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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/09/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3088/2024
tra
, c.f.: , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI TOMMASO Persona_1
VALENTINA e SALVATORE RUNZA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI SICUSO, giusta procura in atti;
- Resistente –
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, , premettendo di essere Parte_1
coniuge ed erede di , deceduto in data 5.12.2022, esponeva che il Persona_1
proprio congiunto nel luglio 2020 aveva presentato domanda all' per ottenere il CP_1
riconoscimento della natura professionale della patologia polmonare contratta, essendo stato esposto ad amianto e fibre aerodisperse in ragione dell'attività lavorativa svolta;
che la richiesta era stata più volte respinta per parere negativo della Contarp;
che l'iter amministrativo si concludeva con la visita collegiale del 7.2.2023 svolta sugli atti, che prendeva atto del favorevole parere Contarp sul rischio esposizione del 12.1.2023 e riconosceva la natura professionale della patologia contratta da , ma si Persona_1
valutava nella misura dell'11% il grado di menomazione dell'integrità psicofisica, con conseguente ammissione al solo indennizzo in capitale. Rilevava che il 22.3.2023 veniva emesso il provvedimento di accoglimento della richiesta di riconoscimento di CP_1
malattia professionale, allorché era già deceduto a causa della Persona_1
patologia polmonare asbesto-correlata. Aggiungeva che in data 12.1.2023 aveva avanzato richiesta di rendita ai superstiti, rigettata dall' in data 1.6.2023 e di aver presentato CP_1
opposizione al provvedimento di rigetto;
che anche la richiesta avanzata veniva ancora rigettata con provvedimento del 21.3.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' , al fine di accertare che la morte di era CP_1 Persona_1
causalmente ascrivibile alla tecnopatia contratta in vita e che la ricorrente, quale coniuge superstite, aveva diritto ad aver riconosciuta la rendita di cui alla L. n. 1124/65 e,
conseguentemente, sentire condannare l' alla costituzione della rendita e alla CP_1
corresponsione delle relative spettanze economiche a decorrere dalla data del decesso,
II oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già maturate fino al soddisfo,
nonché al pagamento delle spese funerarie come per legge.
Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, rilevando che non era stata fornita prova della esistenza del nesso eziologico tra le patologie denunciate ed il decesso di né l'origine professionale Persona_1
della patologia di cui era affetto in vita il lavoratore.
La causa veniva istruita attraverso espletamento di C.T.U. medico–legale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 1124/65 in caso di morte di un congiunto causata da infortunio o malattia professionale, l' eroga una rendita ai superstiti CP_1
nella misura indicata dalla citata disposizione, oltre all'assegno una tantum per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore. Requisito fondamentale per il riconoscimento di questo diritto è la sussistenza di un nesso causale tra la morte del lavoratore e l'infortunio o la malattia professionale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., ai fini dell'accertamento del nesso causale occorre avere riguardo a tutti gli antecedenti che in concreto possono essere stati idonei a causare la patologia denunciata. In particolare, la sua determinazione deve essere effettuata alla stregua di criteri tendenzialmente certi ed il più possibile controllabili nel senso che il giudizio causale deve fornire una spiegazione adeguata dell'evento concreto alla stregua del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. In altri termini, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge
III generale di copertura), portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Detto
altrimenti, occorre che l'accadimento particolare possa essere spiegato sulla base di una legge scientifica che permetta di sussumere il rapporto tra l'attività lavorativa svolta e la patologia riscontrata, concepiti come accadimenti concretamente verificabili in presenza del ricorrere di determinate condizioni (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 13954 del
19/06/2014 secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova
applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra
evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il
quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito,
anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso
eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre
l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”; nello stesso senso Cass. Sez. L., Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 secondo cui “In materia di malattia
professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta
trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso
causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della
risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa
dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per
ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei
soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata
possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che
concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va
riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla
produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno
IV all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare
altre evenienze a mere occasioni”).
Secondo la ricostruzione fornita dalla giurisprudenza della S.C. il principio probabilistico consente, pertanto, di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa o comunque a certi eventi che hanno interessato il soggetto, alla stregua di un giudizio di natura prettamente medico legale, rispetto a cui il criterio di un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (cfr. Cass. n.
10004/2001, 5352/2002, 10042/2004, 19047/2006, 9226/2007, 21021/2007,
15080/2009); ciò è specificamente giustificato dal fatto che, nella maggior parte dei casi,
le valutazioni medico legali di tale tipo sono formulabili solo sul piano della probabilità e ciò non a causa della non completezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche ex post quale siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato (in tali termini, Cass. 26.3.2010 n.
7352; Cass. 9301/2001).
Ai fini della determinazione della natura tecnopatica della patologia denunciata ed alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e l'attività lavorativa svolta da R_
, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, dott.
[...]
, il quale sulla scorta della documentazione sanitaria e a seguito di Persona_2
un'accurata indagine medico-legale, ha affermato che al momento del Persona_1
decesso era affetto da: “grave insufficienza respiratoria in soggetto con asbestosi e
placche pleuriche da esposizione professionale ad amianto in trattamento con ossigeno
V terapia in cardiopatia ischemica cronica. L'asbestosi è una fibrosi interstiziale del
polmone provocata dalle fibre di amianto, causata da una lunga esposizione a questo
minerale. I primi sintomi sono: difficoltà respiratoria, tosse, dolore toracico, dispnea e
respiro sibilante, questa patologia asbesto correlata è associata all'insorgenza di
processi flogistici che sono causa di placche e ispessimenti pleurici, tali infiammazioni
sono causa anche di scompensi e difficoltà cardiache. Il cuore, infatti, a causa
dell'infiammazione polmonare determinata dalle fibre di asbesto si ingrandisce, tale
ingrandimento determina una cardiopatia dilatativa, con conseguenti danni al cuore. Per
quanto sopra, in base all'esame della documentazione fascicolare, si può affermare che
la causa di morte del , è da ascrivere, quale più probabile che non, alla grave R_
insufficienza respiratoria secondaria alla tecnopatia già riconosciuta dall' ”. CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del lavoratore quali riscontrate all'esame della documentazione in atti e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Deve, quindi, ritenersi, in applicazione del principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che notoriamente si estende nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che le mansioni espletate da nel corso della Persona_1
propria vita lavorativa abbiano avuto un contributo causale rispondente alla misura minima ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità (vd. ad es. Cass. n.
19682/2003), nella genesi delle patologie che lo hanno condotto al decesso. Di
conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 85 del DPR 1124/65 ed in accoglimento della domanda, l' deve essere condannato a corrispondere in favore CP_1
di , moglie del defunto , la rendita spettante al Parte_1 Persona_1
coniuge superstite in caso di morte di un congiunto causata da infortunio o malattia
VI professionale oltre all'assegno una tantum per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3088/24, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o riserva:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la “grave insufficienza respiratoria in
soggetto con asbestosi e placche pleuriche” che ha portato al decesso di R_
è stata sviluppata nel corso dell'attività lavorativa dallo stesso svolta
[...]
Conseguentemente, condanna l' all'erogazione in favore di , CP_1 Parte_1
coniuge del defunto , della rendita ai superstiti nella misura prevista Persona_1
dall'art. 85 del TU 30 giugno 1965 n. 1124, oltre all'assegno una tantum per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore nonché al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione di legge a decorrere dalla conclusione del procedimento amministrativo sino all'effettivo soddisfo
Condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 6.580,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie, in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Di Tommaso Valentina
e Salvatore Runza
Pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
VII
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3088/2024
tra
, c.f.: , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI TOMMASO Persona_1
VALENTINA e SALVATORE RUNZA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI SICUSO, giusta procura in atti;
- Resistente –
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, , premettendo di essere Parte_1
coniuge ed erede di , deceduto in data 5.12.2022, esponeva che il Persona_1
proprio congiunto nel luglio 2020 aveva presentato domanda all' per ottenere il CP_1
riconoscimento della natura professionale della patologia polmonare contratta, essendo stato esposto ad amianto e fibre aerodisperse in ragione dell'attività lavorativa svolta;
che la richiesta era stata più volte respinta per parere negativo della Contarp;
che l'iter amministrativo si concludeva con la visita collegiale del 7.2.2023 svolta sugli atti, che prendeva atto del favorevole parere Contarp sul rischio esposizione del 12.1.2023 e riconosceva la natura professionale della patologia contratta da , ma si Persona_1
valutava nella misura dell'11% il grado di menomazione dell'integrità psicofisica, con conseguente ammissione al solo indennizzo in capitale. Rilevava che il 22.3.2023 veniva emesso il provvedimento di accoglimento della richiesta di riconoscimento di CP_1
malattia professionale, allorché era già deceduto a causa della Persona_1
patologia polmonare asbesto-correlata. Aggiungeva che in data 12.1.2023 aveva avanzato richiesta di rendita ai superstiti, rigettata dall' in data 1.6.2023 e di aver presentato CP_1
opposizione al provvedimento di rigetto;
che anche la richiesta avanzata veniva ancora rigettata con provvedimento del 21.3.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, l' , al fine di accertare che la morte di era CP_1 Persona_1
causalmente ascrivibile alla tecnopatia contratta in vita e che la ricorrente, quale coniuge superstite, aveva diritto ad aver riconosciuta la rendita di cui alla L. n. 1124/65 e,
conseguentemente, sentire condannare l' alla costituzione della rendita e alla CP_1
corresponsione delle relative spettanze economiche a decorrere dalla data del decesso,
II oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già maturate fino al soddisfo,
nonché al pagamento delle spese funerarie come per legge.
Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso, rilevando che non era stata fornita prova della esistenza del nesso eziologico tra le patologie denunciate ed il decesso di né l'origine professionale Persona_1
della patologia di cui era affetto in vita il lavoratore.
La causa veniva istruita attraverso espletamento di C.T.U. medico–legale e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 1124/65 in caso di morte di un congiunto causata da infortunio o malattia professionale, l' eroga una rendita ai superstiti CP_1
nella misura indicata dalla citata disposizione, oltre all'assegno una tantum per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore. Requisito fondamentale per il riconoscimento di questo diritto è la sussistenza di un nesso causale tra la morte del lavoratore e l'infortunio o la malattia professionale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., ai fini dell'accertamento del nesso causale occorre avere riguardo a tutti gli antecedenti che in concreto possono essere stati idonei a causare la patologia denunciata. In particolare, la sua determinazione deve essere effettuata alla stregua di criteri tendenzialmente certi ed il più possibile controllabili nel senso che il giudizio causale deve fornire una spiegazione adeguata dell'evento concreto alla stregua del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. In altri termini, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge
III generale di copertura), portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Detto
altrimenti, occorre che l'accadimento particolare possa essere spiegato sulla base di una legge scientifica che permetta di sussumere il rapporto tra l'attività lavorativa svolta e la patologia riscontrata, concepiti come accadimenti concretamente verificabili in presenza del ricorrere di determinate condizioni (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 13954 del
19/06/2014 secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova
applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra
evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il
quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito,
anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso
eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre
l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”; nello stesso senso Cass. Sez. L., Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 secondo cui “In materia di malattia
professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta
trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso
causale nel caso in cui sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della
risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa
dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per
ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei
soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata
possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che
concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va
riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla
produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno
IV all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare
altre evenienze a mere occasioni”).
Secondo la ricostruzione fornita dalla giurisprudenza della S.C. il principio probabilistico consente, pertanto, di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa o comunque a certi eventi che hanno interessato il soggetto, alla stregua di un giudizio di natura prettamente medico legale, rispetto a cui il criterio di un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (cfr. Cass. n.
10004/2001, 5352/2002, 10042/2004, 19047/2006, 9226/2007, 21021/2007,
15080/2009); ciò è specificamente giustificato dal fatto che, nella maggior parte dei casi,
le valutazioni medico legali di tale tipo sono formulabili solo sul piano della probabilità e ciò non a causa della non completezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche ex post quale siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato (in tali termini, Cass. 26.3.2010 n.
7352; Cass. 9301/2001).
Ai fini della determinazione della natura tecnopatica della patologia denunciata ed alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e l'attività lavorativa svolta da R_
, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, dott.
[...]
, il quale sulla scorta della documentazione sanitaria e a seguito di Persona_2
un'accurata indagine medico-legale, ha affermato che al momento del Persona_1
decesso era affetto da: “grave insufficienza respiratoria in soggetto con asbestosi e
placche pleuriche da esposizione professionale ad amianto in trattamento con ossigeno
V terapia in cardiopatia ischemica cronica. L'asbestosi è una fibrosi interstiziale del
polmone provocata dalle fibre di amianto, causata da una lunga esposizione a questo
minerale. I primi sintomi sono: difficoltà respiratoria, tosse, dolore toracico, dispnea e
respiro sibilante, questa patologia asbesto correlata è associata all'insorgenza di
processi flogistici che sono causa di placche e ispessimenti pleurici, tali infiammazioni
sono causa anche di scompensi e difficoltà cardiache. Il cuore, infatti, a causa
dell'infiammazione polmonare determinata dalle fibre di asbesto si ingrandisce, tale
ingrandimento determina una cardiopatia dilatativa, con conseguenti danni al cuore. Per
quanto sopra, in base all'esame della documentazione fascicolare, si può affermare che
la causa di morte del , è da ascrivere, quale più probabile che non, alla grave R_
insufficienza respiratoria secondaria alla tecnopatia già riconosciuta dall' ”. CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del lavoratore quali riscontrate all'esame della documentazione in atti e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Deve, quindi, ritenersi, in applicazione del principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che notoriamente si estende nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che le mansioni espletate da nel corso della Persona_1
propria vita lavorativa abbiano avuto un contributo causale rispondente alla misura minima ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità (vd. ad es. Cass. n.
19682/2003), nella genesi delle patologie che lo hanno condotto al decesso. Di
conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 85 del DPR 1124/65 ed in accoglimento della domanda, l' deve essere condannato a corrispondere in favore CP_1
di , moglie del defunto , la rendita spettante al Parte_1 Persona_1
coniuge superstite in caso di morte di un congiunto causata da infortunio o malattia
VI professionale oltre all'assegno una tantum per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PQM
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3088/24, disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o riserva:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la “grave insufficienza respiratoria in
soggetto con asbestosi e placche pleuriche” che ha portato al decesso di R_
è stata sviluppata nel corso dell'attività lavorativa dallo stesso svolta
[...]
Conseguentemente, condanna l' all'erogazione in favore di , CP_1 Parte_1
coniuge del defunto , della rendita ai superstiti nella misura prevista Persona_1
dall'art. 85 del TU 30 giugno 1965 n. 1124, oltre all'assegno una tantum per le spese sostenute in occasione della morte del lavoratore nonché al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione di legge a decorrere dalla conclusione del procedimento amministrativo sino all'effettivo soddisfo
Condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 6.580,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie, in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore degli Avv.ti Di Tommaso Valentina
e Salvatore Runza
Pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
VII