Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9435/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
STRAORDINARIA, con sede legale a Ivrea Parte_1
(TO), via G. Di Vittorio, 29, codice fiscale TO , in persona dei commissari P.IVA_1 straordinari nominati dal , rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Parte_2
Fischetti (C.F. ) C.F._1
ATTRICE contro
C.F. , con sede legale in TO, Via Don Minzoni n.8, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Silvana Solavagione (C.F. ) C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: revocatoria fallimentare
CONCLUSIONI
PRT ATTRICE:
“IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa di creditori di in Parte_1 amministrazione straordinaria, e, per l'effetto, revocare ex art. 67, primo comma, numero 2, L.F., i pagamenti eseguiti da a favore di in data 16 aprile Controparte_2 Controparte_1
2019 per Euro 83.580,22 e in data 6 dicembre 2019 per Euro 57.328,47;
pagina 1 di 14
straordinaria la somma complessiva di Euro 140.908,69, o il minor importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa di creditori di in Parte_1 amministrazione straordinaria, e, per l'effetto, revocare ex art. 67, secondo comma, L.F., il pagamento eseguito da a favore di in data 6 dicembre 2019 per Controparte_2 CP_1 CP_1
la somma di Euro 57.328,47;
- per l'effetto, condannare a pagare a in amministrazione Controparte_1 Parte_1
straordinaria la somma di Euro 57.328,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
in ogni caso:
- con vittoria di compensi, spese ed accessori di lite”.
PRT CONVENUTA:
“in via preliminare e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a
rispetto all'esperita azione revocatoria ON fallimentare e, per l'effetto, respingere integralmente le domande svolte nei confronti di Controparte_1
con ogni conseguente pronuncia;
-in subordine, respingere comunque le domande avanzate da ON
nei confronti di per intervenuta decadenza dall'azione fallimentare
[...] Controparte_1 nonché in ogni caso stante l'infondatezza in fatto e in diritto dell'iniziativa giudiziale attorea.
In ogni caso con condanna di parte attrice al rimborso in favore di delle spese legali del Controparte_1
presente procedimento, comprensive di compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le premesse, documentali o comunque incontestate, della controversia sono le seguenti:
- è una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle Parte_1
grandi imprese insolventi ex d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- con sentenza n. 34/2020 del 4 febbraio 2020, il Tribunale di TO ha dichiarato lo stato di insolvenza e nominato i commissari giudiziali;
pagina 2 di 14 - con decreto del 21 luglio 2020, depositato il 30 luglio 2020, lo stesso Tribunale di TO ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di e ha confermato i Parte_1
designati commissari giudiziali nella gestione dell'impresa sino alla nomina del commissario straordinario, nomina avvenuta in favore degli stessi commissari giudiziali con decreto del
Ministro Economico del 7 agosto 2020; Parte_2
- il 21 gennaio 2021 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali di presentato dai commissari straordinari;
Parte_1
- nell'anno precedente alla dichiarazione di insolvenza, Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale committente di , ha eseguito una serie di pagamenti in via diretta a favore Parte_1
della subappaltatrice per complessivi Euro 140.908,69; Controparte_1
- i pagamenti sono stati preceduti da una comunicazione del 29 novembre 2019 della stessa con cui l'ha informata di avere autorizzato il pagamento diretto delle CP_4 Parte_1
fatture di CP_1
- ha trattenuto le somme versate direttamente alla subappaltatrice dal corrispettivo dovuto CP_4
a in esecuzione del contratto di appalto in essere. Parte_1
2) Su queste premesse l'attrice agisce, in via principale, per la revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, numero 2, l.f., ipotizzando che il pagamento diretto al subappaltatore da parte del committente costituisca mezzo anomalo di pagamento, oppure, in via subordinata, con azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.f., prospettando la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
3) regolarmente costituita, nel merito precisa che: CP_1
- a fronte di inadempimenti di manifestatisi nel corso del 2019, ha “dovuto informare la Parte_1 committenza pubblica, stante l'essenzialità dei servizi che non potevano, per la loro natura, essere in alcun modo sospesi”;
- per questo, si è determinata ad eseguire pagamenti diretti in favore di a saldo delle CP_4 CP_1 fatture insolute, per complessivi € 140.908,69, ma non nel novembre 2019 come sostenuto dall'attrice in atto di citazione, bensì con un primo bonifico datata 16.4.2019 di € 83.580,22, e con ulteriori quattro bonifici datati 6.12.2019 di complessivi € 57.328,47;
- successivamente la committente pubblica, invocando gravi inadempimenti contrattuali di , Parte_1 ha risolto il contratto con l'attrice.
In ogni caso, contesta la fondatezza della domanda avversaria per i seguenti motivi:
pagina 3 di 14 - non avrebbe legittimazione attiva perché quando ancora era in bonis aveva Parte_1 ceduto a una società di factoring i crediti vantati verso l;
Controparte_2
- essa sarebbe anche decaduta dall'azione revocatoria, essendo decorso, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza alla proposizione della domanda giudiziale, il termine triennale previsto dall'art.69 bis1° co. l.f.;
- mancherebbero comunque i presupposti delle due azioni revocatorie intentate, sia perché il mezzo di pagamento utilizzato non potrebbe essere qualificato come anomalo, sia per assenza di qualsiasi prova della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Con la seconda memoria 171ter c.p.c., osserva anche che non avrebbe assolto CP_1 Parte_1 all'onere di “specifica deduzione dei fatti costitutivi della domanda imposto dall'art.163 3° co. n.4
c.p.c.”, in quanto “ha assunto di ritenere revocabili pagamenti eseguiti da verso CP_4 CP_5 complessivi Euro 140.908,69 “a pagamento delle fatture bloccate al pagamento, Parte_1
nn.100284 del 31 novembre 2019, 105975 del 30 giugno 2019, 105974 del 30 giugno 2019, 105967del
30 giugno 2019e 108179 del 31 agosto 2019” (citazione pag.2)”, e però “trattasi di fatture (comunque neppure prodotte..) emesse in data successiva rispetto al primo pagamento di eseguito il 16 CP_4
aprile 2019 per Euro 83.580,22 e che attengono (limitatamente alle fatture di giugno ed agosto) al secondo pagamento di Euro 57.328,47 del 6 dicembre 2019 di cui sopra si è già detto”. CP_4
4) Con la prima memoria di trattazione, poiché il pagamento dell'aprile 2019 sarebbe collocabile oltre il semestre precedente la dichiarazione dello stato di insolvenza, a sua volta l'attrice ha precisato la domanda riducendo l'importo di quella subordinata alla misura corrispondente ai soli pagamenti effettuati nel dicembre 2019.
Per il resto, dopo lo scambio delle memorie ex art. 171ter c.p.c., in prima udienza, in assenza di richieste istruttorie, è stata fissata udienza cartolare ex art. 189 c.p.c.
All'esito, con ordinanza del 1.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Viste le prospettazioni delle parti, le questioni da affrontare nell'ordine sono:
- la genericità della domanda;
- la legittimazione attiva di;
Parte_1
- la decadenza dall'azione ex art. 69bis co. 1 l. f.;
- la possibilità di qualificare come mezzo anomalo il pagamento diretto da parte del committente;
- la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
6) Sotto il primo profilo, la domanda è caratterizzata da elementi pienamente sufficienti ad individuare petitum e causa petendi.
pagina 4 di 14 Sul punto, nonostante le ripetute contestazioni di parte convenuta, pare davvero sufficiente osservare quanto segue:
- con l'atto di citazione l'attrice chiarisce di agire per la revocatoria dei pagamenti direttamente effettuati nel mese di novembre 2019 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale committente di , per complessivi Euro 140.908,69; Parte_1
- produce come doc. 7 la comunicazione con cui la Stazione appaltante le rappresentava di aver autorizzato una serie di pagamenti, individuando gli estremi delle fatture di che CP_1
provvedeva a pagare, tutte risalenti ai mesi di luglio e novembre 2019, e collegando ciascuna di esse con le fatture emesse dalla stessa attrice verso , il cui pagamento era Parte_1 CP_4
invece bloccato al fine di recuperare le somme versate alla subappaltatrice;
- come doc. 6, inoltre l'attrice produce la comunicazione finale di , datata 27.4.2021, e CP_4
contenente – tra l'altro - il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati in favore di per CP_1
l'importo complessivo di € 140.908,69, ma che non riporta gli estremi delle fatture emesse dalla convenuta;
- quest'ultima si è difesa senza contestare di aver ricevuto direttamente da pagamenti di CP_4 fatture equivalenti al suddetto importo di € 140.908,69, ma precisando solo – come già osservato al punto 3) - che per una parte consistente di essi il bonifico era avvenuto il
16.4.2019, ben prima della data indicata dall'attrice.
Quindi, è vero che l'atto di citazione presenta una qualche imprecisione, collocando tutti i pagamenti nel mese di novembre, e che probabilmente la comunicazione di prodotta come doc. 7 di parte CP_4
attrice si riferisce solo ai pagamenti eseguiti nel mese di dicembre 2019 e non a tutto l'importo richiesto in revocatoria, posto che indica fatture di Saet risalenti a luglio e novembre 2019, che quindi non avrebbero potuto essere certo pagate da nel precedente mese di aprile. CP_4
Questo però, alla luce di quanto sopra osservato, non inficia la sufficiente determinatezza della domanda, né compromette il diritto di difesa di CP_1
Quest'ultima è stata subito in grado di individuare i suddetti pagamenti e di difendersi, e lo ha fatto nei termini sopra descritti, senza contestare di aver ricevuto dalla committente le somme citate, ma solo precisando meglio le date in cui sono avvenuti gli accrediti. Ed infatti, poiché il primo pagamento sarebbe collocabile oltre il semestre precedente la dichiarazione dello stato di insolvenza, a sua volta l'attrice, con la prima memoria 171ter, ha precisato la domanda riducendo l'importo di quella subordinata alla misura corrispondente ai soli pagamenti effettuati nel novembre 2019.
pagina 5 di 14 In ogni caso, è comunque pacifico che la committente, nei periodi citati, abbia eseguito dei pagamenti diretti in favore della subappaltatrice, per l'importo di € 140.908,69, su richiesta della stessa ed in conseguenza delle inadempienze dell'appaltatrice . Pertanto, l'indagine demandata a questo Parte_1
giudice riguarda la natura di mezzo anomalo di tali pagamenti, e la sussistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza da parte di e non è certo impedita dal fatto che non siano noti gli estremi CP_1
delle fatture pagate nel mese di aprile.
7) Per quanto riguarda la sussistenza della legittimazione attiva in capo a , è sufficiente Parte_1
osservare che la stessa ha dato prova della avvenuta estinzione del rapporto di factoring tra
[...]
e , producendo la comunicazione del 18.10.2019 con cui Controparte_6 Parte_1 CP_6
ha rappresentato ad che “presso di noi non esistono più fatture a Vostro carico e
[...] CP_4
che i Vostri pagamenti potranno essere quindi disposti, con pieno effetto liberatorio, direttamente a favore del Vostro fornitore” (doc. 10).
La comunicazione concerne evidentemente tutti i crediti non ancora pagati dalla stazione appaltante al cessionario, il quale in sostanza riferisce di non aver più nessun sospeso con la stessa a partire da quel momento. Pertanto, essa comprende anche tutti i crediti eventualmente scaduti anche in precedenza ma non saldati, e quindi, pur essendo successiva al pagamento avvenuto nel mese di aprile, inevitabilmente riguarda anche questo, o meglio i corrispondenti crediti di . Parte_1
Infatti, in relazione ad essi , nella comunicazione prodotta come doc. 7, rappresenta di aver CP_4
bloccato i pagamenti in favore di , avendo corrisposto direttamente alla subappaltatrice le Parte_1
sue spettanze.
