestro preventivo di urgenza del complesso aziendale facente capo alla resistente;
3) che in data 18.02.2021 la procura alle liti era stata sottoscritta anche dal Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società resistente;
4) che per tale procedimento è stato nominato come difensore anche l'avvocato Massimo Nicolini;
5)
pagina 3 di 8 che nel corso del procedimento ha redatto la comparsa di costituzione e risposta in data 19.02.2021, le note autorizzate in data 30.03.2021, le note autorizzate finali in data 27.10.2022 e nominato il CTP;
6)
che anche con riferimento al procedimento RG 2060/2020, avente a oggetto una opposizione alla stima
ex art. 54 DPR 327/2001, ha ricevuto mandato alle liti dall'amministratore giudiziale, CP_2
, con procure del 29.01.2021 e del 15.02.2021, previa autorizzazione rilasciata dal GIP del
[...]
tribunale di Milano in data 27.01.2021; 7) che anche in questo procedimento il mandato alle liti è stato poi conferito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società in data 18.02.2021; 8) che è stato nominato come codifensore sempre l'avvocato Massimo Nicolini;
9)
che nel corso di tale procedimento ha redatto la comparsa di costituzione e risposta in data 19.02.2021,
le note autorizzate in data 30.03.2021, le note autorizzate finali in data 28.10.2022 e nominato il CTP;
10) che, con pec del 11.04.2023, la resistente, dato atto dell'intervenuta revoca del sequestro preventivo del patrimonio aziendale, ha revocato il mandato relativo a entrambi i procedimenti;
11) di avere,
pertanto, dato riscontro a tale comunicazione, procedendo a trasmettere le note per la liquidazione delle proprie competenze professionali;
12) che, in realtà, la resistente non ha provveduto ad alcun pagamento.
si è costituita in giudizio, chiedendo, previa sospensione del Parte_2
giudizio in attesa del deposito delle motivazioni da parte della Suprema Corte, davanti a cui è stato impugnato il provvedimento con cui era stato confermato il rendiconto presentato dall'amministratore giudiziale, il rigetto delle domande, attesa la sostanziale carenza di legittimazione passiva della società,
trattandosi di una spesa della gestione giudiziaria, nonché, in via subordinata, la rideterminazione dei compensi, tenuto conto del ruolo marginale avuto dal legale nei procedimenti de quibus. In particolare,
secondo la resistente, i crediti, oggetto dei contenziosi promossi davanti alla Corte d'appello, erano estranei al perimetro del sequestro, con la conseguenza che l'amministratore giudiziale non avrebbe potuto nominare il legale. Inoltre, secondo la resistente l'attività difensiva sarebbe stata posta in essere pagina 4 di 8 sostanzialmente esclusivamente dal legale di fiducia, avvocato Nicolini, rivestendo il ricorrente un ruolo del tutto marginale.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.04.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte ritiene dirimente, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la circostanza che, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine al fatto se i crediti della società verso la Snam ET Gas rientrino o meno nell'oggetto del sequestro preventivo disposto dal tribunale di Milano, è documentalmente provato che all'avvocato siano state conferite apposite procure alle liti in data 18.02.2021 da Parte_1 Per_1
, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della
[...] [...]
in entrambi i procedimenti, nominandolo a rappresentare e a difendere la società Controparte_1
congiuntamente all'avvocato Massimo Nicolini (doc. 7 e 19 del fascicolo di parte ricorrente). In forza di tali procure, infatti, è evidente che la stessa società abbia fatto proprio il mandato già conferito dall'amministratore giudiziale, autorizzato dal GIP competente, attribuendo al ricorrente apposito incarico difensionale. Tale nomina, peraltro, è avvenuta a seguito della revoca del sequestro preventivo sul complesso aziendale facente capo alla società agricola disposta con decreto del Controparte_1
15.02.2021, con contestuale disposizione del controllo giudiziario su predetta azienda con nomina del medesimo amministratore giudiziario, , come da documento prodotto in sede di Controparte_2
udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Alla luce di ciò, pertanto, è del tutto irrilevante la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa del deposito da parte della Cassazione delle motivazioni della decisione assunta nel pagina 5 di 8 procedimento R.G. n. 895/2024 all'esito della udienza camerale del 7.03.2024, con cui è stato cassato con rinvio il provvedimento assunto dal GIP di Milano in data 12.12.2023, in cui era stato approvato il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore giudiziale.
