Articolo 76 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 75Articolo 71
Versione
1 giugno 1983
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Versione
26 luglio 1986
Art. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
Entrata in vigore il 26 luglio 1986
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