8) In ordine all'eccezione di decadenza, ex art. 69bis l. f., l'eccezione è infondata perché la domanda è stata proposta nel termine del triennio dall'autorizzazione dell'esecuzione del programma di cessione dell'azienda.
Infatti, l'art. 49 d.lgs.
8.7.1999 n. 270, sciogliendo una questione dibattuta nel vigore della legge n.
95/79, ha subordinato l'esercizio delle azioni revocatorie alla necessaria condizione che sia stata
“autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali” e cioè a un programma di tipo liquidatorio degli attivi, anziché di ristrutturazione e risanamento della grande impresa in Amministrazione Straordinaria.
La disposizione è stata interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso che il termine di prescrizione decorre “dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del , come, invece, avveniva in base alla Parte_3
precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. 270 del 1999 nel disporre
pagina 6 di 14 che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal "soltanto se è Parte_3
stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede
l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione” (Cass. 18.12.2023 n. 35272;
Cass. 10.5.2019 n. 12551; Cass.
3.12.2018 n. 31194; Cass. 15.9.2017 n. 21516).
La conclusione, formulata in ipotesi in cui si discuteva della decorrenza del termine di prescrizione, è sovrapponibile senza dubbio anche al termine di decadenza, posto che anche esso non può che decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
9) La questione più complessa appare sicuramente quella della natura dei pagamenti diretti eseguiti dalla committente, e se essi siano qualificabili come mezzi anomali a norma dell'art. 67 co. 1 n. 2 l. f..
Sul punto, per l'inquadramento teorico della questione, per semplicità si riporta integralmente la compiuta ricostruzione effettuata da Trib. TO 1023/2024:
“Come avverte la recente Cass. 22.6.2023 n. 17949 (in motivazione), il cuore della disposizione consiste nel “mezzo” di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l'accipiens è messo a conoscenza dell'impossibilità dell'impresa di estinguere il debito normalmente. La “normalità” dei mezzi di pagamento, agli effetti che ne occupano, consiste nell'essere “comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro” (Cass. 17.1.2003 n. 649; Cass. 15.7.2011 n. 15691), di modo che, essendo di generale utilizzo, il loro uso “non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens”, i.e. non è sintomo di insolvenza. Il criterio della pratica commerciale è relativo e mutevole nel tempo (Cass.
28.9.2021 n. 26241), ma esistono alcuni solidi e radicati punti fermi: assegni circolari e bancari, anche postdatati (da ultimo Cass. 15.6.2018 n. 15794), bonifici bancari sono fuori discussione. Anche la girata di una cambiale tratta non accettata può essere un mezzo normale di pagamento, soprattutto se convalidato da un uso prolungato nel tempo e dalla ragionevole attesa che la cambiale a scadenza verrà onorata dal trattario (Cass. 28.9.2021 n. 26241). Per la rilevanza della girata cambiaria come mezzo normale di pagamento, fuori dai casi in cui “produca gli effetti di una mera cessione ordinaria”
(cambiale non all'ordine, protestata o dopo la scadenza del termine) vedi anche la risalente Cass.
2.6.1978 n. 2761. In sintesi, i mezzi di pagamento comunemente “accettati in sostituzione del denaro” richiedono normalmente l'intervento di un intermediario bancario, poiché il pagamento “regolare”
(art. 5 l.f.) dei debiti in denaro avviene nella normalità dei casi o per contanti – e sono noti i crescenti limiti alla circolazione del contante – o per “moneta bancaria”, espressione che designa l'insieme dei mezzi di pagamento che il sistema bancario mette a disposizione della clientela per l'utilizzo delle giacenze in deposito o di un affidamento. Di contro, all'infuori dell'emissione o girata di una cambiale
pagina 7 di 14 tratta – caso qui non ricorrente –, l'ordine delegatorio dato a un terzo non-banchiere non è un mezzo di pagamento comunemente accettato nella prassi commerciale, perché denota una non necessaria
“complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere” (Cass.
9.12.1980 n. 6358) ed è un chiaro sintomo di impotenza finanziaria del debitore ad estinguere i propri debiti “normalmente”, cioè usando denaro proprio o messo a disposizione da una banca. È in definitiva mezzo anomalo ex art. 67
n. 2 l.f.. Ciò vale sia quando il delegante poi fallito ha fornito la provvista o il delegato ha
“conteggiato” il pagamento a riduzione del proprio debito (come in specie) – e quindi l'ordine di pagamento è “coperto” da un rapporto di provvista – sia quando il delegato ha anticipato i mezzi necessari, i.e. agito allo scoperto, a condizione che egli “abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento, verificandosi ugualmente, come nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, un depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della regola della par condicio creditorum”: così da ultimo con riguardo alla delegazione come mezzo anomalo, vedi Cass.
5.5.2022 n. 14316 e in precedenza Cass. 15.7.2011 n. 15691; Cass. 17.1.2003 n.
649; Cass.
9.12.1980 n. 6358; Cass. 19.7.1980 n. 4745; con riguardo alle condizioni di revocabilità del pagamento fatto dal terzo vedi Cass. 15.6.2018 n. 15794; Cass. 31.3.2016 n. 6282; Cass. 31.5.2012
n. 8783; Cass. 17.4.2007 n. 9143”.
In coerenza a quanto appena osservato, rispetto all'appalto privato la Cassazione ha già affermato il principio per cui il pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente costituisce di regola mezzo anomalo di pagamento (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25928 del 23/12/2015, “Il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n.
2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva, invece, negato l'anomalia del pagamento che la committente un appalto aveva indirizzato alla subappaltatrice con denaro che sarebbe stato destinato all'appaltatrice poi fallita)”).
D'altra parte, la ratio del primo e del secondo comma dell'art. 67 l. f. è la stessa, cioè quella di tutelare la par condicio dei creditori rendendo inefficaci verso la massa i pagamenti effettuati in favore di soggetti consapevoli dello stato di insolvenza, e la ragione per cui è diversa la distribuzione dell'onere della prova, posto a carico dell'accipiens a fronte di mezzi anomali di pagamento, è perché le caratteristiche oggettive di questi sono già indicative di una situazione di squilibrio economico e finanziario del debitore.
pagina 8 di 14 10) Tuttavia, nella fattispecie questo non è ancora sufficiente a concludere nel senso della natura anomala dei pagamenti eseguiti direttamente dal committente, dovendosi misurare questa conclusione con il significato delle specifiche disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
In particolare, al nostro caso è applicabile l'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, vigente all'epoca di stipula del contratto, nella seguente formulazione: “3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.”
Tali disposizioni configurano il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante come una modalità di adempimento espressamente prevista e disciplinata dalla legge, finalizzata a tutelare sia l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dell'appalto, sia la posizione dei subappaltatori quali parti deboli del rapporto (in tal senso Cass. civ., Sez. Un., 14/01/2020, n. 5685).
Non è però condivisibile l'orientamento che solo da ciò vorrebbe trarre la conseguenza per cui il pagamento diretto sia da considerare mezzo normale dei pagamenti in favore del subappaltatore pubblico. Infatti, la norma sicuramente favorisce il pagamento diretto, ma ai fini di assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni in favore dell'ente pubblico, circostanza che però non esclude che esso abbia anche la valenza di indicatore dello stato di difficoltà finanziaria dell'appaltatore, e quindi sia da qualificare come anomalo ai fini dell'applicazione della revocatoria fallimentare.
pagina 9 di 14 In questo senso, allora, appare ragionevole distinguere tra le due ipotesi previste dal comma 3 appena citato.
