TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONELLI Parte_1 C.F._1
ANTONIO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANERBA GIAMBATTISTA
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.9.2020 ha esposto che: Parte_1
ha prestato lavoro subordinato presso dal 1.1.2010 al Controparte_2
31.3.2020 senza che il rapporto sia stato regolarizzato, fatta eccezione per i periodi dal 17.8.20117 al
31.12.2017, dal 5.10.2018 al 30.4.2019, dal 1.5.2019 al 31.10.2019, dal 1.11.2019 al 20.12.2019 e dal
1.3.2020 al 31.3.2020, durante i quali il rapporto è stato fatto figurare a tempo determinato;
per tutto il periodo del rapporto lavorativo ha svolto, su ordine della titolare dell'impresa convenuta
, lavori di manutenzione e pulizia dei trenta cavalli dell'allevamento, lavorando per Controparte_1
tutti i sette giorni della settimana con orario 7.00-12.00 e 15.00-19.30, per un totale di 66,5 ore di lavoro settimanali;
le mansioni svolte per tutto il periodo lavorativo corrispondono a quelle di un operaio inquadrato al II livello del CCNL operai agricoli, che prevede una maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario pagina 1 di 8 diurno superiore alle 39 ore settimanali e del 40% per il lavoro straordinario festivo;
in applicazione di detto CCNL, del relativo contratto integrativo provinciale per la provincia di Brescia
e delle relative tabelle retributive, dedotto quanto indicato dalla convenuta nelle buste paga, in relazione alle mansioni svolte e all'orario di lavoro osservato è creditore della convenuta dell'importo complessivo per quota capitale al lordo delle ritenute di legge calcolato al 30.9.2020 di €368.713,44, di cui € 22.854,55 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato al 31.3.2020, secondo le voci specificate nel conteggio allegato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
l'apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro è illegittima, in quanto vi è stato un unico rapporto individuale di lavoro costituito ben prima dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro e inoltre nel settore agricolo l'ordinamento giuridico italiano non comprende alcuna misura effettiva che sanzioni l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato attraverso la reiterazione dei contratti, con conseguente assenza di qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato;
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha così concluso:
a) accertare e dichiarare che tra ricorrente e società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.1.10 al 31.3.20
b) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.1.10 al 31.3.20 corrispondono a quelle di un operaio inquadrato al II livello del CCNL operai agricoli
c) per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente per i titoli indicati nel presente ricorso l'importo complessivo calcolato al 30.9.20 al lordo delle ritenute di legge di €368.713,44, di cui € 22.854,55 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato al 31.3.20, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art.1284 c.c. e alla rivalutazione monetaria successivi sino alla data del saldo effettivo, o il diverso importo, minore o anche maggiore, che sarà ritenuto di giustizia
d) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità dell'apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro costituiti con il ricorrente
e) per l'effetto, dichiarare costituito fra ricorrente e convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
f) ordinare alla convenuta la riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro, condannando la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria che risulterà dovuta al ricorrente, commisurata alla retribuzione globale di fatto che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in costanza del rapporto di lavoro, al valore medio mensile di € 2.992,33
pagina 2 di 8 g) con vittoria di spese processuali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali ex art.2
D.M.55/14 secondo la nota specifica che si allega (doc.10) e con distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario ex art.93 cpc.
Si è costituita per contestare tutto quanto dedotto in Controparte_1
fatto dal ricorrente. La convenuta ha confermato il solo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente nei periodi indicati nei contratti di lavoro e nelle giornate indicate nelle buste paga, prodotti sub doc.8 e ha escluso che il ricorrente abbia svolto attività in proprio favore difforme e ulteriore rispetto a quanto indicato nei contratti di lavoro e nelle buste paga consegnategli.
Relativamente allo svolgimento del rapporto, la parte convenuta in particolare ha esposto che: ha un allevamento di cavalli, in Gavardo alla via Schiave e, nel periodo gennaio 2010-marzo 2020,
l'allevamento era composto in media da cinque cavalli, in un minimo di tre ed in un massimo di sette cavalli, tra puledri e fattrici;
la cura dei cavalli dell'allevamento, anche considerando il numero esiguo, è affidata a
[...]
