Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 4 marzo 2025
Causa n. 273 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Pizzolla e per la parte convenuta LP l'avv. Biancardi e per Controparte_1 l'avv. Pizzolo.
Il giudice, sentite le parti che si richiamano alle rispettive linee difensive,
riunisce alla presente causa quella con n. 630/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Cont L'avv. Pizzolla eccepisce la tardività della costituzione di ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 416 c.p.c. e illustra le proprie conclusioni, riportandosi agli atti.
I procuratori delle parti resistenti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale in assenza delle parti che, autorizzate dal giudice, si sono allontanate dall'aula di udienza.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, all'udienza del giorno 4 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause di lavoro riunite n. 273 2023 RCL e 630/2024 RCL
promosse da
(C.F. C.F. 1
), con il patrocinio Parte 1
BOTTEGA PABLO e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA dell'avv.
C.F. 2
Contro
Controparte_3 (C.F. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA
AGRICOLA TRE VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F.
P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2023, iscritto al n. 273/2023, [...]
ha convenuto in giudizio le suindicate società Parte 1
esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della società dal 1
ottobre 2013 al 30 giugno 2022 in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
che al rapporto di lavoro trovava applicazione il C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
di essere stato inquadrato nel sesto livello del C.C.N.L. applicato dalla
1 società convenuta;
di aver sempre prestato la propria attività
nell'ambito di un appalto presso l'unità locale della Parte_2
[...] San Martino Buon Albergo, di essere stato sempre adibito all'esecuzione delle opere/attività di logistica appaltate da
Contr
Controparte_1 a
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che fosse accertato il diritto al pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 del
C.C.N.L., atteso che tale clausola prevede tale elemento nel caso in cui non fosse stata attivata la contrattazione aziendale, in assenza di accordi territoriali, nei tempi previsti dallo stesso contratto collettivo.
Secondo parte ricorrente, il C.C.N.L. prevedeva che ricorrendo tale evenienza ai lavoratori doveva essere corrisposta a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato. Tale corresponsione veniva qualificata dal C.C.N.L.
come provvisoria ed assorbibile per effetto di aumenti derivanti da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. L'elemento perequativo doveva essere calcolato sulla retribuzione annua maturata dal ricorrente, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità nonché sul TFR per un importo Parte
ricorrente quantificava l'elemento perequativo in complessivi €
2.698,67 lordi.
Il ricorrente, esponendo in fatto di aver svolto l'attività lavorativa,
anche nella giornata di sabato chiedeva altresì la maggiorazione ex art. 9 CCNL.
Il ricorrente invocava altresì la responsabilità solidale della società
quale committente ai sensi dell'art. 29 dlg. 276/2003 1676 c.c.
2 Si costituiva in giudizio la committente esponendo che la società
datrice di lavoro aveva stipulato un contratto di appalto avente per oggetto le attività relative alla movimentazione delle merci presso lo stabilimento di San Martino Buon Albergo. Tale contratto aveva avuto decorrenza dal 1 ottobre 2013 ed era cessato il 30 giugno 2022.
La società esponeva di non essere a conoscenza della sussistenza o meno di accordi di secondo livello riguardanti la questione relativa all'elemento perequativo. Pertanto chiedeva che fosse ordinato alla società di produrre qualsiasi accordo stipulato ai sensi dell'art. 38
del C.C.N.L. logistica trasporto merci e spedizione ovvero qualsivoglia documento attestante il versamento favore del
ricorrente di erogazioni previste dal medesimo articolo. In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese, con riferimento ai crediti maturati prima del quinquennio anteriore al deposito del ricorso,
La società invocava inoltre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice, quantomeno per le somme richieste per il periodo anteriore alla modifica introdotta dal DI n. 25/2017, che ha modificato l'art. 29 del dig. n. 276/2003 (17 marzo 2017)
Contr In data 11 gennaio 2025, si costituiva ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito. Nel merito, con riguardo all'elemento perequativo, osservava che a mente dell'art. 38 CCNL
invocato da parte ricorrente le richieste di rinnovo degli accordi aziendali "devono" essere presentate due mesi prima la scadenza degli stessi e ciò implicherebbe che, in caso di inerzia delle parti sindacali, come verificatasi nel caso di specie, non si potrebbe invocare il diritto al riconoscimento dell'elemento perequativo. Sulla
3 questione del lavoro svolto nella giornata di sabato, LP richiamava l'art. 9 del CCNL nella parte in cui demanda al regolamento la distribuzione dell'orario settimanale e sottolineava che il regolamento all'art. 14 articola su sei giorni l'orario settimanale,
facendo venir meno la premessa logica dalla quale muova la domanda di riconoscimento della maggiorazione prevista dalla parte ricorrente.
Con successivo ricorso depositato il 21 marzo 2024 e rubricato al n.
630/2024, parte ricorrente esponeva che dalla disamina delle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro al ricorrente emergeva che la tredicesima mensilità non era stata erogata correttamente. L'art. 18
del C.C.N.L. infatti prevedeva che la tredicesima mensilità fosse versata entro il 16 dicembre di ogni anno in misura pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre,
determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del
C.C.N.L. medesimo. La tredicesima mensilità era stata di fatto corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente mensilmente e per un importo pari a un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. Inoltre la tredicesima veniva corrisposta ogni mese e non in unica soluzione, entro il 16
dicembre di ogni anno. La quattordicesima mensilità non era stata computata sulla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore nella misura risultante in vigore al 30 giugno, come previsto dall' art. 19 del C.C.N.L. applicato. Anche la quattordicesima mensilità veniva infatti corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente con cadenza mensile, per un importo pari ad un dodicesimo della paga base
4 maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese e comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli.
Inoltre la tredicesima e la quattordicesima mensilità dovevano essere poste quale base imponibile per la determinazione del TFR ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. L'errata determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e il mancato computo nel TFR avevano comportato l'insorgere di un credito pari a € 1.083,77 lordi.
La parte ricorrente invocava la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della quale committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e
1676 c.c.
Si costituiva in giudizio la società committente e chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che le doglianze di parte attrice sul calcolo della tredicesima e quattordicesima non tenevano conto della disciplina speciale prevista dal C.C.N.L. all'art. 61 sezione cooperazione, nel quale si leggeva che gli istituti differiti relativi a permessi, Rol, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a
mensilità, potevano essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria. La parte convenuta costituita richiamava l'accordo sindacale del 6 settembre 2013 nel quale la cooperativa e le organizzazioni sindacali avevano confermato al punto 7 che la corresponsione dei ratei di tredicesima quattordicesima sarebbe stata inserita all'interno della retribuzione mensile così come previsto dal C.C.N.L.
In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale ed invocava il beneficio della preventiva escussione, quanto meno per i
5 crediti maturati sino all'entrata in vigore del d.l. n. 25 del 17 marzo
2017.
In data 11 gennaio 2025, si costituiva LP ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito. Nel merito, con riguardo alle mensilità aggiuntive richiamava l'art. 61 del CCNL (parte speciale sezione prima) nella parte in cui prevede la possibilità di erogare le mensilità aggiuntive attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria e gli accordi sindacali del 6.9.2013 e del 12.11.2018 che
prevedono in termini analoghi tale specifica modalità di erogazione e puntualizzava inoltre che parte ricorrente non aveva comunque offerto la prova che “..la metodologia di erogazione (con cadenza mensilie) determini un trattamento economico peggiorativo per il lavoratore. Eccepiva inoltre in senso lato, la compensazione delle eventuali differenze retributive con i ristorni.
La causa veniva istruita unicamente sul tema di decisione afferente al lavoro di sabato con i testimoni [...]Testimone 1 e Tes 2 atteso che ogni altro tema di decisione è di pure diritto.
Le cause venivano riunite e il Giudice, ritenuti i giudizi maturi per la decisione fissava l'udienza di discussione orale.
*olok
1.Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del suo rapporto di lavoro con la società convenuta mediante la produzione del contratto di lavoro contemplante l'assunzione a tempo indeterminato come socio lavoratore con decorrenza dal 1 ottobre 2013 e con applicazione del C.C.N.L. trasporti logistica (doc. 6) e dei prospetti paga da gennaio 2017 a ottobre 2021 (doc. 5) Nel contratto di
6 assunzione è indicata quale sede di lavoro "AIA San Martino Buon
Albergo".
Il ricorrente ha pertanto dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della società nell'appalto pacificamente intercorrente tra e la
cooperativa convenuta per lo svolgimento di attività di
movimentazione merci all'interno di tale stabilimento.
2.Il ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi del rivendicato diritto al versamento del cosiddetto elemento perequativo ai sensi dell'art. 38
C.C.N.L. applicato dall'azienda.
L'art.38 del CCNL applicato in azienda (CCNL 2013 e CCNL 2017
docc. 2 e 3) prevede: "1. Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già
disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. Le parti stipulanti il presente
CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese. Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate all'azienda e/o all'associazione datoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. L'azienda e/o l'associazione datoriale
7 dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20
giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro i successivi 70 giorni. Nelle
more dell'espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro,
le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni contrattate a titolo di produttività, comunque economiche anche parzialmente variabili, dovranno essere denominate,
ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa. I parametri ed i
8 meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle 00.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello,
le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato,
provvisoria ed assorbibile da eventuale accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente
CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla
9 associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento.
2.1 La società convenuta si è costituita in giudizio, peraltro tardivamente, non ha negato l'assenza di accordi di secondo livello e in punto di diritto ha sostenuto che tali accordi non furono conclusi per l'inerzia delle parti sindacali che non avrebbero comunicato a tempo debito (due mesi prima della scadenza degli accordi collettivi)
la richiesta di rinnovo degli accordi stessi.
Contr La difesa di parte convenuta non è condivisa sotto plurimi profilli. In primo luogo, la clausola del CCNL nella parte in cui prevede che le richieste di rinnovo “devono” essere presentate in un dato termine non pare avere altro significato letterale che imporre un termine all'eventuale richiesta di rinnovo, così da evitare vane trattative "sotto data". Parte ricorrente interpreta tale termine come indicativo di un onere, nel senso che il diritto all'elemento perequativo verrebbe meno, ove la richiesta di rinnovo non fosse presentata nei termini o non fosse affatto presentata. Una lettura ermeneutica siffatta, oltre che ultronea rispetto alla lettera, non pare logica sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti collettive le quali espressamente pattuirono di riconoscere l'elemento perequativo “laddove a livello territoriale non si
pervenisse ad un accordo”, ossia quale emolumento a copertura di qualsiasi evento ostativo all'accordo (compresa la mancata
richiesta).
2.3 Pertanto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate all'erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'Art. 38 citato del CCNL.
1
010 2.4 La parte ricorrente ha depositato conteggi delle differenze retributive per tale titolo come documento 7, che non sono stati contestati sotto il profilo delle voci retributive considerate e dello sviluppo aritmetico. Il ricorrente ha pertanto dimostrato il diritto al pagamento della somma richiesta in ricorso.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione fra i c.d. ristorni e le somme retributive spettanti al ricorrente. A prescindere dalla diversa natura di tali elementi, non è ravvisabile alcun collegamento fra l'una e l'altro, ossia non è sussistente e neppure allegata la prova che la corretta esecuzione degli obblighi retributivi in capo alla datrice di lavoro avrebbe inciso sugli utili in modo speculare e diretto così da azzerare i ristorni.
3.Il ricorrente, nella causa riunita sostiene che la convenuta non si è
attenuta alle previsioni del CCNL che regolano le modalità di computo e corresponsione degli istituti differiti, tra cui la 13a e la 14a
mensilità.
3.1 L'art. 18 prevede che "L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno
11 considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La
tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso",
3.2 L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: "L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà
entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi,
precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30
giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità
per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso"
3.3 Il ricorrente lamenta che la cooperativa convenuta ha erogato la tredicesima e la quattordicesima mensilmente, in ragione di un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovuta. Il ricorrente allega, sulla base dei conteggi
12 prodotti in giudizio, che tale sistema di computo delle mensilità
differite ha comportato la liquidazione di somme inferiori a quanto previsto dal CCNL, con riflessi anche sulla determinazione del TFR.
Infatti l'art. 37 del CCNL prevede che la 13 e 14 compongono la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo del
TFR.
Le convenute sostengono la piena legittimità del metodo di calcolo usato dalla alla luce dell'art. 61 della Sezione Cooperative del CCNL,
il quale consente alle cooperative di optare per la corresponsione della 13ma e 14ma mensilità mediante l'erogazione di una
maggiorazione della retribuzione oraria.
Dalle buste paga prodotte in giudizio risulta che in ciascun mese veniva corrisposta un rateo di 13ma in quota fissa corrispondente ad un dodicesimo della retribuzione tabellare mentre per la 14ma veniva riconosciuto un valore unitario (di importo inferiore rispetto alla paga oraria ordinaria) moltiplicato per le ore effettivamente lavorate nel mese (includendo eventuali ferie godute)
Le convenute allegano che tale metodologia è stata riconosciuta e confermata anche nell'accordo aziendale del 6.9.2013, in cui si legge al punto 7: "la corresponsione dei ratei di 13ma, 14ma, dei permessi ed ex festività verrà inserita all'interno della retribuzione mensile,
così come previsto dal CCNL" ed anche dall'accordo 18.11.2018. Le
parti convenute sostengono che alla luce di tali accordi e dell'art. 61
già richiamato è legittimo erogare le mensilità aggiuntiva attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
La difesa delle convenute non pare pertinente. Non è in discussione infatti una modalità di erogazione, ma una diversa quantificazione
13 degli istituti differiti che parte ricorrente ha messo in luce,
sottolineandone il carattere peggiorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL, e le parti ricorrente non hanno specificamente contestato,
valorizzando unicamente la facoltà prevista dal CCNL di conglobare gli istituti differiti nella retribuzione oraria.
Contr Parte resistente sostiene poi che non è stata offerta da parte ricorrente la prova del trattamento in peius da loro subito. I conteggi di parte ricorrente, al contrario, quantificano quanto spettante alla luce degli artt. 18, 19 e quanto ricevuto e ne deducono un differenza di segno positivo, sulla quale alcuna adeguata e tempestiva contestazione è stata formulata.
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, si deve ritenere che le parti sociali abbiano voluto riconoscere alle singole cooperative esclusivamente la facoltà di scegliere un metodo alternativo, avente cadenza mensile, di corresponsione degli istituti differiti, e non anche la libertà di optare per un regime derogatorio che consenta di rideterminare la base di calcolo di tali voci in senso più favorevole al datore di lavoro
La cooperativa può pertanto legittimamente adottare il metodo di corresponsione delle mensilità differite previsto dalla Sezione
Cooperative del CCNL. Tuttavia, in assenza di ulteriori ed espresse previsioni derogatorie della disciplina generale del CCNL, non è
consentito utilizzare tale forma di erogazione della 13 e 14 per scendere al di sotto dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nella parte generale
14 4 Il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo 2013-2022. La parte convenuta ritualmente costituita riconosce efficacia interruttiva al deposito dei ricorsi riuniti
Pertanto sarebbero prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalle predette date.
4.1 L'eccezione di prescrizione non è fondata. Si richiama e si condivide il più recente orientamento del Tribunale di Verona sulla decorrenza della prescrizione per i soci lavoratori delle cooperative,
(cfr. sent. n. 206/2024 est. n. 710/2023 est.: La Corte di Cassazione
ha espresso il seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92/2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art 2948 c.c. n. 4 e art. 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro" (Cass. civ., sez. lav. sent.
26246/2022). Il ragionamento della Corte di Cassazione nei suoi esiti conclusivi è così riassumibile: laddove non sussista certezza circa la tutela nei confronti del licenziamento, persiste il metus del lavoratore e con esso, l'assenza di un regime di stabilità reale con la conseguente decorrenza della prescrizione dal termine del rapporto di lavoro. Nulla la Corte di Cassazione ha specificato in merito al rapporto di lavoro presso le cooperative che, secondo una parte consistente della giurisprudenza, sarebbe sottratto a tale criterio e dunque la prescrizione decorrerebbe in costanza di rapporto di
15 lavoro. Tale conclusione, secondo parte della giurisprudenza sarebbe avallata dalla stessa Corte di cassazione che con la pronuncia, resa a sezioni unite, n. 27436/2017, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, statuì che ove sia contestualmente risolto il rapporto di lavoro e il rapporto associativo, il socio-
lavoratore impugnando entrambi può conseguire un risultato totalmente ripristinatorio del rapporto, tanto di quello associativo,
quanto di quello lavorativo e, dunque, nello specifico frangente del rapporto di lavoro cooperativistico sussisterebbe il regime di stabilità reale. Ma, a ben vedere, la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria piena discende da una combinazione di circostanze sottratte alla volontà del lavoratore e rientranti invece nella sfera negoziale del datore di lavoro, cui è dato di decidere se recidere uno o entrambi i rapporti, di lavoro e associativi, giacché nel caso di risoluzione solo del rapporto di lavoro, al lavoratore resterebbe la ordinaria tutela di cui alla legge 605/1966 o all'art. 18 versione
Fornero o al d. Ivo 23/2015 (Cass. 35678/2022). Viene quindi a porsi la medesima situazione descritta dalla Suprema Corte nell'esposizione del principio di diritto di cui si è testé detto, ossia l'indeterminazione
"delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata", con l'ulteriore precisazione che tale indeterminazione appare ancora più
evidente, in quanto discende, non solo dalla previsione variegata delle tutele, bensì anche dalla facoltà in capo al datore di lavoro di deliberare o meno l'esclusione dal vincolo cooperativistico;
non può
dunque non ravvisarsi la persistenza, allo stato attuale del diritto vivente, di un metus del lavoratore, socio e dipendente della cooperativa, la cui tutela in caso di licenziamento dipende dalle
16 imprevedibili scelte del datore di lavoro, sua controparte contrattuale.
5 La società contumace, quale ex datrice di lavoro e la società
convenuta quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare le somme sopra indicate al ricorrente oltre accessori di legge. La parte convenuta costituita,
che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL 25/2017 (17.3.2017)
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base alla natura della causa ed attività svolta e tenuto conto del valore e dell'attività svolta nelle cause riunite
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento delle domande svolte dal ricorrente nelle cause riunite n. 273/2023 e 630/2024 condanna in solido la società
convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 2.698,67 a titolo di elemento perequativo e € 1.083,77 a titolo di differenze per 13 e 14
mensilità e relativa incidenza sul tfr, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo,
2) riconosce alla società il beneficio della preventiva escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017
3) Condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite che liquida in € 2.500 per compensi oltre rimb. forf. 15%, Iva e Cpa
17 Verona, 4 marzo 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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