Nel caso previsto dal primo periodo, in cui la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara il ricorso al pagamento diretto, la soluzione corretta appare quella già individuata da Cass. 506/2016, la quale, in vicenda in cui appunto la stazione appaltante pubblica IACP aveva inserito nel capitolato d'appalto la clausola in esame, ha affermato che “….Va ricordato che, perché possa ritenersi anormale il pagamento eseguito dal terzo, non è sufficiente che questi abbia poi esercitato la rivalsa nei confronti del debitore principale, ma è necessario accertare se l'effetto solutorio si sia realizzato attraverso un diverso negozio utilizzato dalle parti, in via mediata e indiretta, per eludere la regola della par condicio. Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa corte del merito (pag. 8, righi 9 e
10 della sentenza), il pagamento eseguito da RT costituiva adempimento di un'obbligazione che
l'ente aveva assunto nei confronti dei subappaltatori in forza della clausola 21 del capitolato generale
d'appalto, con la quale si era impegnato a corrispondere a questi ultimi in via diretta l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti per il caso, poi verificatosi, di inadempienza di : è dunque sfuggito CP_7
al giudice d'appello che la clausola, certamente pattuita in data anteriore al sorgere del credito, lungi dall'integrare un meccanismo solutorio anomalo, assolveva, al pari della fideiussione, ad una funzione di garanzia e che RT, provvedendo al pagamento, aveva estinto non solo il debito di , ma CP_7
anche il proprio debito, di corrispondente ammontare, sorto verso per effetto CP_8 dell'inadempimento della debitrice principale”.
Diverso appare invece il caso previsto dall'ultimo periodo, in cui il pagamento diretto è tutt'altro che una soluzione ordinaria, posto che non è un obbligo ma una facoltà della committente, ed opera solo in presenza di “crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti”, e quindi soddisfa proprio le condizioni previste dall'art. 67 co. 1 n.
2 l. fall., fungendo da indicatore dello stato di crisi dell'appaltatore.
Nel primo caso, si può dire che il pagamento diretto è previsto dal regolamento contrattuale come la regola, e quindi non solo non rappresenta un mezzo anomalo, ma ancora prima la committente paga un debito proprio verso il subappaltatore, e non un debito del committente poi fallito, il cui patrimonio pertanto non subisce alcun decremento per effetto della corrispondente riduzione del credito verso la committente. Di conseguenza, a rigore non si tratta neppure di qualificare il pagamento come anomalo o meno, ma mancano i presupposti dell'art. 67 l.f. perché non sussiste alcuna lesione della par condicio creditorum.
pagina 10 di 14 Nel secondo caso, il pagamento diretto è l'eccezione alla regola, che opera in presenza di crisi di liquidità del debitore. La stazione appaltante esercita una mera facoltà di sostituirsi all'appaltatore, in considerazione dell'interesse pubblico al regolare svolgimento delle prestazioni demandate al subappaltatore, con la conseguenza che la committente che procede in tal senso riduce in misura corrispondente il suo debito verso l'appaltatore, e che questi subisce la pari riduzione del suo patrimonio. I presupposti dell'art. 67 co. 1 n. 2 l.f. allora sussistono sia sotto il profilo dell'anomalia del mezzo di pagamento utilizzato sia sotto il profilo della lesione della par condicio in favore dell'accipiens.
D'altra parte, la diversa conclusione si giustifica anche sotto il profilo dell'esigenza di tutela dell'affidamento del subappaltatore, posto che nel primo caso egli può confidare sin da subito sul fatto che il pagamento delle sue prestazioni sarà corrisposto direttamente dalla committente pubblica, mentre nel secondo caso questo affidamento non sussiste, e il subappaltatore al momento della conclusione del contratto si espone al rischio di insolvenza dell'appaltatore, come tutti gli altri creditori, con la sola facoltà per il committente di procedere a determinate condizioni al pagamento diretto.
Al riguardo, è importante ricordare che le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, con sent.
5686/2020, chiamate a pronunciarsi sulla prededucibilità del credito del subappaltatore di un'opera pubblica, nell'affermare il principio per cui “il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione”, ha chiarito che “le ragioni di tutela dei crediti dei subappaltatori non possono di per sè giustificare deroghe, in via giurisprudenziale, al principio della par condicio, restando il subappaltatore che abbia adempiuto le sue prestazioni in favore del debitore in bonis pur sempre un creditore concorsuale come gli altri, "salve le cause legittime di prelazione"
(art. 2741 c.c.) che spetta al legislatore introdurre e disciplinare secondo l'ordine previsto dagli artt.
