Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BIAGI LUCIA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
BORGHETTI SIMONE
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia sullo status divorzile alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
atto n. 7, anno 2012).
Dall'unione della coppia è nato il figlio 2015). Per_1
Nel corso del procedimento instaurato ex art. 473 bis 49 con cumulo delle domande di separazione e di divorzio, le parti hanno consensualizzato il giudizio alle seguenti condizioni di separazione, poi confermate in sede divorzile:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Alla Sig.ra è affidato il figlio minore n via esclusiva;
Parte_1 Persona_2
la madre potrà assumere in piena autonomia e senza il consenso del padre ogni decisione riguardante il figlio, anche quelle di maggior interesse, ivi incluse quelle riguardanti la salute e l'istruzione, nonché la sua residenza, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Le frequentazioni di on il padre avverranno in ambiente protetto soltanto Per_1
all'esito positivo del percorso di sostegno alla genitorialità che il Sig. i impegna a CP_1
compiere; tale esito dovrà essere preventivamente certificato dai Servizi Sociali. Dette
frequentazioni avverranno secondo il calendario e le modalità che i Servizi Sociali
riterranno predisporre nell'esclusivo interesse del piccolo enuto conto della sua Per_1
situazione di salute e di ogni altra circostanza.
La Sig.ra presta il proprio consenso affinché il Sig. possa effettuare Parte_1 CP_1
videochiamate assistite al figlio previo assenso e coordinamento con i Servizi Per_1
Sociali che hanno in carico il piccolo comunque sempre condizionate alla positiva Per_1
valutazione ed al positivo riscontro dell'esito delle stesse videochiamate da parte dei
Servizi Sociali predetti. Il calendario delle videochiamate sarà stabilito dai Servizi Sociali
che hanno in carico il piccolo Per_1
4. Sino al positivo esito del percorso di sostengo alla genitorialità del Sig. CP_1
o comunque per la durata massima di un anno dalla emissione della sentenza che recepisce queste conclusioni congiunte, resta fermo il divieto di avvicinamento del sig. lla CP_1
sig.ra ed al figlio Parte_1 Per_1 5. Non appena il Sig. reperirà un'occupazione, contribuirà al CP_1
mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla Sig.ra Per_1
dell'importo di Euro 260,00 (duecentosessanta/00) mensili, da Parte_1
versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
a decorrere dal mese di giugno
2025 detta somma sarà aumentata ad euro 300,00 (trecento/00) mensili;
dal mese di dicembre 2025, detta somma sarà aumentata ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00)
mensili. A far data da dicembre 2026, la suddetta somma di euro 350,00
(trecentocinquanta/00) sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
Istat.
6. Non appena il Sig. reperirà un'occupazione, provvederà a rifondere alla CP_1
Sig.ra le spese straordinarie sostenute per il figlio, determinate Parte_1
secondo i criteri di cui al Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Grosseto del febbraio 2017, qui integralmente richiamato, nella misura del 50%, entro il giorno 5 del mese successivo rispetto a quello in cui dette spese sono state sostenute;
7.Sotto il profilo fiscale il figlio sarà considerato a totale carico della madre Per_1
la quale provvederà a richiedere e percepire l'assegno unico. Parte_1
8. Entro 5 anni a far data dal mese in cui avrà reperito un'occupazione, il Sig. CP_1
corrisponderà una tantum alla Sig.ra a titolo risarcitorio e restitutorio (spese Parte_1
mantenimento er il periodo in cui il padre non ha contribuito né potrà contribuire Per_1
e risarcimento forfettario del danno a seguito delle proprie condotte domestiche) la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00); su detta somma non decorrono interessi.
9. Il Sig. autorizza sin d'ora la Sig.ra senza alcuna formalità, a CP_1 Parte_1
richiedere ed ottenere le suddette somme direttamente dal proprio datore di lavoro,
decurtandole dal proprio stipendio, sottoscrivendo quanto a ciò necessario.
10. Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185 e s.m.i., i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio ed il rinnovo di medesimo documento valido per l'espatrio per il figlio, ai sensi dell'art. 3 lett. A) della predetta legge” Sulla scorta di quanto precede è stata emessa la sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, pubblicata in data 15.1.2025.
All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno chiesto la conferma delle suddette condizioni e la pronuncia della sentenza di divorzio.
Ebbene, deve essere riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita, poiché risulta spirato il termine legale previsto dal art 3, n. 2 lett. b della legge n. 898 del 1970 (posto che la prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di separazione è stata celebrata in data 12 marzo 2024 e che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale) è poiché le parti con la richiesta pronuncia di divorzio hanno fatto acquiescenza alla sentenza di separazione, che dunque risulta essere passata in giudicato.
Su questa scorta occorre poi ribadire che le condizioni di divorzio, già
positivamente vagliate in sede di separazione, non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, così come confermato,
peraltro, dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 28 marzo 2025 che conferma l'opportunità del mantenimento dell'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del comune di CAPALBIO (Serie A, parte II, atto n. 7,
anno 2012), contratto tra e , in data Parte_1 CP_1
25/08/2012;
PRENDE ATTO delle conclusioni congiunte da loro concordate nelle note di conclusioni congiunte, depositate in data 24.10.2024;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo