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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3323/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa CO Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. PAVAN C.F._2
MASSIMO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“- I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi di fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno, rinunciando entrambi all'assegnazione della casa coniugale in quanto economicamente autosufficienti
- la figlia continuerà a vivere con la madre impegnandosi il padre a versare a Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese assegno mensile di €. 200,00, rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia attualmente non economicamente autosufficiente, contribuendo altresì in ragione del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché delle spese scolastiche, sportive e formative sostenute dalla figlia e previamente concordate.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 09.08.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio il 07.07.2001 a Dolo, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2001 del Comune di Dolo;
che dalla loro unione era nata in data [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
26.11.2024, fosse celebrata mediante trattazione scritta. Accolta la richiesta con decreto del
18.09.2024, lette le note depositate il 12.11.2024 in cui le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra epigrafate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi di fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno, rinunciando entrambi all'assegnazione della casa coniugale in quanto economicamente autosufficienti;
- la figlia continuerà a vivere con la madre impegnandosi il padre a versare a Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese assegno mensile di €. 200,00, rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia attualmente non economicamente autosufficiente, contribuendo altresì in ragione del 50%
delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché delle spese scolastiche, sportive e formative sostenute dalla figlia e previamente concordate;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese. Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott. ssa Lisa CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3323/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa CO Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. PAVAN C.F._2
MASSIMO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“- I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi di fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno, rinunciando entrambi all'assegnazione della casa coniugale in quanto economicamente autosufficienti
- la figlia continuerà a vivere con la madre impegnandosi il padre a versare a Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese assegno mensile di €. 200,00, rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia attualmente non economicamente autosufficiente, contribuendo altresì in ragione del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché delle spese scolastiche, sportive e formative sostenute dalla figlia e previamente concordate.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 09.08.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio il 07.07.2001 a Dolo, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2001 del Comune di Dolo;
che dalla loro unione era nata in data [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
26.11.2024, fosse celebrata mediante trattazione scritta. Accolta la richiesta con decreto del
18.09.2024, lette le note depositate il 12.11.2024 in cui le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra epigrafate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa liberi di fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno, rinunciando entrambi all'assegnazione della casa coniugale in quanto economicamente autosufficienti;
- la figlia continuerà a vivere con la madre impegnandosi il padre a versare a Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese assegno mensile di €. 200,00, rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia attualmente non economicamente autosufficiente, contribuendo altresì in ragione del 50%
delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché delle spese scolastiche, sportive e formative sostenute dalla figlia e previamente concordate;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese. Venezia, 18 dicembre 2024
La Presidente estensore
Dott. ssa Lisa CO