Per quanto concerne, poi, la contestazione in ordine alla determinazione delle competenze maturate dal ricorrente avuto riguardo al ruolo del tutto marginale, la Corte ritiene tale circostanza non provata, non essendo sufficiente ai fini di tale dimostrazione, alla luce del mandato congiunto, la sola circostanza che la bozza della comparsa relativa al procedimento RG n. 2059/2020, trasmessa in data 14.02.2021
(doc. 16 del fascicolo di parte resistente), sia diversa da quella effettivamente, poi, depositata (doc. 2
del fascicolo di parte ricorrente).
Si ritiene, peraltro, corretta la liquidazione indicata nelle due parcelle allegate da parte ricorrente,
essendo stata effettuata sulla base della natura delle cause, delle questioni affrontate e dei valori delle controversie (€ 99.138,27 ed € 1.902.492,32), applicando per i compensi parametri tra i minimi e i medi degli scaglioni di riferimento, ex DM 55/2014, per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella istruttoria e di trattazione, esclusa la fase decisionale, non svolta dal ricorrente a seguito della revoca dei mandati.
In particolare, è corretto l'importo richiesto per il procedimento RG n. 2059/2020, pari a € 8.628,42,
con riferimento al valore della controversia di € 99.138,27 (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente),
essendo state indicate le somme di € 2.268,00 per la fase di studio, di € 1.456,00 per la fase introduttiva e di € 3.296,00 per la fase istruttoria, calcolate anche le spese generali determinate nella misura del
15%, pari a € 1.053,00, il CAP pari a € 322,92 e l'IVA al 22% pari a € 1.847,10, decurtata la ritenuta d'acconto al 20%, pari a € 1.646,60 (doc. 26 del fascicolo di parte ricorrente).
È, inoltre, corretto anche l'importo richiesto per il procedimento RG n. 2060/2020, pari a € 20.290,32,
con riferimento al valore della controversia di € 1.902.492,32 (doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente),
essendo state indicate le somme di € 5.651,00 per la fase di studio, di € 3.286,00 per la fase introduttiva pagina 6 di 8 e di € 7.571,00 per la fase istruttoria, calcolate anche le spese generali determinate nella misura del
15%, pari a € 2.476,20, il CAP pari a € 759,37 e l'IVA al 22% pari a € 4.343,59, decurtata la ritenuta d'acconto al 20%, pari a € 3.769,84 (doc. 26 del fascicolo di parte ricorrente).
La somma complessiva, pertanto, dovuta in favore di parte ricorrente ammonta a € 28.918,74, oltre interessi legali, come chiesto, a far data dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nessuna rilevanza assume, ai fini della determinazione del compenso, la circostanza che il Parte_1
fosse codifensore congiuntamente all'avvocato Massimo Nicolini. Si rileva, infatti, che l'art. 8 D.M.
