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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 22.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3516/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nerino Allocati e Enrico Parte_1
Cellupica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via R. Gomez
D'Ayala n. 6;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Capece, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Velia n. 76;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.12.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 4958/2024, pubblicata il 2.07.2024, con cui il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze per retribuzione feriale comprensiva delle
“indennità di mansione”, “indennità giornaliera turnisti” e “indennità di condotta”, per il periodo dal 18 luglio 2007 al 30 giugno 2022, aveva dichiarato prescritti i crediti maturati anteriormente alla data del 24.10.2014 e condannato la società al pagamento in suo favore della somma di euro € 6.505,76, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico della parte resistente la residua metà.
Parte appellante, con un unico motivo d'appello, ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui accoglieva l'eccezione di prescrizione, lamentando l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. nonché la conseguente violazione dell'art. 92 c.p.c. sulla regolamentazione delle spese di lite.
In particolare, ha evidenziato, con varie argomentazioni, che, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26246 del 6.9.2022, nel caso di specie il decorso della prescrizione restava sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo il in servizio alla data di deposito del ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio (10.01.2023).
Costituitasi in giudizio, la società convenuta reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale e proponeva appello incidentale chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto all'inclusione delle indennità di mansione, giornaliera turnisti e di condotta nella retribuzione feriale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione, in via gradata, confermarsi l'impugnata sentenza con condanna alle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità suddetta, la causa è stata decisa.
L'appello principale è fondato e, pertanto, va accolto, con il conseguente rigetto dell'impugnazione incidentale, per le considerazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
Per ragioni sistematiche va affrontato preliminarmente l'appello proposto in via incidentale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425 del 2019 (ribadita da Cass. n. 22401 del 2020 e da Cass. n. 19663 del 2023), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c. “Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in
2 quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati - secondo cui “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
Per_1
3. che per la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva n. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04
e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
5. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea
3 a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
6. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
7. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come la decisione del primo Giudice sia del tutto adeguata e condivisibile.
La Corte di Giustizia esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie non soddisfi le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del
4 lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente, allora, che non possa ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi: “23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno
2020, Iccrea Banca SpA, C-762/18 Controparte_2
e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del
20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Persona_2
(omissis)
26 In terzo luogo, in tale contesto, la Corte ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione
Per_ ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
5 EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di
Per_ lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33
e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative Per_ all'esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo
è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.05.1981, prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito
Parte di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
Conformemente ai criteri evidenziati, tali emolumenti devono essere ricompresi nella
6 base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame
- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, previste in misura fissa, pensionabili e calcolabili ai fini del TFR - sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce delle considerazioni espresse, l'appello incidentale non può essere accolto.
E', invece, fondata la doglianza formulata dall'appellante principale.
Invero, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 2022, nonché Cass.
n. 11766 del 2024, Cass. n. 36108 del 2022 e in fattispecie identica a quella per cui è causa, Cass. n. 2963 del 2024), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Ne consegue che il credito vantato dall'appellante, relativo al periodo da luglio 2007
a giugno 2022, non è prescritto.
7 I conteggi allegati al ricorso di primo grado appaiono, dunque, correttamente formulati in quanto in essi sono riportati i dati indicati in busta paga in ordine all'importo dei relativi emolumenti e i giorni di ferie maturati e fruiti nell'arco temporale considerato.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata
Parte e, per l'effetto, l' va condannata al pagamento dell'intero importo rivendicato con il ricorso di primo grado, pari a € 13.262,00, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio, per l'oscillazione giurisprudenziale in materia e la natura seriale della lite, vanno compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura per il primo grado come già liquidata nel provvedimento impugnato e per il presente grado in quella di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al Controparte_3
pagamento, in favore di della somma di euro 13.262,00 (in luogo di € Parte_1
6.505,76) oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la società al pagamento della residua metà, che per il presente grado liquida in € 1.460,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 22.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 22.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3516/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nerino Allocati e Enrico Parte_1
Cellupica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via R. Gomez
D'Ayala n. 6;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Capece, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Velia n. 76;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.12.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 4958/2024, pubblicata il 2.07.2024, con cui il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze per retribuzione feriale comprensiva delle
“indennità di mansione”, “indennità giornaliera turnisti” e “indennità di condotta”, per il periodo dal 18 luglio 2007 al 30 giugno 2022, aveva dichiarato prescritti i crediti maturati anteriormente alla data del 24.10.2014 e condannato la società al pagamento in suo favore della somma di euro € 6.505,76, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo, compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico della parte resistente la residua metà.
Parte appellante, con un unico motivo d'appello, ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui accoglieva l'eccezione di prescrizione, lamentando l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. nonché la conseguente violazione dell'art. 92 c.p.c. sulla regolamentazione delle spese di lite.
In particolare, ha evidenziato, con varie argomentazioni, che, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26246 del 6.9.2022, nel caso di specie il decorso della prescrizione restava sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo il in servizio alla data di deposito del ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio (10.01.2023).
Costituitasi in giudizio, la società convenuta reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale e proponeva appello incidentale chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del diritto all'inclusione delle indennità di mansione, giornaliera turnisti e di condotta nella retribuzione feriale, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione, in via gradata, confermarsi l'impugnata sentenza con condanna alle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità suddetta, la causa è stata decisa.
L'appello principale è fondato e, pertanto, va accolto, con il conseguente rigetto dell'impugnazione incidentale, per le considerazioni già espresse da questa Corte in diversa composizione.
Per ragioni sistematiche va affrontato preliminarmente l'appello proposto in via incidentale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425 del 2019 (ribadita da Cass. n. 22401 del 2020 e da Cass. n. 19663 del 2023), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c. “Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in
2 quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati - secondo cui “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
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3. che per la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva n. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04
e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che “L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
5. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea
3 a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
6. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
7. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come la decisione del primo Giudice sia del tutto adeguata e condivisibile.
La Corte di Giustizia esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie non soddisfi le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, se è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del
4 lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
È evidente, allora, che non possa ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie: come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito gli stessi principi: “23 Tenuto conto di tali obiettivi, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno
2020, Iccrea Banca SpA, C-762/18 Controparte_2
e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
24 Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del
20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Persona_2
(omissis)
26 In terzo luogo, in tale contesto, la Corte ha precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione
Per_ ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
5 EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di
Per_ lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33
e giurisprudenza ivi citata).
28 Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può tuttavia incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative Per_ all'esercizio del suo lavoro (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)”.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo
è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.05.1981, prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio.
La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.07.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito
Parte di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
Conformemente ai criteri evidenziati, tali emolumenti devono essere ricompresi nella
6 base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame
- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, previste in misura fissa, pensionabili e calcolabili ai fini del TFR - sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce delle considerazioni espresse, l'appello incidentale non può essere accolto.
E', invece, fondata la doglianza formulata dall'appellante principale.
Invero, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 2022, nonché Cass.
n. 11766 del 2024, Cass. n. 36108 del 2022 e in fattispecie identica a quella per cui è causa, Cass. n. 2963 del 2024), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Ne consegue che il credito vantato dall'appellante, relativo al periodo da luglio 2007
a giugno 2022, non è prescritto.
7 I conteggi allegati al ricorso di primo grado appaiono, dunque, correttamente formulati in quanto in essi sono riportati i dati indicati in busta paga in ordine all'importo dei relativi emolumenti e i giorni di ferie maturati e fruiti nell'arco temporale considerato.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata
Parte e, per l'effetto, l' va condannata al pagamento dell'intero importo rivendicato con il ricorso di primo grado, pari a € 13.262,00, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio, per l'oscillazione giurisprudenziale in materia e la natura seriale della lite, vanno compensate per metà e seguono la soccombenza per la residua metà, nella misura per il primo grado come già liquidata nel provvedimento impugnato e per il presente grado in quella di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al Controparte_3
pagamento, in favore di della somma di euro 13.262,00 (in luogo di € Parte_1
6.505,76) oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
-rigetta l'appello incidentale;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la società al pagamento della residua metà, che per il presente grado liquida in € 1.460,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 22.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
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