, alla figlia - in qualità Assistente Tecnico e sportiva “professionista” - e, sino CP_1 Persona_1
a tutto il 2018, a , senza necessità di applicare all'allevamento un lavoratore Controparte_3
dipendente, con continuità ed a tempo pieno;
le attività straordinarie, limitatamente a giornate specifiche, venivano affidate ad un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo determinato, come da estratto prodotto dall'Unione
Provinciale Agricoltori;
si è resa disponibile all'instaurazione di un rapporto di lavoro con il ricorrente, per i periodi di cui ai contratti di lavoro in atti, mettendogli a disposizione un proprio appartamento nel centro del paese di
Gavardo, con contratto di comodato e con la precisazione che l'immobile sarebbe stato affidato limitatamente ad un breve periodo di tempo;
nonostante i solleciti il ricorrente non ha provveduto alla liberazione dell'immobile, continuando ad occuparlo senza titolo;
nella medesima sede ove opera, ha sede l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Ippico delle
Schiave”, dotata di personalità giuridica “autonoma”, presso la quale sono presenti box per il
“ricovero” dei cavalli appartenenti agli associati del Centro Ippico, autonomi nella gestione del proprio cavallo;
lo stesso ricorrente ha proceduto con l'associazione all'ASD “Centro Ippico”; sino a tutto il 2018 il Centro Ippico era dotato di circa quindici box, aumentati di circa quindici unità
pagina 3 di 8 nel corso dell'anno 2020.
Tanto esposto e contestate le pretese del ricorrente, la convenuta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi , (udienza 5.12.2023), Testimone_1 Persona_1
(udienza 9 aprile 2024); all'esito di quest'ultima Persona_2 Testimone_2
udienza, entrambi i difensori hanno chiesto fissarsi udienza per la decisione della causa.
Quindi la causa è stata decisa come da separato dispositivo all'udienza del 21.11.2024.
***
E' pacifico che il ricorrente abbia svolto lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
nei seguenti periodi: dal 17.8.2017 al 31.12.2017, dal 5.10.2018 al Controparte_2
30.4.2019, dal 1.5.2019 al 31.10.2019, dal 1.11.2019 al 20.12.2019 e dal 1.3.2020 al 31.3.2020.
Il ricorrente tuttavia ha sostenuto che, nella realtà, ha lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della convenuta nel periodo compreso tra l'1.10.2010 e il 31.3.2020, per sette giorni alla settimana, con orario di lavoro 7.00-12-00 e 15.00-19.30, svolgendo da sempre mansioni corrispondenti a quelle di un operaio inquadrato al II livello del CCNL operai agricoli.
Secondo il ricorrente tra le parti pertanto si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato che ha chiesto sia accertato, rivendicando le relative differenze retributive per l'importo complessivo di
€368.713,44, determinato tenendo conto del lavoro straordinario diurno e festivo.
Sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così tra le tante
Cass. S.L. 11937/2009), in particolare dimostrando la sussistenza degli indici della subordinazione e cioè la retribuzione fissa mensile, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo neppure dimostrato la propria presenza presso la convenuta a far tempo dal 1.10.2010, nei periodi ulteriori rispetto a quelli indicati nei contratti a tempo determinato, prodotti da entrambe le parti (doc. 2 ric. e doc. 8 conv.).
A tal fine, la sola prova offerta dal ricorrente è costituita dalla deposizione del teste , Persona_2
inidonea a dimostrare i fatti narrati dal ricorrente per le ragioni che seguono.
pagina 4 di 8 Come ha dichiarato, il teste – amico del ricorrente - non ha mai lavorato presso la convenuta e quindi non è stato in grado di riferire alcunchè di probante sulle attività eventualmente svolte dal ricorrente presso di Controparte_2 Controparte_1
Il teste ha sì dichiarato che il ricorrente puliva i cavalli e dava da mangiare, ma a dire dello stesso ha riferito la suddetta circostanza in quanto solo in una occasione era entrato presso l'allevamento.
In un contesto fattuale in cui è pacifico che il ricorrente abbia svolto, in determinati periodi, prestazioni lavorative per la cura dei cavalli in favore della convenuta, la dichiarazione in esame certamente non può provare che il lavoro sia stato svolto anche nei periodi non ricompresi nei contratti di lavoro.
D'altro canto dalla deposizione non si ricava neppure la prova di una presenza continuativa del ricorrente presso la convenuta per il dedotto arco temporale di dieci anni, visto che il teste ha solo riferito che, a volte, dava un passaggio al ricorrente per portarlo dove allevano i cavalli e che andava anche a riprenderlo, precisando tuttavia di non essere in grado di dire per quante volte l'avesse fatto.
Si aggiunga che, come allegato e documentato dalla convenuta e non contestato dal ricorrente, nella stessa sede ove è ubicato (Gavardo, via Schiave 1), si Controparte_1
trova l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Ippico delle Schiave”, dotata di personalità giuridica autonoma (docc. 10 e 11 conv.), ove vi sono box per il ricovero dei cavalli appartenenti agli associati del Centro Ippico, tra cui anche il ricorrente (doc.12 conv.).
Se così è, si conferma come la deposizione in esame non possa proprio fornire la prova del lavoro svolto da alle dipendenze della convenuta, essendo rimasto del tutto oscuro se, nelle Parte_1
volte in cui il teste aveva accompagnato il a Gavardo in via Schiave, il ricorrente vi fosse andato Pt_1
per accedere al Centro Ippico o per accedere all' Controparte_1
La deposizione è inidonea a dimostrare anche l'orario di lavoro. Se infatti il teste ha riferito che il ricorrente lavorava tutti i giorni dalle 7.00 sino alle 19.00, dalla deposizione risulta che avrebbe appreso la circostanza da quanto riferitogli dal o perché lo portava sul luogo di lavoro e poi andava a Pt_1
prenderlo.
Rispetto a quest'ultima precisazione valgono i rilievi già svolti quanto alla indeterminatezza del riferimento. A proposito di quanto gli avrebbe riferito la rilevanza probatoria della deposizione Pt_1
da parte di persona che abbia una conoscenza indiretta di un fatto controverso, ove si tratti, come nella specie, di testimone de relato actoris è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. Cass. 43/1998).
pagina 5 di 8 Ed inoltre l'asserzione del testimone – che, del ricorrente, ha riferito: lavorava là tutti i giorni. Dalle 7 fino alle 19.00 - è indirettamente smentita ove si consideri che neppure ha trovato conferma la allegazione del ricorrente secondo cui nell'allevamento vi erano trenta cavalli, visto che gli altri testi esaminati hanno dato conto di un allevamento di dimensioni ben più esigue, da non richiedere come tale un lavoro così intenso come quello solo allegato dal ricorrente.
In definitiva il solo elemento di prova offerto non dimostra nulla di quanto il ricorrente era tenuto a provare relativamente allo svolgimento di lavoro subordinato ulteriore rispetto a quello oggetto dei contratti a tempo determinato, con la precisazione che neppure prova, anche solo limitatamente alle prestazioni rese in forza dei suddetti contratti, che abbia lavorato per più ore rispetto a quelle retribuite e riportate nelle buste paga in atti, svolgendo mansioni riconducibili ad un diverso livello rispetto a quello riconosciuto nei contratti in atti.
Considerati gli stringenti oneri probatori gravanti sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e di mansioni inquadrabili in un livello superiore, quanto precede conduce al rigetto delle domande di cui alle lett. a) b) c).
***
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro, sostenendo che il rapporto è stato costituito prima dell'apposizione del termine.
E' sufficiente ribadire che il ricorrente non ha provato che, già prima della stipulazione dei contratti a termine, avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta e pertanto non può invocarsi l'omissione dell'atto scritto in epoca precedente o contestuale all'inizio della prestazione lavorativa al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro, rilevando che l'ordinamento giuridico italiano, nel settore agricolo, non prevede alcuna misura effettiva che sanzioni l'utilizzo abusivo di contratto a tempo determinato attraverso la reiterazione dei contratti, con conseguente assenza di qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato e contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione.
L'eccezione è priva di pregio.
Il Preambolo dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in calce alla direttiva 1999/70/CE, afferma che l'accordo “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche
pagina 6 di 8 delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori”.
La previsione fa espresso riferimento alla necessità di considerare le realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali, come viene ribadito dal Considerando n.10 dell'Accordo Quadro che
“demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all'applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale”, con un espresso riferimento alla centralità del ruolo della contrattazione collettiva, descrivendo le parti sociali come “le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del presente accordo”.
