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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11062/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 17.09.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra
- , nata in Brasile a [...] in data [...], Parte_1 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_1 C.F._1 numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre esercente la CP_1 potestà genitoriale sui figli minori:
- , nato in Brasile a [...] in Persona_1 data 16/10/2006, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in NumeroDiC_2 C.F._2
Rua Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in Brasile a [...] in data [...], Parte_2 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_3 C.F._3 numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- nata in Brasile a Catanduva in [...] Parte_3
21/08/1973, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_4 C.F._4
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore:
- nato in Brasile a Catanduva in [...] Persona_2
20/04/2012, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroDiC_5 C.F._5
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in [...], nella città di Catanduva in data Parte_4
01/09/1989, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_6 C.F._6
Piauì, numero 697, quartiere Sao Francisco. rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Cassigoli
ricorrenti e
Controparte_2
1 contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il Controparte_2 per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. I ricorrenti hanno esposto di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_3
Emo (RO), il giorno 30.08.1910, emigrato in Brasile ed ivi sposatosi con Controparte_3
il 21.09.1935, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, riportando
[...] nel ricorso la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'unione dell'avo con la signora nasceva, il 21.11.1952, Controparte_3
, il quale si univa in matrimonio con in Persona_4 Controparte_4 data 20.05.1972, dando seguito alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. All'udienza del 17.09.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza
2 limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_6
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda principale dei ricorrenti deve essere accolta. Quanto alle domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni dai ricorrenti tramite note scritte, con cui si chiede di: Ordinare al Cancelliere, ai fini dell'effettività degli effetti della pronuncia giudiziale, ex artt. 449 e ss. c.c. e art 14 del D.P.R. n. 396/2000, l'immediata trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente della sentenza provvisoriamente esecutiva e, successivamente, passata in giudicato ex art. 2909 c.c.; Ordinare al Cancelliere, ai fini dell'effettività della pronuncia giudiziale, ex artt. 449 e ss. c.c. e art 14 del D.P.R. n. 396/2000, non appena la sentenza è passata in giudicato, l'immediata trasmissione ai ricorrenti e all'ufficiale di stato civile competente del
3 certificato di passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2909 c.c., senza poter condizionare il rilascio dello stesso alla richiesta della previa registrazione della sentenza;
Il Giudicante, rilevato che: le istanze formulate attengono alla fase esecutiva della sentenza;
il Giudice successivamente alla pronuncia si spoglia della competenza che, comunque, è esclusivamente giurisdizionale;
le istanze formulate riguardano adempimenti di cancelleria sui quali il Giudice non ha potere di controllo;
le dichiara inammissibili;
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
- , nata in Brasile a [...] in data [...], Parte_1 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_1 C.F._1 numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre esercente la CP_1 potestà genitoriale sui figli minori:
- , nato in Brasile a [...] in Persona_1 data 16/10/2006, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in NumeroDiC_2 C.F._2
Rua Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in Brasile a [...] in data [...], Parte_2 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_3 C.F._3 numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- nata in Brasile a Catanduva in [...] Parte_3
21/08/1973, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_4 C.F._4
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore:
- nato in Brasile a Catanduva in [...] Persona_2
20/04/2012, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroDiC_5 C.F._5
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in [...], nella città di Catanduva in data Parte_4
01/09/1989, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_6 C.F._6
Piauì, numero 697, quartiere Sao Francisco;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile,
4 delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara non luogo a provvedere sulle restanti domande;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 18.09.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 17.09.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra
- , nata in Brasile a [...] in data [...], Parte_1 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_1 C.F._1 numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre esercente la CP_1 potestà genitoriale sui figli minori:
- , nato in Brasile a [...] in Persona_1 data 16/10/2006, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in NumeroDiC_2 C.F._2
Rua Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in Brasile a [...] in data [...], Parte_2 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_3 C.F._3 numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- nata in Brasile a Catanduva in [...] Parte_3
21/08/1973, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_4 C.F._4
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore:
- nato in Brasile a Catanduva in [...] Persona_2
20/04/2012, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroDiC_5 C.F._5
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in [...], nella città di Catanduva in data Parte_4
01/09/1989, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_6 C.F._6
Piauì, numero 697, quartiere Sao Francisco. rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Cassigoli
ricorrenti e
Controparte_2
1 contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il Controparte_2 per chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano, esponendo che gli ascendenti non avevano mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti. I ricorrenti hanno esposto di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_3
Emo (RO), il giorno 30.08.1910, emigrato in Brasile ed ivi sposatosi con Controparte_3
il 21.09.1935, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, riportando
[...] nel ricorso la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'unione dell'avo con la signora nasceva, il 21.11.1952, Controparte_3
, il quale si univa in matrimonio con in Persona_4 Controparte_4 data 20.05.1972, dando seguito alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. All'udienza del 17.09.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il
, neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano, senza
2 limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_6
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda principale dei ricorrenti deve essere accolta. Quanto alle domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni dai ricorrenti tramite note scritte, con cui si chiede di: Ordinare al Cancelliere, ai fini dell'effettività degli effetti della pronuncia giudiziale, ex artt. 449 e ss. c.c. e art 14 del D.P.R. n. 396/2000, l'immediata trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente della sentenza provvisoriamente esecutiva e, successivamente, passata in giudicato ex art. 2909 c.c.; Ordinare al Cancelliere, ai fini dell'effettività della pronuncia giudiziale, ex artt. 449 e ss. c.c. e art 14 del D.P.R. n. 396/2000, non appena la sentenza è passata in giudicato, l'immediata trasmissione ai ricorrenti e all'ufficiale di stato civile competente del
3 certificato di passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2909 c.c., senza poter condizionare il rilascio dello stesso alla richiesta della previa registrazione della sentenza;
Il Giudicante, rilevato che: le istanze formulate attengono alla fase esecutiva della sentenza;
il Giudice successivamente alla pronuncia si spoglia della competenza che, comunque, è esclusivamente giurisdizionale;
le istanze formulate riguardano adempimenti di cancelleria sui quali il Giudice non ha potere di controllo;
le dichiara inammissibili;
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
- , nata in Brasile a [...] in data [...], Parte_1 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_1 C.F._1 numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre esercente la CP_1 potestà genitoriale sui figli minori:
- , nato in Brasile a [...] in Persona_1 data 16/10/2006, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in NumeroDiC_2 C.F._2
Rua Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in Brasile a [...] in data [...], Parte_2 carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...], NumeroDiC_3 C.F._3 numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- nata in Brasile a Catanduva in [...] Parte_3
21/08/1973, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_4 C.F._4
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. in suo nome e nella qualità di madre CP_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minore:
- nato in Brasile a Catanduva in [...] Persona_2
20/04/2012, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroDiC_5 C.F._5
Barreirinha, numero 350, quartiere Jd. Pequenos;
- , nato in [...], nella città di Catanduva in data Parte_4
01/09/1989, carta di identità , C.F. (CPF) , residente in [...]NumeroD_6 C.F._6
Piauì, numero 697, quartiere Sao Francisco;
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile,
4 delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara non luogo a provvedere sulle restanti domande;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 18.09.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
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