Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4663 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Renna, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ruggeri, Controparte_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 24/02/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 27/08/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/07/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in OL (LE) il 25/04/2013; che dalla loro unione è Controparte_1 nata la figlia , il 19/07/2013; che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del Per_1
Tribunale di Lecce del 7/11/2019; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i motivi e alle condizioni Controparte_1 concordate in sede di separazione.
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Per l'udienza del 27/01/2025 il giudice, accogliendo l'istanza di trattazione scritta avanzata dalle parti, ha chiesto un'integrazione dell'accordo da queste depositato relativamente al diritto di visita del padre e ha rinviato la causa all'udienza del 24/02/2025.
Per la predetta udienza le parti hanno depositato l'integrazione richiesta, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, per come integrata dal Tribunale con la determinazione di un giorno del mese per la corresponsione della somma a titolo di mantenimento della figlia e il richiamo al protocollo in vigore presso questo Tribunale in relazione all'individuazione delle spese straordinarie.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 9/07/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL (Le) il 25/04/2013 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n.13, Parte II, Serie A, anno 2008, alle seguenti condizioni:
a) i coniugi rilasciano reciproco consenso a vivere separatamente, permanendo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali cambi di residenza;
b) si conferma l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
c) il SI. verserà esclusivamente alla figlia la somma di euro Parte_1 Per_1
440,00 a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge, per come individuate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale. Si precisa che il predetto assegno mensile verrà corrisposto ogni giorno 5 del mese dal padre alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia;
d) la SI.ra rinuncia a qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile in suo favore;
Controparte_1
e) per quanto concerne il diritto di visita del padre, egli, in considerazione degli impegni lavorativi e della distanza, essendo residente in provincia di Reggio Calabria, potrà vedere la figlia compatibilmente con essi impegni previo congruo preavviso alla madre, senza termini che ne condizionino il diritto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui le parti non dovessero accordarsi, il padre potrà vedere la figlia il quarto weekend di ogni mese, compatibilmente con la turnazione lavorativa e gli impegni professionali;
f) per quanto riguarda le festività, sempre nel rispetto degli impegni, si seguirà il criterio dell'alternanza;
g) i genitori garantiscono il diritto di visita anche nei confronti dei nonni, sempre nel rispetto degli impegni della minore e degli stessi nonni;
h) i coniugi si danno ampia liberatoria dichiarando di aver già regolarizzato ogni rapporto patrimoniale;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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