2777 c.c. e segg., se non si vuole introdurre disparità di trattamento tra i subappaltatori di opere pubbliche e quelli di opere private, pur essi costituiti da piccole e medie imprese”, pena il rischio di
“riconoscere una particolare preferenza al credito del subappaltatore, sino al punto di assicurargli un privilegio innominato”.
In questo modo, il sistema mantiene simmetria e coerenza interna, perché il subappaltatore, così come se si insinua al passivo concorre con gli altri creditori secondo le regole ordinarie, ove abbia beneficiato nel periodo sospetto di un pagamento diretto da parte del committente, in sostituzione del suo debitore,
è soggetto a revocatoria anche in questo caso secondo le regole ordinarie.
pagina 11 di 14 11) Nel caso di specie, si deve ritenere che i pagamenti siano stati effettuati da proprio a norma CP_4
dell'ultimo periodo dell'art. 118 co. 3, e quindi siano da considerare anomali.
Infatti, nessuna delle parti ha prodotto il bando di gara o il contratto di appalto, ma neppure dedotto il fatto che essi contenessero la previsione del pagamento diretto dei subappaltatori come soluzione ordinaria. Inoltre, la comunicazione finale inviata dalla stazione appaltante a nel 2021, già Parte_1 citata (doc. 7 di parte attrice), riporta espressamente il fatto che “nel corso dell'anno 2019, in seguito ad espresse richieste formulate dai subappaltatori/affidatari e dei dipendenti di , si è Parte_1
proceduto, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Dlgs. 163/2006, al pagamento diretto delle fatture dei subappaltatori e dei dipendenti ”, così confermando che la soluzione è stata adottata in Parte_1
conseguenza delle richieste in tal senso dei creditori dell'appaltatrice.
12) A questo punto, a norma del primo comma dell'art. 67 l.f., spetterebbe al convenuto di fornire la prova che non conosceva lo stato di insolvenza.
Al riguardo, in linea generale, si deve ricordare che la scientia o la inscientia decoctionis devono essere valutate avuto riguardo al tempo del pagamento impugnato. Inoltre, così come è sicuramente ammissibile che il Curatore, quando ne è onerato, fornisca la prova della scientia decoctionis mediante presunzioni semplici (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. 13445/2023), la stessa facoltà deve riconoscersi all'accipiens nell'ipotesi in compete a lui l'onere di provare la inscientia decoctionis, ma con la precisazione che, trattandosi di vincere una presunzione legale, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari dovrà essere particolarmente attenta (nel senso della possibilità di vincere presunzione legali con presunzioni semplici, purché sulla base di un vaglio molto rigoroso, si veda Cass. 11102/2017).
Nella fattispecie non si può ritenere che abbia offerto la prova richiesta. CP_1
Infatti, secondo la convenuta, sussisterebbero “una pluralità di indici e circostanze indicate in atti che non potevano far presupporre a lo stato di crisi in cui versava , quali: CP_1 Parte_1
-il pagamento sostitutivo e diretto ad opera di presupponeva una semplice situazione di ritardo CP_4
nei pagamenti da parte di ed anzi era dimostrazione del fatto che la committente pubblica Parte_1
voleva mantenere in essere la commessa applicando l'art.118 3° co. dlgs n.163/2006, senza adottare soluzioni estreme di risoluzione contrattuale (assunte solo successivamente quando l'inadempimento dell'appaltatrice era diventato poi effettivamente grave);
-il bilancio di al 31 dicembre 2017 che presentava un utile di esercizio di Euro Parte_1
1.484.898,00;
pagina 12 di 14 -il documento completo di bilancio di al 31 dicembre 2018 (depositato a Registro Imprese Parte_1
soltanto il 7 ottobre 2019) dal quale si traeva che la Società aveva deliberato di coprire la perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva straordinaria e stava operando per ritornare già nell'esercizio successivo ad un risultato positivo;
e su tale conclusioni né il collegio sindacale né la società di revisione nelle loro rispettive relazioni hanno sollevato una qualche riserva e/o rilievo;
-la relazione exart.28 dlgs. n.270/1999 del 30 maggio 2020 redatta dai Commissari nella quale si dava atto che , con riguardo all'esercizio concluso al 31 dicembre 2018, aveva acquisito nuove Parte_1 commesse all'interno del settore ferroviario;
-i provvedimenti di proroga delle commesse di da parte di varie committenti pubbliche”. Parte_1
E' abbastanza evidente che si tratti invece di elementi indiziari insufficienti.
