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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO IA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 346/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. MINEO SARHA;
Parte_1
- RICORRENTE E con gli avv.ti PERVILLI REBECCA e FONTANESI CP_1
- RESISTENTE E ER MEZZO DEL CURATORE SPECIALE con l'avv. Federica Bartoli CP_2
E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO IA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori del minore (nato l'[...]). CP_2
Con decreto del 18/12/2024, il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha confermato il precedente decreto provvisorio del 07/11/2024 con il quale era stato disposto l'affido del minore al Servizio Sociale e la sua collocazione in una residenza protetta insieme alla madre, ed era stata nominata curatrice del minore l'avv. Federica Bartoli. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 chiedere di regolamentare l'affidamento e il mantenimento del minore. A tal fine ha allegato: ▶che il resistente ha sempre avuto un comportamento violento e possessivo nei suoi confronti;
▶di vivere in una struttura protetta insieme al figlio;
▶che il resistente si è sempre occupato del mantenimento della famiglia in via esclusiva. Ha pertanto chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio, che le visite paterne siano organizzate dal Servizio Sociale, e che il padre contribuisca al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto l'affido condiviso con collocazione presso di sé. si è costituito e ha contestato la ricostruzione della CP_1 ricorrente, sostenendo:
▶di non aver mai tenuto condotte violente nei confronti della ricorrente;
▶di essere un padre idoneo e di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300. Ha pertanto chiesto l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, e ha offerto di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto l'affido del minore ai Servizi Sociali. L'AVV. FEDERICA BARTOLI IN QUALITÀ DI CURATRICE DEL MINORE ha chiesto l'affido condiviso del minore con collocazione CP_2 re, che i Servizi Sociali siano incaricati di monitorare e sostenere il nucleo familiare e organizzino le visite paterne. Ha, inoltre, chiesto che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico. In subordine, ha chiesto l'affido esclusivo del minore alla madre. Con provvedimenti provvisori del 20/05/2025, è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso quest'ultima, e che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che ne decideranno calendarizzazione e modalità, se del caso anche protette. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 300 rivalutabili Istat entro il giorno 15 di ogni mese, nonché di versare il 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la situazione del nucleo familiare è stata oggetto di osservazione e interventi da parte del Servizio Sociale. Da tale monitoraggio è emerso che:
-la ricorrente è al momento in grado di occuparsi adeguatamente del figlio, per il quale costituisce il punto di riferimento principale (“Dall'analisi della situazione di partenza si evince come la signora sia ben in grado di condurre il suo ruolo di madre. Nell'accudire il figlio è amorevole e piena di attenzioni” cfr. relazione del 06/05/2025; “la madre è parsa agli operatori della struttura di accoglienza attenta allo stato di benessere di
, manifestando affetto, sostegno e interazioni positive, ha inoltre CP_2 strato capacità di lettura autonoma dei bisogni del figlio […] il minore
è apparso ben curato e in salute” cfr. relazione del 20/10/2025). CP_2
-permane, tuttavia, una forte resistenza della resistente nell'ampliare la frequentazione del minore con il padre (“la madre del minore si è detta ferma nella propria posizione di richiesta di protezione per se stessa e per il figlio, continuando a ribadire di avere esperito con il padre del minore episodi di violenza”; “Per quanto attiene il rapporto di con il padre, CP_2 la signora ha dichiarato di non essere favorevole ad un Pt_1 progressivo ento delle modalità di incontro padre-figlio, in quanto a suo parere il sig. on meriterebbe di incontrare il bambino, CP_1 poiché l'uomo non verserebbe il mantenimento previsto” cfr. relazione del 20/10/2025); Co resistente, dopo una fase iniziale di scarsa collaborazione con il Ser o Sociale (“il padre nel corso degli incontri con l' si è mostrato CP_5 spesso collerico, nervoso e recriminante” cfr. relazione del 09/05/2024), ha iniziato a interagire in modo adeguato con il figlio sia durante gli incontri online che in presenza, cominciati nel gennaio 2025;
