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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3600 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 14.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria l'08.12.1951) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
), nata a [...] l'[...]), entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dall'avv. Maria Leonardo, giuste procure su fogli separati allegati in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Cavour n.
1/c, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato 13.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria
l'08.12.1998;
-considerato che con decreto del 13.01.2025 è stato ordinato il mutamento del rito, rientrando il procedimento fra quelli di cui all'art. 473-bis, co. 1,
c.p.c. benché introdotto nelle forme di cui all'abrogato art. 710 c.p.c., ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.02.2025;
- considerato altresì che all'udienza del 14.02.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
la ricorrente precisava che a breve farà domanda per la pensione sociale, al fine di integrare il proprio reddito, mentre attualmente non lavora e non ha redditi. Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria l'08.12.1998; b) dal matrimonio è nato un figlio,
(28.08.1998), prematuramente deceduto;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
13.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 13.12.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I, u.1, n.90, anno 1998, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto e prestando fin da adesso il consenso per l'espatrio;
2) La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla via Sant'Agata al Fiume
n. 2, posta al primo piano del maggior fabbricato di proprietà del sig.
resta assegnata, con gli arredi che la compongono, Parte_1
alla moglie mentre il marito stabilirà la propria residenza nell'appartamento posto al piano inferiore con ingresso dal civico n. 96;
3) Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento di quest'ultima la somma di €. 200,00 mensili;
4) Le utenze relative alla casa coniugale resteranno intestate al sig.
il quale provvederà al loro pagamento;
Parte_1
5) Al momento della sottoscrizione del presente atto il sig. Parte_1
lascerà la casa coniugale trasferendo al piano terra la propria residenza.”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3600 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 14.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria l'08.12.1951) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
), nata a [...] l'[...]), entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dall'avv. Maria Leonardo, giuste procure su fogli separati allegati in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Cavour n.
1/c, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato 13.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria
l'08.12.1998;
-considerato che con decreto del 13.01.2025 è stato ordinato il mutamento del rito, rientrando il procedimento fra quelli di cui all'art. 473-bis, co. 1,
c.p.c. benché introdotto nelle forme di cui all'abrogato art. 710 c.p.c., ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.02.2025;
- considerato altresì che all'udienza del 14.02.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
la ricorrente precisava che a breve farà domanda per la pensione sociale, al fine di integrare il proprio reddito, mentre attualmente non lavora e non ha redditi. Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria l'08.12.1998; b) dal matrimonio è nato un figlio,
(28.08.1998), prematuramente deceduto;
Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
13.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 13.12.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I, u.1, n.90, anno 1998, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto e prestando fin da adesso il consenso per l'espatrio;
2) La casa coniugale sita in Reggio Calabria alla via Sant'Agata al Fiume
n. 2, posta al primo piano del maggior fabbricato di proprietà del sig.
resta assegnata, con gli arredi che la compongono, Parte_1
alla moglie mentre il marito stabilirà la propria residenza nell'appartamento posto al piano inferiore con ingresso dal civico n. 96;
3) Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento di quest'ultima la somma di €. 200,00 mensili;
4) Le utenze relative alla casa coniugale resteranno intestate al sig.
il quale provvederà al loro pagamento;
Parte_1
5) Al momento della sottoscrizione del presente atto il sig. Parte_1
lascerà la casa coniugale trasferendo al piano terra la propria residenza.”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi