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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/08/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione
Nella causa iscritta al n. 384 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
C.F. in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico, nonché legale rappresentante pro tempore, Ing. , con sede Parte_2
legale in Nuoro nella Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari
Viale Armando Diaz n. 29 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22 ottobre 2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. Persona_1
Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983 allegata all'atto
[...]
di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bergamo, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n. 22 presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Loi e rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Biorci e
Rossella Pola in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado;
APPELLATA All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello, per i motivi esposti nella superiore narrativa, in riforma della sentenza impugnata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della società Parte_1
per la fornitura idrica eseguita in suo Controparte_1 favore nel periodo indicato nella fatture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di Pt_1
oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento
[...] del Servizio Idrico Integrato.”
“In via istruttoria si chiede che l'adita Corte Voglia disporre il rinnovo o, in via subordinata,
l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata, affinché il credito vantato da (di cui alle fatture oggetto di giudizio) sia ricalcolato, se Pt_1
del caso, anche attraverso l'acquisizione dei documenti ritenuti necessari ai fini del completo ed esaustivo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria
Rigettare l'avversaria istanza di rinnovazione / integrazione della CTU, per i motivi esposti nel presente atto.
Nel merito
Respingere l'avversaria impugnazione e confermare integralmente la sentenza emessa da Tribunale di Cagliari in data 25/3/2022 al n. 811/2022 all'esito della causa iscritta al R.G.N. 10721/2017.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, oltre al contributo forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.” IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 16 novembre 2017 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, emessa il 27/9/2017 al n.
10790/2017 e notificata il 20/10/2017, con la quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo complessivo di euro Parte_1
73.880,79 a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico relativamente ai consumi indicati nelle seguenti fatture:
- fattura n. 2008/21216112 del 31/12/2008, dell'importo residuo di euro
2.823,99, avente ad oggetto i consumi fatturati in acconto dal 31/12/2006 al
20/12/2008;
- fattura n. 2009/21141569 del 24/04/2009, dell'importo di euro 1.675,59, avente ad oggetto i consumi fatturati in acconto dal 21/12/2008 al 31/03/2009;
- fattura n. 2016/310000025 del 29/02/2016, dell'importo di euro 69.381,21, avente ad oggetto i consumi fatturati a saldo dal 31/12/2006 al 10/10/2015.
L'opponente ha eccepito:
- la prescrizione del credito richiesto a conguaglio, in relazione al periodo dall'1/1/2007 al 31/12/2008, quantificato in euro 32.212,53;
- la violazione dell'obbligo di lettura semestrale dei contatori e di fatturazione bimestrale e dei tempi indicati dalla Carta e dal Regolamento del S.I.I. per la gestione dei reclami;
- l'anomalia dei consumi registrati nel periodo dal 1/1/2007 al 26/3/2013.
Essa ha, pertanto, chiesto di ricalcolare i consumi per il periodo in contestazione, considerando i consumi medi ponderati registrati nei mesi non contestati, tra il 23/7/2013 ed il 10/10/2015, con sottrazione delle somme pagate a titolo di acconto (per complessivi euro 17.499,99), delle somme prescritte (pari a euro 7.269,04) riferite ai consumi di competenza degli anni
2007 - 2008 e, da ultimo, della somma pagata due volte relativa alla fattura n.
21183916/2010, per un importo di euro 4.578,86
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, eccependo:
- la facoltà di emettere fatture in acconto e, in ogni caso, l'onere dell'utente di procedere all'autolettura del proprio contatore;
- che la ricostruzione dei consumi per il periodo dal 21/8/2009 al 26/3/2013
(fattura n. 310000025 del 29/2/2016 per euro 69.381,21) era stata operata, in ragione del malfunzionamento del contatore, ai sensi dell'art. B 35.1 del
Regolamento;
- che la fattura n. 2008/21216112 era stata emessa in data 31/12/2008 per complessivi euro 17.821,83 e, a seguito di un reclamo, si era proceduto ad uno storno parziale, ad esito del quale erano residuati euro 2.823,99;
- che l'opponente, con riguardo all'eccezione di prescrizione, aveva ricevuto diversi solleciti di pagamento e precisamente il 18/06/2013, il 25/11/2013 e il
01/04/2014.
La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 811/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2022, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito: “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. 639/1910, emessa dalla società il 27/9/2017 al n. 10790/2017; Parte_1
2) condanna la società al pagamento Controparte_1
della somma di euro 23.872,52, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica relativa al periodo compreso tra il 1°.
1.2007 ed il
10.10.2015;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate”.
Il Tribunale, in sintesi, rilevato che era stata documentata in giudizio la prescrizione dei crediti relativi al periodo compreso tra il 1/01/2007 ed il
31/12/2008, alla luce della CTU espletata:
a) ha ricostruito i consumi relativi al periodo contestato dall'opponente, dal
1/01/2009 al 26/03/2013, sulla base dei consumi rilevati dal nuovo contatore installato nel periodo 27/03/2013 - 10/10/2015 e, rispetto a quest'ultimo periodo, ha considerato i consumi calcolati dal gestore sulla base di letture effettive e non oggetto di contestazione.
b) considerata “l'assenza, tra i documenti ritualmente prodotti, di tutte le fatture e le note di credito emesse e stornate da per l'utenza Parte_1
oggetto di esame nel periodo 01.01.2007 - 31.12.2016, dalle quali rilevare con precisione i periodi e le modalità di fatturazione dei consumi, in acconto
e a saldo, in modo da poter stornare le somme eventualmente effettivamente versate dall'attrice e poter imputare correttamente le note credito emesse a storno dei consumi anomali”, come affermato dal consulente, ha detratto dal totale calcolato da costui, pari ad euro 33.703,12, l'importo di euro 5.251,74, indicato nella tabella riportata nelle pagine 27 e 28 della relazione;
c) per quanto concerne la compensazione parziale del credito eccepito dall'opponente, pari ad euro 4.578,86, ha rilevato che la circostanza non era stata contestata da la quale si era limitata ad eccepire di avere Parte_1 detratto l'importo dall'ulteriore fattura n. 2008021216112 del 31/12/2008 senza, tuttavia, adeguatamente documentarlo, essendo insufficiente la produzione dell'estratto conto.
Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2022 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1
la quale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della
[...]
sentenza appellata.
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello: “Sulla espletata consulenza tecnica d'ufficio e sul ricalcolo del credito vantato da travisamento dei fatti e/o Parte_1 errata valutazione del quadro istruttorio.”
I.I. “Sulla indeterminatezza del ricalcolo eseguito dal consulente tecnico
d'ufficio.” censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 fatto proprio il calcolo eseguito dal consulente tecnico d'ufficio, omettendo di attribuire rilievo a quanto da esso dichiarato, ovvero che era impossibile determinare in modo incontrovertibile l'entità dell'importo effettivo complessivamente dovuto dall'opponente in quanto erano assenti, tra i documenti ritualmente prodotti, “tutte le fatture e le note di credito emesse e stornate da per l'utenza oggetto di esame nel periodo Parte_1
01.01.2007 – 31.12.2016, dalle quali rilevare con precisione i periodi e le modalità di fatturazione dei consumi, in acconto e a saldo, in modo da poter stornare le somme eventualmente effettivamente versate dall'attrice e poter imputare correttamente le note di credito emesse a storno dei consumi anomali (…)”
In merito, osserva che il consulente avrebbe dovuto chiedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 c.p.c., alle parti i documenti ritenuti necessari, trattandosi di documenti accessori, sicché il calcolo eseguito non era completo e non avrebbe potuto essere utilizzato dal Giudice. Il fatto che si trattasse di documenti accessori non era revocabile in dubbio “considerato il fatto che 1) l'emissione e la ricezione delle fatture in acconto e delle note di credito non è stata oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellata
e 2) le partite di debito - credito susseguitesi in relazione all'utenza in contestazione erano tutte essenzialmente rinvenibili dall'estratto conto prodotto agli atti del giudizio”.
L'appellante ha pertanto proposto istanza di rinnovo o, in via subordinata, di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio, per il ricalcolo del credito da essa vantato, anche, se del caso, attraverso l'acquisizione dei documenti ritenuti necessari per il completo ed esaustivo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio secondo il disposto di cui all'art. 198, c.2, c.p.c., come già in essa evidenziato.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, nessuna nullità affligge la consulenza tecnica d'ufficio, considerato che l'ausiliare ha utilizzato i documenti prodotti dalle parti, condotta pienamente conforme al disposto dell'art.198 c.p.c., senza che né nel corso del giudizio di primo grado né in sede di percorso Parte_1
peritale né nello stesso atto di appello abbia specificamente indicato i documenti nella sua disponibilità non prodotti e che avrebbero consentito un accertamento diverso rispetto a quello al quale è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, talché l'istanza di rinnovazione o, in via subordinata, di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio appare assolutamente esplorativa.
Peraltro non può tacersi che nessuna osservazione alla bozza della relazione è stata sollevata dalla parte convenuta (pag. 27 della relazione) e che, come rilevato dall'appellata nella comparsa di costituzione, le fatture di acconto e le note di credito erano state contestate dall'utente che aveva evidenziato le incongruenze nella contabilizzazione dei consumi da parte del gestore.
I.II. “Sull'errato calcolo della prescrizione per il periodo dal 01.01.2007 al
31.12.2008.” censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1
fatto proprio il calcolo operato dal CTU, omettendo di considerare che l'ausiliare non aveva correttamente calcolato la prescrizione delle fatture, secondo la modalità di fatturazione acconto-saldo.
In merito, osserva che il consulente aveva calcolato erroneamente la prescrizione, avendo decurtato il corrispettivo per il periodo prescritto
(1/01/2007 – 31/12/2008) sia dalle fatture in acconto che dalla successiva fattura a saldo, mentre la decurtazione avrebbe dovuto operare solo sulle fatture in acconto oppure solo sulla fattura successiva a saldo.
La censura è infondata in quanto il CTU, per determinare l'ammontare del credito, non ha decurtato gli importi relativi al periodo prescritto dai totali indicati nelle fatture oggetto di ingiunzione, come erroneamente indicato dall'appellante, ma ha ricostruito i consumi relativi al periodo 1/01/2009 –
26/03/2013, sommando all'importo così ricavato l'ulteriore credito vantato da in relazione alla fornitura erogata per il periodo 27/03/2013 Parte_1
– 10/10/2015, credito non contestato, senza considerare il corrispettivo relativo al periodo coperto da prescrizione conteggiato a zero nella tabella riportata alle pagine 27 e 28 della relazione peritale. In altre parole, l'ausiliare non ha computato il credito relativo al periodo coperto da prescrizione nella sommatoria delle poste a credito del gestore.
Letta la memoria di replica dell'appellante, non può che precisarsi che i corrispettivi per il periodo prescritto, 1/01/2007 – 31/12/2008, non potevano essere considerati nel ricalcolo delle somme dovute e pertanto sono stati correttamente eliminati dall'ausiliare nella sommatoria delle poste a suo credito.
Secondo motivo di appello: “Sulla compensazione del credito per la somma di euro 4.578,86 derivante dall'erronea duplicazione del pagamento della fattura n. 21183916/2010.”
censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 rilevato che la compensazione parziale del credito eccepita dall'opponente, pari ad euro 4.578,86, non era stata contestata, essendosi essa opposta limitata ad eccepire, a sua volta, di avere detratto l'importo dall'ulteriore fattura n.
2008021216112 del 31/12/2008, senza, tuttavia, adeguatamente documentarlo, essendo insufficiente la produzione dell'estratto conto.
In merito, ribadisce che l'importo eccepito in compensazione dall'opponente era stato già portato in compensazione in data 11/03/2011 sulla fattura n. 2008021216112 del 31/12/2008 e che tale circostanza risultava chiaramente dall'esame dell'estratto conto prodotto agli atti del giudizio di primo grado.
In disparte la questione dell'inammissibilità dell'eccezione di compensazione per sua tardività sollevata dalla parte appellata, il motivo non scalfisce la ratio decidendi, fondata sulla insufficienza della produzione dell'estratto conto per comprovare l'avvenuta detrazione dell'importo de quo dalla fattura n. 2008021216112 del 31/12/2008, stante la sua contestazione da parte dell'utente.
Ciò a maggior ragione alla luce di quanto si legge nella consulenza tecnica d'ufficio (pag. 15): “…inoltre dall'esame degli estratti conto prodotti
(doc. 4 di parte attrice “Estratto conto generale” e doc. 5 di parte convenuta
“Estratto conto aggiornato”), in assenza dei documenti di riferimento, è impossibile comprendere esattamente come siano state eseguite le compensazioni da Nelle diverse lettere ed estratti conto, Parte_1
infatti, le imputazioni delle note di credito, emesse a storno di fatture portanti consumi eccessivi e/o anomali, non risultano eseguite in modo univoco e ciò rende complessa la ricostruzione del rapporto dare/avere, in assenza di copia di tutti i documenti effettivamente emessi (fatture e note di credito)….”.
Letta la memoria di replica dell'appellante si rileva la novità dell'allegazione fondata sul fatto che l'utente aveva richiesto la compensazione di una partita afferente una diversa fornitura rispetto a quella oggetto di causa.
Alla luce delle esposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato e deve trovare piena conferma la sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere liquidate secondo lo scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00, dovendo considerarsi la somma riconosciuta dovuta in forza della sentenza impugnata e dovendo pertanto disattendersi la nota spese depositata dalla parte appellata, applicando i valori medi per le fasi studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase decisionale, essendo le difese esposte negli atti difensivi finali ripetitive di quanto già argomentato nella comparsa di costituzione e nulla riconoscendosi per la fase di trattazione/istruttoria stante l'assenza di attività difensionale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore della società appellata, spese che liquida in euro
5.211,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 23 luglio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru