Versione
1 giugno 1983
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Versione
26 luglio 1986
26 luglio 1986
Art. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 18/02/1988, n. 190Provvedimento: […] nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1986 dalla Corte d'appello di Milano sui ricorsi proposti da MA OB ed altra e SO RO ed altra, iscritte ai nn. 656 e 657 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55, prima Serie speciale, dell'anno 1986;Leggi di più...
- sent. 190/88. adozione e affidamento·
- procedure in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 184 del 1983·
- cost., art. 3.·
- legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76.·
- inapplicabilita' della normativa sopravvenuta·
- adozione internazionale·
- non fondatezza della questione.