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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott. Umberto Castagnini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 11817/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. GAROFALO Parte_1 C.F._1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 FIRENZE presso il difensore avv. GAROFALO LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. - - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_4
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17/10/2023 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal
Questore di Firenze il 14/09/2023 e notificato il 05/10/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Firenze in data
14/09/2023 e notificato il 05/10/2023.
pagina 1 di 6 Risulta dagli atti del procedimento che il ricorrente, arrivato in Italia nel 2015, ha presentato domanda di protezione internazionale, rigettata prima dalla Commissione di Salerno nel 2016 e poi dal
Tribunale di Napoli nello stesso anno.
L'odierno ricorrente avanzava di poi in data 11/11/2022 domanda al Questore di Firenze per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La commissione esprimeva in data 20/07/2023 parere negativo, tenuto conto che il richiedente non ha avviato un percorso di integrazione lavorativa e che pertanto è assente un radicamento duraturo e stabile in Italia.
Il Questore di Firenze rigettava quindi l'istanza avanzata, in forza del parere negativo della
Commissione sopra riportato.
Con ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del Questore, contestandone la conclusione e deducendo di aver dato prova di un percorso di integrazione sociale e dell'assenza di ogni pericolosità sociale, di essere supportato da una rete di connazionali, in particolare la sorella convivente, e di aver aderito ad associazioni di volontariato. L'esecuzione del provvedimento del
Questore sarebbe causa di grave danno per l'istante il quale vedrebbe irrimediabilmente pregiudicate le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia, essendo destinato ad una condizione di estrema vulnerabilità nel paese d'origine con pregiudizio di ogni libertà fondamentale.
Conclude pertanto per il riconoscimento della protezione speciale.
Il Giudice relatore ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato in data
31/10/2023.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti innanzi al Giudice per il giorno
21/10/2025.
Il non risulta costituito. CP_1
Con nota del 15/10/2025, la difesa del ricorrente ha depositato ampia documentazione lavorativa.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione finale.
Il ricorso merita accoglimento.
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
pagina 2 di 6 Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3
C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver pagina 3 di 6 raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il ricorrente ha depositato ampia documentazione, tra cui Unilav, buste paga e CUD 2025, da cui risulta un iniziale rapporto di lavoro con l'impresa Suatex, con sede di lavoro a
Montemurlo; successivamente risulta lavorare da giugno 2023 presso Petrol Service srl, con sede di lavoro a Campi Bisenzio, con contratti a tempo determinato, sempre rinnovati e da ultimo prorogato fino ad agosto 2025.
Il reddito mensile è tale da aver superato i limiti del gratuito patrocinio per l'anno 2024.
Da non tralasciare la presenza in Italia della sorella con cui convive e con cui evidentemente ha ricreato un nucleo familiare, degno di tutela.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo nel paese di origine, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2021, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio,
pagina 4 di 6 oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass
. S.U. n. 24413\2021 , oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent.. n. 18583\2012 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso proposto
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA
Contr che (CF - - ) ha diritto al permesso Parte_1 C.F._1 CP_6 di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma, D. Lgs. 286/1998 e dispone che il
Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020 il rilascio da parte del Questore competente.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
PROVVEDE
pagina 5 di 6 con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22/10/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott. Umberto Castagnini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 11817/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. GAROFALO Parte_1 C.F._1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 FIRENZE presso il difensore avv. GAROFALO LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. - - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_4
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17/10/2023 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dal
Questore di Firenze il 14/09/2023 e notificato il 05/10/2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Firenze in data
14/09/2023 e notificato il 05/10/2023.
pagina 1 di 6 Risulta dagli atti del procedimento che il ricorrente, arrivato in Italia nel 2015, ha presentato domanda di protezione internazionale, rigettata prima dalla Commissione di Salerno nel 2016 e poi dal
Tribunale di Napoli nello stesso anno.
L'odierno ricorrente avanzava di poi in data 11/11/2022 domanda al Questore di Firenze per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
La commissione esprimeva in data 20/07/2023 parere negativo, tenuto conto che il richiedente non ha avviato un percorso di integrazione lavorativa e che pertanto è assente un radicamento duraturo e stabile in Italia.
Il Questore di Firenze rigettava quindi l'istanza avanzata, in forza del parere negativo della
Commissione sopra riportato.
Con ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del Questore, contestandone la conclusione e deducendo di aver dato prova di un percorso di integrazione sociale e dell'assenza di ogni pericolosità sociale, di essere supportato da una rete di connazionali, in particolare la sorella convivente, e di aver aderito ad associazioni di volontariato. L'esecuzione del provvedimento del
Questore sarebbe causa di grave danno per l'istante il quale vedrebbe irrimediabilmente pregiudicate le opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia, essendo destinato ad una condizione di estrema vulnerabilità nel paese d'origine con pregiudizio di ogni libertà fondamentale.
Conclude pertanto per il riconoscimento della protezione speciale.
Il Giudice relatore ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato in data
31/10/2023.
Veniva fissata udienza per la comparizione delle parti innanzi al Giudice per il giorno
21/10/2025.
Il non risulta costituito. CP_1
Con nota del 15/10/2025, la difesa del ricorrente ha depositato ampia documentazione lavorativa.
All'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione finale.
Il ricorso merita accoglimento.
Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n.
132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459;
pagina 2 di 6 Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705). La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3
C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale (Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2) l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver pagina 3 di 6 raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il ricorrente ha depositato ampia documentazione, tra cui Unilav, buste paga e CUD 2025, da cui risulta un iniziale rapporto di lavoro con l'impresa Suatex, con sede di lavoro a
Montemurlo; successivamente risulta lavorare da giugno 2023 presso Petrol Service srl, con sede di lavoro a Campi Bisenzio, con contratti a tempo determinato, sempre rinnovati e da ultimo prorogato fino ad agosto 2025.
Il reddito mensile è tale da aver superato i limiti del gratuito patrocinio per l'anno 2024.
Da non tralasciare la presenza in Italia della sorella con cui convive e con cui evidentemente ha ricreato un nucleo familiare, degno di tutela.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo nel paese di origine, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia ormai nel 2021, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio,
pagina 4 di 6 oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, esse non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e la condanna di un'amministrazione dello Stato a pagare un'altra amministrazione dello Stato quando la prima soccombe con una parte privata ammessa non sarebbe eseguibile (vedi in ultimo Cass
. S.U. n. 24413\2021 , oltre Cass. Ord. 30876\2018 e prima ancora Cass. Sent.. n. 18583\2012 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso proposto
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA
Contr che (CF - - ) ha diritto al permesso Parte_1 C.F._1 CP_6 di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma, D. Lgs. 286/1998 e dispone che il
Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020 il rilascio da parte del Questore competente.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
PROVVEDE
pagina 5 di 6 con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22/10/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6