Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
Parere definitivo 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7176 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07176/2025REG.PROV.COLL.
N. 01031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 2601/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR per il Veneto il decreto prot. n. -OMISSIS- emesso il 28 settembre 2023 dalla Prefettura di Vicenza, con il quale – ai sensi dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.) – è stata vietata allo stesso la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
2. – La determinazione prefettizia trae origine da una segnalazione della locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- da cui si evince che l’interessato titolare di regolare porto d’armi avrebbe spontaneamente ammesso che, nel mese di luglio 2022, il figlio si era impossessato sine titulo dell’arma, custodita nel cassetto del comodino non chiuso a chiave, per poi restituirla al padre, titolare del porto d’armi, una volta avvedutosene. Nello specifico, la Prefettura ha valorizzato, a sostegno di detta misura, il fatto che il titolare della licenza di polizia avrebbe omesso, nella custodia della propria pistola, dallo stesso regolarmente denunciata, “ la diligenza prescritta dall’art. 20 co. 1 parte prima della legge n. 110/1975, essendo, la predetta arma, stata rinvenuta nel cassetto non chiuso a chiave di un comodino della propria abitazione, dunque in luogo immediatamente raggiungibile da parte di visitatori e soggetti imperiti nel maneggio di armi e con modalità tali da averne consentito, per sua stessa ammissione, l’impossessamento, nel luglio 2022, da parte del figlio all’epoca convivente, sig. -OMISSIS-, senza che questi ne avesse titolo ”.
3. – Il primo giudice nel rammentare l’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità prefettizia in materia di armi ha respinto il ricorso, articolato in due doglianze, l’uno per vizio motivazionale e istruttorio, l’altro per omesso riscontro della memoria difensiva: il TAR veneziano ha opinato in estrema sintesi che un unico episodio di incauta custodia delle armi, peraltro ammessa confessoriamente dallo stesso appellante, deve ritenersi di per sé idoneo a giustificare il divieto impugnato, indipendentemente dal comportamento tenuto – nel pregresso e nel momento del fatto denunciato – dal ricorrente nell’uso delle armi, in quanto il giudizio di affidabilità è volto anche a garantire che le armi in dotazione del titolare non entrino nella disponibilità di terzi non autorizzati; sicché, ha concluso che la prognosi di inaffidabilità formulata dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente non è inficiata da carenza di istruttoria, né da travisamento dei fatti, né tantomeno da insufficiente motivazione.
Del pari, il giudice di prime cure ha disatteso il secondo motivo di censura rilevando che l’Autorità procedente ha dato prova nel provvedimento finale di aver valutato le osservazioni difensive presentate dall’odierno ricorrente e di averle nondimeno ritenute irrilevanti ai fini della confutazione degli indici di inaffidabilità alla detenzione delle armi comunicati al privato con l’atto di avvio del procedimento.
4. – Insorto in appello, il sig. -OMISSIS-, nel riproporre il medesimo impianto impugnatorio disatteso in prime cure, lamenta, con un primo nucleo censorio, profili di assunta violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e di eccesso di potere per vizi istruttori e motivazionali e mira a ridimensionare la portata dell’episodio obiettando che si sarebbe trattato di un unico incidente, rimasto isolato nella storia del porto d’armi dell’appellante e per un lasso di tempo trascurabile; stigmatizza, inoltre, che l’Amministrazione e il primo giudice avrebbero trascurato che il figlio ha poi cambiato residenza, oltre ad aver omesso qualsivoglia esame della personalità dell’appellante.
Col secondo motivo di appello deduce, invece, la violazione ed erronea applicazione degli art. 3, 10 e 10- bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 39, 43 del T.U.L.P.S. atteso che la Prefettura avrebbe mancato di dare conto nella motivazione del provvedimento dei corposi elementi difensivi prodotti dal ricorrente in sede procedimentale.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di appello con comparsa di stile.
6. – Alla camera di consiglio cautelare del 20 febbraio 2025 il difensore di parte appellante ha accettato l’abbinamento al merito e, in vista dell’udienza pubblica, ha svolto ulteriori difese insistendo per l’accoglimento del gravame.
La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 19 giugno 2025 all’esito della quale è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
8. – Il Collegio reputa opportuno esordire la disamina passando in rassegna alcuni approdi consolidati dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di autorizzazioni di polizia sub specie di detenzione e porto di armi.
8.1. – Costituisce in primis principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello “ statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo ”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso ( ex multis , Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”. Il giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Ne discende che è assunto pacifico che le autorizzazioni di polizia possano essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e che possa esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.).
