Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 387
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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La controversia promossa da privato utente del servizio di fornitura di elettricità contro l'azienda concessionaria del servizio, per conseguire - insieme ai relativi interessi, rivalutazione e danni - la restituzione di somme alla stessa corrisposte in relazione a voci tariffarie di cui egli deduce l'indebita applicazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto inerente ad un rapporto di diritto privato costituito da situazioni giuridiche di diritto soggettivo, benché le tariffe in questione trovino fondamento in provvedimenti amministrativi generali impugnabili anche dagli utenti - al riguardo fruenti di una posizione di interesse legittimo - davanti al giudice amministrativo. (Nella specie l'utente ha contestato - con giudizio promosso nel 1997 - l'applicazione da parte dell'ENEL anche nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1996 delle cosiddette quote - prezzo, introdotte dalla delibera C.I.P. n. 32 del 1986).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1999, n. 387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 387
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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