TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/09/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2181 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ARENA ALDO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Albino (BG), P.IVA_1 alla Piazza Pio La Torre n. 1;
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 res. in Albino (BG), alla via Marconi n. 16/A;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e res. in CP_1 C.F._2
Nembro (BG) alla via T. Tasso n. 30/8;
- RESISTENTI -
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 14/5/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
I) IN VIA PRINCIPALE
1 - accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità del contratto di apprendistato intercorso dal 2/12/2019 al 28/07/2022 e, conseguentemente, dichiarare che fra la ricorrente e la società convenuta si è svolto, sin dal 2/12/2019, un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, inquadrabile nel livello C1 del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal);
- accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta di pagare alla ricorrente, per tutte le causali esposte nella superiore narrativa la somma lorda di € 9.254,60 di cui € 597,95 per trattamento di fine rapporto ed €
3.161,30 a titolo di E.P.M.R. a norma del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal) (applicabile anche ex art. 36 Cost.), come da conteggio sindacale (allegato A), e, quindi, condannare i convenuti a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 9.254,60 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e/o transazioni intervenute fra le parti;
II- IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità del contratto di apprendistato intercorso dal 2/12/2019 al 28/07/2022 e, conseguentemente, dichiarare che fra la ricorrente e la società convenuta si è svolto, sin dal 2/12/2019, un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, inquadrabile nel livello C1 del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal);
- accertare e dichiarare che la ricorrente, dal 2/12/2019 e per l'intera durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, ha lavorato in Albino (BG), alla Piazza Pio La Torre n. 1, nell'arco delle
40 ore settimanali, anche nei giorni festivi infrasettimanali, con un giorno a settimana di riposo, come risulta dal contratto di lavoro;
- accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta di pagare alla ricorrente, per tutte le causali esposte nella superiore narrativa la somma lorda di € 9.254,60 di cui € 597,95 per trattamento di fine rapporto ed €
3.161,30 a titolo di E.P.M.R. a norma del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal) (applicabile anche ex art. 36 Cost.), come da conteggio sindacale (allegato A), e, quindi, condannare i convenuti a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 9.254,60 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e/o transazioni intervenute fra le parti;
La parte ricorrente con istanza depositata in data 29.8.25 ha rinunciato agli atti del presente giudizio.
2 Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come noto, la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente non necessita di accettazione, determina la cessazione della materia del contendere e non comporta l'automatica condanna alle spese di lite della parte rinunciante, invece la rinuncia agli atti richiede accettazione delle sole parti costituite, nel caso di specie la resistente non si è costituita, pertanto non è necessaria l'accettazione (da ultimo
Cass. 19.3.2018, n. 6817: “la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio;
non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n.
21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015); – l'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
– ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384 del 1999).
6. Stante la facoltatività della condanna del rinunciante al pagamento delle spese nel caso di mancata accettazione prevista dall'art. 391 cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs.
n. 40 del 2006, si ritiene di compensare le stesse ex art. 92 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio), in ragione della complessità delle questioni inerenti il ricorso.)”.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere,
- nulla sulle spese.
Bergamo, 8 settembre 2025
IL GIUDICE
Giulia BERTOLINO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ARENA ALDO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale in Albino (BG), P.IVA_1 alla Piazza Pio La Torre n. 1;
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._1 res. in Albino (BG), alla via Marconi n. 16/A;
(C.F. ), nato a [...] il [...] e res. in CP_1 C.F._2
Nembro (BG) alla via T. Tasso n. 30/8;
- RESISTENTI -
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, il procuratore delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 14/5/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
I) IN VIA PRINCIPALE
1 - accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità del contratto di apprendistato intercorso dal 2/12/2019 al 28/07/2022 e, conseguentemente, dichiarare che fra la ricorrente e la società convenuta si è svolto, sin dal 2/12/2019, un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, inquadrabile nel livello C1 del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal);
- accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta di pagare alla ricorrente, per tutte le causali esposte nella superiore narrativa la somma lorda di € 9.254,60 di cui € 597,95 per trattamento di fine rapporto ed €
3.161,30 a titolo di E.P.M.R. a norma del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal) (applicabile anche ex art. 36 Cost.), come da conteggio sindacale (allegato A), e, quindi, condannare i convenuti a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 9.254,60 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e/o transazioni intervenute fra le parti;
II- IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la nullità del contratto di apprendistato intercorso dal 2/12/2019 al 28/07/2022 e, conseguentemente, dichiarare che fra la ricorrente e la società convenuta si è svolto, sin dal 2/12/2019, un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, inquadrabile nel livello C1 del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal);
- accertare e dichiarare che la ricorrente, dal 2/12/2019 e per l'intera durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, ha lavorato in Albino (BG), alla Piazza Pio La Torre n. 1, nell'arco delle
40 ore settimanali, anche nei giorni festivi infrasettimanali, con un giorno a settimana di riposo, come risulta dal contratto di lavoro;
- accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta di pagare alla ricorrente, per tutte le causali esposte nella superiore narrativa la somma lorda di € 9.254,60 di cui € 597,95 per trattamento di fine rapporto ed €
3.161,30 a titolo di E.P.M.R. a norma del CCNL Turismo (Confazienda – Cisal) (applicabile anche ex art. 36 Cost.), come da conteggio sindacale (allegato A), e, quindi, condannare i convenuti a pagare alla ricorrente la somma complessiva lorda di € 9.254,60 o la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertare e dichiarare l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e/o transazioni intervenute fra le parti;
La parte ricorrente con istanza depositata in data 29.8.25 ha rinunciato agli atti del presente giudizio.
2 Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come noto, la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente non necessita di accettazione, determina la cessazione della materia del contendere e non comporta l'automatica condanna alle spese di lite della parte rinunciante, invece la rinuncia agli atti richiede accettazione delle sole parti costituite, nel caso di specie la resistente non si è costituita, pertanto non è necessaria l'accettazione (da ultimo
Cass. 19.3.2018, n. 6817: “la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio;
non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n.
21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015); – l'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
– ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384 del 1999).
6. Stante la facoltatività della condanna del rinunciante al pagamento delle spese nel caso di mancata accettazione prevista dall'art. 391 cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs.
n. 40 del 2006, si ritiene di compensare le stesse ex art. 92 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio), in ragione della complessità delle questioni inerenti il ricorso.)”.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere,
- nulla sulle spese.
Bergamo, 8 settembre 2025
IL GIUDICE
Giulia BERTOLINO
3