In primo luogo, per tutti i pagamenti oggetto della domanda, non si può pensare che costituisca elemento a favore di il fatto che sia intervenuto il “pagamento sostitutivo e diretto ad opera di CP_1
”, perché al contrario si è già visto che questo presuppone proprio la situazione di difficoltà CP_4 finanziaria dell'appaltatrice.
In secondo luogo, per il pagamento eseguito ad aprile 2019, unico elemento probatorio astrattamente rilevante è il bilancio al 31.12.2017, perché tutti gli altri indicati dalla convenuta sono successivi, e quindi non potevano essere noti all'accipiens nel momento in cui ha ricevuto il pagamento.
Già questo fa sì che manchi il requisito della concordanza richiesto dall'art. 2729 c.c., trattandosi di elemento indiziario isolato, e comunque anche sprovvisto di significativo valore probatorio ai fini che interessano, posto che fotografa una situazione risalente a circa un anno e mezzo prima rispetto al momento del pagamento.
Per gli accrediti risalenti al dicembre 2019, al bilancio 2017 si aggiunge l'elemento indiziario rappresentato dal bilancio al 31.12.2018, ma anche in questo caso il valore probatorio del documento è equivoco. Infatti, al di là delle considerazioni della convenuta, dal documento emerge che l'esercizio
2018 si era chiuso con una forte perdita (€ -7.533.748), che aveva abbattuto in misura corrispondente il patrimonio netto (portato a soli € 6.172.729), e che sussisteva un forte squilibrio tra i debiti a breve (€
242.012.377) e l'attivo circolante (€ 193.651.473). Quindi, una serie di dati che già segnalano una situazione di forte criticità.
Se a questo si aggiungono gli altri elementi di valutazione, costituiti appunto dal ritardo nei pagamenti dei subappaltatori, e dalle notizie di stampa risalenti al luglio 2019 (cfr. doc. 8 di parte attrice), che evidenziavano la situazione di crisi in cui versava , incapace di corrispondere ai suoi Parte_1
dipendenti lo stipendio dal mese di maggio precedente, e che già preannunciavano il possibile ricorso pagina 13 di 14 alla procedura di amministrazione straordinaria, non si può davvero ritenere che la convenuta abbia offerto la prova a lei richiesta.
13) Per le ragioni sin qui evidenziate, la domanda deve essere integralmente accolta, e deve essere CP_1 condannata a restituire l'importo corrispondente a quello dei pagamenti ricevuti, oltre interessi legali dalla domanda (come richiesto) al saldo, senza rivalutazione monetaria non essendo stata offerta prova del maggior danno.
14) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in prossimità ai parametri medi previsti per il valore di riferimento per le fasi di studio, introduzione e decisione, e a quelli minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- accerta l'inefficacia nei confronti della massa di creditori di ON
, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2, L.F., dei pagamenti eseguiti da
[...] [...]
a favore di in data 16 aprile 2019 per Euro 83.580,22 e in data 6 Controparte_2 Controparte_1
dicembre 2019 per Euro 57.328,47;
- condanna a pagare a in amministrazione straordinaria la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di Euro 140.908,69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna a pagare a in amministrazione straordinaria le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 11.500, oltre C.U., Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
TO, 15 aprile 2024
Il Giudice
Stefano Demontis
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