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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 610/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Napoli;
E
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Nicolò Luca;
- appellanti -
CONTRO
con sede in Bologna, c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Notari;
- appellata -
E NEI CONFRONTI DI
con sede in Napoli, c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Formaro;
-intervenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere creditrice di € 390.000,00 verso Controparte_1 Parte_1
, fideiussore della Edil Project s.r.l., dichiarata fallita, domandava al Tribunale di
[...]
Palermo la revoca dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 7.11.2014 dai convenuti coniugi e avente a oggetto Parte_1 Parte_2
l'immobile di proprietà del , sito in Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 21, Pt_1 in catasto al foglio 43, mapp. 255, sub. 87.
Costituitisi in giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza dei giorni 26/2-1/3/2021, n. 823, dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della società attrice e condannava i convenuti alle spese di lite.
I soccombenti hanno proposto appello.
costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione. Controparte_1
In data 21/04/2023 è intervenuta nel giudizio la quale cessionaria del CP_2 credito dell'attrice, a sostegno delle ragioni di quest'ultima.
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, il 14/05/2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va risolto, alla luce delle contestazioni degli appellanti, la questione della legittimazione a intervenire di CP_2
Giova premettere che la successione a titolo particolare nel diritto del creditore non ha effetto sul rapporto processuale, che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che in tutti i casi di alienazione del diritto in corso di causa l'alienante mantiene la sua legittimazione ad causam e gli effetti della sentenza si produrranno ipso iure anche nella sfera giuridica dell'acquirente.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione, di cui è fatto onere al cessionario, dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, la quale vale a sostituire la notificazione dell'atto di cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto. Dall'avviso di pubblicazione prodotto da si ricava che oggetto della cessione sono stati i crediti derivati CP_2
alla da precedenti contratti di cessione con avvisi relativi pubblicati Controparte_1
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Alla stregua della documentazione in atti, il credito allegato da non deriva però da una precedente cessione in suo Controparte_1
favore, bensì da un contratto di finanziamento stipulato da Unipol Banca s.p.a. e transitato in capo all'attrice in forza di un atto di scissione societaria del 30 gennaio pag. 2/4 2018.
Deve, quindi, ritenersi non raggiunta la prova della titolarità del credito in capo ad
CP_2
Gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Sostengono anzitutto che il credito della società attrice non sarebbe di € 390.000,00 ma, semmai, di € 190.000,00 circa e neppure definitivamente accertato, stante l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20924/2019.
Erroneamente, inoltre, data la mancanza di prova contraria, si sarebbe valutato insufficiente il patrimonio residuo del debitore a garantire la realizzazione del credito della Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, infine, Controparte_1
il debito del fideiussore sarebbe sorto soltanto nel marzo del 2016, allorché Pt_1
la società creditrice ha inviato la prima richiesta di pagamento al fideiussore, dunque un anno e mezzo dopo la costituzione del fondo patrimoniale.
Nessuno di tali assunti è condivisibile.
Quanto al primo, basterà rammentare che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva anche del c.d. credito litigioso (Cass. 41000/2021,
4212/2020). Per ciò che riguarda il presupposto del pregiudizio, esso può essere anche soltanto qualitativo, ossia consistente nella maggiore difficoltà di realizzazione coattiva del credito, e nel caso di obbligazione solidale, concernere il patrimonio anche solo di uno dei condebitori (Cass. 33391/2022). La prova della capienza del suo patrimonio era a carico del debitore , ed è mancata (Cass. Pt_1
18955/2021, 23907/2019).
In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni, richiesto nella concreta fattispecie in capo al solo debitore trattandosi di atto a titolo gratuito, valgono le convincenti considerazioni del Tribunale. L'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato stipulato in un momento in cui , che rivestiva la qualità Pt_1
di socio e legale rappresentante di PR s.r.l. (debitrice principale), non poteva che essere al corrente delle vicende economiche della società e dunque consapevole delle difficoltà finanziarie che questa attraversava e che in non lungo volgere di tempo avrebbero condotto al suo fallimento. La circostanza che pag. 3/4 l'immobile è pervenuto al debitore in epoca successiva alla sottoscrizione della fideiussione è priva di rilievo, atteso che anche i beni futuri concorrono a formare la garanzia patrimoniale generica del creditore.
L'impugnazione è quindi da rigettare e gli appellanti da condannare in solido alle spese di lite in favore della società appellata, liquidate come in dispositivo.
In considerazione della sostanziale irrefluenza, nei confronti degli appellanti, della decisione relativa alla posizione processuale della società intervenuta, rispetto alla quale, data la presenza in giudizio della deve persino dubitarsi Controparte_1 dell'esistenza di un loro effettivo interesse, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del grado nei rapporti con CP_2
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Palermo dei giorni 26/2-1/3/2021, n. 823; condanna gli appellanti in solido a rifondere a le spese di appello, che Controparte_1
liquida in complessivi € 7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa interamente le spese del grado nei confronti di CP_2
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo il 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 610/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Napoli;
E
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Nicolò Luca;
- appellanti -
CONTRO
con sede in Bologna, c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Notari;
- appellata -
E NEI CONFRONTI DI
con sede in Napoli, c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Formaro;
-intervenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere creditrice di € 390.000,00 verso Controparte_1 Parte_1
, fideiussore della Edil Project s.r.l., dichiarata fallita, domandava al Tribunale di
[...]
Palermo la revoca dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 7.11.2014 dai convenuti coniugi e avente a oggetto Parte_1 Parte_2
l'immobile di proprietà del , sito in Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 21, Pt_1 in catasto al foglio 43, mapp. 255, sub. 87.
Costituitisi in giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza dei giorni 26/2-1/3/2021, n. 823, dichiarava l'inefficacia dell'atto nei confronti della società attrice e condannava i convenuti alle spese di lite.
I soccombenti hanno proposto appello.
costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione. Controparte_1
In data 21/04/2023 è intervenuta nel giudizio la quale cessionaria del CP_2 credito dell'attrice, a sostegno delle ragioni di quest'ultima.
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, il 14/05/2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
In via preliminare va risolto, alla luce delle contestazioni degli appellanti, la questione della legittimazione a intervenire di CP_2
Giova premettere che la successione a titolo particolare nel diritto del creditore non ha effetto sul rapporto processuale, che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che in tutti i casi di alienazione del diritto in corso di causa l'alienante mantiene la sua legittimazione ad causam e gli effetti della sentenza si produrranno ipso iure anche nella sfera giuridica dell'acquirente.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione, di cui è fatto onere al cessionario, dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, la quale vale a sostituire la notificazione dell'atto di cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto. Dall'avviso di pubblicazione prodotto da si ricava che oggetto della cessione sono stati i crediti derivati CP_2
alla da precedenti contratti di cessione con avvisi relativi pubblicati Controparte_1
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Alla stregua della documentazione in atti, il credito allegato da non deriva però da una precedente cessione in suo Controparte_1
favore, bensì da un contratto di finanziamento stipulato da Unipol Banca s.p.a. e transitato in capo all'attrice in forza di un atto di scissione societaria del 30 gennaio pag. 2/4 2018.
Deve, quindi, ritenersi non raggiunta la prova della titolarità del credito in capo ad
CP_2
Gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Sostengono anzitutto che il credito della società attrice non sarebbe di € 390.000,00 ma, semmai, di € 190.000,00 circa e neppure definitivamente accertato, stante l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 20924/2019.
Erroneamente, inoltre, data la mancanza di prova contraria, si sarebbe valutato insufficiente il patrimonio residuo del debitore a garantire la realizzazione del credito della Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, infine, Controparte_1
il debito del fideiussore sarebbe sorto soltanto nel marzo del 2016, allorché Pt_1
la società creditrice ha inviato la prima richiesta di pagamento al fideiussore, dunque un anno e mezzo dopo la costituzione del fondo patrimoniale.
Nessuno di tali assunti è condivisibile.
Quanto al primo, basterà rammentare che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva anche del c.d. credito litigioso (Cass. 41000/2021,
4212/2020). Per ciò che riguarda il presupposto del pregiudizio, esso può essere anche soltanto qualitativo, ossia consistente nella maggiore difficoltà di realizzazione coattiva del credito, e nel caso di obbligazione solidale, concernere il patrimonio anche solo di uno dei condebitori (Cass. 33391/2022). La prova della capienza del suo patrimonio era a carico del debitore , ed è mancata (Cass. Pt_1
18955/2021, 23907/2019).
In punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni, richiesto nella concreta fattispecie in capo al solo debitore trattandosi di atto a titolo gratuito, valgono le convincenti considerazioni del Tribunale. L'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato stipulato in un momento in cui , che rivestiva la qualità Pt_1
di socio e legale rappresentante di PR s.r.l. (debitrice principale), non poteva che essere al corrente delle vicende economiche della società e dunque consapevole delle difficoltà finanziarie che questa attraversava e che in non lungo volgere di tempo avrebbero condotto al suo fallimento. La circostanza che pag. 3/4 l'immobile è pervenuto al debitore in epoca successiva alla sottoscrizione della fideiussione è priva di rilievo, atteso che anche i beni futuri concorrono a formare la garanzia patrimoniale generica del creditore.
L'impugnazione è quindi da rigettare e gli appellanti da condannare in solido alle spese di lite in favore della società appellata, liquidate come in dispositivo.
In considerazione della sostanziale irrefluenza, nei confronti degli appellanti, della decisione relativa alla posizione processuale della società intervenuta, rispetto alla quale, data la presenza in giudizio della deve persino dubitarsi Controparte_1 dell'esistenza di un loro effettivo interesse, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del grado nei rapporti con CP_2
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Palermo dei giorni 26/2-1/3/2021, n. 823; condanna gli appellanti in solido a rifondere a le spese di appello, che Controparte_1
liquida in complessivi € 7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa interamente le spese del grado nei confronti di CP_2
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo il 6 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
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