Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.108 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, vertente TRA
, nato [...] , nato Parte_1 Parte_2
14/04/1957 , , nato [...], Parte_3 Pt_4 nato [...], , nato
[...] Parte_5
20/02/1957, , nato [...], Parte_6 Pt_7
, nato [...], , nato [...]
[...] Parte_8
, nato [...] tutti elettivamente domiciliati Parte_9 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.PASQUALE BIONDI e che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrenti E
e e Controparte_1 Controparte_2
(GIÀ rappresentate e difese giusta procura Controparte_3 in atti dall'Avv. BALLETTI EMILIO, ed elettivamente domiciliate in VIA CHIAIA, 263 80121 NAPOLI
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/01/2022 , Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
e convenivano in giudizio Parte_8 Parte_9
e (GIÀ Controparte_1 Controparte_2
1
02/01/2008 e fino al 30/04/2018, alle dipendenze della ( ), società partecipata al Controparte_1 CP_1
99,999927% dalla Regione Campania e al 00,000073% dal Comune di Mercogliano, con attività di gestione del sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL) della provincia di Avellino mediante autolinee, con mansioni di "operatore di esercizio" di cui al CCNL;
che a decorrere dal 01/05/2018, per effetto di Controparte_4 trasferimento del ramo di azienda, prestavano attività lavorativa – con inquadramento nel medesimo profilo professionale - alle dipendenze della AIR MOBILITÀ S.R.L., fino al 31/10/2018 (per Parte_1
cessato dal servizio), 30/11/2018 (per ,
[...] Parte_2
31/07/2020 (per ), 28/02/2021 (per Parte_4 Pt_5
) 31/08/2019 (per ), all'attualità per tutti gli
[...] Parte_9 altri ancora in servizio;
che da aprile 2007 al luglio 2016, venivano destinati sempre alla guida di autobus di linea su tratte extraurbane del TPL aventi percorrenze superiori ai 50 Km;
che soltanto occasionalmente l'azienda li comandava a prestare la propria opera su tratte di lunghezza inferiore ai 50 km ma mai in misura prevalente;
che fino al 31.07.2016 avevano godutodi un riposo settimanale di sole 24 ore e non di 45 come disposto, a decorrere dal 11/04/2007, dal Regolamento (CE) n. 561/2006; che, solo a seguito della stipula del verbale di accordo sindacale del 25/07/2016, a decorrere dal 01/08/2016, la AIR LI cominciava a riconoscere, in quanto operatore di esercizio adibito alla guida su tratte del TPL ed aventi percorrenze superiori ai 50 chilometri, il diritto al riposo settimanale medio di 45 ore;
che, con reclamo gerarchico ex art. 10 R.D. n.148/1931 del 08/04/2018, avevano richiesto il risarcimento dei danni
“da usura psicofisica” subìti in conseguenza al mancato godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dal Regolamento CE a decorrere dall'11.04.2007 senza ricevere riscontro . Concludevano chiedendo “accertare e dichiarare che i ricorrenti, addetti alla conduzione di autobus di linea del TPL aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, nel periodo dall'11/04/2007 e fino al 31/07/2016, non hanno goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006; 2. per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno per usura psicofisica subìto dai ricorrenti nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore degli stessi, di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10%
2 per ogni giorno di riposo non fruito, nella misura complessiva di € 12.588,87 (per ), di € 12.689,91 (per ), Parte_1 Parte_2 di € 12.650,82 (per ), di € 12.398,46 (per Parte_3 Parte_4
), di € 12.661,73 (per ), di € 10.281,04 (per
[...] Parte_5
), di € 10.190,91 (per , di € 13.580,53 Parte_6 Parte_7
(per , di € 12.661,73 (per ), ovvero nella Parte_8 Parte_9 maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute ai ricorrenti, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dagli stessi per la diminuzione di valore del loro credito, condannando le convenute società, in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”. Regolarmente costituite e Controparte_3 [...] eccepivano preliminarmente Controparte_5
l'inammissibilità della domanda fino alla data del 31.12.2015 per essere intervenuto un accordo in sede sindacale con espressa rinunzia a titolo risarcitorio per eventuali riposi non goduti a tutto il 31.12.2015 nonché per mancata allegazione del petitum. Nel merito contestavano lo svolgimento della mansione su tratte superiori ai Km50 ed il godimento di riposi in misura superiore a quanto dichiarato, come risultante dalla documentazione prodotta;
che la quantificazione dei giorni di riposo spettanti, per tutti nella misura di gg.3 settimanali, era approssimativa e non teneva conto del diverso servizio svolto nonché dei giorni di assenza maturati da ciascuno Rilevavano che i percorsi coperti dai ricorrenti, considerati le singole tratte, non raggiungevano i km.50 e che avevano coperto le tratte indicate in ricorso e superiori ai Km.50 sporadicamente, godendo del relativo riposo, che non vi era un danno da usura perché il lavoratore aveva compensato i mancati riposi con turni di guida quotidiani con meno ore di lavoro giornaliere;
che , non avendo mai svolto 39 ore lavorative settimanali pur essendo pagato per tale numero di ore;
che il il Regolamento CE n. 561/2006 non era applicabile nelle ipotesi in cui il medesimo conducente eseguisse complessivamente pur nell'arco di una giornata un percorso superiore ai 50 km per avere effettuato più linee o tratte ciascuna delle quali inferiore ai 50 km.
3 Con riferimento a rilevavano che veniva assunto in Parte_7 solo in data 1° agosto 2013 e pertanto nulla gli era dovuto CP_1 per il periodo precedente, in relazione al quale chiedeva temerariamente la somma di € 4774,44. Eccepivano, infine, la prescrizione.
Ammessa ed espletata prova testi, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve rilevarsi che per è Parte_3 intervenuto accordo concliativo in data 07.04.2024. Pertanto nei suoi confronti deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto agli altri ricorrenti, va – in primo luogo - disattesa l'eccezione d'inammissibilità della domanda fino a tutto il 31.12.2015, in virtù dell'accordo sindacale del 3.03.2016, al quale i ricorrenti hanno individualmente aderito come da documentazione versata in atti dalla società. Come è evidente dalla lettura del verbale, oggetto della discussione era «la tematica delle “festività soppresse” così come attualmente regolate dal nuovo CCNL, 28/11/2015 e la controversia sorta in merito alla quantificazione delle stesse per gli anni precedenti». In relazione a tale problematica, azienda e OO.SS. – «al fine di evitare un inutile e dannoso contenzioso» – hanno raggiunto l'accordo nei termini indicati, con la precisazione che «a titolo risarcitorio con la stipula del presente accordo i lavoratori non avranno più nulla a pretendere sia in merito a quanto previsto dalle norme su richiamate che per riposi previsti per legge o contratto eventualmente dovuti ma non goduti fino a tutto il 31.12.2015». Né nel verbale di accordo, né nei moduli di adesione sottoscritti dai singoli lavoratori vi è alcun richiamo alla questione oggetto dell'odierna controversia. Nel merito, quanto all'inapplicabilità del regolamento 561/2006 in quanto rivolto al settore specifico autotrasportatori merci e/o viaggi persone a lungo kilometraggio ed in ambito internazionale non già al Trasporto pubblico Locale caratterizzato dalla percorrenza di singole e brevi tratte, deve rilevarsi che il Reg.CE n.561/2006, che ha interamente sostituito il Reg.CE 3820/85, è stato adottato per far fronte alla sopravvenuta disciplina dettata dalla dir. 2002/15/CE, attualmente in vigore, e, come testualmente previsto all'art.1 "disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada,
4 nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale". All'art.2 prevede che “Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:….. b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine”.
Appare, dunque, evidente che trattasi di una disciplina dettata per trasporto merci e passeggeri, senza alcuna distinzione, quanto a tale ultimo profilo, in ordine alla tipologia di tale trasporto, se su tratte internazionali e di lunga percorrenza o trasporto locale.
Tale conclusione risulta avvalorata anche dal successivo art.3 che dispone “Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
”.
Il Regolamento, dunque, trova applicazione anche ai servizi di linea (senza alcuna distinzione quanto al percorso se internazionale o nazionale), con l'unico limite (punto nodale della presente controversia) della percorrenza di oltre km.50.
Appare evidente, dunque, che la norma comunitaria appare ispirata dall'esigenza di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stadale con riferimento al trasporto di merci o passeggeri su tratte di media lunghezza (superiori a km.50) che, in quanto tali interessano senz'altro, quanto al trasporto passeggeri, tratte nazionali.
Quanto al rilievo circa l'inammissibilità per difetto di allegaizone, il ricorso appare specifico e dettagliato nell'indicare tratte, tempi e periodo di lavoro, pause di riposo. Non può, dunque, essere dichiarato nullo per violazione dell'art.414 c.p.c, e ciò a prescindere dalla fondatezza dello stesso, da accertarsi alla luce della produzione documentale e dell'esito della prova orale espletata.