55/2014 prevede espressamente, con disposizione analoga all'art. 7, comma 1, D.M. 127/2004, e ancor prima a quella di cui all'art. 6 L. 794/1992, che nel caso in cui “incaricati della difesa sono più
avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella
liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”, con conseguente diritto alla liquidazione dell'intero compenso.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura Controparte_1
della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 28.918,74), applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva dello scaglione di riferimento “da
26.001,00 a 52.000,00”, ex DM 147/2022, e quelli minimi per la fase decisionale, in difetto di deposito di memorie conclusionali, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 28.918,74, oltre interessi legali, come chiesto, a far data Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 5.211,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Rossella Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Signori:
dott.ssa Rossella Milone Presidente
dott.ssa Beatrice Saccardi Giudice
dott.ssa Elisa Fazzini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2797/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CIVITANOVE MARCHE, CORSO UMBERTO I, 50, presso il proprio studio, il quale dichiara di difendersi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO, 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREA AIELLO, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dei compensi di avvocato.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione o difesa, accertare e dichiarare che la società agricola Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, deve all'Avv. Prof. la
[...] Parte_1
somma di € 28.918,74 di cui € 8.628,42 per i compensi professionali relativi al procedimento n.
2059/2020 R.G. della Corte di Appello di Milano ed € 20.290,32 per i compensi professionali relativi
al procedimento n. 2060/2020 R.G. della Corte di Appello di Milano, come sopra meglio descritti, e,
per l'effetto, condannare la società agricola in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore dell'Avv. Prof. della complessiva somma di Parte_1
€ 28.918,74 oltre interessi di mora a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza conclusiva del
presente procedimento. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio”;
per “disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, - in via preliminare, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc.
civ., in attesa che la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, in seno al procedimento iscritto al n.
895/2024 del R.Gen. e successivamente all'annullamento dell'ordinanza del G.I.P. di Milano disposta
con provvedimento del 19.12.2023, provveda al deposito delle motivazioni e statuisca, quindi, in ordine
anche alla natura delle spese per l'opera prestata dal ricorrente per conto dell'Amministrazione
Giudiziaria e poi il Tribunale di Milano si pronunzi in sede di conseguente giudizio di rinvio;
- nel
merito, in via principale, rigettare la domanda del ricorrente di liquidazione e condanna della Società pagina 2 di 8 al pagamento dei corrispettivi richiesti, trattandosi di un impegno di Controparte_1
spesa contratto in ogni caso dall'Amministratore Giudiziario, dr. , per ragioni del Controparte_2
proprio Ufficio, senza avere alcun potere di rappresentanza della società e, per di più, senza avere
nella suddetta veste alcuna legittimazione al conferimento di quell'incarico, siccome riguardante una
componente patrimoniale (i.e. i crediti verso Snam ET Gas S.p.a.) estranei al sequestro e, quindi, alla
propria gestione giudiziaria;
- in via subordinata, ove Codesta Corte dovesse ritenere l'impegno di
spesa assunto dall'Amministratore Giudiziario imputabile alla società, liquidare le competenze
maturate dal ricorrente tendo conto ora dell'inopponibilità a questa dei preventivi di spesa sottoscritti
dal dr. (in difetto di potere di rappresentanza) ora dell'effettivo contributo e dell'entità CP_2
dell'opera prestata dal prof. su incarico di quest'ultimo. Con vittoria delle spese”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, ha agito davanti alla Corte d'appello di Parte_1
Milano, chiedendo che fosse condannata al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
€ 28.918,74, a titolo di compenso professionale per l'attività prestata, di cui € 8.628,42 per il procedimento n. 2059/2020 ed € 20.290,32 per il procedimento n. 2060/2020, entrambi incardinati davanti alla Corte d'appello di Milano. A fondamento della sua domanda di liquidazione, il ricorrente ha asserito: 1) di avere svolto la propria attività professionale per conto e nell'interesse di parte resistente;
2) che, in particolare, con riferimento al procedimento RG n. 2059/2020, il mandato alle liti gli era stato conferito con procura del 29.01.2021 sottoscritta da , amministratore Controparte_2
giudiziario della resistente, previa autorizzazione del GIP del tribunale di Milano del 10.12.2020, a seguito della convalida, con decreto del 20.08.2020, del sequestro preventivo di urgenza del complesso aziendale facente capo alla resistente;
3) che in data 18.02.2021 la procura alle liti era stata sottoscritta anche dal Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società resistente;
4) che per tale procedimento è stato nominato come difensore anche l'avvocato Massimo Nicolini;
5)
pagina 3 di 8 che nel corso del procedimento ha redatto la comparsa di costituzione e risposta in data 19.02.2021, le note autorizzate in data 30.03.2021, le note autorizzate finali in data 27.10.2022 e nominato il CTP;
6)
che anche con riferimento al procedimento RG 2060/2020, avente a oggetto una opposizione alla stima
ex art. 54 DPR 327/2001, ha ricevuto mandato alle liti dall'amministratore giudiziale, CP_2
, con procure del 29.01.2021 e del 15.02.2021, previa autorizzazione rilasciata dal GIP del
[...]
