Art. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."