Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa MA De IV, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1653 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 28/11/2024, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Crispino (c.f.:
) e dall'avv. Alessandro Miele (c.f.: C.F._2
, con domicilio come in atti;
C.F._3
opponente
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_2
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. Marco Rossi (c.f. ), con C.F._4
domicilio come in atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.02.2022,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
15.662,05, oltre interessi e spese, quale debito residuo del contratto finanziamento n. 2882128 stipulato con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta; il parziale pagamento;
l'indeterminatezza del credito e la carenza di prova scritta dello stesso.
Ha, quindi, così concluso: “IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta e per effetto revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 5017/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
2. IN VIA PRINCIPALE , NEL MERITO, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per effetto revocarlo nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 5017/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord, per i motivi di cui in narrativa;
3.
DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
mandataria contestando in fatto ed in diritto Controparte_2
le avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
- 2 - All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2024 la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione infondata e, pertanto, deve essere respinta, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di
[...]
al pagamento del debito residuo del finanziamento n. Controparte_1
2882128 stipulato da con in Parte_1 Controparte_3
virtù della cessione del credito derivante dal predetto contratto.
- 3 - È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di prestito personale sottoscritto da , recante le Parte_1
condizioni economiche del finanziamento (segnatamente tan, taeg, tasso di interesse di mora, numero ed importo delle rate), l'estratto conto certificato ex art. 50 tub recante i movimenti contabili del rapporto, con annotazione della rate pagate e di quelle insolute;
il prospetto degli interessi di mora applicati;
le comunicazioni periodiche di
[...]
sullo svolgimento del rapporto. Controparte_3
La conclusione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma non hanno formato oggetto di contestazione. Anzi, lo stesso opponente ha dedotto il pagamento di diverse rate, a dimostrazione indiretta della ricezione della somma oggetto del prestito.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo a
[...]
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di Controparte_1
contestazione da parte dell'opponente.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve
- 4 - affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia
- 5 - quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
- 6 - Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto
- 7 - a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto il contratto di cessione dei crediti in blocco dell'11.11.2020, intercorso tra Intesa San CP Paolo S.p.a., originaria titolare del credito, ed il quale CP_1
rinvia ad un Allegato 1, a sua volta riportante vari Clusters, ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti. È stato, inoltre, versato in atti un estratto omissato dell'Allegato 1 – (menzionato nel Parte_2
contratto di cessione), nel quale si rinviene, fra gli altri, il codice del contratto siglato da (2882128), nonché il codice NDG Parte_1
3948809675000, il quale corrisponde a quello indicato dalla stessa cedente nella dichiarazione di cessione, di cui si Controparte_3
dirà. La parte opposta ha, altresì, prodotto la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito verso Parte_1
proveniente dalla originaria titolare del credito - cedente dello stesso –
Controparte_3
Dalla visura camerale in atti emerge, poi, l'identità tra la cessionaria e l'odierna opposta Controparte_1 Controparte_1
Sulla scorta della predetta documentazione - tra cui particolare rilevanza assume la dichiarazione della cedente - originaria titolare del credito - può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
- 8 - A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato alle condizioni economiche indicate in contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, deve essere, innanzitutto, respinta quella di carenza di prova scritta del credito e di inadeguatezza probatoria dell'estratto ex art. 50 tub.
Si è detto, infatti, che risultano dimostrati i fatti costitutivi del credito a titolo di restituzione del prestito erogato. Trattandosi di un rapporto ascrivibile al genus del mutuo, è sufficiente, per il creditore, provare la dazione della somma ed il titolo, con conseguente obbligo di restituzione, gravando sulla controparte dimostrare, eventualmente, il pagamento totale o parziale rispetto al quantum preteso.
Non è, invece, necessaria la produzione della serie continua degli estratti conto, trattandosi non già di un rapporto di conto corrente (ove vi è l'esigenza di dimostrare analiticamente la formazione del saldo), bensì di un rapporto di finanziamento, in cui l'istituto di credito, come si è detto, una volta provata la dazione della somma a titolo di prestito e la pattuizione di un dato tasso di interesse quale costo dell'operazione, può limitarsi ad allegare l'inadempimento altrui, incombendo sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali vizi del contratto o il pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli contabilizzati dalla banca nell'estratto conto.
- 9 - Nel caso di specie, peraltro, l'estratto ex art. 50 tub prodotto dall'opposta è analitico nel riportare tutti i movimenti contabili inerenti al rapporto, con annotazione delle rate pagate, di quelle insolute, della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Tale documento vale, ad abundantiam, a rappresentare l'andamento del rapporto e la formazione del debito residuo. Vieppiù, sono state versate in atti le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto provenienti da le quali, a prescindere dalla comunicazione al Controparte_3
mutuatario, valgono ad offrire in questa sede una dettagliata informazione circa lo svolgimento del rapporto e l'incasso delle rate.
Quanto all'eccezione di pagamento sollevata da , Parte_1
essa è priva di pregio, dal momento che tutti i vaglia postali allegati risultano debitamente contabilizzati nell'estratto conto prodotto dall'opposta, le cui risultanze non sono state specificamente contestate dal . Quest'ultimo, invero, si è limitato a muovere contestazioni Pt_1
sul piano generale ed astratto all'estratto conto posto alla base del ricorso monitorio.
Del pari infondata è l'eccezione di indeterminatezza del credito ingiunto, avendo la parte opposta dato contezza dei criteri di formazione del saldo ingiunto. Ed infatti, dall'estratto conto emerge, alla data di decadenza dal beneficio del termine del 21.01.2019, un capitale residuo di euro 10.527,55, cui si aggiunge l'importo delle otto rate impagate alla predetta data pari ad euro 2.006,16, nonché gli interessi di mora calcolati dalla medesima data sul solo capitale residuo al tasso contrattuale del 10,5000% come da prospetto analitico pure versato in atti, per complessivi euro 3.128,34. Il totale è l'importo richiesto di euro 15.662,05.
- 10 - La formazione del credito ingiunto risulta, pertanto, del tutto giustificata.
Solo in comparsa conclusionale la parte opponente ha, poi, eccepito la nullità della procura rilasciata alla società veicolo per la riscossione del credito, in quanto non iscritta all'albo ex art. 106 tub.
La doglianza è, in ogni caso, priva di pregio, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., n.
7243/2024).
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa MA De IV, definitivamente pronunziando nel
- 11 - procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
5017/2021;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, l'11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa MA De IV
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