tribunale di Milano in data 27.01.2021; 7) che anche in questo procedimento il mandato alle liti è stato poi conferito dal Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società in data 18.02.2021; 8) che è stato nominato come codifensore sempre l'avvocato Massimo Nicolini;
9)
che nel corso di tale procedimento ha redatto la comparsa di costituzione e risposta in data 19.02.2021,
le note autorizzate in data 30.03.2021, le note autorizzate finali in data 28.10.2022 e nominato il CTP;
10) che, con pec del 11.04.2023, la resistente, dato atto dell'intervenuta revoca del sequestro preventivo del patrimonio aziendale, ha revocato il mandato relativo a entrambi i procedimenti;
11) di avere,
pertanto, dato riscontro a tale comunicazione, procedendo a trasmettere le note per la liquidazione delle proprie competenze professionali;
12) che, in realtà, la resistente non ha provveduto ad alcun pagamento.
si è costituita in giudizio, chiedendo, previa sospensione del Parte_2
giudizio in attesa del deposito delle motivazioni da parte della Suprema Corte, davanti a cui è stato impugnato il provvedimento con cui era stato confermato il rendiconto presentato dall'amministratore giudiziale, il rigetto delle domande, attesa la sostanziale carenza di legittimazione passiva della società,
trattandosi di una spesa della gestione giudiziaria, nonché, in via subordinata, la rideterminazione dei compensi, tenuto conto del ruolo marginale avuto dal legale nei procedimenti de quibus. In particolare,
secondo la resistente, i crediti, oggetto dei contenziosi promossi davanti alla Corte d'appello, erano estranei al perimetro del sequestro, con la conseguenza che l'amministratore giudiziale non avrebbe potuto nominare il legale. Inoltre, secondo la resistente l'attività difensiva sarebbe stata posta in essere pagina 4 di 8 sostanzialmente esclusivamente dal legale di fiducia, avvocato Nicolini, rivestendo il ricorrente un ruolo del tutto marginale.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.04.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte ritiene dirimente, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la circostanza che, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine al fatto se i crediti della società verso la Snam ET Gas rientrino o meno nell'oggetto del sequestro preventivo disposto dal tribunale di Milano, è documentalmente provato che all'avvocato siano state conferite apposite procure alle liti in data 18.02.2021 da Parte_1 Per_1
, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della
[...] [...]
in entrambi i procedimenti, nominandolo a rappresentare e a difendere la società Controparte_1
congiuntamente all'avvocato Massimo Nicolini (doc. 7 e 19 del fascicolo di parte ricorrente). In forza di tali procure, infatti, è evidente che la stessa società abbia fatto proprio il mandato già conferito dall'amministratore giudiziale, autorizzato dal GIP competente, attribuendo al ricorrente apposito incarico difensionale. Tale nomina, peraltro, è avvenuta a seguito della revoca del sequestro preventivo sul complesso aziendale facente capo alla società agricola disposta con decreto del Controparte_1
15.02.2021, con contestuale disposizione del controllo giudiziario su predetta azienda con nomina del medesimo amministratore giudiziario, , come da documento prodotto in sede di Controparte_2
udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Alla luce di ciò, pertanto, è del tutto irrilevante la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa del deposito da parte della Cassazione delle motivazioni della decisione assunta nel pagina 5 di 8 procedimento R.G. n. 895/2024 all'esito della udienza camerale del 7.03.2024, con cui è stato cassato con rinvio il provvedimento assunto dal GIP di Milano in data 12.12.2023, in cui era stato approvato il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore giudiziale.