Ciò premesso deve valutarsi l'applicabilità al caso in esame del diritto rivendicato al godimento del riposo settimanale medio di 45 ore, previsto dal nuovo Regolamento, con riferimento ai servizi di linea di trasporto di più di nove viaggiatori su tratte superiori a 50 km (cfr. artt. 2 c. 1 lett. a) e 3 lett. a)).
Sul punto le resistenti sostengono che i turni indicati, che nel totale superano i 50 km, sono in realtà l'insieme di singole tratte che collegano due comuni con relativa discesa e salita passeggeri, laddove ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del reg. 561 occorrerebbe
5 avere riguardo alla lunghezza delle singole tratte, e non alla lunghezza complessiva derivante dal cumulo delle stesse. Sostengono, altresì, anche laddove siano stati effettuati percorsi superiori a km.50, che tale impegno non era prevalente. L'argomento è fondato sull'intepretazione di cui all'interpello n. 24 del 4 agosto 2008, con il quale la Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito dell
[...] ritenendo che il predetto regolamento non Controparte_6 trovi applicazione nell'ipotesi in cui il conducente esegua complessivamente un percorso superiore a 50 KM per aver effettuato più linee o tratte inferiori ai 50 Km. Ciò nondimeno detta interpretazione non convince alla luce della ratio del Reg. 561\2006 in quanto in contrasto sia con la lettera dell'art. 3 sia con la ratio e le finalità del regolamento. Ed invero, l'art. 3, lett. a parla espressamente, nel testo italiano, di «percorso», parola che indica l'itinerario che si attraversa per spostarsi da un luogo a un altro. Il percorso, senza ulteriori specificazioni, è, pertanto, il tratto di strada complessivo senza tenere conto delle tappe intermedie che, evidentemente, possono essere inferiori ai km.50. Quanto alle finalità del Regolamento comunitario, appare evidente che, nel prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, ha limitato il proprio campo di applicazione ai servizi ritenuti oggettivamente più logoranti e faticosi, perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi. E' intuitivo, dunque, che anche quando il percorso si compone di più linee o tratte, inferiori ai 50 Km, con l'effettuazione di fermate per la salita e la discesa dei passeggeri e per l'emissione dei titoli di viaggio, non può parlarsi di sosta inoperosa o di pause di riposo, tali da escludere le caratteristice di servizio di "lunga percorrenza". Ed infatti l'art. 4 lett.g) e f) reg. 561/2006 definisce come interruzione
“ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”, come riposo, "ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo". L'art. 7 Reg. CE 561/2006 disciplina le interruzioni (definite in termini generali dall'art. 4 lett. d) come "ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo"). La fermata disposta solo per consentire la salita e discesa dei passeggeri non costituisce, dunque, un'effettiva pausa di riposo e non appare, pertanto, idonea a consentire quel ripristino delle energie utile ad escludere lo svolgimento di un'attività logorante e faticosa.
6 Peraltro, accedendo a tale tesi, si autorizza il datore di lavoro ad attribuire tratte ben più lunghe dei km.50, imponendo numerose soste per discesa e salita passeggeri, così aggirando la normativa in presenza di un'attività lavorativa di guida del veicolo particolarmente lunga ed onerosa.
Quanto all'effettiva adibizione dei ricorrenti alla guida su tratte superiori ai km.50, i testi escussi hanno confermato l'adibizione al deposito di Flumeri, sulle tratte Ariano Irpino – Napoli, Ariano Irpino
– Foggia, Ariano Irpino – Avellino, Controparte_7
Grottaminarda – Napoli, Grottaminarda - Fontanarosa, tratte di lunghezza superiore a Km.50, che occasionalmente potevano essere adibiti a tratte inferiori ( Ariano Irpino- Persona_1
Benevento – San Giorgio del Sannio, Ariano Irpino - CP_8
Villanova), godendo di riposo settimanale di 24 ore fino al luglio 2016; che successivamente l'azienda si era adeguata alla normativa e che nel 2011\2012 era stata multata per non aver applicato il regolamento 561, che dal settembre 2016 veniva riconosciuto il riposo (teste , ). Testimone_1 Testimone_2
La teste ha confermato la deposizione già resa Testimone_3 nel giudizio RG 723/2019, confermando le tratte cui i ricorrenti erano Cont adibiti come indicate nella memoria difensiva dell' nonché le assenze come documentate. Appare evidente come i testi offerti da parte ricorrente, pur se interessati da analoghe controversie, appaiono dettagliati e puntuali nell'indicare le tratte e i tempi di percorrenza. Quanto al teste rivela una consocenza dei fatti essenzialmente documentale Tes_3 che non appare idonea a smentire le deposizioni testimoniali di segno contrario. Ciò premesso e quanto al discorso della prevalenza, il Regolamento non indica un criterio di prevalenza ma esclude l'applicazione delle tutele ivi previste, ai sensi dell'art.3, solo con rifeimento “ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Peraltro pacificamente a decorrere dal settembre 2016, la AIR LI ha cominciato a riconoscere il diritto al riposo settimanale medio in favore degli autisti o adibiti alla guida su tratte del TPL ed aventi percorrenze superiori ai 50 chilometri . Tanto premesso sussistono la violazione lamentata e l'inadempimento datoriale, che nel periodo oggetto di causa pacificamente non ha riconosciuto i riposi settimanali nella misura prevista dal Regolamento
7 bensì attenendosi alle previsioni di cui alla l. 138/1958, art. 8 («Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. […] È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti»). Dispone, infatti l'art. 8, comma 6 del reg. 561/06, “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare [di almeno 45 ore ex art. 4, lett. h] oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione”. Ciò posto la mancata fruizione del riposo come disciplinato dal Regolamento, di immediata attuazione, determina, come da costante giurisprudenza della Suuprema Corte, un danno da usura psico-fisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quella garantita dalla legge. Poco importa che i ricorrenti abbiano goduto di un numero di ore di riposo complessive diverso da quanto indicato in ricorso, a fronte di un godimento, in ogni caso, in misura inferiore alle 45 ore settimanali. Siamo dunque in presenza di un danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la S.C. ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17179 del 27/07/2006). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno
8 non patrimoniale. (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 –, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata). Su tali premesse si è pertanto affermato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per cui la «La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale» (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14710 del 14/07/2015; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 15157 del 20/07/2015, Sez. L, Sentenza n. 16665 del 10/08/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25135 del 08/10/2019). Venendo alla quantificazione di tale danno, deve farsi ricorso al criterio equitativo tenuto conto della difficoltà di determinare per ciasuno l'esatta misura di detto danno anche tenuto conto di giorni di assenza dal lavoro. Detta quantificazione deve tener conto della rilevanza dell'inadempimento datoriale, protrattosi per un decennio, nonché del maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge. Alla stregua di tali considerazioni appare equa la quantificazione effettuata da parte ricorrente, che ha parametrato il danno ad una perdita di riposo pari a 3 giorni al mese, applicando la retribuzione giornaliera maggiorata del 10%. La difesa di parte resistente non coglie nel segno nemmeno sotto il profilo di una possibile compensatio lucri cum damno. Le società sostengono che la maggior gravosità della prestazione sarebbe stata compensata dalla sua esecuzione su sei giorni per un
9 minor numero di ore giornaliere, resa possibile proprio dalla fruizione di un solo giorno di riposo settimanale. Invero, il godimento di 45 ore settimanali di riposo non impone affatto di ripartire la prestazione su cinque giorni lavorativi, con turni di durata maggiore;
il rispetto dell'orario medio contrattuale di 39 ore settimanali, con turni della durata media di 6,5 ore giornaliere per sei giorni alla settimana, è al contrario,compatibile anche con la fruizione di riposi settimanali di 45 ore ininterrotte. Occorre infatti considerare che la durata della giornata lavorativa degli autisti è, appunto, una durata media;
inoltre, i turni degli autisti – svolti a rotazione ciclica dai vari dipendenti – coprono l'intero arco della giornata, secondo quanto richiedono le esigenze delle linee servite. Del resto, l'affermazione che la concessione delle 45 ore di riposo settimanale avrebbe comportato una diversa organizzazione dei turni, con giornate lavorative di maggior durata, è stata smentita dalla prova testimoniale (i colleghi dei ricorrenti hanno unanimemente riferito che anche dopo l'adeguamento al reg. 561 la turnazione e le tratte erano rimaste le medesime). Inoltre, la violazione della disciplina sui riposi appare particolarmente penalizzante in un settore come quello considerato, in cui le giornate lavorative, implicando la necessità di effettuare pause inoperose che – tuttavia – non configurano riposo, vedono il lavoratore ciclicamente impegnato per un numero di ore superiore alla durata effettiva del turno di guida. Infine, parte resistente eccepisce la sussistenza di un proprio controcredito, in tesi derivante dalla corresponsione di una retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a quello indicato per ciascun autista nelle memorie di costituzione delle società, sulla scorta di estratti da esse stesse predisposti e delle deposizioni dei testi– non può in alcun modo considerarsi come indebita. In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: «Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 12/06/2020, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del
10 10/11/2010). Cont L' avrebbe scientemente versato, per ben nove anni, somme non dovute, senza mai rilevare alcun errore o anomalia, e senza mai avanzare alcuna richiesta di restituzione degli importi indebitamente versati (cosa che non ha fatto neppure nel presente giudizio, in cui si è limitata alla mera proposizione di un'eccezione riconvenzionale volta a paralizzare gli effetti scaturenti dall'eventuale accoglimento della domanda). Nemmeno ha dedotto che i lavoratori si siano ingiustificatamente assentati dal lavoro, o che siano stati destinatari di provvedimenti di contestazione disciplinare per la sistematica prestazione di un numero di ore inferiore al dovuto. Ben più plausibile rispetto a una presunta natura indebita delle erogazioni appare la loro riferibilità a una scelta di politica aziendale. Invero, il CCNL (art. 27 dell'Accordo nazionale 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri) fissa in 39 ore la durata dell'orario di lavoro settimanale, sancendo che essa sia «realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane». L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è materia di pertinenza aziendale (art. 27, comma 2). Il successivo comma 5 ribadisce poi che «Al fine di adeguare la prestazione effettiva all'orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese». La ratio di tali previsioni risiede, come correttamente osservato da parte ricorrente nelle note autorizzate, nel fatto che far coincidere i tempi di percorrenza di un elevato numero di linee, sulle quali opera una rotazione ciclica degli operatori di esercizio, con le 39 ore settimanali medie è assai complesso, sicché di regola le aziende di trasporto hanno preferito predisporre turni che non raggiungessero la soglia di saturazione. Già in passato, infatti, la contrattazione collettiva di settore (art. 8 accordo nazionale 25 luglio 1997, art. 6 accordo di rinnovo 27 novembre 2000) si era occupata dell'adeguamento della prestazione effettiva all'orario contrattuale nazionale o aziendale, ove previsto, demandando al livello aziendale la contrattazione delle saturazioni « al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese»). Se la scelta di far osservare agli autisti un orario sistematicamente inferiore a quello contrattualmente
11 Cont dovuto è riconducibile a una libera scelta dell' , in assenza di contrattazione aziendale sul punto, è evidente che le sue conseguenze non possono ridondare in danno dei lavoratori, ai quali spetta comunque la retribuzione contrattuale. Ne discende l'infondatezza dell'eccezione riconvenzionale fondata sul presupposto della ripetibilità, siccome indebitamente corrisposte, delle somme versate ai lavoratori per ore non lavorate, per unilaterale scelta datoriale, fino a concorrenza dell'orario contrattuale. Quanto alla prescrizione, in presenza di un domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, il diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni (così Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, n.24563). Detto termine di prescrizione, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, non decorre in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla luce delle modifiche dalla l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, idoeni a qualificare il rapporto come assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cassazione civile sez. lav., 19/06/2023, n.17520). Infine, quanto a dalle buste paga prodotte da Parte_7 parte ricorrente, la data di assunzione risulta essere il 14.01.2008 alle dipendenze della smentendo la Controparte_1 Cont tesi sostenuta da secondo la quale sarebbe stato assunto solo nell'agosto 2013. L' va, pertanto, condannata a corrispondere ai Controparte_2 ricorrenti, a titolo risarcitorio, le seguenti somme: € 12.588,87 per
, € 12.689,91 per € 12.398,46 per Parte_1 Parte_2
, € 12.661,73 per , € 10.281,04 per Parte_4 Parte_5
, € 10.190,91 per di € 13.580,53 per Parte_6 Parte_7
€ 12.661,73 per oltre rivalutazione Parte_8 Parte_9 monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo. Per il principio della soccombenza le resistenti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura media maggiorate per il numero di parti
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
12 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_10
nei confronti di Parte_11 [...]
ogni contraria Controparte_9 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a e spese compensate;
Parte_3
1) accerta e dichiara il diritto di
[...]
Parte_12 [...]
Parte_13
al risarcimento del
[...] danno da usura psicofisica derivante dal tardivo adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006; 2) per l'effetto, condanna e a., Controparte_3 CP_10 in solido, per il periodo dal 11/04/2007 al 31/07/2016, per € 12.588,87 per , € 12.689,91 per Parte_1 Pt_2
, € 12.398,46 per , € 12.661,73 per
[...] Parte_4
€ 10.281,04 per € Parte_5 Parte_6
10.190,91 per di € 13.580,53 per Parte_7 Parte_8
€ 12.661,73 per oltre rivalutazione monetaria e Parte_9 interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora al saldo. 3) condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore di
[...]
[...]
Parte_14 delle spese processuali che liquida in complessivi €37.506 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. €379,00 IVA e CPA, con distrazione. Benevento , 21.01.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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