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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2023/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Luigi Francesco Agricola, giusta procura in atti,
Attrice contro
(C.F. OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio nel presente P.IVA_1 giudizio dell'avv. Donatella Picaro, giusta procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione conveniva in giudizio al fine di accertare Parte_1 OP la responsabilità di quest'ultima per aver rigettato la propria domanda voltura di assegnazione dell'immobile, in violazione degli artt. 13, comma 1 e 3 comma 3 della legge regionale n.
10/2014, a cui seguiva l'illegittima diffida al rilascio dell'alloggio e, per l'effetto, condannarla al
1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa dalla predetta attività amministrativa illegittima.
A fondamento della domanda, parte attrice sosteneva che:
- aveva concesso in locazione a , madre dell'attrice, con OP Controparte_2 contratto di locazione concluso il 14.09.1998, l'abitazione sita in Serracapriola alla via Papa
Giovanni XXIII n. 1 lotto 470, con codice di assegnazione n. 16931;
- dal 14.10.1998 e fino al 05.07.2017 (data del decesso della madre) l'attrice aveva convissuto con la madre presso la predetta abitazione;
- in data 07.08.2018 comunicava di aver negato all'attrice la voltura e il OP subentro nel contratto di locazione;
- con successivo provvedimento del 18.09.2018, diffidava l'attrice al rilascio OP dell'alloggio occupato;
- tali provvedimenti erano illegittimi perché emessi in violazione degli artt. 13, comma 1 e 3 comma 3 della legge regionale n. 10/2014;
- tali provvedimenti illegittimi avevano cagionato all'attrice danni patrimoniali e non patrimoniali meritevoli di risarcimento.
Si costituiva in giudizio in data 26.06.2019, la convenuta OP
, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
[...] in favore del giudice amministrativo, nonchè l'invalidità della procura alle liti;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, con ordinanza del 21.07.2020, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Dopo alcuni rinvii della causa per il carico del ruolo, all'udienza del 30.09.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo il 18.11.2020) con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Al fine di comprendere il percorso argomentativo utilizzato, si ritiene che nel caso in esame possa farsi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, affermato dalla
Corte di Cassazione in varie occasioni (Cass., n. 11458 del 2018; Cass., n. 12002 del 2014;
SS.UU., n. 9936 del 2014) e desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia
2 necessario esaminare previamente anche le altre. Ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, preferendo un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni del piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Dunque, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il giudice, ove sussistano cause che impongono di disattendere la domanda, è altresì esentato dall'esaminare le questioni processuali ed è per questa ragione che sarà esaminato immediatamente il merito della controversia, senza soffermarsi sulle questioni di natura processuale sollevate dalla parte convenuta.
Parte attrice ha chiesto, in particolare, di dichiarare ed accertare la responsabilità di
[...] per aver adottato provvedimenti amministrativi illegittimi lesivi dell'interesse di parte CP_1 attrice ad abitare nell'immobile sito in Via Papa Giovanni XXIII n. 1 in Serracapriola (FG), con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
La domanda di parte attrice è infondata e, dunque, deve essere rigettata.
Come noto, le fattispecie legittimanti il subentro nell'assegnazione sono disciplinate dall'art. 13
L.R. 10/14 che esplicita, al comma 1 che “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato”, precisando, al comma 2 che
“L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore” e al comma 3 che “L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione”.
In buona sostanza, la normativa di riferimento non prevede un automatico subentro nella assegnazione dell'alloggio da parte del figlio del genitore assegnatario, salvo il caso in cui il figlio non fosse già ricompreso in quel nucleo familiare identificato nella domanda di assegnazione e successivo contratto di locazione. Al di fuori di tale specifica ipotesi, invero, i commi 2 e 3 dell'art. 13 prevedono la possibilità di ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario, previa autorizzazione dell'Ente, da cui consegue il diritto del figlio al subentro.
In tal senso e sulla necessità che il subentro debba essere preceduto dal c.d. “ampliamento” si è pronunciata anche la Corte di Cassazione la quale – chiamata a statuire su fattispecie analoga -
3 ha espresso il seguente principio di diritto: “In caso di decesso dell'originario assegnatario dell'immobile di edilizia popolare, il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto, presuppone (in aggiunta ad ulteriori condizioni oggetto anch'esse di verifica) che questi fosse stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, sia pure per relativo ampliamento, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell'ente concedente e gestore. Per assicurare gli scopi perseguiti dalla normativa di favore, la presenza del terzo nell'alloggio locato deve essere tempestivamente resa nota alla PA e da essa autorizzata per il riscontro delle finalità pubblicistiche di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, legittimanti anche (ma non solo) il successivo subentro nel rapporto in luogo dell'originario assegnatario dell'alloggio” (cfr. Cass. n. 9783/2015).
Ebbene, applicando i predetti principi al caso di specie, deve escludersi il diritto al subentro invocato dall'attrice.
Infatti, come risulta provato documentalmente, non ha mai richiesto ad Controparte_2 [...]
l'ampliamento in favore della figlia la quale, al momento della CP_1 Parte_1 sottoscrizione del contratto di locazione da parte della madre (14.09.1998), non Controparte_2 era parte del nucleo familiare di quest'ultima, in quanto residente nel Comune di Chieuti sin dal
27.09.1991, per ritornare in Serracapriola soltanto a far data dal 4.03.2013 con residenza nell'alloggio assegnato alla madre.
In buona sostanza, poiché , non era componente del nucleo familiare di Parte_1 CP_2 al momento della relativa assegnazione dell'alloggio, la stessa avrebbe potuto entrare a
[...] far parte del medesimo nucleo esclusivamente in virtù di apposito provvedimento di Arca, da emettere a seguito di apposita istanza da parte della (legittima assegnataria), in ossequio CP_2
a quanto disposto dal suindicato art. 13, comma 2 e 3, della legge Regime Puglia n. 10/2014.
Inoltre, anche ritenendo provata la pregressa convivenza con la madre la Controparte_2 mancata comunicazione di tale circostanza all'Ente – che dunque non è stato messo in grado di effettuare le necessarie e dovute verifiche atte a poter concedere o meno l'ampliamento presupposto del subentro - ha concretizzato la fattispecie della decadenza dall'assegnazione per cessione parziale dell'alloggio – che opera ope legis al momento del verificarsi dell'evento violativo della norma, da cui la qualità di occupante sine titulo della Infatti, al riguardo, Parte_1 la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “in tema di assegnazione di alloggio popolare, se
l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell'alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia si verifica un'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio non consentita: infatti il nuovo inquilino fruisce pro quota dell'alloggio...ma non
4 essendo ampliamento autorizzato la cessione pro quota è illecita” (TAR Venezia – Veneto n. 728/2009;
TAR Milano – Lombardia n. 716/2012).
Pertanto, l'attività provvedimentale di oggetto del presente giudizio (Determina OP dirigenziale n. 721 del 17.07.2018, notificata con atto Prot. n. 17469 del 07.08.2018 e successiva diffida di rilascio, ai sensi dell'art. 20 della n. 10/2014, comunicata con nota prot. CP_3
19650 del 18.09.2018) risulta pienamente legittima, e di conseguenza, la domanda di parte attrice deve essere respinta.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta Parte_1 liquidate in € 4.237,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 30.12.2024
Il Giudice
Roberto Bianco
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