8.2. – I parametri appena richiamati delineano la cornice normativa di inquadramento della fattispecie in esame, in particolare gli artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, i quali, rispettivamente, prevedono con riguardo alle autorizzazioni di polizia in generale che possano “ essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ” e, con specifico riguardo alla licenza di porto di armi, che “ la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”. Analogamente, l’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che “ il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
8.3. – Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia , atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614). Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “ non affidabilità ” del titolare del porto d’armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “ buona condotta ” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati.
9. – Calando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie preme richiamare il presupposto fenomenico che ha dato luogo all’attivazione del potere prefettizio di segno inibitorio riconducibile ad un episodio specifico e ben circostanziato.
Orbene, come chiaramente riportato nel verbale di sequestro cautelativo delle armi, redatto dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data 6 ottobre 2022, in occasione dell’attuazione di un decreto di perquisizione a carico del figlio -OMISSIS- da parte dei militari dell’Arma dei carabinieri, l’appellante ha riferito di un episodio accaduto nel luglio 2022 in occasione del quale il figlio si era impossessato dell’arma regolarmente detenuta perché in quel momento conservata in un comodino non chiuso della propria abitazione. L’impossessamento era stato immediatamente scoperto con tempestivo intervento del -OMISSIS- che, redarguito il figlio, tornava in possesso dell’arma e la riponeva in luogo protetto ripristinando l’adeguata custodia.
Le circostanze fattuali sono state poi confermate dalla relazione del 18 gennaio 2023 che gli stessi Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- hanno presentato alla Prefettura di Vicenza attestando che, “ in data 06.10.2022, militari di questo Comando procedevano al ritiro cautelativo delle armi e del titolo nei confronti [dell’odierno esponente, in quanto egli] , nonostante detenesse regolarmente le armi descritte nell’allegato verbale, non osservava regolamenti e norme relativi alla custodia, in quanto si rendeva responsabile nel mese di luglio – per sua stessa ammissione agli operanti – di omessa custodia, per aver sorpreso con la sua pistola, fuori dall’abitazione, il figlio convivente -OMISSIS- senza che quest’ultimo ne avesse titolo. Arma custodita dal padre all’interno del cassetto del comodino – non chiuso a chiave ”.
Da tale unico episodio la Prefettura di Vicenza ha desunto l’inaffidabilità del -OMISSIS- nel relazionarsi correttamente con gli obblighi discendenti dalla vigente legislazione in materia di custodia delle armi.
9.1. – A dispetto delle notazioni censorie dell’appellante, che pongono per l’appunto l’enfasi sulla circostanza che si è trattato di un episodio unico, a fronte di un comportamento irreprensibile del ricorrente nell’utilizzo delle armi e del porto d’armi da -OMISSIS-, ed anche che la sanzione appariva palesemente eccessiva, inadeguata e sproporzionata visto il contesto in cui era accaduta, il Collegio ritiene che anche un solo episodio di incauta od omessa custodia, se sufficientemente pregnante sul piano prognostico, possa risultare idoneo a corroborare il giudizio inferenziale di inaffidabilità nell’uso delle armi sotteso alla regula iuris di cui all’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Non mancano del resto precedenti arresti della giurisprudenza amministrativa resi su fattispecie che ricalcano cadenze fenomeniche del tutto analoghe, come nella recente sentenza di questa Sezione n. 2201 del 17 marzo 2025 pronunciata sul caso di armi rinvenute all’interno di un borsello, su uno scaffale aperto, a sua volta situato nell’ufficio del detentore, agevolmente accessibile: “ tra gli indici sintomatici dell’inaffidabilità dell'interessato in ordine alla detenzione (ed all’eventuale porto) di armi e munizioni, rientra la mancata osservanza delle cautele necessarie ad evitare che di tali strumenti, anche regolarmente detenuti e pur se custoditi presso il proprio domicilio, entrino in possesso persone diverse da chi ne ha denunciato la detenzione o sia titolare della relativa licenza di porto. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 aprile 2019, n. 2135; id. 25 marzo 2019, n. 1972). La medesima giurisprudenza ha evidenziato che incorre in un “abuso il titolare della licenza di porto d’armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l’asportazione della stessa arma; va infatti rispettato il principio per il quale il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell’arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l’arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri” (Consiglio di Stato, Sez. III , 14 dicembre 2016 n. 5271). È infatti evidente che chi sia autorizzato a detenere o portare armi assume nel contempo il dovere di adottare tutte le misure per evitare che l’eccezionale facoltà ad esso concessa dall’ordinamento si traduca in un pericolo per la sicurezza pubblica, quale si realizzerebbe se l’arma detenuta o portata fosse esposta al rischio di appropriazione da parte di terzi e venisse sottratta, quindi, al regime di circolazione limitata e controllata che, in ragione della loro intrinseca pericolosità, caratterizza lo statuto giuridico dei beni de quibus”.
Il caso affrontato dalla recente pronuncia denota il nucleo preventivo-cautelare che permea il giudizio prognostico cui è chiamata l’Autorità prefettizia evocando la tipica struttura logica delle fattispecie di pericolo astratto: lo scrutinio della condotta e della personalità del richiedente deve essere effettuato al metro dei canoni di diligenza e cautela in guisa da scongiurare il verificarsi di pericoli all’incolumità e alla sicurezza pubblica, se non addirittura di lesioni a persone o cose. Il fatto che l’arma, nel caso di specie, sia giunta accidentalmente in possesso di un soggetto terzo, non titolato e potenzialmente inesperto financo nella sua semplice custodia in condizioni di sicurezza, vale a concretizzare per l’appunto l’evento di pericolo che le norme cautelari richiamate dalla regula iuris mirano ad evitare.
In altre parole nella fattispecie in esame non si è semplicemente verificata la condotta di incauta custodia, ma si è anche concretizzato l’evento di pericolo comprovando in re ipsa l’inaffidabilità dell’appellante nella custodia delle armi.
9.2. – Del resto, l’art. 20 della legge n. 110/1975 stabilisce uno standard di diligenza superiore a quello ordinario del bonus pater familias (“ La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica ”) al punto che la giurisprudenza risalente del Consiglio di Stato ha osservato che tale disposizione, nello stabilire che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica, è volta a far sì che nella custodia delle armi vi sia una puntuale diligenza da parte del possessore, ed a evitare, in definitiva, che, a causa di cautele insufficienti, possano venire in possesso delle armi soggetti non autorizzati, col conseguente rischio di rendere vano il rigore particolare previsto dalla legge per prevenire una diffusione non controllata delle armi, pericolosa nell’ambito sociale (Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2007, n. 6288: nella specie, l’inosservanza di tale dovere era stata riscontrata essendo l’arma è stata rinvenuta in un appartamento privo di adeguate serrature, caratterizzato da più ambienti comunicanti mediante porte interne, di facile apertura, proprio perché prive di idoneo sistema di sicurezza).
Inoltre, le misure di custodia dell'arma devono configurarsi idonee non solo nei confronti di persone estranee al nucleo familiare, ma anche nei confronti dei familiari stessi, poiché questi ultimi, al pari delle persone non legate da rapporto di convivenza, rivestono la qualità di soggetti terzi rispetto al rapporto derivante dall’autorizzazione di polizia e ad essi deve essere parimenti impedita ogni possibilità di accesso al mezzo di offesa (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2530).
9.3. – Alla luce di quanto precede, non vale certo ad elidere la valenza sintomatica dell’incauta custodia in cui è incorso l’appellante la circostanza del successivo cambio di dimora del figlio in ragion del fatto che la prognosi di inaffidabilità si estende in linea teorica - come appena visto - a qualsiasi terzo soggetto che possa avere accesso per qualsiasi ragione lecita all’abitazione ove l’appellante non ha dato prova di garantire la diligente custodia dell’arma.
10. – Sul versante probatorio, inoltre, non pare risolutivo lo spunto censorio svolto dalla difesa dell’appellante circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dall’appellante in assenza delle appropriate garanzie difensive ex art. 63 c.p.p. atteso che tale previsione, espressione del più generale principio penalistico del nemo tenetur se EG , non travalica il dominio della materia penale e non pare strettamente applicabile agli altri rami dell’ordinamento essendo di chiara evidenza la diversità dei valori in gioco.
Sul punto, soccorre utilmente la pronuncia della Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2022, n. 16288, per cui, in tema di dichiarazioni indizianti, le sanzioni contenute nell’art. 63 c.p.p., seppur attuative del principio del nemo tenetur se EG , non possono essere estese al di fuori dei confini applicativi del processo penale, sino ad inficiare l’utilizzabilità di atti raccolti dinanzi al giudice civile.
A tutto voler concedere va comunque rilevato che, pur volendo fare a meno della dichiarazione autoindiziante resa dall’appellante, si rinviene in atti la concordante dichiarazione testimoniale della moglie che conferma sostanzialmente la dinamica di momentaneo spossessamento dell’arma ad opera del figlio del -OMISSIS-.
11. – Anche il secondo motivo di appello non coglie nel segno essendo agilmente confutabile per tabulas giacché la Prefettura ha dato conto degli apporti difensivi dell’interessato, disattendendoli implicitamente nell’esito finale del provvedimento. Sul punto, il Collegio condivide l’argomentazione svolta dal primo giudice nel dare continuità a quel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10- bis , l. n. 241 del 1990 (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3724).
12. – In via conclusiva, l’appello deve essere respinto in quanto complessivamente infondato.
13. – La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO