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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola consigliere dott.ssa Rosaria Morrone consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4553/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n.1569/2020, pubblicata il 9.11.2020 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'Amm. Legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucio Russo
( ), in virtù di procura in atti, indirizzo di posta C.F._1
elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLANTE
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Alberto Rizzo ( ), e dall'Avv. Giovanna Garrone, C.F._2 ( in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli, Via Domenico Fontana n. 194
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1569/2020,
pubblicata il 9.11.2020, con la quale, a seguito dell'opposizione proposta dalla ed in conseguenza del parziale adempimento Parte_1
di essa opponente, era stato revocato il d.i. n. 305/2013 e condannata la
[...]
a pagare, nei confronti dell'opposta, la minor somma di € Parte_1
63.452,00, oltre interessi e spese di lite.
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione e CP_1
chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.04.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 9.04.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è
applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca
2 successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della terza sezione civile,
il 9.4.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola consigliere dott.ssa Rosaria Morrone consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4553/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n.1569/2020, pubblicata il 9.11.2020 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona dell'Amm. Legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucio Russo
( ), in virtù di procura in atti, indirizzo di posta C.F._1
elettronica certificata del difensore Email_1
APPELLANTE
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Alberto Rizzo ( ), e dall'Avv. Giovanna Garrone, C.F._2 ( in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli, Via Domenico Fontana n. 194
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1569/2020,
pubblicata il 9.11.2020, con la quale, a seguito dell'opposizione proposta dalla ed in conseguenza del parziale adempimento Parte_1
di essa opponente, era stato revocato il d.i. n. 305/2013 e condannata la
[...]
a pagare, nei confronti dell'opposta, la minor somma di € Parte_1
63.452,00, oltre interessi e spese di lite.
Si è costituita l'appellata resistendo all'impugnazione e CP_1
chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.04.2025 nessuno è
comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 9.04.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è
applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca
2 successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338
c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della terza sezione civile,
il 9.4.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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