Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
La controversia promossa da privato utente del servizio di fornitura di elettricità contro l'azienda concessionaria del servizio, per conseguire - insieme ai relativi interessi, rivalutazione e danni - la restituzione di somme alla stessa corrisposte in relazione a voci tariffarie di cui egli deduce l'indebita applicazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto inerente ad un rapporto di diritto privato costituito da situazioni giuridiche di diritto soggettivo, benché le tariffe in questione trovino fondamento in provvedimenti amministrativi generali impugnabili anche dagli utenti - al riguardo fruenti di una posizione di interesse legittimo - davanti al giudice amministrativo. (Nella specie l'utente ha contestato - con giudizio promosso nel 1997 - l'applicazione da parte dell'ENEL anche nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1996 delle cosiddette quote - prezzo, introdotte dalla delibera C.I.P. n. 32 del 1986).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 61/63, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI G. GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IS RA ED DE VITO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 73/98 del Giudice di pace di CATANZARO, depositata il 06/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Giovanni G. GENTILE, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O., rimessione atti al Primo Presidente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 aprile 1997 la signora IA IS, vedova De Vito, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Catanzaro l'Enel s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Assumeva che con delibera del CIP n. 32 del 1986 erano state introdotte le cosiddette "quote - prezzo", ossia degli aumenti della tariffa dei consumi di elettricità; che tali quote sarebbero dovute venir meno alla fine del 1993, ma erano state abusivamente mantenute e applicate dall'Enel oltre tale data, fino al 30 giugno 1996. Chiedeva, pertanto, che il Giudice adito condannasse l'Enel alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal gennaio 1994 al giugno 1996, oltre al risarcimento dei danni, la rivalutazione e gli interessi.
Costituitosi in giudizio, l'Enel eccepiva, in linea preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la decadenza dell'attore dall'esercizio del diritto di ripetere le somme versate a titolo di quota-prezzo, ai sensi dell'art. 12 del d.l. C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896; nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 6 febbraio 1998 il giudice di pace, definitivamente pronunziando secondo equità, rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di decadenza, condannava l'Enel a restituire le quote-prezzo riscosse indebitamente dal 1^ gennaio 1994 ai 30 giugno 1996 e rigettava la richiesta di risarcimento dei danni.
Avverso la decisione l'Enel propone ricorso articolato in tre motivi.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame del solo primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Ente ricorrente denunzia il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e l'eccesso di potere giurisdizionale ai sensi dell'art. 360 n. 1 cod. proc. civ. Assume che il provvedimento del CIP del 23 maggio 1986 n. 32 non può essere disapplicato dal giudice ordinari o durante la sua vigenza, fatta cessare dal legislatore soltanto il 30 giugno 1996 (art. 1 d.l. 13 settembre 1996 n. 473, convertito dalla legge 14 novembre 1996 n.577).
Il motivo è infondato.
Al riguardo occorre osservare che la controversia riguarda il rapporto di utenza elettrica tra il consumatore e l'Enel e, cioè, un rapporto di diritto privato costituito da situazioni giuridiche di diritto soggettivo. La giurisdizione spetta, dunque, all'Autorità giudiziaria ordinaria come giudice dei diritti soggettivi. (Cass. 30 ottobre 1998 n. 10904; Cass. 19 novembre 1998 n. 11715). D'altra parte è vero che il rapporto è regolato, quanto all'applicazione dei canoni e delle tariffe, da provvedimenti amministrativi generali e che nel caso di specie si discute sulla debenza o meno di una certa somma in base a uno di tali provvedimenti. Tuttavia, come ha già affermato questa Corte, in tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio la posizione del privato ha natura di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa;
ha natura, invece, di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare. (Cass. S.U. 20 ottobre 1993 n. 10383). In tal caso, infatti, oggetto della controversia è
l'accertamento non della illegittimità di un atto amministrativo, ma della illiceità di un comportamento tenuto dall'Ente in assoluta carenza di potere;
un comportamento, quindi, che, almeno secondo la tesi dell'utente, lede direttamente il suo diritto soggettivo a non essere sottoposto a imposizione se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e non lo degrada a interesse legittimo.
Deve pertanto essere rigettato il primo motivo del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la causa deve essere rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione che provvederà all'esame degli altri motivi.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione che provvederà all'esame degli altri motivi.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999