Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00660/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Università della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il riconoscimento
del diritto della ricorrente a essere ammessa, presso l’UNICAL, alla frequenza del corso -OMISSIS-;
previo annullamento
del giudizio della Commissione esaminatrice, che ha negativamente valutato la prova scritta della ricorrente medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’amministrazione resistente il -OMISSIS- parte istante – premesso di aver partecipato presso UNICAL alle prove preselettive relative al -OMISSIS- e di essere stata ritenuta inidonea alla prova scritta - ha impugnato la decisione con cui la commissione esaminatrice ha valutato negativamente la sua prova e ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a essere ammessa alla frequenza del corso relativamente -OMISSIS-.
A fondamento della domanda ha dedotto la carenza di motivazione della valutazione resa dalla commissione in relazione ai propri elaborati, attesa l’insufficienza, a proprio dire, dell’attribuzione del mero punteggio numerico.
2. Si è costituita in giudizio l’Università intimata, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso e l’improcedibilità per carenza di interesse, oltre all’infondatezza nel merito.
All’udienza del 19 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. L’eccezione di irricevibilità formulata dall’amministrazione costituita è fondata e va accolta.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 e 41 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, infatti, l’azione di annullamento si propone nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, mentre, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione.
Tanto premesso nel caso di specie parte ricorrente ha dato atto di aver sostenuto la prova scritta e che la stessa è stata valutata negativamente al punto da aver richiesto, il -OMISSIS-, accesso agli atti relativi alla valutazione, la scheda recante il punteggio attribuito, la motivazione relativa e la griglia di valutazione. La documentazione richiesta non è stata ostesa a causa del mancato pagamento dei diritti di copia. Il successivo -OMISSIS-, poi, è stata resa pubblica la graduatoria finale con le modalità previste dal bando, ossia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università.
In altri termini è certo che, quanto meno dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, parte ricorrente fosse già consapevole della definitiva lesività del provvedimento oggi impugnato e della conseguente esclusione dal percorso formativo, circostanza questa sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere e, anche, la decorrenza del termine decadenziale.
Ne deriva pertanto che, essendo il ricorso stato notificato il -OMISSIS-, pur avendo riguardo alla graduatoria finale, ossia l’ultimo atto della sequenza procedimentale oggetto di giudizio, la notifica risulta eseguita oltre il termine di 60 giorni con conseguente irricevibilità del ricorso.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. In considerazione della peculiarità della questione nonché della decisione in rito, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.