La direttiva 1999/70/CE e l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, dunque, consentono agli
Stati membri di dare attuazione ai principi del diritto dell'Unione mediante l'adozione da parte della contrattazione collettiva delle soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze e alle peculiarità degli specifici settori.
Risulta da quanto precede che proprio la normativa comunitaria, in ragione della specificità di alcuni settori, caratterizzati dalla sussistenza di esigenze lavorative ad andamento stagionale, individua nelle parti sociali il soggetto più adatto a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del presente accordo.
Alla luce di quanto precede, nel settore agricolo oggetto di causa, al fine di sostenere la contrarietà dell'ordinamento nazionale ai principi dell'Unione non è sufficiente la deduzione secondo cui l'ordinamento giuridico non contemplerebbe alcuna misura ai sensi della clausola 5 dell'Accordo
Quadro, senza tenere in alcuna considerazione la disciplina concordata nella contrattazione collettiva.
Il ricorrente ha prodotto un estratto del CCNL per gli Operai Agricoli e (doc.4) omettendo Parte_2
di versare in atti gli articoli di rilievo ai presenti fini e ancor prima omettendo qualsivoglia deduzione in merito alla mancanza di misure idonee ad assicurare il livello di tutela richiesto dall'ordinamento europeo ad opera delle parti sociali, e cioè proprio dei soggetti cui viene attribuito un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione dell'Accordo Quadro invocato dal ricorrente.
pagina 7 di 8 La sentenza della Corte di Cassazione 18701/2024 prodotta all'udienza di discussione non può rilevare nel caso di specie, a motivo della genericità della questione qui posta dal ricorrente, difettando ogni valutazione in merito alla disciplina del CCNL di riferimento, cui, come scritto, è demandata la disciplina volta ad assicurare il livello di tutela richiesto dall'ordinamento europeo tenendo conto delle peculiarità del settore specifico.
Ne deriva il rigetto anche delle domande di cui alle lett. d) e) f) svolte dal ricorrente
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il valore della causa alla luce della domanda proposta dal ricorrente, sono liquidate in complessivi €6.314,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €6.314,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 21 novembre 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONELLI Parte_1 C.F._1
ANTONIO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANERBA GIAMBATTISTA
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.9.2020 ha esposto che: Parte_1
ha prestato lavoro subordinato presso dal 1.1.2010 al Controparte_2
31.3.2020 senza che il rapporto sia stato regolarizzato, fatta eccezione per i periodi dal 17.8.20117 al
31.12.2017, dal 5.10.2018 al 30.4.2019, dal 1.5.2019 al 31.10.2019, dal 1.11.2019 al 20.12.2019 e dal
1.3.2020 al 31.3.2020, durante i quali il rapporto è stato fatto figurare a tempo determinato;
per tutto il periodo del rapporto lavorativo ha svolto, su ordine della titolare dell'impresa convenuta
, lavori di manutenzione e pulizia dei trenta cavalli dell'allevamento, lavorando per Controparte_1
tutti i sette giorni della settimana con orario 7.00-12.00 e 15.00-19.30, per un totale di 66,5 ore di lavoro settimanali;
le mansioni svolte per tutto il periodo lavorativo corrispondono a quelle di un operaio inquadrato al II livello del CCNL operai agricoli, che prevede una maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario pagina 1 di 8 diurno superiore alle 39 ore settimanali e del 40% per il lavoro straordinario festivo;
in applicazione di detto CCNL, del relativo contratto integrativo provinciale per la provincia di Brescia
e delle relative tabelle retributive, dedotto quanto indicato dalla convenuta nelle buste paga, in relazione alle mansioni svolte e all'orario di lavoro osservato è creditore della convenuta dell'importo complessivo per quota capitale al lordo delle ritenute di legge calcolato al 30.9.2020 di €368.713,44, di cui € 22.854,55 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato al 31.3.2020, secondo le voci specificate nel conteggio allegato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
l'apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro è illegittima, in quanto vi è stato un unico rapporto individuale di lavoro costituito ben prima dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro e inoltre nel settore agricolo l'ordinamento giuridico italiano non comprende alcuna misura effettiva che sanzioni l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato attraverso la reiterazione dei contratti, con conseguente assenza di qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato;
Tutto ciò esposto, il ricorrente ha così concluso:
a) accertare e dichiarare che tra ricorrente e società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.1.10 al 31.3.20
b) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 1.1.10 al 31.3.20 corrispondono a quelle di un operaio inquadrato al II livello del CCNL operai agricoli
c) per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente per i titoli indicati nel presente ricorso l'importo complessivo calcolato al 30.9.20 al lordo delle ritenute di legge di €368.713,44, di cui € 22.854,55 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato al 31.3.20, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art.1284 c.c. e alla rivalutazione monetaria successivi sino alla data del saldo effettivo, o il diverso importo, minore o anche maggiore, che sarà ritenuto di giustizia
d) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o nullità dell'apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro costituiti con il ricorrente
e) per l'effetto, dichiarare costituito fra ricorrente e convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
f) ordinare alla convenuta la riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro, condannando la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria che risulterà dovuta al ricorrente, commisurata alla retribuzione globale di fatto che il ricorrente avrebbe dovuto percepire in costanza del rapporto di lavoro, al valore medio mensile di € 2.992,33
pagina 2 di 8 g) con vittoria di spese processuali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali ex art.2
D.M.55/14 secondo la nota specifica che si allega (doc.10) e con distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario ex art.93 cpc.