Per quanto concerne, poi, la contestazione in ordine alla determinazione delle competenze maturate dal ricorrente avuto riguardo al ruolo del tutto marginale, la Corte ritiene tale circostanza non provata, non essendo sufficiente ai fini di tale dimostrazione, alla luce del mandato congiunto, la sola circostanza che la bozza della comparsa relativa al procedimento RG n. 2059/2020, trasmessa in data 14.02.2021
(doc. 16 del fascicolo di parte resistente), sia diversa da quella effettivamente, poi, depositata (doc. 2
del fascicolo di parte ricorrente).
Si ritiene, peraltro, corretta la liquidazione indicata nelle due parcelle allegate da parte ricorrente,
essendo stata effettuata sulla base della natura delle cause, delle questioni affrontate e dei valori delle controversie (€ 99.138,27 ed € 1.902.492,32), applicando per i compensi parametri tra i minimi e i medi degli scaglioni di riferimento, ex DM 55/2014, per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella istruttoria e di trattazione, esclusa la fase decisionale, non svolta dal ricorrente a seguito della revoca dei mandati.
In particolare, è corretto l'importo richiesto per il procedimento RG n. 2059/2020, pari a € 8.628,42,
con riferimento al valore della controversia di € 99.138,27 (doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente),
essendo state indicate le somme di € 2.268,00 per la fase di studio, di € 1.456,00 per la fase introduttiva e di € 3.296,00 per la fase istruttoria, calcolate anche le spese generali determinate nella misura del
15%, pari a € 1.053,00, il CAP pari a € 322,92 e l'IVA al 22% pari a € 1.847,10, decurtata la ritenuta d'acconto al 20%, pari a € 1.646,60 (doc. 26 del fascicolo di parte ricorrente).
È, inoltre, corretto anche l'importo richiesto per il procedimento RG n. 2060/2020, pari a € 20.290,32,
con riferimento al valore della controversia di € 1.902.492,32 (doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente),
essendo state indicate le somme di € 5.651,00 per la fase di studio, di € 3.286,00 per la fase introduttiva pagina 6 di 8 e di € 7.571,00 per la fase istruttoria, calcolate anche le spese generali determinate nella misura del
15%, pari a € 2.476,20, il CAP pari a € 759,37 e l'IVA al 22% pari a € 4.343,59, decurtata la ritenuta d'acconto al 20%, pari a € 3.769,84 (doc. 26 del fascicolo di parte ricorrente).
La somma complessiva, pertanto, dovuta in favore di parte ricorrente ammonta a € 28.918,74, oltre interessi legali, come chiesto, a far data dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nessuna rilevanza assume, ai fini della determinazione del compenso, la circostanza che il Parte_1
fosse codifensore congiuntamente all'avvocato Massimo Nicolini. Si rileva, infatti, che l'art. 8 D.M.
55/2014 prevede espressamente, con disposizione analoga all'art. 7, comma 1, D.M. 127/2004, e ancor prima a quella di cui all'art. 6 L. 794/1992, che nel caso in cui “incaricati della difesa sono più
avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella
liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”, con conseguente diritto alla liquidazione dell'intero compenso.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura Controparte_1
della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 28.918,74), applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva dello scaglione di riferimento “da
26.001,00 a 52.000,00”, ex DM 147/2022, e quelli minimi per la fase decisionale, in difetto di deposito di memorie conclusionali, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 28.918,74, oltre interessi legali, come chiesto, a far data Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che sono liquidate in complessivi € 5.211,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Rossella Milone
pagina 8 di 8