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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/09/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Enrica Drago Presidente Dott. Stefano Tarantola Consigliere Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 275 / 2025 R.G. promossa da:
QUALE INCORPORANTE DELLA Controparte_1 [...]
rapp. e difeso dall'Avv.to PETRELLI RUGGERO presso Controparte_2 il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE “stante l'avvenuta notifica di atto di rinuncia agli atti dell'appello, chiede, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. che venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello”
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta la causa in decisione senza termini all'udienza del
10.09.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta.
Rilevato che emerge univocamente dalle allegazioni documentali, depositate telematicamente, e dichiarazioni espresse con note di trattazione scritta depositate dall'appellante in relazione alla suddetta udienza collegiale che:
1 1. parte appellante ha dichiarato, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, di voler rinunciare agli atti dell'impugnazione con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio;
2. parte appellata non si è costituita;
3. pertanto, l'accettazione della controparte medesima è superflua, né l'efficacia della rinuncia è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 306 c.p.c., relativi alla notificazione degli atti sottoscritti di rinuncia e accettazione, atteso che, ai fini della pronuncia di estinzione, il primo comma di tale articolo richiede che rinuncia debba essere accettata dalle sole parti costituite;
4. in proposito si osserva ancora: i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) il “Correttivo Cartabia” ha introdotto all'art. 350 c.p.c. il comma 6 a mente del quale “Davanti alla
Corte d'appello i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”; iii) dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che, in difetto di una specifica previsione normativa, la pronuncia del provvedimento di estinzione del processo, nel caso di rinuncia, agli atti del giudizio spetti al Collegio nella forma di sentenza;
5. nulla in punto spese non essendosi costituita l'appellata (cfr. Cass. Sez. 6, 09/10/2017, n. 23620,
Rv. 646792 - 01).
In conformità alle suddette conclusioni della parte, verificata la regolarità della rinuncia, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 17.09.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Enrica Drago
2
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Enrica Drago Presidente Dott. Stefano Tarantola Consigliere Dott.ssa Francesca Traverso Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 275 / 2025 R.G. promossa da:
QUALE INCORPORANTE DELLA Controparte_1 [...]
rapp. e difeso dall'Avv.to PETRELLI RUGGERO presso Controparte_2 il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE “stante l'avvenuta notifica di atto di rinuncia agli atti dell'appello, chiede, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. che venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello”
FATTO E DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta la causa in decisione senza termini all'udienza del
10.09.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta.
Rilevato che emerge univocamente dalle allegazioni documentali, depositate telematicamente, e dichiarazioni espresse con note di trattazione scritta depositate dall'appellante in relazione alla suddetta udienza collegiale che:
1 1. parte appellante ha dichiarato, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, di voler rinunciare agli atti dell'impugnazione con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio;
2. parte appellata non si è costituita;
3. pertanto, l'accettazione della controparte medesima è superflua, né l'efficacia della rinuncia è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 306 c.p.c., relativi alla notificazione degli atti sottoscritti di rinuncia e accettazione, atteso che, ai fini della pronuncia di estinzione, il primo comma di tale articolo richiede che rinuncia debba essere accettata dalle sole parti costituite;
4. in proposito si osserva ancora: i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) il “Correttivo Cartabia” ha introdotto all'art. 350 c.p.c. il comma 6 a mente del quale “Davanti alla
Corte d'appello i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”; iii) dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che, in difetto di una specifica previsione normativa, la pronuncia del provvedimento di estinzione del processo, nel caso di rinuncia, agli atti del giudizio spetti al Collegio nella forma di sentenza;
5. nulla in punto spese non essendosi costituita l'appellata (cfr. Cass. Sez. 6, 09/10/2017, n. 23620,
Rv. 646792 - 01).
In conformità alle suddette conclusioni della parte, verificata la regolarità della rinuncia, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 17.09.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Enrica Drago
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