Si è costituita per contestare tutto quanto dedotto in Controparte_1
fatto dal ricorrente. La convenuta ha confermato il solo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente nei periodi indicati nei contratti di lavoro e nelle giornate indicate nelle buste paga, prodotti sub doc.8 e ha escluso che il ricorrente abbia svolto attività in proprio favore difforme e ulteriore rispetto a quanto indicato nei contratti di lavoro e nelle buste paga consegnategli.
Relativamente allo svolgimento del rapporto, la parte convenuta in particolare ha esposto che: ha un allevamento di cavalli, in Gavardo alla via Schiave e, nel periodo gennaio 2010-marzo 2020,
l'allevamento era composto in media da cinque cavalli, in un minimo di tre ed in un massimo di sette cavalli, tra puledri e fattrici;
la cura dei cavalli dell'allevamento, anche considerando il numero esiguo, è affidata a
[...]
, alla figlia - in qualità Assistente Tecnico e sportiva “professionista” - e, sino CP_1 Persona_1
a tutto il 2018, a , senza necessità di applicare all'allevamento un lavoratore Controparte_3
dipendente, con continuità ed a tempo pieno;
le attività straordinarie, limitatamente a giornate specifiche, venivano affidate ad un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo determinato, come da estratto prodotto dall'Unione
Provinciale Agricoltori;
si è resa disponibile all'instaurazione di un rapporto di lavoro con il ricorrente, per i periodi di cui ai contratti di lavoro in atti, mettendogli a disposizione un proprio appartamento nel centro del paese di
Gavardo, con contratto di comodato e con la precisazione che l'immobile sarebbe stato affidato limitatamente ad un breve periodo di tempo;
nonostante i solleciti il ricorrente non ha provveduto alla liberazione dell'immobile, continuando ad occuparlo senza titolo;
nella medesima sede ove opera, ha sede l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Ippico delle
Schiave”, dotata di personalità giuridica “autonoma”, presso la quale sono presenti box per il
“ricovero” dei cavalli appartenenti agli associati del Centro Ippico, autonomi nella gestione del proprio cavallo;
lo stesso ricorrente ha proceduto con l'associazione all'ASD “Centro Ippico”; sino a tutto il 2018 il Centro Ippico era dotato di circa quindici box, aumentati di circa quindici unità
pagina 3 di 8 nel corso dell'anno 2020.
Tanto esposto e contestate le pretese del ricorrente, la convenuta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi , (udienza 5.12.2023), Testimone_1 Persona_1
(udienza 9 aprile 2024); all'esito di quest'ultima Persona_2 Testimone_2
udienza, entrambi i difensori hanno chiesto fissarsi udienza per la decisione della causa.
Quindi la causa è stata decisa come da separato dispositivo all'udienza del 21.11.2024.
***
E' pacifico che il ricorrente abbia svolto lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
nei seguenti periodi: dal 17.8.2017 al 31.12.2017, dal 5.10.2018 al Controparte_2
30.4.2019, dal 1.5.2019 al 31.10.2019, dal 1.11.2019 al 20.12.2019 e dal 1.3.2020 al 31.3.2020.