-permane tuttavia la difficoltà del resistente ad affrontare il tema dell'allontanamento della compagna. Tale indisponibilità al confronto rappresenta un limite significativo alla costruzione di una comunicazione collaborativa tra le parti nella gestione del minore. (“Per ciò che concerne il padre del minore, il sig. , ha sempre ribadito la propria volontà di CP_1 essere presente come padre e di incontrare il figlio, in aggiunta non è apparso consapevole rispetto ad eventuali episodi di violenza né disponibile a una messa in discussione rispetto alle motivazioni per cui la compagna si sarebbe allontanata in emergenza con il figlio minore” cfr. relazione del 06/05/2025; “Il sig. non è apparso consapevole CP_1 rispetto ad eventuali episodi di za, si è detto disponibile all'interazione con la ex compagna, da separati, anche se ha affermato di sentirsi punito da parte della ex compagna e della di lei famiglia” cfr. relazione del 20/10/2025);
-il minore non manifesta particolari disagi nella relazione con il padre, ma la tenera età e il limitato tempo di frequentazione rendono necessario un percorso di graduale avvicinamento (“All'ultimo incontro svolto in presenza, complice anche l'iniziale assenza dell'educatrice della comunità, il minore ha pianto quando l'educatrice di riferimento in accordo con la madre, che ha atteso in una stanza riservata, si è recata nella stanza dell'incontro con lui. Una volta arrivata l'educatrice della comunità, il minore si è tranquillizzato e ha giocato con il padre, pur volgendosi talvolta verso l'educatrice per controllare che fosse ancora presente. Il padre si è rapportato in modo adeguato al figlio, assecondandolo nelle attività e impegnandosi alla creazione di un clima relazionale positivo” cfr. relazione del 14/05/2025). La curatrice del minore ha, inoltre, evidenziato l'esigenza che il Servizio Sociale continui a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti, in particolare nell'organizzazione delle visite paterne, atteso l'elevato livello di conflittualità e la necessità di implementare progressivamente le modalità di incontro, così da favorire la crescita di una relazione affettiva tra il minore e il padre. Tutto ciò considerato il Collegio ritiene che la tenera età del minore, la presenza ancora sporadica del padre nella sua vita e l'oggettiva difficoltà di un esercizio condiviso della genitorialità rendano opportuno per confermare l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre. I Servizi Sociali si occuperanno di proseguire il monitoraggio e il sostegno del nucleo familiare, e di regolamentare i rapporti tra e il padre in forma protetta CP_2
e/o eventualmente non protetta secondo pi e le modalità ritenuti opportuni con facoltà di sospendere eventualmente gli incontri se disturbanti.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (un anno e mezzo) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha dichiarato di essere al momento disoccupata e di aver lavorato in passato presso un negozio di fiori. Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sulle sue condizioni, dal momento che questi si è limitato a dichiarare di aver reperito un'occupazione stabile solo nel mese di settembre 2025, dalla quale percepirebbe entrate per circa € 1.000 (doc. 2). La ricorrente ha altresì allegato che il padre si sarebbe occupato in via esclusiva del sostentamento della famiglia, circostanza che non è stata contestata dal resistente. Quest'ultimo, inoltre, non ha depositato la propria documentazione reddituale, e risulta aver offerto in via stragiudiziale di versare delle somme alla ricorrente € 300 per il mantenimento del figlio (“Nel mese di settembre 2024 ha tentato di versare alla madre la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento, pagamento non andato a buon fine in quanto il bonifico è tornato al mittente. (doc. 3) Per questa ragione, d'accordo anche con il Servizio che ha in carico la madre ed il minore, ricarica mensilmente una carta prepagata intestata alla ricorrente” cfr. comparsa di costituzione e risposta). Tali circostanze lasciano presumere la disponibilità di redditi. Non disponendo di ulteriori elementi, tenuto conto della tenera età del minore e considerato che la madre, pur allo stato disoccupata, è giovane e dotata di capacità lavorativa, il Collegio conferma a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di
€ 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla madre, come per legge.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre collocandola presso la stessa;
-dispone che le visite paterne avvengano nelle forme e con i tempi indicati dai Servizi Sociali, ai quali si reitera l'incarico di vigilare e supportare il nucleo familiare;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-attribuisce alla ricorrente il diritto di percepire integralmente l'assegno unico che spetta al figlio;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, da versarsi all'Erario; tali spese si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-compensa le spese tra i genitori e la curatrice dei minori.
Reggio Emilia,
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO IA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 346/2025 vertente tra: TRA
con l'avv. MINEO SARHA;
Parte_1
- RICORRENTE E con gli avv.ti PERVILLI REBECCA e FONTANESI CP_1
- RESISTENTE E ER MEZZO DEL CURATORE SPECIALE con l'avv. Federica Bartoli CP_2
E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO IA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori del minore (nato l'[...]). CP_2
Con decreto del 18/12/2024, il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha confermato il precedente decreto provvisorio del 07/11/2024 con il quale era stato disposto l'affido del minore al Servizio Sociale e la sua collocazione in una residenza protetta insieme alla madre, ed era stata nominata curatrice del minore l'avv. Federica Bartoli. ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 chiedere di regolamentare l'affidamento e il mantenimento del minore. A tal fine ha allegato: ▶che il resistente ha sempre avuto un comportamento violento e possessivo nei suoi confronti;
▶di vivere in una struttura protetta insieme al figlio;
▶che il resistente si è sempre occupato del mantenimento della famiglia in via esclusiva. Ha pertanto chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio, che le visite paterne siano organizzate dal Servizio Sociale, e che il padre contribuisca al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto l'affido condiviso con collocazione presso di sé. si è costituito e ha contestato la ricostruzione della CP_1 ricorrente, sostenendo:
▶di non aver mai tenuto condotte violente nei confronti della ricorrente;
▶di essere un padre idoneo e di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300. Ha pertanto chiesto l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, e ha offerto di contribuire al suo mantenimento con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, ha chiesto l'affido del minore ai Servizi Sociali. L'AVV. FEDERICA BARTOLI IN QUALITÀ DI CURATRICE DEL MINORE ha chiesto l'affido condiviso del minore con collocazione CP_2 re, che i Servizi Sociali siano incaricati di monitorare e sostenere il nucleo familiare e organizzino le visite paterne. Ha, inoltre, chiesto che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico. In subordine, ha chiesto l'affido esclusivo del minore alla madre. Con provvedimenti provvisori del 20/05/2025, è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocamento presso quest'ultima, e che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che ne decideranno calendarizzazione e modalità, se del caso anche protette. Ha, inoltre, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 300 rivalutabili Istat entro il giorno 15 di ogni mese, nonché di versare il 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, la situazione del nucleo familiare è stata oggetto di osservazione e interventi da parte del Servizio Sociale. Da tale monitoraggio è emerso che:
-la ricorrente è al momento in grado di occuparsi adeguatamente del figlio, per il quale costituisce il punto di riferimento principale (“Dall'analisi della situazione di partenza si evince come la signora sia ben in grado di condurre il suo ruolo di madre. Nell'accudire il figlio è amorevole e piena di attenzioni” cfr. relazione del 06/05/2025; “la madre è parsa agli operatori della struttura di accoglienza attenta allo stato di benessere di
, manifestando affetto, sostegno e interazioni positive, ha inoltre CP_2 strato capacità di lettura autonoma dei bisogni del figlio […] il minore
è apparso ben curato e in salute” cfr. relazione del 20/10/2025). CP_2
-permane, tuttavia, una forte resistenza della resistente nell'ampliare la frequentazione del minore con il padre (“la madre del minore si è detta ferma nella propria posizione di richiesta di protezione per se stessa e per il figlio, continuando a ribadire di avere esperito con il padre del minore episodi di violenza”; “Per quanto attiene il rapporto di con il padre, CP_2 la signora ha dichiarato di non essere favorevole ad un Pt_1 progressivo ento delle modalità di incontro padre-figlio, in quanto a suo parere il sig. on meriterebbe di incontrare il bambino, CP_1 poiché l'uomo non verserebbe il mantenimento previsto” cfr. relazione del 20/10/2025); Co resistente, dopo una fase iniziale di scarsa collaborazione con il Ser o Sociale (“il padre nel corso degli incontri con l' si è mostrato CP_5 spesso collerico, nervoso e recriminante” cfr. relazione del 09/05/2024), ha iniziato a interagire in modo adeguato con il figlio sia durante gli incontri online che in presenza, cominciati nel gennaio 2025;
-permane tuttavia la difficoltà del resistente ad affrontare il tema dell'allontanamento della compagna. Tale indisponibilità al confronto rappresenta un limite significativo alla costruzione di una comunicazione collaborativa tra le parti nella gestione del minore. (“Per ciò che concerne il padre del minore, il sig. , ha sempre ribadito la propria volontà di CP_1 essere presente come padre e di incontrare il figlio, in aggiunta non è apparso consapevole rispetto ad eventuali episodi di violenza né disponibile a una messa in discussione rispetto alle motivazioni per cui la compagna si sarebbe allontanata in emergenza con il figlio minore” cfr. relazione del 06/05/2025; “Il sig. non è apparso consapevole CP_1 rispetto ad eventuali episodi di za, si è detto disponibile all'interazione con la ex compagna, da separati, anche se ha affermato di sentirsi punito da parte della ex compagna e della di lei famiglia” cfr. relazione del 20/10/2025);
-il minore non manifesta particolari disagi nella relazione con il padre, ma la tenera età e il limitato tempo di frequentazione rendono necessario un percorso di graduale avvicinamento (“All'ultimo incontro svolto in presenza, complice anche l'iniziale assenza dell'educatrice della comunità, il minore ha pianto quando l'educatrice di riferimento in accordo con la madre, che ha atteso in una stanza riservata, si è recata nella stanza dell'incontro con lui. Una volta arrivata l'educatrice della comunità, il minore si è tranquillizzato e ha giocato con il padre, pur volgendosi talvolta verso l'educatrice per controllare che fosse ancora presente. Il padre si è rapportato in modo adeguato al figlio, assecondandolo nelle attività e impegnandosi alla creazione di un clima relazionale positivo” cfr. relazione del 14/05/2025). La curatrice del minore ha, inoltre, evidenziato l'esigenza che il Servizio Sociale continui a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti, in particolare nell'organizzazione delle visite paterne, atteso l'elevato livello di conflittualità e la necessità di implementare progressivamente le modalità di incontro, così da favorire la crescita di una relazione affettiva tra il minore e il padre. Tutto ciò considerato il Collegio ritiene che la tenera età del minore, la presenza ancora sporadica del padre nella sua vita e l'oggettiva difficoltà di un esercizio condiviso della genitorialità rendano opportuno per confermare l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre. I Servizi Sociali si occuperanno di proseguire il monitoraggio e il sostegno del nucleo familiare, e di regolamentare i rapporti tra e il padre in forma protetta CP_2
e/o eventualmente non protetta secondo pi e le modalità ritenuti opportuni con facoltà di sospendere eventualmente gli incontri se disturbanti.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (un anno e mezzo) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha dichiarato di essere al momento disoccupata e di aver lavorato in passato presso un negozio di fiori. Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sulle sue condizioni, dal momento che questi si è limitato a dichiarare di aver reperito un'occupazione stabile solo nel mese di settembre 2025, dalla quale percepirebbe entrate per circa € 1.000 (doc. 2). La ricorrente ha altresì allegato che il padre si sarebbe occupato in via esclusiva del sostentamento della famiglia, circostanza che non è stata contestata dal resistente. Quest'ultimo, inoltre, non ha depositato la propria documentazione reddituale, e risulta aver offerto in via stragiudiziale di versare delle somme alla ricorrente € 300 per il mantenimento del figlio (“Nel mese di settembre 2024 ha tentato di versare alla madre la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento, pagamento non andato a buon fine in quanto il bonifico è tornato al mittente. (doc. 3) Per questa ragione, d'accordo anche con il Servizio che ha in carico la madre ed il minore, ricarica mensilmente una carta prepagata intestata alla ricorrente” cfr. comparsa di costituzione e risposta). Tali circostanze lasciano presumere la disponibilità di redditi. Non disponendo di ulteriori elementi, tenuto conto della tenera età del minore e considerato che la madre, pur allo stato disoccupata, è giovane e dotata di capacità lavorativa, il Collegio conferma a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di
€ 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla madre, come per legge.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre collocandola presso la stessa;
-dispone che le visite paterne avvengano nelle forme e con i tempi indicati dai Servizi Sociali, ai quali si reitera l'incarico di vigilare e supportare il nucleo familiare;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-attribuisce alla ricorrente il diritto di percepire integralmente l'assegno unico che spetta al figlio;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente, da versarsi all'Erario; tali spese si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-compensa le spese tra i genitori e la curatrice dei minori.
Reggio Emilia,
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli