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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, all'udienza del 11.04.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4020/2023 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio
Ceglio, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1
Cristallini, giusta procura in atti;
-parte appellata-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1935/2022, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 05.09.2022, nel giudizio iscritto al n. 758/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11.04.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato il 05.03.2023, l'
[...] ha impugnato la sentenza, in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Giudice di Pace di Bari aveva, in accoglimento dell'opposizione, presentata da Controparte_1 avverso i seguenti estratti di ruolo:
1) anno 2011 n. 0003893 cartella n. 01420110038516956000 dell'importo di € 602,77;
2) anno 2011 n. 0007545 cartella n. 01420110098331324000 dell'importo di euro 1.021,35;
3) anno 2012 n. 0001926 cartella n. 01420120008649682000 dell'importo di euro 302,36;
4) anno 2012 n. 0007251 cartella n. 01420130002471031000 dell'importo di € 700,34;
5) anno 2013 n. 0004275 cartella n. 01420130024464925000 dell'importo di euro 601,69;
6) anno 2014 n. 0002617 cartella n. 01420140018674745000 dell'importo di euro 154,38;
7) anno 2014 n. 0003537 cartella n. 01420140024330761000 dell'importo di euro 410,39;
8) anno 2016 n. 0000822 cartella n. 01420160006510311000 dell'importo di euro 656,15. dichiarato prescritti i crediti di cui alle sottese cartelle di pagamento, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il giudice di Pace di
Bari aveva errato nell'accogliere l'opposizione, promossa dal
, essendo inammissibile l'impugnazione diretta CP_1 dell'estratto di ruolo, ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare inammissibile l'opposizione, promossa dal nel precedente grado di giudizio, con vittoria di spese CP_1 di entrambi i gradi di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
07.12.2023, si è costituito eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, in via
2 gradata e nel merito, il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza, sulle conclusioni precisate, come da verbale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione, di inammissibilità dell'appello, formulata dal CP_1
II.
3-L'appellato ha dedotto, in particolare, che l'
[...]
nell'impugnare la sentenza di primo grado, Controparte_2 non avrebbe rispettato i requisiti, prescritti a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c.
II.
4-L'eccezione è infondata.
II.
5-Orbene, a norma dell'art. 342 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
II.
6-Nel caso di specie, l' Parte_1 avendo espressamente indicato, come si desume agevolmente, anche dal punto di vista grafico, dall'indice dei paragrafi, contenuto a pagina
4 dell'atto di appello che per comodità espositiva si trascrive:
1-a) capo della decisione impugnato: da pag. 3 a pag. 5, dal periodo che ha inizio con "quando si contesta ..." fino alla frase che si conclude con
“alcun atto interruttivo”;
1-b) erroneità della ricostruzione compiuta dal GdP adito alla luce del recente arresto del Supremo Collegio della legittimità
3 in tema di estratto di ruolo (Cass. Civ., SS. UU. n.
26283/2022).
1-c) Violazione della norma di cui al nuovo comma IV-bis dell'art. 12 del dPR n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021 (convertito con modificazioni, in l.
215/2021), alla luce anche della suindicata pronuncia del massimo consesso della nomofilachia. ha, pertanto, osservato i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c.
III.
1-Nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
III.
2-Nel caso di specie è incontestato, oltre che emergente dagli atti di causa, che , con atto di citazione, Controparte_1 notificato in data 11.12.2021, ha presentato opposizione, dinanzi al
Giudice di Pace di Bari, avverso gli estratti di ruolo, indicati al paragrafo I.2., eccependo, in particolare, che i crediti, indicati nelle cartelle di pagamento, derivanti dall'irrogazione a carico del
Partipilo di sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada (D. Lgs. 285/1992) si erano estinti per prescrizione.
III.
3-A fronte dell'accoglimento dell'opposizione, disposto dal giudice di prime cure, l' ha Parte_1 eccepito che, non essendo gli estratti di ruolo autonomamente impugnabili, l'opposizione si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile.
III.
4-Il motivo di gravame è fondato.
III.
5-Orbene, a norma dell'art. 4 bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dall'art 1, comma 1, della Legge n.2015/2021
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
4 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
III.
6-In applicazione della suddetta disposizione, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. 26283/2022) ha chiarito che
"In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione".
III.
7-La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, evidenziato che la suddetta disposizione, pur essendo stata inserita all'interno del DPR 602/1973, rubricato “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)” si applica anche ai crediti di natura extratributaria, ivi compresi, quelli derivanti dalle sanzioni amministrative, inflitte per violazione del Codice della Strada.
III.
8-Si veda, sul punto, Cass. 10628/2023 “L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie”.
III.
9-Ciò posto, il ha eccepito l'inapplicabilità CP_1 dell'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973, alla fattispecie oggetto di causa, rilevando, in particolare, che, avendo dedotto, a sostegno
5 dell'opposizione la prescrizione del credito esattoriale, maturata successivamente alla notifica delle sottese cartelle di pagamento,
l'opposizione stessa sarebbe ammissibile.
III.10-L'eccezione è infondata.
III.11-Deve, in particolare, osservarsi che la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito ammette l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, oltre che nei casi tipici tassativamente previsti dall'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973, anche in ipotesi di omessa notifica delle cartelle di pagamento, laddove l'opponente lamenti di averne avuto conoscenza soltanto con la comunicazione dell'estratto a ruolo, a condizione, tuttavia, che vengano eccepiti vizi propri della cartella.
III.12-L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è, invece, inammissibile, allorquando, come nella specie, pur a fronte di una cartella mai notificato o la cui notifica risulti invalida, vengano eccepiti fatti estintivi, maturati successivamente alla notifica della cartella, tra cui rientra il motivo, per il quale il Partipilo ha promosso l'opposizione nel precedente grado di giudizio, consistente nell'estinzione del diritto di credito esattoriale, per la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
III.13-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
19165/2023 “L'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione. Nella specie, a tanto consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta”.
III.14-E, ancora, Cass. 18079/2023 “La impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto
6 in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”.
III.15-E, infine, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Torre Annunziata sez. III, 04/10/2023, n.2562 “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione exart. 615
c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta
a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga
l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
III.16-Considerato, pertanto, che il nell'impugnare CP_1 gli estratti di ruolo de quibus, per un verso, non aveva allegato alcuna delle ipotesi tipiche, tassativamente previste dall'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973 e, per altro verso, aveva eccepito, a fondamento dell'opposizione, la sopravvenuta prescrizione del credito esattoriale, successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, ha errato il primo giudice nell'accogliere l'opposizione anziché, come statuito dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, innanzi citata, dichiararla inammissibile.
III.17-In accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile l'opposizione, presentata dal Partipilo avverso gli estratti di ruolo, oggetto di causa.
III.
1-Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del primo grado di
7 giudizio deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. 37/2018), vigente al momento della decisione impugnata, mentre alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M.
n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 4.449,43.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018)
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 FASI MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Pt_2 Studio 225,00 -20% 180,00 Introduttiva 240,00 -20% 192,00 Trattazione 335,00 -50% 167,50 Decisoria 405,00 -20% 324,00
8 TOTALE € 863,50
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55 aggiornato al D.M. n. 147 del 2022):
Scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00
Parte_3
[...] 425,00 -20% 340,00
[...] Introduttiva 425,00 -20% 340,00 Trattazione 851,00 -50% 425,50 Decisoria 851,00 -20% 680,80 TOTALE € 1.786,30
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 05.03.2023 dall' , nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 1935/2022, emessa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Bari in data 05.09.2022, nel giudizio iscritto al n. 758/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in totale riforma della sentenza di primo grado:
B. DICHIARA, per l'effetto, inammissibile l'opposizione, presentata da , dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Bari, con atto citazione notificato il 10.12.2021 nei confronti dell' avverso i seguenti Parte_1 estratti di ruolo:
1) anno 2011 n. 0003893 cartella n. 01420110038516956000 dell'importo di € 602,77;
2) anno 2011 n. 0007545 cartella n. 01420110098331324000 dell'importo di euro 1.021,35;
3) anno 2012 n. 0001926 cartella n. 01420120008649682000 dell'importo di euro 302,36;
4) anno 2012 n. 0007251 cartella n. 01420130002471031000 dell'importo di € 700,34;
9 5) anno 2013 n. 0004275 cartella n. 01420130024464925000 dell'importo di euro 601,69;
6) anno 2014 n. 0002617 cartella n. 01420140018674745000 dell'importo di euro 154,38;
7) anno 2014 n. 0003537 cartella n. 01420140024330761000 dell'importo di euro 410,39;
8) anno 2016 n. 0000822 cartella n. 01420160006510311000 dell'importo di euro 656,15.
C. CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_1 dell' , delle spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 174,00 per esborsi ed € 2.649,80 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. FULVIO CEGLIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, addì 11.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
10
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, all'udienza del 11.04.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 4020/2023 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio
Ceglio, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1
Cristallini, giusta procura in atti;
-parte appellata-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1935/2022, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 05.09.2022, nel giudizio iscritto al n. 758/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11.04.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato il 05.03.2023, l'
[...] ha impugnato la sentenza, in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Giudice di Pace di Bari aveva, in accoglimento dell'opposizione, presentata da Controparte_1 avverso i seguenti estratti di ruolo:
1) anno 2011 n. 0003893 cartella n. 01420110038516956000 dell'importo di € 602,77;
2) anno 2011 n. 0007545 cartella n. 01420110098331324000 dell'importo di euro 1.021,35;
3) anno 2012 n. 0001926 cartella n. 01420120008649682000 dell'importo di euro 302,36;
4) anno 2012 n. 0007251 cartella n. 01420130002471031000 dell'importo di € 700,34;
5) anno 2013 n. 0004275 cartella n. 01420130024464925000 dell'importo di euro 601,69;
6) anno 2014 n. 0002617 cartella n. 01420140018674745000 dell'importo di euro 154,38;
7) anno 2014 n. 0003537 cartella n. 01420140024330761000 dell'importo di euro 410,39;
8) anno 2016 n. 0000822 cartella n. 01420160006510311000 dell'importo di euro 656,15. dichiarato prescritti i crediti di cui alle sottese cartelle di pagamento, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il giudice di Pace di
Bari aveva errato nell'accogliere l'opposizione, promossa dal
, essendo inammissibile l'impugnazione diretta CP_1 dell'estratto di ruolo, ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare inammissibile l'opposizione, promossa dal nel precedente grado di giudizio, con vittoria di spese CP_1 di entrambi i gradi di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
07.12.2023, si è costituito eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e chiedendone, in via
2 gradata e nel merito, il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza, sulle conclusioni precisate, come da verbale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione, di inammissibilità dell'appello, formulata dal CP_1
II.
3-L'appellato ha dedotto, in particolare, che l'
[...]
nell'impugnare la sentenza di primo grado, Controparte_2 non avrebbe rispettato i requisiti, prescritti a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c.
II.
4-L'eccezione è infondata.
II.
5-Orbene, a norma dell'art. 342 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
II.
6-Nel caso di specie, l' Parte_1 avendo espressamente indicato, come si desume agevolmente, anche dal punto di vista grafico, dall'indice dei paragrafi, contenuto a pagina
4 dell'atto di appello che per comodità espositiva si trascrive:
1-a) capo della decisione impugnato: da pag. 3 a pag. 5, dal periodo che ha inizio con "quando si contesta ..." fino alla frase che si conclude con
“alcun atto interruttivo”;
1-b) erroneità della ricostruzione compiuta dal GdP adito alla luce del recente arresto del Supremo Collegio della legittimità
3 in tema di estratto di ruolo (Cass. Civ., SS. UU. n.
26283/2022).
1-c) Violazione della norma di cui al nuovo comma IV-bis dell'art. 12 del dPR n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021 (convertito con modificazioni, in l.
215/2021), alla luce anche della suindicata pronuncia del massimo consesso della nomofilachia. ha, pertanto, osservato i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c.
III.
1-Nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
III.
2-Nel caso di specie è incontestato, oltre che emergente dagli atti di causa, che , con atto di citazione, Controparte_1 notificato in data 11.12.2021, ha presentato opposizione, dinanzi al
Giudice di Pace di Bari, avverso gli estratti di ruolo, indicati al paragrafo I.2., eccependo, in particolare, che i crediti, indicati nelle cartelle di pagamento, derivanti dall'irrogazione a carico del
Partipilo di sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada (D. Lgs. 285/1992) si erano estinti per prescrizione.
III.
3-A fronte dell'accoglimento dell'opposizione, disposto dal giudice di prime cure, l' ha Parte_1 eccepito che, non essendo gli estratti di ruolo autonomamente impugnabili, l'opposizione si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile.
III.
4-Il motivo di gravame è fondato.
III.
5-Orbene, a norma dell'art. 4 bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dall'art 1, comma 1, della Legge n.2015/2021
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
4 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
III.
6-In applicazione della suddetta disposizione, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. 26283/2022) ha chiarito che
"In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre
2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione".
III.
7-La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, evidenziato che la suddetta disposizione, pur essendo stata inserita all'interno del DPR 602/1973, rubricato “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)” si applica anche ai crediti di natura extratributaria, ivi compresi, quelli derivanti dalle sanzioni amministrative, inflitte per violazione del Codice della Strada.
III.
8-Si veda, sul punto, Cass. 10628/2023 “L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie”.
III.
9-Ciò posto, il ha eccepito l'inapplicabilità CP_1 dell'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973, alla fattispecie oggetto di causa, rilevando, in particolare, che, avendo dedotto, a sostegno
5 dell'opposizione la prescrizione del credito esattoriale, maturata successivamente alla notifica delle sottese cartelle di pagamento,
l'opposizione stessa sarebbe ammissibile.
III.10-L'eccezione è infondata.
III.11-Deve, in particolare, osservarsi che la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito ammette l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, oltre che nei casi tipici tassativamente previsti dall'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973, anche in ipotesi di omessa notifica delle cartelle di pagamento, laddove l'opponente lamenti di averne avuto conoscenza soltanto con la comunicazione dell'estratto a ruolo, a condizione, tuttavia, che vengano eccepiti vizi propri della cartella.
III.12-L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è, invece, inammissibile, allorquando, come nella specie, pur a fronte di una cartella mai notificato o la cui notifica risulti invalida, vengano eccepiti fatti estintivi, maturati successivamente alla notifica della cartella, tra cui rientra il motivo, per il quale il Partipilo ha promosso l'opposizione nel precedente grado di giudizio, consistente nell'estinzione del diritto di credito esattoriale, per la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
III.13-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
19165/2023 “L'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione. Nella specie, a tanto consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta”.
III.14-E, ancora, Cass. 18079/2023 “La impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto
6 in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”.
III.15-E, infine, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Torre Annunziata sez. III, 04/10/2023, n.2562 “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione exart. 615
c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta
a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga
l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
III.16-Considerato, pertanto, che il nell'impugnare CP_1 gli estratti di ruolo de quibus, per un verso, non aveva allegato alcuna delle ipotesi tipiche, tassativamente previste dall'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973 e, per altro verso, aveva eccepito, a fondamento dell'opposizione, la sopravvenuta prescrizione del credito esattoriale, successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, ha errato il primo giudice nell'accogliere l'opposizione anziché, come statuito dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, innanzi citata, dichiararla inammissibile.
III.17-In accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile l'opposizione, presentata dal Partipilo avverso gli estratti di ruolo, oggetto di causa.
III.
1-Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del primo grado di
7 giudizio deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. 37/2018), vigente al momento della decisione impugnata, mentre alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M.
n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 4.449,43.
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, giustifica la riduzione del 20% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018)
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 FASI MEDIO RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO Pt_2 Studio 225,00 -20% 180,00 Introduttiva 240,00 -20% 192,00 Trattazione 335,00 -50% 167,50 Decisoria 405,00 -20% 324,00
8 TOTALE € 863,50
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO (D.M. 10.03.2014 n. 55 aggiornato al D.M. n. 147 del 2022):
Scaglione: da € 5.201,00 a € 26.000,00
Parte_3
[...] 425,00 -20% 340,00
[...] Introduttiva 425,00 -20% 340,00 Trattazione 851,00 -50% 425,50 Decisoria 851,00 -20% 680,80 TOTALE € 1.786,30
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 05.03.2023 dall' , nei confronti Parte_1 di , avverso la sentenza n. 1935/2022, emessa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Bari in data 05.09.2022, nel giudizio iscritto al n. 758/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in totale riforma della sentenza di primo grado:
B. DICHIARA, per l'effetto, inammissibile l'opposizione, presentata da , dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Bari, con atto citazione notificato il 10.12.2021 nei confronti dell' avverso i seguenti Parte_1 estratti di ruolo:
1) anno 2011 n. 0003893 cartella n. 01420110038516956000 dell'importo di € 602,77;
2) anno 2011 n. 0007545 cartella n. 01420110098331324000 dell'importo di euro 1.021,35;
3) anno 2012 n. 0001926 cartella n. 01420120008649682000 dell'importo di euro 302,36;
4) anno 2012 n. 0007251 cartella n. 01420130002471031000 dell'importo di € 700,34;
9 5) anno 2013 n. 0004275 cartella n. 01420130024464925000 dell'importo di euro 601,69;
6) anno 2014 n. 0002617 cartella n. 01420140018674745000 dell'importo di euro 154,38;
7) anno 2014 n. 0003537 cartella n. 01420140024330761000 dell'importo di euro 410,39;
8) anno 2016 n. 0000822 cartella n. 01420160006510311000 dell'importo di euro 656,15.
C. CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_1 dell' , delle spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 174,00 per esborsi ed € 2.649,80 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. FULVIO CEGLIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, addì 11.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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