Il ricorrente tuttavia ha sostenuto che, nella realtà, ha lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della convenuta nel periodo compreso tra l'1.10.2010 e il 31.3.2020, per sette giorni alla settimana, con orario di lavoro 7.00-12-00 e 15.00-19.30, svolgendo da sempre mansioni corrispondenti a quelle di un operaio inquadrato al II livello del CCNL operai agricoli.
Secondo il ricorrente tra le parti pertanto si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato che ha chiesto sia accertato, rivendicando le relative differenze retributive per l'importo complessivo di
€368.713,44, determinato tenendo conto del lavoro straordinario diurno e festivo.
Sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così tra le tante
Cass. S.L. 11937/2009), in particolare dimostrando la sussistenza degli indici della subordinazione e cioè la retribuzione fissa mensile, l'orario di lavoro fisso e continuativo, la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo neppure dimostrato la propria presenza presso la convenuta a far tempo dal 1.10.2010, nei periodi ulteriori rispetto a quelli indicati nei contratti a tempo determinato, prodotti da entrambe le parti (doc. 2 ric. e doc. 8 conv.).
A tal fine, la sola prova offerta dal ricorrente è costituita dalla deposizione del teste , Persona_2
inidonea a dimostrare i fatti narrati dal ricorrente per le ragioni che seguono.
pagina 4 di 8 Come ha dichiarato, il teste – amico del ricorrente - non ha mai lavorato presso la convenuta e quindi non è stato in grado di riferire alcunchè di probante sulle attività eventualmente svolte dal ricorrente presso di Controparte_2 Controparte_1
Il teste ha sì dichiarato che il ricorrente puliva i cavalli e dava da mangiare, ma a dire dello stesso ha riferito la suddetta circostanza in quanto solo in una occasione era entrato presso l'allevamento.
In un contesto fattuale in cui è pacifico che il ricorrente abbia svolto, in determinati periodi, prestazioni lavorative per la cura dei cavalli in favore della convenuta, la dichiarazione in esame certamente non può provare che il lavoro sia stato svolto anche nei periodi non ricompresi nei contratti di lavoro.
D'altro canto dalla deposizione non si ricava neppure la prova di una presenza continuativa del ricorrente presso la convenuta per il dedotto arco temporale di dieci anni, visto che il teste ha solo riferito che, a volte, dava un passaggio al ricorrente per portarlo dove allevano i cavalli e che andava anche a riprenderlo, precisando tuttavia di non essere in grado di dire per quante volte l'avesse fatto.
Si aggiunga che, come allegato e documentato dalla convenuta e non contestato dal ricorrente, nella stessa sede ove è ubicato (Gavardo, via Schiave 1), si Controparte_1
trova l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Ippico delle Schiave”, dotata di personalità giuridica autonoma (docc. 10 e 11 conv.), ove vi sono box per il ricovero dei cavalli appartenenti agli associati del Centro Ippico, tra cui anche il ricorrente (doc.12 conv.).
Se così è, si conferma come la deposizione in esame non possa proprio fornire la prova del lavoro svolto da alle dipendenze della convenuta, essendo rimasto del tutto oscuro se, nelle Parte_1
volte in cui il teste aveva accompagnato il a Gavardo in via Schiave, il ricorrente vi fosse andato Pt_1
per accedere al Centro Ippico o per accedere all' Controparte_1
La deposizione è inidonea a dimostrare anche l'orario di lavoro. Se infatti il teste ha riferito che il ricorrente lavorava tutti i giorni dalle 7.00 sino alle 19.00, dalla deposizione risulta che avrebbe appreso la circostanza da quanto riferitogli dal o perché lo portava sul luogo di lavoro e poi andava a Pt_1
prenderlo.
Rispetto a quest'ultima precisazione valgono i rilievi già svolti quanto alla indeterminatezza del riferimento. A proposito di quanto gli avrebbe riferito la rilevanza probatoria della deposizione Pt_1
da parte di persona che abbia una conoscenza indiretta di un fatto controverso, ove si tratti, come nella specie, di testimone de relato actoris è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. Cass. 43/1998).
pagina 5 di 8 Ed inoltre l'asserzione del testimone – che, del ricorrente, ha riferito: lavorava là tutti i giorni. Dalle 7 fino alle 19.00 - è indirettamente smentita ove si consideri che neppure ha trovato conferma la allegazione del ricorrente secondo cui nell'allevamento vi erano trenta cavalli, visto che gli altri testi esaminati hanno dato conto di un allevamento di dimensioni ben più esigue, da non richiedere come tale un lavoro così intenso come quello solo allegato dal ricorrente.
In definitiva il solo elemento di prova offerto non dimostra nulla di quanto il ricorrente era tenuto a provare relativamente allo svolgimento di lavoro subordinato ulteriore rispetto a quello oggetto dei contratti a tempo determinato, con la precisazione che neppure prova, anche solo limitatamente alle prestazioni rese in forza dei suddetti contratti, che abbia lavorato per più ore rispetto a quelle retribuite e riportate nelle buste paga in atti, svolgendo mansioni riconducibili ad un diverso livello rispetto a quello riconosciuto nei contratti in atti.
Considerati gli stringenti oneri probatori gravanti sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario e di mansioni inquadrabili in un livello superiore, quanto precede conduce al rigetto delle domande di cui alle lett. a) b) c).
***
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti individuali di lavoro, sostenendo che il rapporto è stato costituito prima dell'apposizione del termine.
E' sufficiente ribadire che il ricorrente non ha provato che, già prima della stipulazione dei contratti a termine, avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta e pertanto non può invocarsi l'omissione dell'atto scritto in epoca precedente o contestuale all'inizio della prestazione lavorativa al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro, rilevando che l'ordinamento giuridico italiano, nel settore agricolo, non prevede alcuna misura effettiva che sanzioni l'utilizzo abusivo di contratto a tempo determinato attraverso la reiterazione dei contratti, con conseguente assenza di qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato e contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione.
L'eccezione è priva di pregio.
Il Preambolo dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in calce alla direttiva 1999/70/CE, afferma che l'accordo “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche
pagina 6 di 8 delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori”.
La previsione fa espresso riferimento alla necessità di considerare le realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali, come viene ribadito dal Considerando n.10 dell'Accordo Quadro che
“demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all'applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale”, con un espresso riferimento alla centralità del ruolo della contrattazione collettiva, descrivendo le parti sociali come “le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del presente accordo”.
La direttiva 1999/70/CE e l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, dunque, consentono agli
Stati membri di dare attuazione ai principi del diritto dell'Unione mediante l'adozione da parte della contrattazione collettiva delle soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze e alle peculiarità degli specifici settori.
Risulta da quanto precede che proprio la normativa comunitaria, in ragione della specificità di alcuni settori, caratterizzati dalla sussistenza di esigenze lavorative ad andamento stagionale, individua nelle parti sociali il soggetto più adatto a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione del presente accordo.
Alla luce di quanto precede, nel settore agricolo oggetto di causa, al fine di sostenere la contrarietà dell'ordinamento nazionale ai principi dell'Unione non è sufficiente la deduzione secondo cui l'ordinamento giuridico non contemplerebbe alcuna misura ai sensi della clausola 5 dell'Accordo
Quadro, senza tenere in alcuna considerazione la disciplina concordata nella contrattazione collettiva.
Il ricorrente ha prodotto un estratto del CCNL per gli Operai Agricoli e (doc.4) omettendo Parte_2
di versare in atti gli articoli di rilievo ai presenti fini e ancor prima omettendo qualsivoglia deduzione in merito alla mancanza di misure idonee ad assicurare il livello di tutela richiesto dall'ordinamento europeo ad opera delle parti sociali, e cioè proprio dei soggetti cui viene attribuito un ruolo di spicco nell'attuazione e applicazione dell'Accordo Quadro invocato dal ricorrente.
pagina 7 di 8 La sentenza della Corte di Cassazione 18701/2024 prodotta all'udienza di discussione non può rilevare nel caso di specie, a motivo della genericità della questione qui posta dal ricorrente, difettando ogni valutazione in merito alla disciplina del CCNL di riferimento, cui, come scritto, è demandata la disciplina volta ad assicurare il livello di tutela richiesto dall'ordinamento europeo tenendo conto delle peculiarità del settore specifico.
Ne deriva il rigetto anche delle domande di cui alle lett. d) e) f) svolte dal ricorrente
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato il valore della causa alla luce della domanda proposta dal ricorrente, sono liquidate in complessivi €6.314,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) rigetta le domande del ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €6.314,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 21 novembre 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8